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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/04/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Potenza-Sezione specializzata in materia di immi- grazione, protezione internazionale e libera circolazione dei citta- dini dell'Unione europea, in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281- sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del
D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
Pag. 1 di 13 ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 3878 / 2023 promosso da:
1. , nata a [...]/GO (Brasi- _1 le) il 02.01.1971;
2. , nato a Controparte_2
Goiania/GO (Brasile) il 13.09.1994;
3. , nato Controparte_3
a Goiania/GO (Brasile) il 29.01.1992;
4. , nata a [...]- Controparte_4 cional/TO (Brasile) il 29.07.1987;
5. nato a [...]- Controparte_5 tins/TO (Brasile) il 16.03.1978;
6. , nato a [...]- Controparte_6 dia/MG (Brasile) il 22.08.1977;
7. , nato a [...]- Controparte_7 dia/MG (Brasile) il 05.03.1981;
8. , nata a [...]- Controparte_8 de/MG (Brasile) il 01.05.1969;
9. , nata a [...] Controparte_9
Fora/MG (Brasile) il 23.08.1991;
10. , nata a [...] _10
Monlevade/MG (Brasile) il 06.09.1967;
Pag. 2 di 13 11. , nato a [...]/MG _11
(Brasile) il 07.11.1986;
12. , nata a [...]/MG Persona_1
(Brasile) il 14.03.1989, per sé e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore:
13. , Parte_1 nata a [...]/MG (Brasile) il 25.02.2009; tutti rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Giovanni BONATO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, Via
Colleferro n. 15, giusta procura in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del _12
Ministro p.t.
-parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_12 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta del cittadino italiano sig. Persona_2
nato a [...] il [...], il quale emigrava
[...] in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano come at- testato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal
Dipartimento di Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giusti- zia e di Cittadinanza della Repubblica Federale del Brasile, depo- sitato in atti.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Pag. 3 di 13 Il , nonostante la regolare notifica _12 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui so- pra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'en- trata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la com- petenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il
Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del de- creto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializza- te in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la leg- ge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinan- za italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il loro avo era nato a [...], comune che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di
Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civi- le di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U- nione Europea.
3. – In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato
Pag. 4 di 13 come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale inte- resse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazio- ne da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, per alcuni dei ricorrenti _1
,
[...] Controparte_2 [...]
, Controparte_3 Controparte_4 [...]
, CP_5 Controparte_8 Controparte_9
,
[...] _10 Parte_2
[...] Persona_1 Parte_1
] il bisogno di tutela giurisdizionale discende
[...] dalla necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la citta- dinanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una do- manda amministrativa poiché, in base alla legislazione vigente ratione temporis, il riconoscimento della cittadinanza per linea materna è allo stato possibile, in via amministrativa appunto, solo per i discendenti nati dopo il 1° gennaio 1948.
Come difatti meglio specificato in ricorso, lungo la linea di discen- denza che ha condotto ai predetti ricorrenti risulta un passaggio generazionale per linea femminile avvenuto in epoca precostitu- zionale, circostanza che, com'è noto, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis: in particolare, l'ascendente dei predetti ricorrenti,
, cittadina italiana iure sanguinis per Persona_3 discendenza dal figlio, a sua volta cittadino italiano, dell'avo cit- tadino italiano , ha contratto matrimo- Per_2 Persona_2 nio con un cittadino straniero nell'anno 1931, dando poi alla luce, nel 1936, la figlia , e, nel 1943, il figlio Persona_4 Per_5
Pag. 5 di 13 dai quali è poi derivata l'ulteriore discendenza fino ai ricorrenti di cui si è innanzi detto.
In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continuità ap- plicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effet- to della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, la tito- larità della cittadinanza italiana va riconosciuta, in sede giudi- ziaria, a tutti coloro che- potenziali cittadini italiani - non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge inco- stituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della ri- mozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al ricono- scimento della cittadinanza (cfr. Cass. Sezioni Unite 4466/2009,
19428/2017, 6205/2014).
