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Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/05/2024, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1155/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Zema Presidente
dott. Nicolò Crascì Consigliere
dott.ssa Claudia Cottini Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1155/2023
PROMOSSA DA
AVV. (C.F. ), in giudizio di persona, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Giarre, viale Aldo Moro n. 43;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 marzo 2024, esaurita la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
pagina 1 di 6 FATTO E DIRITTO
1. - Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente , non costituitosi Controparte_1 in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Sempre preliminarmente, va osservato in via generale che il giudizio per il pagamento del compenso del difensore per il patrocinio prestato in un processo civile è sottoposto al rito semplificato speciale e la domanda va proposta con ricorso ai sensi dell'art. 14 D.L.gs. 1 settembre 2011, n. 150.
Dispone il comma 1 del citato art. 14, nel testo modificato dall'art. 15, comma 3, lett. e), punto 1) del
D.L.gs. n. 149/2022 - ratione temporis applicabile alla fattispecie - che le controversie di cui all'art. 28 della l. n. 794/1942 (come quella di specie) “sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo” (e, dunque, dalle norme di cui agli artt. 281-undecies e ss.
c.p.c., salve le deroghe espressamente previste dalle disposizioni del D.L.gs. n. 150/2011).
Peraltro, come già affermato in giurisprudenza nel vigore della precedente disciplina (cfr. Cass., S.U.,
n. 4485/2018), le dette controversie restano soggette al rito speciale indicato dall'art. 14 cit. (oggi con le modifiche apportate dal D.L.gs n. 149/2022) anche quando il cliente dell'avvocato non si limiti a sollevare contestazioni sulla quantificazione del credito alla stregua della tariffa, ma sollevi contestazioni in ordine all'esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite ed in genere riguardo all'an debeatur.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, la controversia in esame è soggetta al rito semplificato di cognizione c.d. speciale di cui al citato art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 e, di conseguenza, correttamente la domanda è stata proposta con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c. e la sua trattazione e decisione deve seguire le norme del rito speciale predetto non essendovi luogo per l'applicazione del comma primo dell'art. 281-duodecies, espressamente esclusa ex art. 3 D.Lgs. n. 150/2011, nuovo testo.
Tanto premesso, deve rilevarsi che il ricorrente avv. ha richiesto la liquidazione Parte_1
dei compensi professionali per il patrocinio prestato in favore del resistente nel Controparte_1
giudizio civile n. 197/2017 R.G. svoltosi in grado di appello innanzi a questa Corte e deciso con sentenza n. 7/2021 del 4 gennaio 2021.
Dispone l'art. 14 del D.L.gs. 1 settembre 2011, n. 150, comma 2, 3 e 4, quanto segue: “2. È competente
l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione monocratica.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in
pagina 2 di 6 giudizio personalmente.
4. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile”.
Sulla scorta del richiamato dato normativo, sussiste, in ordine alla proposta domanda avente ad oggetto la richiesta di liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta in secondo grado, la competenza di questa Corte d'appello, che decide con sentenza non appellabile.
2. - Passando al merito, la domanda è fondata e può essere accolta nei termini e per le ragioni che seguono.
Va innanzi tutto rammentato che anche il procedimento per la liquidazione dei compensi professionali spettanti al difensore è retto dalle regole ordinarie in tema di onere della prova, con la conseguenza che l'avvocato ricorrente deve soltanto fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto di credito, mentre graverà sul cliente resistente l'onere di dimostrare eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione (cfr. Cass., S.U., 30.10.2001, n. 13533).
L'avv. ha dimostrato, con la documentazione prodotta, l'attività professionale svolta nel detto Pt_1 giudizio in favore del resistente a partire dalla proposizione dell'impugnazione, Controparte_1
avvenuta con la notifica dell'atto di citazione in appello, e fino all'intervenuta decisione con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania, nonché l'esistenza del rapporto di clientela, giusta la procura speciale apposta in calce all'atto di appello (v., nel fascicolo di parte dell'odierno ricorrente, copia della sentenza n. 7/2021 del 4/01/2021 della Corte di Appello di Catania e copia del fascicolo di parte del giudizio di appello).
2.1. - Così accertato il diritto del ricorrente al pagamento del compenso per il patrocinio svolto in favore del resistente nell'ambito del suddetto giudizio civile, in ordine alla determinazione del quantum debeatur, va osservato che, in mancanza di regolamentazione pattizia ad opera delle parti, il giudice deve fare riferimento alle tariffe vigenti al momento in cui le attività professionali siano state condotte a termine (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 17406/2012, secondo cui, in caso di successione di tariffe professionali forensi, gli onorari di avvocato devono essere liquidati in riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale).
