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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 22/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 329 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Raffaela Chirco ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 329/2024 R.G. promossa da (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti SCONTRINO VINCENZO e C.F._1
RUGGIRELLO ANGELO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. RIZZO ANTONINO, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico;
-resistente
OGGETTO: contributi gestione esercenti attività commerciali.
CONCLUSIONI: come formulate solo da parte ricorrente, con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 18.12.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe indicato, con ricorso depositato in data 20.02.2024, ha evocato in giudizio l' per proporre opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 599 2023 CP_1
00017811 45 000 e n. 599 2023 00017812 46 000, con cui l' ha intimato il pagamento CP_1 di € 18.481,33 per contributi gestione commercianti relativi al periodo dall'anno 2015 all'anno 2017. Eccepisce l'opponente l'insussistenza dell'obbligo contributivo a motivo del fatto che l'attività svolta non rientra tra quelle per le quali è prevista l'iscrizione alla Gestione
Commercianti, in quanto la stessa non possiede carattere commerciale, come da visura camerale storica della società denominata F.lli Tagliavia S.r.l, giusta atto di trasformazione, in Notaio del 23.03.2009, da F.lli Tagliavia Snc a F.lli Tagliavia S.r.l., della quale Persona_1 il ricorrente è Amministratore unico, avente ad oggetto il commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti alimentari e non alimentari.
L' nel costituirsi in data 10.12.2024, ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato CP_1
nonché la rimessione in termini in quanto, per mero disguido materiale ha depositato la busta telematica presso il registro telematico del Tribunale di Marsala, che ha accettato il relativo deposito. Con PEC in data 27.11.2024 la Cancelleria del Tribunale di Marsala ha evidenziato che il deposito era stato inserito in un fascicolo (con stesso numero di RG) del medesimo
Tribunale. E' stato effettuato altro deposito dell'atto di costituzione in giudizio, ma ancora una volta il redattore atti telematici ha inoltrato la busta alla Cancelleria di Marsala, che l'ha accettata.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto infra.
In via preliminare si osserva che l'eccezione di rimessione in termini avanzata dall' CP_1
va respinta, non trattandosi di mero disguido il deposito telematico effettuato sia il 05.11.2024 che il 27.11.2024 presso il Tribunale di Marsala, essendo trascorso il termine per la costituzione in giudizio già alla data del 05.11.2024.
Per quanto concerne l'onero probatorio, si può fare riferimento ai principi generali enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in applicazione dell'art. 153 c.p.c., secondo la Corte di
Cassazione infatti “la rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184 bis
c.p.c. che in quella più ampia contenuta nell'art. 153 2°comma c.p.c., come novellato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Cass. N. 23561/2011), in senso conforme anche Cass. Sez. lavoro Ordinanza n.
18435/2024 - (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, secondo cui l'errore del difensore nella lettura del menu a tendina del PCT e nella selezione di un tribunale diverso da quello competente, determinante la tardiva costituzione in giudizio, non poteva integrare gli estremi dell'errore scusabile idoneo a giustificare la rimessione in termini).
Nel merito, ai fini del decidere, va richiamato in sintesi il quadro normativo di riferimento.
L'art. 1 comma 202 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 prevede l'obbligo di iscrizione per coloro che esercitano le attività inquadrate nel settore terziario di cui all'art. 49 comma 1, lett d) della L. 88/89 con esclusione delle attività professionali e artistiche. Poichè siano tenuti all'iscrizione, i soggetti operanti nel settore terziario devono possedere i requisiti di cui all'art. 29 comma 1, L. 160/75 come sostituito dall'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ovvero: - a) essere titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
- b) avere la piena responsabilità dell'impresa ed assumendo tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
- c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza;
- d) aver ricevuto provvedimenti previsti dalla legislazione vigente in relazione alla specifica attività (licenze o autorizzazioni, iscrizione in albi, registri o ruoli). L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi prevista a carico di quei soggetti quando sussistano: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. L'obbligo assicurativo nasce dunque in presenza di condizioni che attengono da un lato all'attività svolta (requisito oggettivo) e dall'altro alla posizione giuridica del soggetto (requisito soggettivo). Sotto il profilo oggettivo deve trattarsi di attività del settore terziario, esercitata in forma d'impresa (come nel caso di specie, commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti alimentari e non alimentari), per quanto riguarda invece il requisito soggettivo, occorre, in base all'art. 29 della L.160/75, che il soggetto sia titolare o gestore in proprio dell'impresa, abbia piena responsabilità, partecipi personalmente al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza. Dall'esame della normativa si evince dunque che occorre che il soggetto svolga una concreta attività nell'ambito dell'impresa, con i caratteri della abitualità, intesa come ripetitività, stabilità e sistematicità, che abbia poi il carattere della prevalenza rispetto ad altre attività eventualmente svolte dal soggetto. La Cassazione, da ultimo, ha avuto modo di precisare (Cass. Ord. n.3292/2020 ) che “la verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale coesistenza è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni;
i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza devono, peraltro, riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della società (al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (v., fra le altre, Cass. n.