Per quanto concerne gli altri due ricorrenti Controparte_6
], invece, non risultando
[...] CP_7 Controparte_7 passaggi generazionali per linea materna in epoca precostituzio- nale, l'interesse ad agire si radica nella circostanza che gli odierni istanti hanno dato prova della dimostrata difficoltà ad ottenere la pronuncia, richiesta in via amministrativa, a causa dei lunghi tempi di attesa a ciò necessari, avendo dedotto di aver corretta- mente adito l'Amministrazione resistente e avviato, presso il Con- solato Generale d'Italia in San Paolo (Brasile), il procedimento per il riconoscimento amministrativo della cittadinanza italiana.
La documentazione prodotta consente di apprezzare, in maniera incontrovertibile, come l'attuale sistema di prenotazione sia strut- turato in maniera tale da rendere, in concreto, sostanzialmente impossibile l'esame delle relative istanze in tempi ragionevolmen- te congrui.
Va rilevato in proposito come l'art. 100 c.p.c. definisce l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale inte- resse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente
Pag. 6 di 13 quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradi- zionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice per porvi rimedio. Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di otte- nere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale, a sem- plice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto. Ebbene, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990
i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo- no essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in con- formità al principio di ragionevole durata del processo. Nella spe- cie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli
Uffici sia pari a 730 giorni. Ciononostante, per giuri- Parte_3 sprudenza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità del- la domanda, poiché, essendo la nozione di improcedibilità, intesa generalmente come conseguenza di un comportamento procedura- le omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espres- samente configurato come necessario nella sequenza procedimen- tale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressa- mente prevista, non potendo, attese le gravi conseguenze, proce- dersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della ri- chiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure san- guinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano invero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giuri- sdizionale.
Sussiste dunque l'interesse ad agire di tutti ricorrenti.
4. – Nel merito, com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati ita-
Pag. 7 di 13 liani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discenden- te di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori so- no ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normati- va precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Leg- ge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sangui- nis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo ita- liano emigrato all'estero, si basano sostanzialmente sulla dimo- strazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigra- to); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cas- sazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e
25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di dirit- to: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla sem- plice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadi- nanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto ec- cezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
Nel caso di specie, va in primo luogo rilevato che l'avo cittadino italiano degli odierni ricorrenti era emigrato in Brasile senza mai
Pag. 8 di 13 naturalizzarsi cittadino brasiliano come attestato dal Certificato
Negativo di Naturalizzazione depositato in atti, sicché non avendo mai perso la cittadinanza italiana l'ha trasmessa ai suoi discen- denti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esat- to riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Più precisamente, come detto innanzi, dalla documentazione de- positata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di discendenza per quanto concerne i ricorrenti _1
,
[...] Controparte_2 [...]
Parte_4 Parte_5
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_8
, Controparte_9 _10
[...] _11 Persona_1
, atteso che la loro Parte_1 ascendente , cittadina italiana iure san- Persona_3 guinis per discendenza dal figlio, a sua volta cittadino italiano, dell'avo cittadino italiano , ha contratto Persona_2 matrimonio con un cittadino straniero nell'anno 1931, dando poi alla luce, nel 1936, la figlia , e, nel 1943, il figlio Persona_4
dai quali è poi derivata l'ulteriore discendenza fino ai Per_5 ricorrenti di cui si è innanzi detto.
Orbene, gli eventi appena descritti si sono verificati tutti in epoca precostituzionale e per tali casi vengono in rilievo, ratione tempo- ris, le allora vigenti norme contenute negli artt. 1 e 10 della Legge
n. 555/1912, che prevedevano, rispettivamente, che – salvo casi marginali non ricorrenti nel caso di specie – la trasmissione della cittadinanza italiana non poteva avvenire per via materna, essen- do peraltro previsto che <la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito pos- sieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comu- nichi>> (art. 10 Legge n. 555/1912).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a
Pag. 9 di 13 seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del
1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sul- la cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravis- sima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e po- neva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola au- tomaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cit- tadino italiano.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L.
555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il fi- glio di madre cittadina”.
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente interpretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadina italiana a partire dal 1° gen- naio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegit- tima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cit- tadina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata de- finitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronun- ciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio
2009, ha stabilito che va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla di- chiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
Pag. 10 di 13 n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quan- to la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è ef- fetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzio- nale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.).
Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, de- terminando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>>.
