Articolo 10 della Legge 14 dicembre 1973, n. 829
Articolo 9Articolo 11
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13 gennaio 1974
Art. 10. (Collegio dei sindaci)

Il collegio dei sindaci e' composto:
1) da un funzionario in servizio, appartenente al Ministero del tesoro, designato dal Ministro per il tesoro, che ne e' il presidente;
2) da un funzionario in servizio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, designato dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
3) da un rappresentante del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, scelto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile tra i dipendenti di ruolo in servizio o in pensione su designazione delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale.
Per ciascuno dei suddetti componenti e' designato un supplente.
I sindaci ed i loro supplenti sono nominati con decreto dei Ministri per i trasporti e l'aviazione civile, durano in carica tre anni e possono essere confermati nell'incarico.
I sindaci assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione ed hanno facolta' di assistere a quelle del comitato esecutivo.
I sindaci esercitano le loro funzioni secondo le norme e con le responsabilita' che il codice civile fissa agli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 in quanto applicabili.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1974
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