Ordinanza cautelare 6 aprile 2023
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 18/03/2026, n. 5134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5134 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05134/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16013/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16013 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da US IL, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Miranda, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Ministero della Giustizia, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di TI PA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
A) quanto al ricorso introduttivo:
- della delibera del 27 luglio 2022, con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha stabilito di non confermare la ricorrente nell’incarico di giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Perugia, per il triennio 2023-2025;
- di ogni atto antecedente e successivo, comunque preordinato alla mancata conferma nel predetto incarico, ed in particolare di tutti gli atti della Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina all'incarico di giudice onorario e segnatamente dei verbali delle riunioni tenutesi in data 28 gennaio 2022, 31 gennaio 2022, 4 febbraio 2022 e 8 febbraio 2022, del parere formulato in data 3 marzo 2022 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Perugia, nonché della relazione e del rapporto informativo redatti dal dirigente dell'Ufficio giudiziario minorile e del parere del Presidente del Tribunale per i minorenni di Perugia;
B) quanto al ricorso per motivi aggiunti:
dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. NT NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La dottoressa IL US, giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Perugia, con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha impugnato la delibera del 27 luglio 2022, pubblicata il 14 ottobre 2022, con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha stabilito di non confermarla nell’incarico citato. Con il medesimo mezzo di tutela sono stati impugnati anche gli atti prodromici alla mancata conferma e, segnatamente, i verbali delle riunioni tenutesi in data 28 gennaio 2022, 31 gennaio 2022, 4 febbraio 2022 e 8 febbraio 2022, il parere formulato in data 3 marzo 2022 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Perugia, la relazione ed il rapporto informativo redatti dal dirigente dell'Ufficio giudiziario minorile ed il parere del Presidente del Tribunale per i minorenni di Perugia.
2. Il provvedimento impugnato è stato motivato con riferimento alla circostanza che “ a seguito della valutazione comparativa con i nuovi aspiranti il punteggio ottenuto (punti 24), riportato nella scheda di valutazione colloca, allo stato, la stessa, in graduatoria in posizione non utile ai fini della conferma nell'incarico, in conformità e per le motivazioni formulate dalla Commissione e condivise dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Perugia e, pertanto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della citata circolare consiliare, cesserà dalle funzioni per scadenza del termine di durata dell'incarico in data 31 dicembre 2022”.
3. Il ricorso, notificato il 13 dicembre 2022 e depositato il 19 dicembre successivo, è stato affidato ad un’unica articolata censura, con cui la ricorrente si duole della violazione della lex specialis del procedimento e del vizio di istruttoria e motivazione che affliggerebbero il provvedimento impugnato, attesa l’asserita erroneità nell’applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando e la contraddittorietà ed illogicità del punteggio attribuito alla ricorrente, rispetto a quello alla stessa attribuito (39 punti) in esito alla precedente procedura di selezione, relativa al triennio 2020/2022. Sotto diverso profilo, la ricorrente sostiene altresì che essendo stati selezionati solo 14 aspiranti a fronte di 16 posti disponibili avrebbe dovuto essere comunque nominata.
3. Per resistere al ricorso si sono costituite in giudizio con memoria di stile le Amministrazioni intimate.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 13 marzo 2023 ed assistito da domanda cautelare, la ricorrente, sulla scorta della documentazione trasmessale dall’Amministrazione in esito ad istanza di accesso, ha meglio specificato le censure già dedotte con il ricorso introduttivo.
In data 01.04.2023, le resistenti Amministrazioni hanno depositato documentazione e con memoria hanno chiesto il rigetto del ricorso e della connessa domanda cautelare.
4. Con ordinanza n. 1929 del 6 aprile 2023, non impugnata, la prima sezione di questo TAR ha rigettato la domanda cautelare della ricorrente, “ atteso che il minor punteggio conseguito rispetto alla precedente procedura di nomina appare legittimo alla luce dell’aggiornata e differente tabella valutativa dei titoli (depositata dall’amministrazione)”.
5. In vista della discussione parte ricorrente, con memoria del 22 dicembre 2025, ha evidenziato il venir meno del proprio interesse alla decisione della causa insistendo per la compensazione delle spese di lite.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026.
6. Alla luce di quanto esposto dalla parte ricorrente, il Collegio non può che dichiarare improcedibili il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo.
Come chiarito dalla giurisprudenza, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta infatti l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Consiglio di Stato, sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981).
7. In considerazione del complessivo andamento della controversia e della sua definizione in rito il Collegio ritiene che sussistano giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, mentre nulla deve disporsi nei confronti della controinteressata non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, introduttivo e per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
Nulla spese nei confronti della controinteressata non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
AR IA, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
NT NN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT NN | AR IA |
IL SEGRETARIO