Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 16/06/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 329/2024 RG Prev.
EBBLICA ITALIA
Tribunale di Sulmona
Sez. Previdenza
All'udienza del giorno 16/06/2025 dinanzi al Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De
Sanctis sono presenti
L'Avv. LIBERATORE FABIO ., per la parte Parte_1 chiede che la causa
venga trattenuta in decisione e precisa che il ctu ha provveduto anche a rispondere alle controdeduzioni depositate dall' CP_1 in data 19.05.2025
L'Avv. TRAFICANTE, per la parte CP_1 la quale si riporta e contesta la ctu chiedendo il rinnovo della stessa o la convocazione del ctu a chiarimenti non forniti al ctp CP_1
Si da quindi corso alla discussione, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore Dott.ssa Anna Maria de Sanctis, decide la controversia
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI SULMONA
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, visto l'art. 429 c.p.c.., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in prima istanza iscritta al numero 329 dell'anno 2024 R.G.A.C. vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. LIBERATORE FABIO Parte_1
,
-Ricorrente
[
E 1
]
CP_1 in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Paolo Di
Gregorio dell'Avvocatura dell' CP_2
-Resistente
OGGETTO: malattia professionale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: voglia il Giudice accertare la sussistenza di malattia professionale;
per l'effetto condannare l' CP_1 al pagamento del relativo danno biologico;
con vittoria di spese da distrarsi.
Per l' CP_1 rigettare la domanda proposta dal ricorrente;
spese come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente indicato in epigrafe evocava in giudizio l' CP_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, in quanto l' CP_2 aveva respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere prestazioni previdenziali per malattia professionale Si costituiva in giudizio l' CP_1, contestando la fondatezza del ricorso e spiegando quindi le conclusioni riportate in epigrafe.
Espletatasi l'opportuna istruttoria, all'odierna udienza la causa era discussa ed indi decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e va quindi accolto.
Invero il C.T.U.- dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici e giuridici – è pervenuto alle seguenti conclusioni medico legali: “Valutando la patologia del ginocchio bilateralmente, non operate a seconda della funzionalità articolare (vedi esame obiettivo) si può valutare il grado di invalidità alla data della domanda 26.10.2022 e attualmente nella misura del 6% (sei per cento)"
Tale giudizio appare condivisibile e perciò la domanda va accolta. LCP_1 va perciò condannato al pagamento della relativa rendita commisurata alla accertata inabilità del 6 %, con decorrenza ed interessi legali come per legge.
Le spese, liquidate come da dispositivo, e quelle di CTU, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, definitivamente pronunciando sul ricorso tra
contro
CP_1 Parte_1
così decide:
Riconosce e dichiara che il ricorrente è portatore di esiti di malattia professionale da quantificarsi nella misura del 6% dal 26.10.2022 condanna pertanto l' CP_1 al pagamento del danno biologico con decorrenza e dal 26.10.2022
interessi legali come per legge;
condanna l' CP_1 alla refusione delle spese processuali per complessivi € 1.200,00, da distrarsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, nonché di quelle di CTU, già liquidate in separato decreto.
Così deciso in Sulmona, all'udienza del 16.06.2025
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis