Decreto cautelare 26 aprile 2022
Ordinanza cautelare 23 giugno 2022
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 03/06/2025, n. 10671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10671 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10671/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04580/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4580 del 2022, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Beniamino Iallonardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rifiuto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso dal Questore di Roma il 27 dicembre 2021 e notificato in data 28 gennaio 2022 e di tutti gli atti conseguenti e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato, previa sospensione in via cautelare, il provvedimento di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, emesso dal Questore di Roma in data 27 dicembre 2021 e notificato in data 28 gennaio 2022.
2. Il rifiuto è motivato in ragione della falsità del certificato di residenza prodotto dal richiedente in allegato all’istanza.
3. Avverso il provvedimento di reiezione gravato il ricorrente ha proposto le seguenti censure: Violazione e mancata applicazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990; Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998, recante il Testo Unico Immigrazione (TUI). – Erronea valutazione dei presupposti di diritto – Eccesso di potere.
4. Lamenta, in particolare, il ricorrente che l’Amministrazione non avrebbe notificato alcun preavviso di rigetto, con conseguente lesione del diritto di difesa, nel cui esercizio avrebbe potuto dimostrare la sua buona fede in ordine alla veridicità del certificato di residenza prodotto con la richiesta, procuratogli da un amico; evidenzia inoltre di essere attualmente residente in [...], int. 74. Sostiene poi che l’art. 4, comma 2, del TUI non si applicherebbe a chi è già regolarmente soggiornante nel territorio italiano, bensì solo a chi ancora non è entrato nel territorio italiano e chiede l’autorizzazione all’ingresso per poi ottenere un permesso di soggiorno in Italia. Nel caso di specie, l’Amministrazione avrebbe dovuto, quindi, valutare la pericolosità sociale concreta del ricorrente, già titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari, nonché il tempo di permanenza in Italia e lo stabile inserimento socio-lavorativo e i legami familiari esistenti sul territorio, anzichè respingere l’istanza in forza di un automatismo.
5. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma, chiedendo la reiezione del ricorso. Nella memoria depositata la Questura ha valorizzato, in particolare, la condizione ostativa di cui all'art. 5, co. 8-bis, d.lgs. n. 286/1998, deducendo il rilievo della circostanza ostativa afferente alla presentazione di documentazione falsa e al successivo deferimento del ricorrente all'A.G. per i reati di cui agli artt. 477 e 482 c.p., oltre che l’irrilevanza del trasferimento della dimora in un altro comune e l’obbligo generale di iscrizione anagrafica.
6. Con ordinanza del 423 giugno 2022, n. 4028, questo Tribunale ha respinto l’istanza di misure cautelari presentata da parte ricorrente per insussistenza del fumus boni iuris .
7. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 23 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato e va respinto.
9. Per giurisprudenza pacifica l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998 - secondo cui la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda - trova applicazione anche alla domanda di permesso di soggiorno, in quanto espressione di un principio generale sulla condotta dei rapporti con l'amministrazione.
10. In particolare la giurisprudenza ( ex plurimis , TAR Lazio, sez. I, 5 luglio 2021, n. 7918) ha affermato che la presentazione di documentazione fraudolenta, finalizzata ad ottenere il permesso di soggiorno, alla luce dell'art. 9, comma 7, d.lgs. 286/98, è causa di revoca anche del permesso di lungo soggiorno ed impone all'Amministrazione di rifiutare la domanda ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 5 comma 8 bis d.lgs. 286/98, che costituisce a sua volta applicazione del principio generale ricavabile dall'art. 75 d.p.r. 445/2000.
11. È pienamente logico, del resto, ritenere che l'art. 4, comma 2, del d.lgs. 286/1998 debba trovare applicazione anche alla domanda di permesso di soggiorno, in quanto espressione di un principio generale sulla condotta dei rapporti con l'Amministrazione; detta disposizione, costituisce specificazione del più generale principio contenuto nell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, che dispone la decadenza dei benefici conseguiti con dichiarazioni false (cfr. Cons. Stato, III, n. 1091/2018) e, anche alla luce dell'art. 5, comma 8-bis - secondo cui “ Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione ...” - esprime un principio sostanzialmente applicabile a tutte le procedure di rilascio di permessi di soggiorno (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 432/2017; n. 5032/2017).
12. Affinché il rifiuto sia fondato sulla accertata falsità, peraltro, non è necessario che la stessa sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorità amministrativa procedere ad una autonoma valutazione, che, se condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro, non è soggetta al sindacato di questo Giudice (cfr. Cons. St., sez. III, 23 giugno 2014, n. 3182 e, più di recente Cons. St., sez. III, 4 marzo 2020 n. 1599).
13. Nella fattispecie in esame, gli accertamenti esperiti dalla Questura, secondo quanto evidenziato dall’Amministrazione in sede difensiva, hanno portato a verificare l'inesistenza del domicilio di cui alla documentazione presentata in occasione della domanda dì rinnovo ed anche l'esistenza di una consorteria criminale finalizzata a certificare la sussistenza di requisiti per il conseguimento del permesso di soggiorno; l'istruttoria eseguita dalla Amministrazione, infatti, ha evidenziato l'inesistenza di documentazione inerente ad una stabile residenza ed alla presenza di legami familiari; ma ulteriormente anche la rilevazione delle dichiarazioni mendaci relative alla dimora, che evidenziano l'inesistenza dei presupposti di inserimento necessari ai fini dell'accoglimento della domanda presentata.
14. Né, del resto, può avere rilievo la intervenuta comunicazione (cfr. Certificato del Comune di Milano rilasciato il 29 marzo 2022) - successivamente all’adozione del provvedimento gravato e a distanza di tre anni dalla presentazione della domanda - di un nuovo indirizzo di residenza anagrafica; ciò poiché la sussistenza dei requisiti ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno - pur prescindendo dai rilievi in ordine alla mendacità della dichiarazione - devono sussistere ed essere posseduti fin dal momento della richiesta.
15. Tanto considerato, ritiene il Collegio che l’Amministrazione abbia correttamente esercitato il suo potere, trattandosi, in presenza di documentazione falsa, di un provvedimento sostanzialmente vincolato (così anche Tar Lazio, sez. I ter, n. 4706/2025 e n. 4677/2025).
16. Infondata è, infine, il censurato difetto di preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/90, atteso che, come pure esplicitato nel provvedimento gravato, il richiedente è stato invitato a partecipare al procedimento senza tuttavia fornire alcun riscontro difensivo.
17. Per le esposte ragioni, il ricorso va respinto.
18. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Silvia Simone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Simone | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.