Ne deriva che, nel caso in esame, il compenso a favore del ricorrente va liquidato seguendo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 essendosi l'intera attività professionale svolta nel vigore di tale decreto (v. copia della sentenza n. 7/2021 della Corte di appello di Catania in atti).
pagina 3 di 6 Al riguardo va rilevato che, essendo l'oggetto del giudizio lo scioglimento della comunione esistente tra il debitore esecutato ( ) e gli altri comunisti relativamente ad un fondo rustico sito Controparte_1
in Catania e non riguardando la controversia anche la massa da dividere, per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione dei compensi dell'avvocato deve farsi riferimento al valore della quota indivisa (1/16) di proprietà del bene spettante al debitore esecutato come stimata dal CTU, nel corso del giudizio d'appello, e pari a € 65.354,80 (v. pag. 27 della relazione tecnica del 2019 del
CTU, ing. ). Persona_1
Invero, deve farsi applicazione del principio giurisprudenziale, già formatosi sotto la vigenza del precedente D.M. n. 127 del 2004, secondo cui il valore della causa, ai fini della liquidazione del compenso dell'avvocato, è stabilito ai sensi del codice di procedura civile, avendo riguardo non a quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c. (come invece richiesto in via principale dal ricorrente), ma alla quota o ai supplementi di quota in contestazione (cfr. Cass. n. 10939/2006 e molte altre). Infatti, il citato
D.M. 127/2004, art. 6, (sostituito dal D.M. 55/14, art. 5, dell'identico contenuto, ratione temporis applicabile), “pur rinviando in generale al codice di procedura civile per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente, deroga a tale rinvio in materia di giudizi divisori, per i quali stabilisce che il valore è determinato in relazione "alla quota o ai supplementi di quota in contestazione"” (cfr., da ultimo, Cass. n. 195/2020).
Peraltro, trattandosi nella specie di giudizio di divisione c.d. endoesecutiva ossia la divisione disposta nel corso del processo di espropriazione forzata in danno di , la delimitazione del Controparte_1
valore della controversia in base alla quota assegnata al debitore esecutato (1/16) è perfettamente coincidente con l'interesse perseguito dalla parte, non potendo, per contro, farsi riferimento (come richiesto invece in subordine dal ricorrente) alla quota assegnata, nella divisione per stirpi, alla stirpe del comune genitore (1/4) e pari a € 261.419,20. Persona_2
Pertanto, tenuto conto dell'attività svolta, per cui vanno liquidate tutte le fasi siccome effettivamente espletate, il compenso spettante all'avv. va determinato facendosi riferimento al valore della Pt_1
quota assegnata a , e prendendo in considerazione i valori minimi dello scaglione Controparte_1
(€ 52.000,01/€ 260.000,00) di riferimento nella specie avuto riguardo alla natura e alla qualità della causa, in complessivi € 7.642,00 (€ 1.418,00 per fase di studio, € 910,00 per fase introduttiva, €
2.884,00 per fase di trattazione/istruttoria, € 2.430,00 per fase decisionale); di conseguenza, il compenso dovuto, detratto l'acconto già versato (€ 502,96 per compensi oltre C.P.A. e I.V.A.), è pari a pagina 4 di 6 € 7.139,04 (€ 7.642,00 - € 502,96), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% dei predetti compensi, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
In conclusione, va condannato al pagamento della predetta somma (€ 7.139,04) a Controparte_1 titolo di compensi per prestazioni professionali rese nell'ambito del predetto giudizio di civile in favore dell'avv. . Parte_1
Su tale somma sono altresì dovuti gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. a decorrere dalla data di costituzione in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale (v. Cass.
19/08/2022, n. 24973).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo in base al vigente D.M. n. 147/2022 per tutte le fasi siccome effettivamente espletate (Cass.
n. 8561/2023 e n. 30219/2023), facendosi riferimento ai valori minimi dello scaglione (€ 5.200,01/€
26.000,00) di riferimento nella specie avuto riguardo all'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1155/2023 R.G., dichiara la contumacia del resistente;
Controparte_1
liquida la somma complessiva di € 7.139,04, oltre a spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge, a titolo di compensi professionali dovuti (detratto l'acconto già versato) da in favore dell'avv. per il patrocinio svolto nella causa Controparte_1 Parte_1
civile iscritta al n. 197/2017 R.G. definita innanzi alla Corte di Appello di Catania, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale, e, per l'effetto, condanna a pagare la predetta Controparte_1
somma al ricorrente;
condanna a rifondere al ricorrente le spese del presente Controparte_1 Parte_1 giudizio, che liquida in € 395,20 per esborsi e € 2.906,00 per compensi, di cui € 567,00 per fase di studio, € 461,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase di trattazione ed € 956,00 per fase decisionale, oltre a rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e
I.V.A. come per legge come per legge.
pagina 5 di 6 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte, il 9 maggio
2024.
LA CONSIGLIERA ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott.ssa Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Zema Presidente
dott. Nicolò Crascì Consigliere
dott.ssa Claudia Cottini Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1155/2023
PROMOSSA DA
AVV. (C.F. ), in giudizio di persona, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Giarre, viale Aldo Moro n. 43;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 marzo 2024, esaurita la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
pagina 1 di 6 FATTO E DIRITTO
1. - Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente , non costituitosi Controparte_1 in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Sempre preliminarmente, va osservato in via generale che il giudizio per il pagamento del compenso del difensore per il patrocinio prestato in un processo civile è sottoposto al rito semplificato speciale e la domanda va proposta con ricorso ai sensi dell'art. 14 D.L.gs. 1 settembre 2011, n. 150.
Dispone il comma 1 del citato art. 14, nel testo modificato dall'art. 15, comma 3, lett. e), punto 1) del
D.L.gs. n. 149/2022 - ratione temporis applicabile alla fattispecie - che le controversie di cui all'art. 28 della l. n. 794/1942 (come quella di specie) “sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo” (e, dunque, dalle norme di cui agli artt. 281-undecies e ss.
c.p.c., salve le deroghe espressamente previste dalle disposizioni del D.L.gs. n. 150/2011).
Peraltro, come già affermato in giurisprudenza nel vigore della precedente disciplina (cfr. Cass., S.U.,
n. 4485/2018), le dette controversie restano soggette al rito speciale indicato dall'art. 14 cit. (oggi con le modifiche apportate dal D.L.gs n. 149/2022) anche quando il cliente dell'avvocato non si limiti a sollevare contestazioni sulla quantificazione del credito alla stregua della tariffa, ma sollevi contestazioni in ordine all'esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite ed in genere riguardo all'an debeatur.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, la controversia in esame è soggetta al rito semplificato di cognizione c.d. speciale di cui al citato art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 e, di conseguenza, correttamente la domanda è stata proposta con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c. e la sua trattazione e decisione deve seguire le norme del rito speciale predetto non essendovi luogo per l'applicazione del comma primo dell'art. 281-duodecies, espressamente esclusa ex art. 3 D.Lgs. n. 150/2011, nuovo testo.
Tanto premesso, deve rilevarsi che il ricorrente avv. ha richiesto la liquidazione Parte_1
dei compensi professionali per il patrocinio prestato in favore del resistente nel Controparte_1
giudizio civile n. 197/2017 R.G. svoltosi in grado di appello innanzi a questa Corte e deciso con sentenza n. 7/2021 del 4 gennaio 2021.
Dispone l'art. 14 del D.L.gs. 1 settembre 2011, n. 150, comma 2, 3 e 4, quanto segue: “2. È competente
l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione monocratica.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in
pagina 2 di 6 giudizio personalmente.
4. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile”.
Sulla scorta del richiamato dato normativo, sussiste, in ordine alla proposta domanda avente ad oggetto la richiesta di liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta in secondo grado, la competenza di questa Corte d'appello, che decide con sentenza non appellabile.
2. - Passando al merito, la domanda è fondata e può essere accolta nei termini e per le ragioni che seguono.
Va innanzi tutto rammentato che anche il procedimento per la liquidazione dei compensi professionali spettanti al difensore è retto dalle regole ordinarie in tema di onere della prova, con la conseguenza che l'avvocato ricorrente deve soltanto fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto di credito, mentre graverà sul cliente resistente l'onere di dimostrare eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione (cfr. Cass., S.U., 30.10.2001, n. 13533).
L'avv. ha dimostrato, con la documentazione prodotta, l'attività professionale svolta nel detto Pt_1 giudizio in favore del resistente a partire dalla proposizione dell'impugnazione, Controparte_1
avvenuta con la notifica dell'atto di citazione in appello, e fino all'intervenuta decisione con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania, nonché l'esistenza del rapporto di clientela, giusta la procura speciale apposta in calce all'atto di appello (v., nel fascicolo di parte dell'odierno ricorrente, copia della sentenza n. 7/2021 del 4/01/2021 della Corte di Appello di Catania e copia del fascicolo di parte del giudizio di appello).
2.1. - Così accertato il diritto del ricorrente al pagamento del compenso per il patrocinio svolto in favore del resistente nell'ambito del suddetto giudizio civile, in ordine alla determinazione del quantum debeatur, va osservato che, in mancanza di regolamentazione pattizia ad opera delle parti, il giudice deve fare riferimento alle tariffe vigenti al momento in cui le attività professionali siano state condotte a termine (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 17406/2012, secondo cui, in caso di successione di tariffe professionali forensi, gli onorari di avvocato devono essere liquidati in riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale).
Ne deriva che, nel caso in esame, il compenso a favore del ricorrente va liquidato seguendo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 essendosi l'intera attività professionale svolta nel vigore di tale decreto (v. copia della sentenza n. 7/2021 della Corte di appello di Catania in atti).
pagina 3 di 6 Al riguardo va rilevato che, essendo l'oggetto del giudizio lo scioglimento della comunione esistente tra il debitore esecutato ( ) e gli altri comunisti relativamente ad un fondo rustico sito Controparte_1
in Catania e non riguardando la controversia anche la massa da dividere, per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione dei compensi dell'avvocato deve farsi riferimento al valore della quota indivisa (1/16) di proprietà del bene spettante al debitore esecutato come stimata dal CTU, nel corso del giudizio d'appello, e pari a € 65.354,80 (v. pag. 27 della relazione tecnica del 2019 del
CTU, ing. ). Persona_1
Invero, deve farsi applicazione del principio giurisprudenziale, già formatosi sotto la vigenza del precedente D.M. n. 127 del 2004, secondo cui il valore della causa, ai fini della liquidazione del compenso dell'avvocato, è stabilito ai sensi del codice di procedura civile, avendo riguardo non a quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c. (come invece richiesto in via principale dal ricorrente), ma alla quota o ai supplementi di quota in contestazione (cfr. Cass. n. 10939/2006 e molte altre). Infatti, il citato
D.M. 127/2004, art. 6, (sostituito dal D.M. 55/14, art. 5, dell'identico contenuto, ratione temporis applicabile), “pur rinviando in generale al codice di procedura civile per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente, deroga a tale rinvio in materia di giudizi divisori, per i quali stabilisce che il valore è determinato in relazione "alla quota o ai supplementi di quota in contestazione"” (cfr., da ultimo, Cass. n. 195/2020).
Peraltro, trattandosi nella specie di giudizio di divisione c.d. endoesecutiva ossia la divisione disposta nel corso del processo di espropriazione forzata in danno di , la delimitazione del Controparte_1
valore della controversia in base alla quota assegnata al debitore esecutato (1/16) è perfettamente coincidente con l'interesse perseguito dalla parte, non potendo, per contro, farsi riferimento (come richiesto invece in subordine dal ricorrente) alla quota assegnata, nella divisione per stirpi, alla stirpe del comune genitore (1/4) e pari a € 261.419,20. Persona_2
Pertanto, tenuto conto dell'attività svolta, per cui vanno liquidate tutte le fasi siccome effettivamente espletate, il compenso spettante all'avv. va determinato facendosi riferimento al valore della Pt_1
quota assegnata a , e prendendo in considerazione i valori minimi dello scaglione Controparte_1
(€ 52.000,01/€ 260.000,00) di riferimento nella specie avuto riguardo alla natura e alla qualità della causa, in complessivi € 7.642,00 (€ 1.418,00 per fase di studio, € 910,00 per fase introduttiva, €
2.884,00 per fase di trattazione/istruttoria, € 2.430,00 per fase decisionale); di conseguenza, il compenso dovuto, detratto l'acconto già versato (€ 502,96 per compensi oltre C.P.A. e I.V.A.), è pari a pagina 4 di 6 € 7.139,04 (€ 7.642,00 - € 502,96), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% dei predetti compensi, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
In conclusione, va condannato al pagamento della predetta somma (€ 7.139,04) a Controparte_1 titolo di compensi per prestazioni professionali rese nell'ambito del predetto giudizio di civile in favore dell'avv. . Parte_1
Su tale somma sono altresì dovuti gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. a decorrere dalla data di costituzione in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale (v. Cass.
19/08/2022, n. 24973).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo in base al vigente D.M. n. 147/2022 per tutte le fasi siccome effettivamente espletate (Cass.
n. 8561/2023 e n. 30219/2023), facendosi riferimento ai valori minimi dello scaglione (€ 5.200,01/€
26.000,00) di riferimento nella specie avuto riguardo all'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1155/2023 R.G., dichiara la contumacia del resistente;
Controparte_1
liquida la somma complessiva di € 7.139,04, oltre a spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge, a titolo di compensi professionali dovuti (detratto l'acconto già versato) da in favore dell'avv. per il patrocinio svolto nella causa Controparte_1 Parte_1
civile iscritta al n. 197/2017 R.G. definita innanzi alla Corte di Appello di Catania, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale, e, per l'effetto, condanna a pagare la predetta Controparte_1
somma al ricorrente;
condanna a rifondere al ricorrente le spese del presente Controparte_1 Parte_1 giudizio, che liquida in € 395,20 per esborsi e € 2.906,00 per compensi, di cui € 567,00 per fase di studio, € 461,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase di trattazione ed € 956,00 per fase decisionale, oltre a rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e
I.V.A. come per legge come per legge.
pagina 5 di 6 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte, il 9 maggio
2024.
LA CONSIGLIERA ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott.ssa Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6