Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7310/2024, introdotta da
TRA
(SVIZZERA, 18/03/1970), con il patrocinio dell'avv. TESTA Parte_1
MARCELLI SARA;
E
TERAMO (TE), 13/03/1971), con il patrocinio dell'avv. PALMA Controparte_1
STEFANO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data
05/09/1999 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma atto n. 00967
Parte 2 serie A04 Anno 1999), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) assegnare la casa coniugale, sopra indicata, alla sig.ra con tutto Parte_1 quanto ivi contenuto;
3) porre a carico del sig. la corresponsione in favore della sig.ra di un CP_1 Pt_1 assegno per il mantenimento di € 300,00, oltre ISTAT come per legge, mensili per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente (da corrispondersi entro il Per_1 giorno 7 di ogni mese), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo presso il Tribunale di Roma a decorrere dal mese di gennaio 2024. Le spese relative alle tasse universitarie ed ai libri, verranno corrisposte dal sig. alla sig.ra a CP_1 Pt_1 decorrere dal mese di settembre 2024 nella misura del 50%.
4) Al fine di dirimere la controversia instauratasi tra i coniugi in ordine al conferimento in danaro dell'immobile adibito a casa coniugale, il sig. riconosce espressamente CP_1 che l'immobile acquistato in comproprietà con la coniuge sig.ra sia da Pt_1 intendersi non già in ragione della quota di 70/100 in proprio favore e 30/100 in favore della coniuge medesima ma sia da intendersi in comproprietà per quota 50/100 ciascuno, avendo acquistato il suddetto immobile anche con proventi derivanti da denaro personale
5) Il sig. si obbliga a trasferire alla moglie sig.ra la quota pari a 20/100 CP_1 Pt_1 dell'immobile sito in Roma, Via Gualdiafiera n. 29, censito al NCEU di detto comune al foglio 669, part. 443 sub 511. La cessione dovrà avvenire entro e non oltre dieci mesi dall'omologa delle condizioni di separazione, a cura e spese della sig.ra Nel Pt_1 caso di vendita di immobile entro il termine sopra stabilito, il ricavato della suddetta vendita verrà suddiviso in egual misura tra i coniugi.
6) Dichiarano espressamente i coniugi che, al fine di pervenire alla separazione, si è reso indispensabile superare le controversie sorte circa le attribuzioni patrimoniali;
quest'ultime hanno rappresentato elemento funzionale ed indispensabile alla soluzione della crisi matrimoniale. Si è pervenuti così alla decisione di procedere a detti trasferimenti considerando espressamente i coniugi tale trasferimento indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Si chiede, pertanto, che il presente atto venga tassato in esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. 6 marzo 1987 n.74, come ribadito dalla circolare n.2/E della Direzione Centrale
Normativa della Agenzia Delle Entrate del 21 febbraio 2014; regime fiscale esteso anche nell'ambito di trasferimenti in favore dei figli ed in favore della prima casa acquistata entro il quinquennio, dalla sentenza della Corte Costituzionale n.154 depositata il 10 maggio 1999 ed in conformità alle Circolari Ministeriali n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno 2012;
7) Tutte le spese, ivi comprese spese notarili, imposte e tasse, collegate o/o connesse con il trasferimento sopra descritto, saranno poste a carico della sig.ra Pt_1
8) I canoni di locazione dell'immobile sopra indicato, oggi per € 400,00 mensili, verranno percepiti al 50% tra i coniugi a decorrere dal mese di gennaio 2024”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (SVIZZERA, Parte_1
18/03/1970) e (TE), 13/03/1971), che hanno contratto Controparte_1 Pt_3 matrimonio in Roma in data 05/09/1999 (trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Roma atto n. 00967 Parte 2 serie A04 Anno 1999), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 07/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi