CA
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/07/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1361/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott.ssa Emma Manzionna - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 22.05.2025 nel procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 1361/2024, promosso da
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Parte_1
( ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianfranco Marzocco ed Alessandro C.F._1
Marzocco e con domicilio eletto presso il loro studio in Foggia alla Via Gorizia n.8, come da mandato in calce al ricorso in appello.
Appellante contro
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] lett. B, scala D, CP_1
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Mariantonietta Cursio e con domicilio eletto C.F._2 presso il di lei studio in San Marco in Lamis alla Via Luigi De Carolis n.10, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello.
Appellato
E contro
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] C.F._3
pagina 1 di 7 D'Addedda n.4, intervenuta volontariamente nel procedimento di prime cure, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Checchia, giusta mandato in atti.
Interventrice volontaria
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 25.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede, con concessione di un primo termine di 20 giorni per il deposito di note conclusionali e di successivi 10 giorni per repliche.
Con sentenza n. 2161/2024 pubblicata il 20.09.2024, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia, all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 7457/2021, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvedeva: “1) Revoca in capo a l'obbligo del contributo al CP_1 mantenimento della GL maggiorenne;
2) revoca l'assegnazione della casa coniugale in CP_2 favore di;
3) condanna alla refusione delle spese di lite Parte_1 Parte_1 in favore di nell'ammontare di €.4.237,00 per compensi professionali, ed €.98,00 per esborsi, CP_1 oltre il 15% delle spese generali, IVA e CAP come per legge;
4) compensa le spese di lite nel rapporto tra le parti e la interventrice volontaria.”
Tale sentenza veniva appellata dalla SI.ra la quale deduceva: 1) a seguito della Parte_1 definizione consensuale del giudizio separativo, risalente all'anno 2012, il aveva esperito il CP_1 quello divorzile e, nel corso del procedimento, aveva chiesto elidersi l'assegno di €.300 mensili da lui versato a beneficio della GL , nata il [...], giacché costei era ormai divenuta CP_2 autosufficiente dal punto di vista economico, con conseguente revoca della compartecipazione dei genitori riguardo al pagamento delle spese straordinarie;
2) sul punto, evidenziava come si fosse CP_2 trasferita a Torino, dove prestava il servizio civile percependo €.450 mensili, con la conseguenza che sarebbe stato conforme a giustizia disporre la revoca anche dell'assegnazione alla dell'abitazione Pt_1 familiare;
3) tali domande, ad eccezione di quella relativa allo status, venivano avversate dalla resistente la quale, peraltro, sosteneva che avesse mantenuto l'habitat domestico, rientrando in Foggia CP_2 periodicamente, sicché chiedeva che l'assegno per detta GL (la quale spiegava intervento volontario in pagina 2 di 7 primo grado e chiedeva che il determinando importo le venisse versato in via diretta) dovesse essere aumentato ad €.450/500 mensili;
4) all'esito della fase sommaria, il Presidente del Tribunale di Foggia fissava l'assegno paterno per la prole nella misura di €.450 mensili, con l'aggiunta del rimborso del 50% delle spese straordinarie e tuttavia, all'esito del procedimento, venivano adottate le decisioni innanzi trascritte.
L'appellante censurava in primo luogo l'intervenuta revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare tenuto conto che ha conservato in essa la sua residenza e vi rientra periodicamente, CP_2 compatibilmente con i suoi impegni di studio;
inoltre, contestava che la giovane avesse raggiunto l'indipendenza economica di talché sosteneva che il Tribunale avesse confuso e travisato i fatti e gli elementi di diritto, omettendo l'esame degli stessi e rendendo erronee le ridette decisioni.
Aveva infatti attribuito un inopinato rilievo al mero valore presuntivo delle certificazioni anagrafiche, quantunque fosse emerso che il medico di base di fosse in Foggia e che costei si fosse iscritta CP_2 nelle liste di disoccupazione del relativo centro per l'impiego, pur locando un alloggio in Torino, Città presso la quale stava seguendo il suo percorso di studi, per poi decidere di espletare il servizio civile.
E dunque, da un lato era stata erroneamente ritenuta la cesura tra e l'alloggio familiare e, CP_2 dall'altro, il Tribunale aveva sottovalutato l'impegno profuso da costei per affrancarsi dalla dipendenza dai genitori.
La sentenza in questione veniva censurata anche per “errata o difettosa interpretazione degli elementi di diritto, omessa o confusa motivazione, violazione od omessa applicazione dell'art. 337 sexies c.p.c.” giacché erano stati ritenuti insussistenti le condizioni oggettive e soggettive per la permanenza dei preesistenti provvedimenti sul punto, discostandosi peraltro dalle decisioni assunte in via provvisoria all'esito della fase sommaria, senza che ciò fosse supportato da congrua motivazione, con quanto conseguiva in termini di nullità della sentenza.
Sulla scorta di quanto innanzi e dopo aver censurato anche la dichiarata soccombenza in punto di spese, la concludeva affinché la Corte, previa concessione della sospensiva, volesse ripristinare le Pt_1 statuizioni contenute in parte qua nell'ordinanza presidenziale;
vinte le spese per i due gradi del procedimento, da distrarsi in favore dei due procuratori e difensori dell'appellante, dichiaratisi anticipatari.
Il SI. si costituiva innanzi la Corte giusta comparsa depositata il 10.02.2025 e, nell'opporsi CP_1 alle avverse ragioni di censura, evidenziava: 1) la GL , di anni 31, nel 2017 aveva conseguito CP_2 la laurea triennale in “Mediazione linguistica e intermediazione culturale”, per poi conseguire –nell'anno
2020- quella magistrale in “Traduzione specialistica ed interpretariato” presso l'Università degli Studi di
Torino; 2) aveva poi seguito un corso di specializzazione in “Traduzione tecnica in medicina e pagina 3 di 7 farmacologia,” ultimando gli studi nel 2021; 3) da allora aveva avuto alcune brevi CP_2 esperienze di lavoro, così come elencate nel prodotto di lei curriculum vitae e, nonostante il padre si fosse impegnato a segnalarle diverse offerte di lavoro e bandi di concorso pubblici, ella aveva sempre disertato gli appuntamenti per i colloqui e per le prove selettive;
4) e dunque, anche a voler dar credito alla condizione di disoccupazione, così come allegata in fatto dalla , l'assegno per la prole era stato Pt_1 correttamente eliso dal Tribunale in ragione dell'applicazione del principio di auto-responsabilità della GL, la quale aveva da tempo completato il suo percorso formativo e si era stabilita a Torino anche per ivi espletare il servizio civile.
Corollario di ciò era la corretta revoca dell'assegnazione alla dell'abitazione familiare. Pt_1
L'appellato, oltretutto, evidenziava come la GL fosse intervenuta volontariamente nella procedura, chiedendo di poter beneficiare del versamento diretto dell'assegno, senza nulla dedurre circa la sua volontà di far rientro in Foggia, dando così contezza della sua volontà di restare a vivere in Piemonte.
Lo stesso peraltro, nell'esperire l'azione divorzile aveva chiesto di continuare a versare CP_1
l'assegno per la GL nella misura di €.300 mensili, tenuto conto che, all'epoca (anno 2021), CP_2 non aveva ancora completato il suo corso di studi;
in secondo luogo, l'intervento volontario sveva fatto venir meno la legittimazione attiva in capo all'appellante atteso che, cessata la convivenza fra le due donne, l'azione spiegata in parte qua era stata di fatto esperita dalla GL.
L'appellato concludeva perciò affinché la Corte, rigettata l'istanza di inibitoria, volesse dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ovvero la sua infondatezza nel merito, confermando la sentenza di primo grado in ogni sua statuizione;
vinte le spese.
In via istruttoria, chiedeva di essere autorizzato a depositare le stampe dei messaggi w.a. scambiati con la GL, non facenti parte del corredo istruttorio formatosi in prime cure e comunque del tutto irrilevanti ai fini del decidere.
Entrambe le parti depositavano memorie difensive integrative ai sensi dell'art. 473-bis.32 c.p.c., sebbene l'appellato avesse eccepito la tardività di quella della la quale, senza autorizzazione alcuna, Pt_1 depositava una ulteriore memoria, con allegata documentazione, al fine di dimostrare che il avesse CP_1 continuato comunque a mantenere la GL, benché non vi fosse alcun provvedimento precettivo a tal riguardo.
All'esito dell'udienza dell'11.03.2025 il procedimento veniva poi riservato sulla sola istanza di inibitoria,
a relazione del sottoscritto consigliere ausiliario, rigettata con ordinanza del 21.03.2025, con la quale la causa veniva rinviata al 22.05.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Solo in data 21.05.2025 si costituiva nel giudizio di appello la SI.ra già intervenuta CP_2
pagina 4 di 7 volontariamente innanzi al Tribunale, la quale, assumendo di non essere riuscita a realizzarsi nel mondo del lavoro, insisteva per l'accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese in caso di immotivata opposizione del padre.
Anche l'udienza del 22.05.2025 veniva celebrata in modalità cartolare sicché, all'esito della relativa camera di consiglio, la causa veniva riservata per la decisione con concessione alle parti di un primo termine di 20 giorni per il deposito di note conclusive e di ulteriori 10 giorni per repliche.
Tutte loro provvedevano al deposito delle sole prime note mentre quelle di replica venivano versate in atti dalla e dal Pt_1 CP_1
Infine, con nota del 28.01.2025, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede concludeva per il rigetto dell'appello.
Riepilogate le principali attività assertive delle parti, quanto alle censure formulate sull'assegno di mantenimento è opportuno richiamare i principi in subiecta materia.
In primo luogo, è doveroso evidenziare come entrambi i genitori siano tenuti ad educare, istruire, mantenere ed assistere moralmente i figli, anche se nati al di fuori del matrimonio, per il sol fatto di averli generati, in ossequio all'art. 30 della Costituzione e dell'art. 147 c.c..
Con precipuo riferimento all'obbligo di mantenimento, essi dovranno concorrere a ciò con il loro lavoro professionale e casalingo e proporzionalmente alle rispettive consistenze reddituali e patrimoniali, al fine di consentire ai figli di mantenere inalterato lo stesso tenore di vita goduto nel corso della convivenza con entrambi i genitori.
Tali regole, valevoli innanzitutto per i figli minori, devono essere estese anche ai figli maggiorenni ove non abbiano ancora incolpevolmente raggiunto l'autosufficienza economica (Cass. Civ. n. 6731/2019), ovvero siano affetti da handicap grave.
E tuttavia, al netto di tale ultima ipotesi, il dovere di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, sancito dall'art. 155 quinquies c.c., non può andare oltre ragionevoli limiti temporali atteso che, unitamente agli altri doveri indicati dall'art. 147 c.c., esso mira alla realizzazione di un progetto educativo e di un percorso di formazione.
In altri termini, il dovere di mantenimento non può valere sine die, sebbene la legge non contenga alcuna indicazione sul limite di età oltre il quale l'elisione dell'assegno dovrebbe avvenire in modo automatico.
Va poi chiarito che la protrazione del mantenimento oltre la maggiore età ha durata variabile a seconda del percorso di studi seguito dai figli, che può essere più o meno lungo e/o articolato, potendo avere rilievo sul punto anche il contesto socio-economico nel quale costoro sono inseriti.
Ebbene, nel caso di specie ha ormai 31 anni ed ha da tempo completato il suo percorso di CP_2
pagina 5 di 7 studi universitari, conseguendo anche una specializzazione post laurea.
Ella, pertanto, ha raggiunto l'età adulta sicché, in applicazione del principio di auto-responsabilità, ha il preciso dovere di impegnarsi nella ricerca di un lavoro, finanche non perfettamente aderente alle sue aspirazioni, tenuto conto che, così come recentemente chiarito dalla Cassazione Civile con il provvedimento n. 2259/2024, se è vero che la prova dell'incolpevole mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica era da fornirsi dal genitore richiedente, ovvero dalla stessa GL, ove avesse formulato domanda iure proprio, è anche vero che il trascorrere del tempo, così come avvenuto nel caso di specie, può essere ricondotto ad una condizione di inerzia di . CP_2
In secondo luogo, se anche il avesse continuato spontaneamente a versare alla GL l'assegno fissato CP_1 all'esito della fase sommaria, ciò non può comportare la “reviviscenza” di un titolo precettivo, viepiù considerato che “i presupposti che giustificano l'esclusione del mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente, sono integrati dalla sua età, che è destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento, fra cui il raggiungimento del livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che il suo impegno rivolto al reperimento di un'occupazione nel mercato del lavoro (cfr. Cass. Civ. 38366/2021).
Senza sottacere che la ha depositato un certificato di “disoccupazione in conservazione CP_2 ordinaria” che presuppone comunque l'espletamento di una attività retribuita, benché volta al mantenimento delle provvidenze sistemiche, qual è la NASPI;
certificato risalente al luglio del 2024 e che non è da ritenersi bastevole per ritenere assolto l'onere probatorio a suo carico.
Parimenti corretta è la revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare alla , mantenuta con Pt_1
l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. giacché all'epoca era ancora studentessa universitaria fuori sede e, CP_2 ciononostante, permaneva il suo diritto a conservare l'habitat domestico in Foggia, ormai venuto meno;
e dunque, gli ex coniugi dovranno pertanto regolarsi sul punto in base al titolo.
L'appello deve pertanto essere rigettato perché infondato nel merito con conseguente condanna della al pagamento delle relative spese che si liquidano, in favore del solo appellato, in Parte_1
€.
3.966 per compenso, con l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge.
Vanno invece compensate quelle fra la e le altre parti, stante l'assoluto difetto di CP_2 incidenza causale fra il suo intervento volontario, volto a sostenere le ragioni di doglianza della madre, e l'esito del procedimento.
pagina 6 di 7 Da ultimo, si applica al presente procedimento, proposto dopo il 30.01.2013, il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n. 228/2012), che obbliga la parte che proponga un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento di secondo grado quivi iscritto con il n. di R.G. 1361/2024, così provvede.
1) Rigetta l'appello proposto dalla SI.ra e, per l'effetto, conferma in ogni Parte_1 statuizione la sentenza n. 2161/2024, pubblicata il 20.09.2024, emessa dalla Prima Sezione Civile del
Tribunale di Foggia all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 7457/2021.
2) Rigetta la domanda adesiva volta all'accoglimento dell'appello così come formulata dalla SI.ra
[...]
, interventrice volontaria anche nel giudizio di primo grado. CP_2
3) Condanna l'appellante al pagamento delle spese per questo grado del giudizio, Parte_1 che si liquidano in favore dell'appellato nella misura di €.
3.966 per compenso, con CP_1
l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge.
4) Compensa fra le altre parti le spese di questo grado del procedimento.
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il procedimento di appello, a carico di in Parte_1 osservanza dell'art. 13 co. 1 –quater del D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17° della
L. 228/2012. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26.06.2025
Il Presidente
Il G.A. estensore Dott.ssa Maria Mitola
Dott.ssa Giuseppina Dinisi
pagina 7 di 7
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott.ssa Emma Manzionna - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 22.05.2025 nel procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 1361/2024, promosso da
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Parte_1
( ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianfranco Marzocco ed Alessandro C.F._1
Marzocco e con domicilio eletto presso il loro studio in Foggia alla Via Gorizia n.8, come da mandato in calce al ricorso in appello.
Appellante contro
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] lett. B, scala D, CP_1
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Mariantonietta Cursio e con domicilio eletto C.F._2 presso il di lei studio in San Marco in Lamis alla Via Luigi De Carolis n.10, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello.
Appellato
E contro
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] C.F._3
pagina 1 di 7 D'Addedda n.4, intervenuta volontariamente nel procedimento di prime cure, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Checchia, giusta mandato in atti.
Interventrice volontaria
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 25.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede, con concessione di un primo termine di 20 giorni per il deposito di note conclusionali e di successivi 10 giorni per repliche.
Con sentenza n. 2161/2024 pubblicata il 20.09.2024, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia, all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 7457/2021, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvedeva: “1) Revoca in capo a l'obbligo del contributo al CP_1 mantenimento della GL maggiorenne;
2) revoca l'assegnazione della casa coniugale in CP_2 favore di;
3) condanna alla refusione delle spese di lite Parte_1 Parte_1 in favore di nell'ammontare di €.4.237,00 per compensi professionali, ed €.98,00 per esborsi, CP_1 oltre il 15% delle spese generali, IVA e CAP come per legge;
4) compensa le spese di lite nel rapporto tra le parti e la interventrice volontaria.”
Tale sentenza veniva appellata dalla SI.ra la quale deduceva: 1) a seguito della Parte_1 definizione consensuale del giudizio separativo, risalente all'anno 2012, il aveva esperito il CP_1 quello divorzile e, nel corso del procedimento, aveva chiesto elidersi l'assegno di €.300 mensili da lui versato a beneficio della GL , nata il [...], giacché costei era ormai divenuta CP_2 autosufficiente dal punto di vista economico, con conseguente revoca della compartecipazione dei genitori riguardo al pagamento delle spese straordinarie;
2) sul punto, evidenziava come si fosse CP_2 trasferita a Torino, dove prestava il servizio civile percependo €.450 mensili, con la conseguenza che sarebbe stato conforme a giustizia disporre la revoca anche dell'assegnazione alla dell'abitazione Pt_1 familiare;
3) tali domande, ad eccezione di quella relativa allo status, venivano avversate dalla resistente la quale, peraltro, sosteneva che avesse mantenuto l'habitat domestico, rientrando in Foggia CP_2 periodicamente, sicché chiedeva che l'assegno per detta GL (la quale spiegava intervento volontario in pagina 2 di 7 primo grado e chiedeva che il determinando importo le venisse versato in via diretta) dovesse essere aumentato ad €.450/500 mensili;
4) all'esito della fase sommaria, il Presidente del Tribunale di Foggia fissava l'assegno paterno per la prole nella misura di €.450 mensili, con l'aggiunta del rimborso del 50% delle spese straordinarie e tuttavia, all'esito del procedimento, venivano adottate le decisioni innanzi trascritte.
L'appellante censurava in primo luogo l'intervenuta revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare tenuto conto che ha conservato in essa la sua residenza e vi rientra periodicamente, CP_2 compatibilmente con i suoi impegni di studio;
inoltre, contestava che la giovane avesse raggiunto l'indipendenza economica di talché sosteneva che il Tribunale avesse confuso e travisato i fatti e gli elementi di diritto, omettendo l'esame degli stessi e rendendo erronee le ridette decisioni.
Aveva infatti attribuito un inopinato rilievo al mero valore presuntivo delle certificazioni anagrafiche, quantunque fosse emerso che il medico di base di fosse in Foggia e che costei si fosse iscritta CP_2 nelle liste di disoccupazione del relativo centro per l'impiego, pur locando un alloggio in Torino, Città presso la quale stava seguendo il suo percorso di studi, per poi decidere di espletare il servizio civile.
E dunque, da un lato era stata erroneamente ritenuta la cesura tra e l'alloggio familiare e, CP_2 dall'altro, il Tribunale aveva sottovalutato l'impegno profuso da costei per affrancarsi dalla dipendenza dai genitori.
La sentenza in questione veniva censurata anche per “errata o difettosa interpretazione degli elementi di diritto, omessa o confusa motivazione, violazione od omessa applicazione dell'art. 337 sexies c.p.c.” giacché erano stati ritenuti insussistenti le condizioni oggettive e soggettive per la permanenza dei preesistenti provvedimenti sul punto, discostandosi peraltro dalle decisioni assunte in via provvisoria all'esito della fase sommaria, senza che ciò fosse supportato da congrua motivazione, con quanto conseguiva in termini di nullità della sentenza.
Sulla scorta di quanto innanzi e dopo aver censurato anche la dichiarata soccombenza in punto di spese, la concludeva affinché la Corte, previa concessione della sospensiva, volesse ripristinare le Pt_1 statuizioni contenute in parte qua nell'ordinanza presidenziale;
vinte le spese per i due gradi del procedimento, da distrarsi in favore dei due procuratori e difensori dell'appellante, dichiaratisi anticipatari.
Il SI. si costituiva innanzi la Corte giusta comparsa depositata il 10.02.2025 e, nell'opporsi CP_1 alle avverse ragioni di censura, evidenziava: 1) la GL , di anni 31, nel 2017 aveva conseguito CP_2 la laurea triennale in “Mediazione linguistica e intermediazione culturale”, per poi conseguire –nell'anno
2020- quella magistrale in “Traduzione specialistica ed interpretariato” presso l'Università degli Studi di
Torino; 2) aveva poi seguito un corso di specializzazione in “Traduzione tecnica in medicina e pagina 3 di 7 farmacologia,” ultimando gli studi nel 2021; 3) da allora aveva avuto alcune brevi CP_2 esperienze di lavoro, così come elencate nel prodotto di lei curriculum vitae e, nonostante il padre si fosse impegnato a segnalarle diverse offerte di lavoro e bandi di concorso pubblici, ella aveva sempre disertato gli appuntamenti per i colloqui e per le prove selettive;
4) e dunque, anche a voler dar credito alla condizione di disoccupazione, così come allegata in fatto dalla , l'assegno per la prole era stato Pt_1 correttamente eliso dal Tribunale in ragione dell'applicazione del principio di auto-responsabilità della GL, la quale aveva da tempo completato il suo percorso formativo e si era stabilita a Torino anche per ivi espletare il servizio civile.
Corollario di ciò era la corretta revoca dell'assegnazione alla dell'abitazione familiare. Pt_1
L'appellato, oltretutto, evidenziava come la GL fosse intervenuta volontariamente nella procedura, chiedendo di poter beneficiare del versamento diretto dell'assegno, senza nulla dedurre circa la sua volontà di far rientro in Foggia, dando così contezza della sua volontà di restare a vivere in Piemonte.
Lo stesso peraltro, nell'esperire l'azione divorzile aveva chiesto di continuare a versare CP_1
l'assegno per la GL nella misura di €.300 mensili, tenuto conto che, all'epoca (anno 2021), CP_2 non aveva ancora completato il suo corso di studi;
in secondo luogo, l'intervento volontario sveva fatto venir meno la legittimazione attiva in capo all'appellante atteso che, cessata la convivenza fra le due donne, l'azione spiegata in parte qua era stata di fatto esperita dalla GL.
L'appellato concludeva perciò affinché la Corte, rigettata l'istanza di inibitoria, volesse dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ovvero la sua infondatezza nel merito, confermando la sentenza di primo grado in ogni sua statuizione;
vinte le spese.
In via istruttoria, chiedeva di essere autorizzato a depositare le stampe dei messaggi w.a. scambiati con la GL, non facenti parte del corredo istruttorio formatosi in prime cure e comunque del tutto irrilevanti ai fini del decidere.
Entrambe le parti depositavano memorie difensive integrative ai sensi dell'art. 473-bis.32 c.p.c., sebbene l'appellato avesse eccepito la tardività di quella della la quale, senza autorizzazione alcuna, Pt_1 depositava una ulteriore memoria, con allegata documentazione, al fine di dimostrare che il avesse CP_1 continuato comunque a mantenere la GL, benché non vi fosse alcun provvedimento precettivo a tal riguardo.
All'esito dell'udienza dell'11.03.2025 il procedimento veniva poi riservato sulla sola istanza di inibitoria,
a relazione del sottoscritto consigliere ausiliario, rigettata con ordinanza del 21.03.2025, con la quale la causa veniva rinviata al 22.05.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Solo in data 21.05.2025 si costituiva nel giudizio di appello la SI.ra già intervenuta CP_2
pagina 4 di 7 volontariamente innanzi al Tribunale, la quale, assumendo di non essere riuscita a realizzarsi nel mondo del lavoro, insisteva per l'accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese in caso di immotivata opposizione del padre.
Anche l'udienza del 22.05.2025 veniva celebrata in modalità cartolare sicché, all'esito della relativa camera di consiglio, la causa veniva riservata per la decisione con concessione alle parti di un primo termine di 20 giorni per il deposito di note conclusive e di ulteriori 10 giorni per repliche.
Tutte loro provvedevano al deposito delle sole prime note mentre quelle di replica venivano versate in atti dalla e dal Pt_1 CP_1
Infine, con nota del 28.01.2025, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede concludeva per il rigetto dell'appello.
Riepilogate le principali attività assertive delle parti, quanto alle censure formulate sull'assegno di mantenimento è opportuno richiamare i principi in subiecta materia.
In primo luogo, è doveroso evidenziare come entrambi i genitori siano tenuti ad educare, istruire, mantenere ed assistere moralmente i figli, anche se nati al di fuori del matrimonio, per il sol fatto di averli generati, in ossequio all'art. 30 della Costituzione e dell'art. 147 c.c..
Con precipuo riferimento all'obbligo di mantenimento, essi dovranno concorrere a ciò con il loro lavoro professionale e casalingo e proporzionalmente alle rispettive consistenze reddituali e patrimoniali, al fine di consentire ai figli di mantenere inalterato lo stesso tenore di vita goduto nel corso della convivenza con entrambi i genitori.
Tali regole, valevoli innanzitutto per i figli minori, devono essere estese anche ai figli maggiorenni ove non abbiano ancora incolpevolmente raggiunto l'autosufficienza economica (Cass. Civ. n. 6731/2019), ovvero siano affetti da handicap grave.
E tuttavia, al netto di tale ultima ipotesi, il dovere di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, sancito dall'art. 155 quinquies c.c., non può andare oltre ragionevoli limiti temporali atteso che, unitamente agli altri doveri indicati dall'art. 147 c.c., esso mira alla realizzazione di un progetto educativo e di un percorso di formazione.