12560 cit.)”.
Nel caso in esame, è infatti rimasto del tutto sfornito di prova che il ricorrente abbia effettivamente svolto l'attività nel periodo in parola e che (ove esistente) tale attività abbia avuto caratteri di abitualità e prevalenza tali da consentire di iscriverla nella gestione commercianti;
ne' può ritenersi sufficiente a tale fine la mera qualità dell'opponente di
Amministratore Unico della società di capitali sopra indicata, tenuto conto del parametro individuato dal Giudice di legittimità in punto di prova rigorosa dei requisiti.
In definitiva, il ricorso va accolto con annullamento degli avvisi di addebito opposti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaela Chirco, definitivamente pronunciando, così dispone:
-annulla gli avvisi di addebito opposti;
-dichiara l'insussistenza dell'obbligo contributivo in capo al ricorrente nella gestione esercenti attività commerciale dell' ; CP_1
-condanna l' al pagamento delle spese legali che liquida in € 3.043,00 di cui € 43.00 per CP_1
esborsi e il resto per compenso professionale oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Trapani, 22/01/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Raffaela Chirco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Raffaela Chirco ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 329/2024 R.G. promossa da (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti SCONTRINO VINCENZO e C.F._1
RUGGIRELLO ANGELO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. RIZZO ANTONINO, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico;
-resistente
OGGETTO: contributi gestione esercenti attività commerciali.
CONCLUSIONI: come formulate solo da parte ricorrente, con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 18.12.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe indicato, con ricorso depositato in data 20.02.2024, ha evocato in giudizio l' per proporre opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 599 2023 CP_1
00017811 45 000 e n. 599 2023 00017812 46 000, con cui l' ha intimato il pagamento CP_1 di € 18.481,33 per contributi gestione commercianti relativi al periodo dall'anno 2015 all'anno 2017. Eccepisce l'opponente l'insussistenza dell'obbligo contributivo a motivo del fatto che l'attività svolta non rientra tra quelle per le quali è prevista l'iscrizione alla Gestione
Commercianti, in quanto la stessa non possiede carattere commerciale, come da visura camerale storica della società denominata F.lli Tagliavia S.r.l, giusta atto di trasformazione, in Notaio del 23.03.2009, da F.lli Tagliavia Snc a F.lli Tagliavia S.r.l., della quale Persona_1 il ricorrente è Amministratore unico, avente ad oggetto il commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti alimentari e non alimentari.
L' nel costituirsi in data 10.12.2024, ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato CP_1
nonché la rimessione in termini in quanto, per mero disguido materiale ha depositato la busta telematica presso il registro telematico del Tribunale di Marsala, che ha accettato il relativo deposito. Con PEC in data 27.11.2024 la Cancelleria del Tribunale di Marsala ha evidenziato che il deposito era stato inserito in un fascicolo (con stesso numero di RG) del medesimo
Tribunale. E' stato effettuato altro deposito dell'atto di costituzione in giudizio, ma ancora una volta il redattore atti telematici ha inoltrato la busta alla Cancelleria di Marsala, che l'ha accettata.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto infra.
In via preliminare si osserva che l'eccezione di rimessione in termini avanzata dall' CP_1
va respinta, non trattandosi di mero disguido il deposito telematico effettuato sia il 05.11.2024 che il 27.11.2024 presso il Tribunale di Marsala, essendo trascorso il termine per la costituzione in giudizio già alla data del 05.11.2024.
Per quanto concerne l'onero probatorio, si può fare riferimento ai principi generali enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in applicazione dell'art. 153 c.p.c., secondo la Corte di
Cassazione infatti “la rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184 bis
c.p.c. che in quella più ampia contenuta nell'art. 153 2°comma c.p.c., come novellato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Cass. N. 23561/2011), in senso conforme anche Cass. Sez. lavoro Ordinanza n.
18435/2024 - (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, secondo cui l'errore del difensore nella lettura del menu a tendina del PCT e nella selezione di un tribunale diverso da quello competente, determinante la tardiva costituzione in giudizio, non poteva integrare gli estremi dell'errore scusabile idoneo a giustificare la rimessione in termini).
Nel merito, ai fini del decidere, va richiamato in sintesi il quadro normativo di riferimento.
L'art. 1 comma 202 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 prevede l'obbligo di iscrizione per coloro che esercitano le attività inquadrate nel settore terziario di cui all'art. 49 comma 1, lett d) della L. 88/89 con esclusione delle attività professionali e artistiche. Poichè siano tenuti all'iscrizione, i soggetti operanti nel settore terziario devono possedere i requisiti di cui all'art. 29 comma 1, L. 160/75 come sostituito dall'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ovvero: - a) essere titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
- b) avere la piena responsabilità dell'impresa ed assumendo tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
- c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza;
- d) aver ricevuto provvedimenti previsti dalla legislazione vigente in relazione alla specifica attività (licenze o autorizzazioni, iscrizione in albi, registri o ruoli). L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi prevista a carico di quei soggetti quando sussistano: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. L'obbligo assicurativo nasce dunque in presenza di condizioni che attengono da un lato all'attività svolta (requisito oggettivo) e dall'altro alla posizione giuridica del soggetto (requisito soggettivo). Sotto il profilo oggettivo deve trattarsi di attività del settore terziario, esercitata in forma d'impresa (come nel caso di specie, commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti alimentari e non alimentari), per quanto riguarda invece il requisito soggettivo, occorre, in base all'art. 29 della L.160/75, che il soggetto sia titolare o gestore in proprio dell'impresa, abbia piena responsabilità, partecipi personalmente al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza. Dall'esame della normativa si evince dunque che occorre che il soggetto svolga una concreta attività nell'ambito dell'impresa, con i caratteri della abitualità, intesa come ripetitività, stabilità e sistematicità, che abbia poi il carattere della prevalenza rispetto ad altre attività eventualmente svolte dal soggetto. La Cassazione, da ultimo, ha avuto modo di precisare (Cass. Ord. n.3292/2020 ) che “la verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale coesistenza è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni;
i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza devono, peraltro, riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della società (al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (v., fra le altre, Cass. n.
12560 cit.)”.
Nel caso in esame, è infatti rimasto del tutto sfornito di prova che il ricorrente abbia effettivamente svolto l'attività nel periodo in parola e che (ove esistente) tale attività abbia avuto caratteri di abitualità e prevalenza tali da consentire di iscriverla nella gestione commercianti;
ne' può ritenersi sufficiente a tale fine la mera qualità dell'opponente di
Amministratore Unico della società di capitali sopra indicata, tenuto conto del parametro individuato dal Giudice di legittimità in punto di prova rigorosa dei requisiti.
In definitiva, il ricorso va accolto con annullamento degli avvisi di addebito opposti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaela Chirco, definitivamente pronunciando, così dispone:
-annulla gli avvisi di addebito opposti;
-dichiara l'insussistenza dell'obbligo contributivo in capo al ricorrente nella gestione esercenti attività commerciale dell' ; CP_1
-condanna l' al pagamento delle spese legali che liquida in € 3.043,00 di cui € 43.00 per CP_1
esborsi e il resto per compenso professionale oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Trapani, 22/01/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Raffaela Chirco