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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Sottosezione Lavoro e Previdenza Sociale
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 6 marzo 2025 in modalità ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 530/2021 R.G. vertente
fra
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Cillis e domiciliata in Potenza alla Piazza Alcide De Gasperi n.7 presso il di lui studio, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del presidente pro tempore, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
Ippolito Arabia e dall'avv. Elio Cirigliano, giusta procura generale per notaio e domiciliato Per_1 in Potenza presso l'avvocatura regionale Rampa Pascoli ang. Via Rossini snc;
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato l'8.3.2021 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di svolgere attività lavorativa come insegnante presso il Liceo
Artistico Statale M. Guggenheim con sede in Venezia – Dorsoduro al Campo dei Carmini, e di aver subito infortunio in itinere in data 22.12.2017 a seguito del quale riportava la “frattura talamica di calcagno sinistro, confezionato stivaletto gessato per trenta giorni oltre a terapia medica”; denunciato l'infortunio all' , con verbale del 25.09.2018, veniva riconosciuto l'infortunio di cui sopra, con CP_1
un “grado di menomazione dell'integrità psico-fisica” pari al 017% provvedendo alla liquidazione in favore della ricorrente delle relative provvidenze come da costituzione di rendita del 05.08.2018; avverso il predetto verbale proponeva in data 27.11.2018 opposizione ai sensi dell'art. 104 D.P.R. n.
1124/1965 al fine di ottenere la modifica della percentuale di menomazione nella misura del 30%, con contestuale richiesta di nuova visita medico legale. L' con nota del 04.10.2019 CP_1
comunicava alla ricorrente di non poter dare seguito alla richiesta di nuova visita in quanto “la descrizione della menomazione non ha alcun riferimento al quadro lesivo o morboso derivato dall'infortunio o dalla malattia professionale oggetto dell'accertamento e non sono stati riportati elementi ad integrazione del quadro lesivo morboso inizialmente accertato”.
Adiva pertanto il giudice del lavoro sulla base della nuova documentazione sanitaria e di consulenza tecnica di parte chiedendo il riconoscimento del nesso causale e del danno biologico del 27% con diritto alla rendita con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' con memoria del 24.11.2021 ribadendo la legittimità dell'operato e CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della CTU e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
1. Il ricorso merita accoglimento parziale.
Presupposta e non in discussione la sussistenza della natura professionale della malattia denunciata dalla ricorrente sulla scorta della documentazione in atti e all'esito delle ctu, il consulente tecnico incaricato in corso di causa, dott. con valutazione Persona_2
esaustiva che questo Giudice condivide e pone a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso per la menomazione dell'integrità psicofisica derivata dall'infortunio occorso in data
22.12.17, nella misura del 20% a far data dalla data dell'infortunio.
Inoltre, non si rilevano elementi di simulazione cosciente e/o di amplificazione sintomatologica ai fini medico-legali.
La documentazione in atti (estratto contributivo) attesta la continuità dell'esercizio dell'attività lavorativa dipendente presso lo stesso datore di lavoro da epoca precedente al già ottenuto riconoscimento della malattia professionale de qua, fino al corso della presente causa, con suo aggravamento dal 17% riconosciuto inizialmente dall' in sede di accertamento CP_1
di aggravamento di malattia professionale.
Parte ricorrente pur prendendo atto dell'esito della ctu, deduce e invoca il riconoscimento di un danno biologico maggiore anche sulla scorta di ctp attestante che la malattia professionale ha prodotto un danno biologico del 27%.
Ebbene le asserzioni di parte ricorrente non sono idonee a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento e alla quantificazione del danno biologico da malattia professionale nella misura accertata dal ctu del 20% come acclarato dal ctu dott. Per_2
Ne segue quindi l'accoglimento parziale del ricorso e la condanna dell'Istituto al pagamento dell'indennizzo in capitale, oltre alle spese e accessori come per legge.
2. In forza dell'accoglimento solo parziale, ricorrono motivi per compensare le spese ed onorari di lite tra le parti.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato l'8.3.2021, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza Parte_1
delle patologie di cui risulta affetta per causa/occasione di lavoro, pari al 20%, con decorrenza dalla data dell'infortunio (22.12.2017);
2) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione a favore di CP_1
della relativa indennità, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) compensa le spese di lite tra le parti;
4) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico dell' . CP_1
Potenza, 6 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla