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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/04/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 13725/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 18/12/2024
da con il proc. e dom. avv. DIANA PAOLA, per mandato in calce Parte_1
al ricorso,
e da
, con il proc. e dom. avv. MOLINARO Parte_2
MARIAGRAZIA, per mandato in calce al ricorso,
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
1
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. 16/10/2013 –
decr. om. dd. 18/11/2013 e depositato il 19/11/2013);
- rilevato che dal matrimonio è nata la figlia (il 15/02/1990), Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
MONSELICE (PD) il 01/07/1989 tra , nata a [...] Parte_1
il 12/02/1968, e , nato a [...] il Parte_2
25/08/1965, alle seguenti condizioni:
1. nulla per la figlia , maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_1
2. nulla in relazione alla residenza coniugale, di proprietà del sig. Parte_2
e ad uso esclusivo dello stesso;
[...]
3. revoca la corresponsione mensile da parte del sig. in Parte_2
favore della sig. dell'importo di € 650,00=, indicato in sede di Parte_1
separazione personale quale contributo al mantenimento;
4. prende atto che il sig. corrisponderà alla sig. , Parte_2 Parte_1
a mezzo bonifico bancario, un assegno divorzile una tantum in un'unica soluzione pari ad €50.000,00= (euro cinquantamila/00=). L'assegno divorzile una tantum verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dispone che sino al mese antecedente al passaggio in giudicato il sig. continuerà a Parte_2
corrispondere alla sig. l'importo mensile di € 650,00=, indicato in Parte_1
sede di separazione personale quale contributo al mantenimento;
2
5. prende atto che i coniugi hanno dichiarano che con il ricorso hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica tra loro e di nulla aver a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo, una volta eseguite le disposizioni di cui al precedente punto E del ricorso.
6. Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONSELICE (PD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 48, parte II – Serie A, ufficio 1,
del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1989.
Udine, li 31/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
3
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 13725/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 18/12/2024
da con il proc. e dom. avv. DIANA PAOLA, per mandato in calce Parte_1
al ricorso,
e da
, con il proc. e dom. avv. MOLINARO Parte_2
MARIAGRAZIA, per mandato in calce al ricorso,
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
1
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. 16/10/2013 –
decr. om. dd. 18/11/2013 e depositato il 19/11/2013);
- rilevato che dal matrimonio è nata la figlia (il 15/02/1990), Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
MONSELICE (PD) il 01/07/1989 tra , nata a [...] Parte_1
il 12/02/1968, e , nato a [...] il Parte_2
25/08/1965, alle seguenti condizioni:
1. nulla per la figlia , maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_1
2. nulla in relazione alla residenza coniugale, di proprietà del sig. Parte_2
e ad uso esclusivo dello stesso;
[...]
3. revoca la corresponsione mensile da parte del sig. in Parte_2
favore della sig. dell'importo di € 650,00=, indicato in sede di Parte_1
separazione personale quale contributo al mantenimento;
4. prende atto che il sig. corrisponderà alla sig. , Parte_2 Parte_1
a mezzo bonifico bancario, un assegno divorzile una tantum in un'unica soluzione pari ad €50.000,00= (euro cinquantamila/00=). L'assegno divorzile una tantum verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dispone che sino al mese antecedente al passaggio in giudicato il sig. continuerà a Parte_2
corrispondere alla sig. l'importo mensile di € 650,00=, indicato in Parte_1
sede di separazione personale quale contributo al mantenimento;
2
5. prende atto che i coniugi hanno dichiarano che con il ricorso hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica tra loro e di nulla aver a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo, una volta eseguite le disposizioni di cui al precedente punto E del ricorso.
6. Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONSELICE (PD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 48, parte II – Serie A, ufficio 1,
del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1989.
Udine, li 31/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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