L'interpretazione del Supremo Collegio consente, così, di ricono- scere lo status civitatis di tutti coloro che – potenziali cittadini ita- liani – non hanno acquisito quello status esclusivamente per effet- to di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegitti- mamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legisla- tivo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrit- tibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr. Cass.
s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un cittadino straniero non è valso a privare la prima della cittadi- nanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertanto, si deve ritenere che abbiano regolarmen- te acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i predetti ricorrenti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
A medesima conclusione deve pervenirsi anche per gli altri ricor- renti – e Controparte_6 Controparte_7
– la cui linea di discendenza è stata puntualmente documen-
[...] tata attraverso certificazioni anagrafiche dalle quali emerge, a chiare lettere, che la stessa linea di discendenza che conduce
Pag. 11 di 13 all'avo italiano non contempla eventi interruttivi nella trasmis- sione della cittadinanza ovvero ostacoli di carattere normativo che potessero opporvisi.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita acco- glimento, dovendo dichiararsi che tutti i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , _12 dei provvedimenti conseguenti.
5. – Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della materia e delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
_12
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nata a [...]/GO (Brasi- _1 le) il 02.01.1971;
2. , nato a Controparte_2
Goiania/GO (Brasile) il 13.09.1994;
3. , nato Controparte_3
a Goiania/GO (Brasile) il 29.01.1992;
4. , nata a [...]- Controparte_4 cional/TO (Brasile) il 29.07.1987;
5. nato a [...]- Controparte_5 tins/TO (Brasile) il 16.03.1978;
6. , nato a [...]- Controparte_6 dia/MG (Brasile) il 22.08.1977;
7. , nato a [...]- Controparte_7 dia/MG (Brasile) il 05.03.1981;
8. , nata a [...]- Controparte_8 de/MG (Brasile) il 01.05.1969;
9. , nata a [...] Controparte_9
Fora/MG (Brasile) il 23.08.1991;
Pag. 12 di 13 10. , nata a [...] _10
Monlevade/MG (Brasile) il 06.09.1967;
11. , nato a [...]/MG _11
(Brasile) il 07.11.1986;
12. , nata a [...]/MG Persona_1
(Brasile) il 14.03.1989;
13. , Parte_1 nata a [...]/MG (Brasile) il 25.02.2009; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA per l'effetto al e, per esso, _12 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sapri (SA), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadi- nanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comuni- cazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 03.04.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 13 di 13
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Potenza-Sezione specializzata in materia di immi- grazione, protezione internazionale e libera circolazione dei citta- dini dell'Unione europea, in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281- sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del
D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
Pag. 1 di 13 ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 3878 / 2023 promosso da:
1. , nata a [...]/GO (Brasi- _1 le) il 02.01.1971;
2. , nato a Controparte_2
Goiania/GO (Brasile) il 13.09.1994;
3. , nato Controparte_3
a Goiania/GO (Brasile) il 29.01.1992;
4. , nata a [...]- Controparte_4 cional/TO (Brasile) il 29.07.1987;
5. nato a [...]- Controparte_5 tins/TO (Brasile) il 16.03.1978;
6. , nato a [...]- Controparte_6 dia/MG (Brasile) il 22.08.1977;
7. , nato a [...]- Controparte_7 dia/MG (Brasile) il 05.03.1981;
8. , nata a [...]- Controparte_8 de/MG (Brasile) il 01.05.1969;
9. , nata a [...] Controparte_9
Fora/MG (Brasile) il 23.08.1991;
10. , nata a [...] _10
Monlevade/MG (Brasile) il 06.09.1967;
Pag. 2 di 13 11. , nato a [...]/MG _11
(Brasile) il 07.11.1986;
12. , nata a [...]/MG Persona_1
(Brasile) il 14.03.1989, per sé e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore:
13. , Parte_1 nata a [...]/MG (Brasile) il 25.02.2009; tutti rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Giovanni BONATO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, Via
Colleferro n. 15, giusta procura in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del _12
Ministro p.t.
-parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_12 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta del cittadino italiano sig. Persona_2
nato a [...] il [...], il quale emigrava
[...] in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano come at- testato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal
Dipartimento di Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giusti- zia e di Cittadinanza della Repubblica Federale del Brasile, depo- sitato in atti.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Pag. 3 di 13 Il , nonostante la regolare notifica _12 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui so- pra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'en- trata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la com- petenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il
Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del de- creto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializza- te in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la leg- ge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinan- za italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il loro avo era nato a [...], comune che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di
Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civi- le di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U- nione Europea.