In altri termini, il dovere di mantenimento non può valere sine die, sebbene la legge non contenga alcuna indicazione sul limite di età oltre il quale l'elisione dell'assegno dovrebbe avvenire in modo automatico.
Va poi chiarito che la protrazione del mantenimento oltre la maggiore età ha durata variabile a seconda del percorso di studi seguito dai figli, che può essere più o meno lungo e/o articolato, potendo avere rilievo sul punto anche il contesto socio-economico nel quale costoro sono inseriti.
Ebbene, nel caso di specie ha ormai 31 anni ed ha da tempo completato il suo percorso di CP_2
pagina 5 di 7 studi universitari, conseguendo anche una specializzazione post laurea.
Ella, pertanto, ha raggiunto l'età adulta sicché, in applicazione del principio di auto-responsabilità, ha il preciso dovere di impegnarsi nella ricerca di un lavoro, finanche non perfettamente aderente alle sue aspirazioni, tenuto conto che, così come recentemente chiarito dalla Cassazione Civile con il provvedimento n. 2259/2024, se è vero che la prova dell'incolpevole mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica era da fornirsi dal genitore richiedente, ovvero dalla stessa GL, ove avesse formulato domanda iure proprio, è anche vero che il trascorrere del tempo, così come avvenuto nel caso di specie, può essere ricondotto ad una condizione di inerzia di . CP_2
In secondo luogo, se anche il avesse continuato spontaneamente a versare alla GL l'assegno fissato CP_1 all'esito della fase sommaria, ciò non può comportare la “reviviscenza” di un titolo precettivo, viepiù considerato che “i presupposti che giustificano l'esclusione del mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente, sono integrati dalla sua età, che è destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento, fra cui il raggiungimento del livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che il suo impegno rivolto al reperimento di un'occupazione nel mercato del lavoro (cfr. Cass. Civ. 38366/2021).
Senza sottacere che la ha depositato un certificato di “disoccupazione in conservazione CP_2 ordinaria” che presuppone comunque l'espletamento di una attività retribuita, benché volta al mantenimento delle provvidenze sistemiche, qual è la NASPI;
certificato risalente al luglio del 2024 e che non è da ritenersi bastevole per ritenere assolto l'onere probatorio a suo carico.
Parimenti corretta è la revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare alla , mantenuta con Pt_1
l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. giacché all'epoca era ancora studentessa universitaria fuori sede e, CP_2 ciononostante, permaneva il suo diritto a conservare l'habitat domestico in Foggia, ormai venuto meno;
e dunque, gli ex coniugi dovranno pertanto regolarsi sul punto in base al titolo.
L'appello deve pertanto essere rigettato perché infondato nel merito con conseguente condanna della al pagamento delle relative spese che si liquidano, in favore del solo appellato, in Parte_1
€.
3.966 per compenso, con l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge.
Vanno invece compensate quelle fra la e le altre parti, stante l'assoluto difetto di CP_2 incidenza causale fra il suo intervento volontario, volto a sostenere le ragioni di doglianza della madre, e l'esito del procedimento.
pagina 6 di 7 Da ultimo, si applica al presente procedimento, proposto dopo il 30.01.2013, il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n. 228/2012), che obbliga la parte che proponga un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento di secondo grado quivi iscritto con il n. di R.G. 1361/2024, così provvede.
1) Rigetta l'appello proposto dalla SI.ra e, per l'effetto, conferma in ogni Parte_1 statuizione la sentenza n. 2161/2024, pubblicata il 20.09.2024, emessa dalla Prima Sezione Civile del
Tribunale di Foggia all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 7457/2021.
2) Rigetta la domanda adesiva volta all'accoglimento dell'appello così come formulata dalla SI.ra
[...]
, interventrice volontaria anche nel giudizio di primo grado. CP_2
3) Condanna l'appellante al pagamento delle spese per questo grado del giudizio, Parte_1 che si liquidano in favore dell'appellato nella misura di €.
3.966 per compenso, con CP_1
l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge.
4) Compensa fra le altre parti le spese di questo grado del procedimento.
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il procedimento di appello, a carico di in Parte_1 osservanza dell'art. 13 co. 1 –quater del D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17° della
L. 228/2012. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26.06.2025
Il Presidente
Il G.A. estensore Dott.ssa Maria Mitola
Dott.ssa Giuseppina Dinisi
pagina 7 di 7