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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 5234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5234 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Rg 7679/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice designato dr. Corrado d'Ambrosio
In funzione di Giudice monocratico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 07/10/2021 al n. 7679/2021 R.G., avente ad oggetto: bancario – opposizione a decreto ingiuntivo, e vertente
TRA
Parte_1
Avv. FIORILLO LUCIA
[...]
Controparte_1
Avv. FORTUNATO MARCELLO
Con Premesso in fatto che la soc. ha chiesto ed CP_1
ottenuto dal presente Tribunale il decreto ingiuntivo n.
1685/2021, sulla scorta della deliberazione n. 594/2019, relativa
1 ai mesi da settembre 2020 a dicembre 2020 dell , a Parte_1
titolo di corrispettivo per le prestazioni assistenziali.
L ha spiegato formale e tempestiva opposizione Parte_1
dinanzi a questo Tribunale, rappresentando, in particolare, che l'importo dovuto sarebbe stato già ripagato tramite successive determine.
L'opposta società si è regolarmente costituita, resistendo a quanto sostenuto dagli opponenti, asserendo, tra le altre, che, nonostante il pagamento fosse effettivamente intervenuto, la richiesta del decreto ingiuntivo è stata comunque necessaria per compulsare l'amministrazione ad ottemperare;
pertanto, seppur ribadendo che possa essere dichiarata cessata la materia del contendere in considerazione del pagamento, chiede in ogni caso la condanna dell'Ente per la soccombenza virtuale e la conferma del d.i.
Si rileva che già in sede di prima udienza la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, non necessitando di ulteriore attività istruttoria.
La società opposta muove doglianze in merito ai criteri scelti dalla per liquidare le prestazioni a lei rese, Controparte_2
Parte atteso che l avrebbe applicato le tariffe prescritte alla deliberazione precedente – inferiori – in luogo di quelli successivi – più favorevoli – che, a suo dire, si sarebbero dovuti applicare.
Ad ogni buon conto, il riconoscimento dell'integrale pagamento delle somme oggetto del decreto ingiuntivo rende superflua la dettagliata analisi fattuale e giuridica della fondatezza del credito,
e del suo ammontare, nonché delle questioni preliminari e pregiudiziali sollevate.
2 In particolare, appare superfluo doversi determinare in merito all'eccepito abuso del diritto per frazionamento del credito, considerato che il pagamento comporta – de facto – il venir meno della materia del contendere, apparendo rilevante, al più, con riguardo alle spese di lite.
Le prestazioni sanitarie offerte dalla soc. opposta hanno avuto parziale soddisfazione già precedentemente alla proposizione del decreto ingiuntivo per cui è causa – come ammesso anche dalla opposta in sede di comparsa (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta) – il cui ricorso è stato depositato in data 13.7.2021.
Il pagamento integrale da parte dell'Amministrazione è invece intervenuto a seguito della Determina n. 39657 del 10.09.2021.
Pertanto, se da un lato appare chiaro che l'Ente avesse intenzione di saldare il debito contratto, essendo stato parzialmente saldato in precedenza, dall'altro appare evidente che l'integrale adempimento dell'obbligazione sia effettivamente intervenuto successivamente.
Contestualmente, non può accogliersi la richiesta dell'opposta a mantenere in essere un decreto ingiuntivo del quale si ammette l'intervenuto pagamento, rendendo, quindi, l'opposizione fondata.
Ciò comporta la revoca del decreto ingiuntivo, che non ha motivo di essere, atteso il riconoscimento dell'avvenuto pagamento.
Se da un lato il pagamento del quantum cristallizzato nel decreto ingiuntivo si traduce in una ammissione del debito, l'accettazione del pagamento e la richiesta in via principale che sia dichiarata cessata la materia del contendere, rappresentano – ai fini del presente giudizio in merito esclusivamente al quantum del decreto ingiuntivo per cui è causa – una accettazione, allo stato,
3 delle condizioni convenzionalmente stabilite. L'eventuale non accettazione delle tariffe non può, infatti, che essere oggetto di diverso ed autonomo giudizio, atteso che il quantum indicato nel d.i. è stato integralmente soddisfatto.
Alla luce di quanto sopra, deve disporsi per la revoca del decreto ingiuntivo e per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1685/2021, reso il 15/07/2021 dal Tribunale di
Salerno;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Salerno, 19.12.2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
IL GIUDICE
Dott. Corrado d'Ambrosio
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