3. – In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato
Pag. 4 di 13 come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale inte- resse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazio- ne da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, per alcuni dei ricorrenti _1
,
[...] Controparte_2 [...]
, Controparte_3 Controparte_4 [...]
, CP_5 Controparte_8 Controparte_9
,
[...] _10 Parte_2
[...] Persona_1 Parte_1
] il bisogno di tutela giurisdizionale discende
[...] dalla necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la citta- dinanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una do- manda amministrativa poiché, in base alla legislazione vigente ratione temporis, il riconoscimento della cittadinanza per linea materna è allo stato possibile, in via amministrativa appunto, solo per i discendenti nati dopo il 1° gennaio 1948.
Come difatti meglio specificato in ricorso, lungo la linea di discen- denza che ha condotto ai predetti ricorrenti risulta un passaggio generazionale per linea femminile avvenuto in epoca precostitu- zionale, circostanza che, com'è noto, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis: in particolare, l'ascendente dei predetti ricorrenti,
, cittadina italiana iure sanguinis per Persona_3 discendenza dal figlio, a sua volta cittadino italiano, dell'avo cit- tadino italiano , ha contratto matrimo- Per_2 Persona_2 nio con un cittadino straniero nell'anno 1931, dando poi alla luce, nel 1936, la figlia , e, nel 1943, il figlio Persona_4 Per_5
Pag. 5 di 13 dai quali è poi derivata l'ulteriore discendenza fino ai ricorrenti di cui si è innanzi detto.
In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continuità ap- plicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effet- to della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, la tito- larità della cittadinanza italiana va riconosciuta, in sede giudi- ziaria, a tutti coloro che- potenziali cittadini italiani - non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge inco- stituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della ri- mozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al ricono- scimento della cittadinanza (cfr. Cass. Sezioni Unite 4466/2009,
19428/2017, 6205/2014).
Per quanto concerne gli altri due ricorrenti Controparte_6
], invece, non risultando
[...] CP_7 Controparte_7 passaggi generazionali per linea materna in epoca precostituzio- nale, l'interesse ad agire si radica nella circostanza che gli odierni istanti hanno dato prova della dimostrata difficoltà ad ottenere la pronuncia, richiesta in via amministrativa, a causa dei lunghi tempi di attesa a ciò necessari, avendo dedotto di aver corretta- mente adito l'Amministrazione resistente e avviato, presso il Con- solato Generale d'Italia in San Paolo (Brasile), il procedimento per il riconoscimento amministrativo della cittadinanza italiana.
La documentazione prodotta consente di apprezzare, in maniera incontrovertibile, come l'attuale sistema di prenotazione sia strut- turato in maniera tale da rendere, in concreto, sostanzialmente impossibile l'esame delle relative istanze in tempi ragionevolmen- te congrui.
Va rilevato in proposito come l'art. 100 c.p.c. definisce l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale inte- resse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente
Pag. 6 di 13 quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradi- zionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice per porvi rimedio. Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di otte- nere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale, a sem- plice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto. Ebbene, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990
i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo- no essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in con- formità al principio di ragionevole durata del processo. Nella spe- cie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli
Uffici sia pari a 730 giorni. Ciononostante, per giuri- Parte_3 sprudenza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità del- la domanda, poiché, essendo la nozione di improcedibilità, intesa generalmente come conseguenza di un comportamento procedura- le omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espres- samente configurato come necessario nella sequenza procedimen- tale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressa- mente prevista, non potendo, attese le gravi conseguenze, proce- dersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della ri- chiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure san- guinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano invero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giuri- sdizionale.
Sussiste dunque l'interesse ad agire di tutti ricorrenti.
4. – Nel merito, com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati ita-
Pag. 7 di 13 liani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discenden- te di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori so- no ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normati- va precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Leg- ge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sangui- nis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo ita- liano emigrato all'estero, si basano sostanzialmente sulla dimo- strazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigra- to); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cas- sazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e
25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di dirit- to: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla sem- plice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadi- nanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto ec- cezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
Nel caso di specie, va in primo luogo rilevato che l'avo cittadino italiano degli odierni ricorrenti era emigrato in Brasile senza mai
Pag. 8 di 13 naturalizzarsi cittadino brasiliano come attestato dal Certificato
Negativo di Naturalizzazione depositato in atti, sicché non avendo mai perso la cittadinanza italiana l'ha trasmessa ai suoi discen- denti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esat- to riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Più precisamente, come detto innanzi, dalla documentazione de- positata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di discendenza per quanto concerne i ricorrenti _1
,
[...] Controparte_2 [...]
