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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/09/2025, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 3544/2025
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 3544/2025, instaurata tra le parti:
- ricorrente), ass. avv. Brevi Carlo Paolo;
Parte_1
- (convenuta) ass. avv. Parisi Tommaso;
CP_1
- ass. avv. Antonello Riccio;
Controparte_2
premesso
• Che il ricorrente riceveva, in data 17 marzo 2025, un'intimazione di pagamento contenente
10 avvisi di addebito relativi ad un periodo tra il 2015 ed il 2022. Proponeva il presente ricorso sostenendo che la propria attività commerciale, unica da lui svolta, era cessata nel 2013 e la società di cui era legale rappresentante era stata cancellata il 23 aprile del medesimo anno. In via subordinata, eccepiva all'intervenuta prescrizione degli avvisi di addebito riferiti agli anni tra il 2015 ed il 2018;
• che si costituiva l' il quale produceva prova della notifica degli avvisi di addebito CP_1 ed eccepiva l'inammissibilità di ogni contestazione nel merito delle pretese dell'ente, in quanto era ormai il decorso il termine decadenziale di cui all'articolo 24 d.lgs. 46/1999;
• Che si costituiva altresì producendo la prova Controparte_3 dell'avvenuta notifica degli atti interruttivi della prescrizione;
• Che in sede di discussione parte ricorrente non contestava di aver ricevuto gli atti depositati dalle convenute ma insisteva sulla carenza di fondamento del proprio debito contributivo;
considera
1. Il ricorso è stato depositato, palesemente, dopo la decorrenza del termine previsto dall'articolo 24 d.lgs. 46/1999; tale termine, pacificamente perentorio, è diretto a rendere incontrovertibile il diritto contenuto nell'avviso di addebito.
2. Di conseguenza, ogni rilievo in merito ai crediti portati da tali atti doveva essere sollevato nell'azione di impugnazione del titolo, da svolgersi entro 40 giorni dalla notifica del medesimo;
solo laddove l'avviso di addebito non sia stato notificato (o non vi sia prova dell'avvenuta notifica), è possibile un'opposizione con funzione recuperatoria avverso la successiva intimazione di pagamento.
1 R.G.L. 3544/2025
3. Non è questo il caso di specie. L' ha fornito prova dell'avvenuta notifica degli CP_1 avvisi di addebito e parte ricorrente nulla ha rilevato alla prima difesa utile in merito a eventuali vizi nel procedimento notificatorio di tali atti. Di conseguenza, gli unici fatti che il ricorrente poteva far valere erano quelli successivi alla formazione di tali titoli.
4. Il tipo di vizio lamentato non esclude l'operatività della decadenza prevista dalla norma;
non esistono situazioni che permettano al contribuente, al quale sia stato notificato tempestivamente l'atto, di eludere il termine di decadenza e anche le argomentazioni spese in discussione non convincono il giudice. L'esigenza di difesa della parte è sufficientemente garantita dalla possibilità di impugnare tali atti;
il ricorrente per anni ha trascurato di farlo, salvo poi decidere di reagire quando ha ricevuto l'odierno atto impositivo.
5. Ogni eccezione sul merito della pretesa è, quindi, inammissibile.
6. Con riferimento all'eccezione subordinata di prescrizione, vale quanto rilevato in precedenza: ha depositato i numerosi atti interruttivi, alcuni Controparte_2 provenienti dalla stessa parte, che hanno impedito il maturare della prescrizione quinquennale.
Nulla ha osservato parte ricorrente in merito.
7. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a rifondere a ogni convenuta le spese di lite, che liquida in € 3.600 per ognuna, oltre accessori di legge.
Torino, 23 settembre 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
2
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 3544/2025, instaurata tra le parti:
- ricorrente), ass. avv. Brevi Carlo Paolo;
Parte_1
- (convenuta) ass. avv. Parisi Tommaso;
CP_1
- ass. avv. Antonello Riccio;
Controparte_2
premesso
• Che il ricorrente riceveva, in data 17 marzo 2025, un'intimazione di pagamento contenente
10 avvisi di addebito relativi ad un periodo tra il 2015 ed il 2022. Proponeva il presente ricorso sostenendo che la propria attività commerciale, unica da lui svolta, era cessata nel 2013 e la società di cui era legale rappresentante era stata cancellata il 23 aprile del medesimo anno. In via subordinata, eccepiva all'intervenuta prescrizione degli avvisi di addebito riferiti agli anni tra il 2015 ed il 2018;
• che si costituiva l' il quale produceva prova della notifica degli avvisi di addebito CP_1 ed eccepiva l'inammissibilità di ogni contestazione nel merito delle pretese dell'ente, in quanto era ormai il decorso il termine decadenziale di cui all'articolo 24 d.lgs. 46/1999;
• Che si costituiva altresì producendo la prova Controparte_3 dell'avvenuta notifica degli atti interruttivi della prescrizione;
• Che in sede di discussione parte ricorrente non contestava di aver ricevuto gli atti depositati dalle convenute ma insisteva sulla carenza di fondamento del proprio debito contributivo;
considera
1. Il ricorso è stato depositato, palesemente, dopo la decorrenza del termine previsto dall'articolo 24 d.lgs. 46/1999; tale termine, pacificamente perentorio, è diretto a rendere incontrovertibile il diritto contenuto nell'avviso di addebito.
2. Di conseguenza, ogni rilievo in merito ai crediti portati da tali atti doveva essere sollevato nell'azione di impugnazione del titolo, da svolgersi entro 40 giorni dalla notifica del medesimo;
solo laddove l'avviso di addebito non sia stato notificato (o non vi sia prova dell'avvenuta notifica), è possibile un'opposizione con funzione recuperatoria avverso la successiva intimazione di pagamento.
1 R.G.L. 3544/2025
3. Non è questo il caso di specie. L' ha fornito prova dell'avvenuta notifica degli CP_1 avvisi di addebito e parte ricorrente nulla ha rilevato alla prima difesa utile in merito a eventuali vizi nel procedimento notificatorio di tali atti. Di conseguenza, gli unici fatti che il ricorrente poteva far valere erano quelli successivi alla formazione di tali titoli.
4. Il tipo di vizio lamentato non esclude l'operatività della decadenza prevista dalla norma;
non esistono situazioni che permettano al contribuente, al quale sia stato notificato tempestivamente l'atto, di eludere il termine di decadenza e anche le argomentazioni spese in discussione non convincono il giudice. L'esigenza di difesa della parte è sufficientemente garantita dalla possibilità di impugnare tali atti;
il ricorrente per anni ha trascurato di farlo, salvo poi decidere di reagire quando ha ricevuto l'odierno atto impositivo.
5. Ogni eccezione sul merito della pretesa è, quindi, inammissibile.
6. Con riferimento all'eccezione subordinata di prescrizione, vale quanto rilevato in precedenza: ha depositato i numerosi atti interruttivi, alcuni Controparte_2 provenienti dalla stessa parte, che hanno impedito il maturare della prescrizione quinquennale.
Nulla ha osservato parte ricorrente in merito.
7. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a rifondere a ogni convenuta le spese di lite, che liquida in € 3.600 per ognuna, oltre accessori di legge.
Torino, 23 settembre 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
2