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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/10/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 02/10/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 15976/2024, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. CHERUBINI SIMONA e CP_1 [...]
Controparte_2
e c.f. Controparte_3 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. PATTOFATTO ELISABETTA
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 02/09/2024, con cui e Parte_1 Controparte_3 unitisi in matrimonio a Acquafredda-BS in data 22.12.1996 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Acquafredda-BS al numero 5 parte II serie A dell'anno 1996), hanno chiesto “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 2.9.24;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza emessa in questo stesso procedimento il 24.3.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
Pag. 1 di 3 Tribunale Ordinario di Brescia
«1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i SIg.ri e Parte_2 Parte_1 contratto ad Acquafredda (BS) il 22 dicembre 1996 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Acquafredda (BS), Parte II serie A al n.5 con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di competenza di provvedere alle annotazioni di legge.
2. Assegnazione della casa coniugale alla SI.ra , sita in Prevalle (BS) via S. Michele n. 8 di proprietà del SI. Pt_1
sino alla data del 30 settembre 2026, data entro la quale la casa coniugale dovrà essere riconsegnata da parte CP_3 della SI.ra nella libera disponibilità del SI. . Parte_1 Parte_2
3. Contributo per i figli: il SI. provvederà a versare direttamente alla figlia (nata a [...]_1
DO (BS), il 22 giugno 2000) maggiorenne, ma non economicamente indipendente, il contributo mensile al mantenimento di € 500,00 (euro cinquecento/00), da versarsi direttamente alla stessa entro il giorno 10 di ogni mese e soggetto a rivalutazione Istat annuale. Le spese straordinarie della figlia come disciplinate dal protocollo in uso CP_1 presso codesto Tribunale e noto alle parti, saranno sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno. Il figlio maggiorenne Per_
(nato a [...], il [...]) è divenuto economicamente indipendente e dimora presso un appartamento di proprietà del padre in Brescia, i cui costi accessori e relative utenze sono sostenuti in via esclusiva dal padre.
4. A titolo di liquidazione divorzile una tantum ex art. 5 legge 898/1970 il SI. si impegna Parte_2
a versare alla SI.ra la somma di € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00), importo che il Parte_1
Tribunale ritiene equo e che sarà corrisposto mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima Pt_1
, quanto ad € 70.000,00 (euro settantamila/00) già versati, quanto ad € 180.000,00 (euro
[...] centottantamila/00), mediante quattro tranche annuali da € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00) cadauna, la prima con scadenza trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che statuirà conformemente alle conclusioni delle parti e le successive tre tranche a scadenza annuale dalla prima.
5. La SI.ra si impegna a sottoscrivere entro il 30 settembre 2025 la chiusura del conto corrente cointestato Parte_1 nr.2030972 presso la e di conseguenza svincolare i fondi ad esso connessi (ed alimentati Controparte_4 esclusivamente dall'altro coniuge), quale Fondo di Investimento ed Accantonamento Previdenziale nr.03000473441 del 20/04/2001, che scadrà il 20/04/2030, a favore del SI. il quale ne avrà la piena ed Parte_2 esclusiva disponibilità.
Le spese legali riferite al presente giudizio rimangono interamente compensate tra le parti che dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza che recepirà le conclusioni come formulate. Con rinuncia dei difensori al vincolo della solidarietà ex art. 13 co.8 L.P.F.»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il divorzio congiunto (cessazione effetti civili) tra i coniugi:
e Parte_1 Controparte_3 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Pag. 2 di 3 Brescia, 02/10/2025
Tribunale Ordinario di Brescia
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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