Parte_4 Parte_5
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_8
, Controparte_9 _10
[...] _11 Persona_1
, atteso che la loro Parte_1 ascendente , cittadina italiana iure san- Persona_3 guinis per discendenza dal figlio, a sua volta cittadino italiano, dell'avo cittadino italiano , ha contratto Persona_2 matrimonio con un cittadino straniero nell'anno 1931, dando poi alla luce, nel 1936, la figlia , e, nel 1943, il figlio Persona_4
dai quali è poi derivata l'ulteriore discendenza fino ai Per_5 ricorrenti di cui si è innanzi detto.
Orbene, gli eventi appena descritti si sono verificati tutti in epoca precostituzionale e per tali casi vengono in rilievo, ratione tempo- ris, le allora vigenti norme contenute negli artt. 1 e 10 della Legge
n. 555/1912, che prevedevano, rispettivamente, che – salvo casi marginali non ricorrenti nel caso di specie – la trasmissione della cittadinanza italiana non poteva avvenire per via materna, essen- do peraltro previsto che <la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito pos- sieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comu- nichi>> (art. 10 Legge n. 555/1912).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a
Pag. 9 di 13 seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del
1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sul- la cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravis- sima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e po- neva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola au- tomaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cit- tadino italiano.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L.
555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il fi- glio di madre cittadina”.
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente interpretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadina italiana a partire dal 1° gen- naio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegit- tima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cit- tadina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata de- finitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronun- ciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio
2009, ha stabilito che va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla di- chiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
Pag. 10 di 13 n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quan- to la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è ef- fetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzio- nale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.).
Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, de- terminando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>>.
L'interpretazione del Supremo Collegio consente, così, di ricono- scere lo status civitatis di tutti coloro che – potenziali cittadini ita- liani – non hanno acquisito quello status esclusivamente per effet- to di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegitti- mamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legisla- tivo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrit- tibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr. Cass.
s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un cittadino straniero non è valso a privare la prima della cittadi- nanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertanto, si deve ritenere che abbiano regolarmen- te acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i predetti ricorrenti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
A medesima conclusione deve pervenirsi anche per gli altri ricor- renti – e Controparte_6 Controparte_7
– la cui linea di discendenza è stata puntualmente documen-
[...] tata attraverso certificazioni anagrafiche dalle quali emerge, a chiare lettere, che la stessa linea di discendenza che conduce
Pag. 11 di 13 all'avo italiano non contempla eventi interruttivi nella trasmis- sione della cittadinanza ovvero ostacoli di carattere normativo che potessero opporvisi.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita acco- glimento, dovendo dichiararsi che tutti i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , _12 dei provvedimenti conseguenti.
5. – Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della materia e delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
_12
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nata a [...]/GO (Brasi- _1 le) il 02.01.1971;
2. , nato a Controparte_2
Goiania/GO (Brasile) il 13.09.1994;
3. , nato Controparte_3
a Goiania/GO (Brasile) il 29.01.1992;
4. , nata a [...]- Controparte_4 cional/TO (Brasile) il 29.07.1987;
5. nato a [...]- Controparte_5 tins/TO (Brasile) il 16.03.1978;
6. , nato a [...]- Controparte_6 dia/MG (Brasile) il 22.08.1977;
7. , nato a [...]- Controparte_7 dia/MG (Brasile) il 05.03.1981;
8. , nata a [...]- Controparte_8 de/MG (Brasile) il 01.05.1969;
9. , nata a [...] Controparte_9
Fora/MG (Brasile) il 23.08.1991;
Pag. 12 di 13 10. , nata a [...] _10
Monlevade/MG (Brasile) il 06.09.1967;
11. , nato a [...]/MG _11
(Brasile) il 07.11.1986;
12. , nata a [...]/MG Persona_1
(Brasile) il 14.03.1989;
13. , Parte_1 nata a [...]/MG (Brasile) il 25.02.2009; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA per l'effetto al e, per esso, _12 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sapri (SA), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadi- nanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comuni- cazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 03.04.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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