CA
Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 18/12/2024, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
RE BLICA ITALIANA PV
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA N.R.G. V.G. 160/24
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Consigliere Dott. Francesca Coccoli
Consigliere rel. Dott. Mariangela Fuina nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 160/2024 RGVG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n.. 160/2024 R.G.V..G. promossa da
Parte 1 C.F.: C.F. 1 nata a [...], il [...] e residente in [...], elettivamente domiciliata in Pescara (PE) alla Via Alento
n. 45, presso lo studio dell'Avv. Aurora Lucia CORAZZINI del Foro di Pescara (PEC:
Email 1 TEL: P.IVA 1 ) che la rappresenta e difende nel presente procedimento come da procura in atti;
ATTRICE
Contro
Controparte_1 , nato a [...], il [...], Cod.fisc. C.F. 2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio del Foro di Teramo, sito in Bisenti dell'Avv. Alessandro Di Clemente, C.F. C.F. 3 و
(Teramo), alla Via Troiano, 30, il quale lo rappresenta e difende al presente giudizio giusta procura in atti il quale, per le comunicazioni e notificazioni della cancelleria, indica i seguenti recapiti: telefax
0861/995046 e pec: Email 2
CONVENUTO
INTERVENTORE P.G. in sede
Avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
IN VIA CAUTELARE: stante la sussistenza del fumus boni juris per i motivi esposti in narrativa e del periculum in mora, provato dal danno ingiusto paventato con la comunicazione inoltrata dal sig. CP_1 all'odierna istante, sospendere gli effetti della trascrizione della sentenza di divorzio.
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare l'assenza dei requisiti prescritti per l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale contratto tra le parti in causa pronunciata dal
Tribunale Supremo di Giustizia della Repubblica Bolivariana del Venezuela del 23.07.2018 e della sentenza di appello del 28.11.2018;
- e per l'effetto dichiarare la nullità della trascrizione dell'atto sui registri di Stato Civile italiano e/o, comunque, l'inefficacia in Italia della Sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale Supremo di
Giustizia della Repubblica Bolivariana del Venezuela del 23.07.2018 e della sentenza di appello del
28.11.2018, e ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pescara di provvedere alla conseguente cancellazione.
IN VIA ISTRUTTORIA
si producono documenti come da separato indice e si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova per testi a mezzo della sig,ra sulle circostanze esposte nella premessaTestimone_1 in fatto, espunte da qualunque elemento di tipo valutativo e qui da intendersi integralmente ritrascritte quali capitoli di prova e precedute dalle parole "vero che".
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, CAP e spese generali come per legge.
Per il convenuto
Voglia l'Eccellentissima Corte D'Appello adversis reiectis;
1) Rigettare la domanda cautelare non sussistendo gli elementi del fumus boni iuris e del periculum in mora;
2) Nel merito, rigettare la domanda, dichiarando efficace nel territorio della Repubblica Italiana, la sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra i sig.ri Parte_2 e CP_1
[...] resa dal Tribunale Supremo di Giustizia della Repubblica Bolivariana del Venezuela del '
23.07.2018 e della successiva sentenza di Appello del 28.11.2018, per quanto esposto in narrativa;
3) In via subordinata, qualora la pronuncia impugnata si ritenga lesiva dei principi di cui alla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 64, ci si rimette alla giustizia.
Per il P.G.
Si chiede l'accoglimento del ricorso di Parte 1 in quanto appare fondato il motivo della violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa del ricorrente ad opera della sentenza straniera impugnata, circostanza fissata dallo stesso organo d'appello che alla pagina 2 della sentenza riporta come "il Tribunale a-quo nominava come difesa d'ufficio ..omissis.. in virtù del fatto di non essere riusciti a notificare la citazione alla cittadina Parte 3
FATTO E DIRITTO
Parte 1 ricorre all'intestata Corte rappresentando quanto appresso:
-essa ricorrente ed il sig. Controparte_1 in data 29.09.1977, avevano contratto matrimonio civile in regime di comunione dei beni, in Caracas (Venezuela), come da certificato di stato civile prodotto, nascendo da tale unione due figli : Persona 1 il 05/07/1982 e ' Testimone 1 il 05/06/1980,
entrambi venuti alla luce a Caracas (Venezuela);
- in data 14.11.1983 i coniugi acquistavano un immobile a Pescara, alla Via Giuseppe Mazzini n.
131, identificato al foglio 15, particella 355, subalterno 38 (atto notarile Rep 132248 Racc. n. 5587), con l'intenzione di ivi trascorrere la loro “pensione" quando sarebbero rientrati in Italia;
- nell'anno 1989, infatti, i coniugi Pt_1 e CP 1 si trasferivano in Italia la prima volta, trasferendo, quindi, la loro residenza, fino all'anno 2005, quando, dati i problemi politico sociali sopravvenuti in
Venezuela, ben noti alle cronache internazionali, erano costretti a rientrate nel paese sud americano, non essendo riusciti a vendere il patrimonio immobiliare ivi posseduto e a liquidare l'azienda di famiglia, iscrivendosi contestualmente all'AIRE;
- dopo tale primo trasferimento in Venezuela, in data 08.07.2011 i coniugi rimpatriavano in Italia, dove ad oggi, risultano ancora residenti, come da certificato di residenza storica della sig.ra Pt 1 prodotto in atti;
precisamente, come si evince dal certificato storico del Sig. CP_1, anche lui, unitamente alla coniuge si trasferiva in Pescara dal 2011 fino al 05.03.2024, nella loro casa in Pescara alla via Mazzini
n.131, senza soluzione di continuità, limitandosi a viaggiare per brevissimi periodi, giusto per supervisionare lo stato di gestione dell'azienda;
- durante il matrimonio, i coniugi avevano ingenti proprietà immobiliari e mobiliari (cospicue somme di denaro in conti correnti cointestati accesi negli Stati Uniti, ad oggi svuotati a seguito di autonomi ed arbitrari prelievi effettuati dal sig. CP_1, all'insaputa della sig.ra Pt_1 ;
- in data 16.03.2024, la sig.ra Pt 1 richiedeva all'anagrafe del Comune di Pescara dei certificati, al fine di richiedere l'ISEE per ottenere la pensione sociale e, apprendeva, con estremo stupore e
Per 2 , come da disappunto, che il sig. CP 1, suo marito dal 1977, in realtà risultava essere certificato allegato (doc. 6);
- sconcertata dall'aver appreso tale notizia, essendo totalmente all'oscuro tanto dell'avvio, quanto della conclusione, di un procedimento di divorzio che la riguardasse, la sig.ra Pt 1 si adoperava al fine di reperire tutte le informazioni necessarie onde comprendere come fosse stato possibile giungere allo scioglimento del vincolo matrimoniale de quo, essendo rimasta del tutto estranea al giudizio in questione, non avendone avuto, appunto, alcuna notizia in merito dal coniuge;
- a seguito delle ricerche effettuate, l'odierna ricorrente veniva, quindi, a conoscenza:
• della richiesta di divorzio avanzata dal sig. CP_1 in data 14.06.2016, dinanzi al Tribunale Supremo di Giustizia della Repubblica Bolivariana del Venezuela;
• della nomina da parte del Tribunale di un avvocato d'ufficio in favore dell'odierna ricorrente;
• della sentenza di scioglimento del matrimonio del 23.07.2018 (doc.7);
•dell'impugnazione della citata sentenza ad opera dell'avvocato d'ufficio nominato direttamente dal
Tribunale;
• della conferma della sentenza di primo grado avvenuta in data 22.11.2018 (doc. 8).
Lamenta la ricorrente la palese violazione del principio del contraddittorio e del suo diritto di difesa in ragione di quanto ricostruito dall'iter dello svolgimento del procedimento di divorzio da cui emergeva che:
-il ricorso del Profeta era stato depositato in data 14.06.2016, dinanzi al Tribunale d Supremo di
Giustizia della Repubblica Bolivariana del Venezuela, ai sensi dell'articolo 185-A del Codice Civile, asserendo questi di essere separato di fatto dalla sig.ra Pt 1 dal 01.10.2003;
- con provvedimento del 29.06.2016, il Tribunale aveva ordinato la chiamata in causa della cittadina n CP 1 ordinando altresì al Servizio Amministrativo di Identificazione,Parte_1
,
e la Migrazione e Ufficio Stranieri (SAIME) di produrre i movimenti migratori della sig. Pt_1 notifica al Pubblico Ministero;
- in data 14.03.2017, alla luce dell'informativa fornita dal Servizio Amministrativo di Identificazione,
Migrazione e Ufficio Stranieri e il Consiglio Nazionale Elettorale (CNE), il Tribunale ordinava di procedere con la notifica del ricorso alla sig.ra Pt 1 in conformità a quanto previsto dall' articolo
224 del Codice di procedura Civile;
- in data 10.08.2017, la Segreteria del Tribunale rilasciava dichiarazione del compimento delle formalità previste dal citato articolo 224 cpc ed ordinava alla difesa del ricorrente, sig. CP_1, di indicare l'indirizzo esatto di residenza estera della coniuge, dal momento che la stessa, secondo quanto dichiarato dal Servizio Amministrativo di Identificazione, Migrazione e Ufficio Stranieri, non risultava residente nel paese;
- la difesa di parte ricorrente rappresentava in giudizio con missiva, datata 24.10.2017, che la sig.ra
Pt 1 risiedeva in Italia, precisamente in “VIA MAZZINI GIUSEPPE, 131. 65122. PESCARA".
- in data 01.02.2018, il Tribunale ordinava di procedere con lettera rogatoria diretta a qualsiasi
Tribunale competente in materia civile nella Repubblica Italiana, al fine di portare a termine il procedimento notificatorio nei confronti della sig.ra Parte 4 ; - in data 11.06.2018, il Tribunale, per presunte ragioni di celerità ed economia processuale revocava l'ordine di rogatoria disposto in data 01.02.2018 e, disponeva la prosecuzione del giudizio nominando l'Avvocato Norka Cobis, inscritta in Albo Avvocati al numero 100.620, al fine di assistere in giudizio la sig.ra Pt 1
- in data 14.06.2018, veniva accertata la regolarità della notifica al P.M, il quale in data 03.07.2018 aveva dato parere favorevole affermando la competenza del Tribunale a decidere sulla base di quanto allegato;
- sempre in data 03.07.2018 prestava giuramento l'Avvocato della Difesa della sig.ra Pt 1 nominato dal Tribunale la quale contestava le avverse censure.
- espletata l'istruttoria, nello specifico escussi i testi di parte ricorrente, all'esito della stessa, in data
23.07.2018 il Tribunale pronunciava sentenza di scioglimento del matrimonio evidenziando, quanto alla regolare citazione della attuale ricorrente quanto appresso [traduzione asseverata doc.4]:
"in virtù che la richiesta di divorzio fondato sull'art. 185-A del Codice Civile, la Sala Costituzionale del Tribunale Supremo di Giustizia nella sentenza emessa in data 15 maggio del 2014, nel fascicolo N° 14-0094, stabili quanto segue:"... Per le ragioni precedenti questo tribunale Supremo di Giustizia nella Sala Costituzionale, amministrando giustizia in nome della Repubblica e per autorità della legge dichiara (...) (...) TERZO: si stabilisce con carattere vincolante il criterio contenuto :
nel presente difetto rispetto all'art. 185-A del Codice Civile e, di conseguenza, si ORDINA la pubblicazione integrale del presente difetto nella pagina web di questo Tribunale Supremo di Giustizia, così come nella Gazzetta Giudiziale e la Gazzetta Ufficiale della repubblica Bolivariana del Venezuela, nel cui sommario si dovrà indicare quanto segue: "Se l'altro coniuge non compare o se al comparire nega il fatto, o se il Pubblico Ministero lo obbietta, il giudice aprirà una articolazione probatoria, in conformità con quanto stabilito nell'Art. 607 del Codice di Procedura Civile, e se nella stessa non risulta negato il fatto della separazione si decreterà il divorzio;
in caso contrario, si dichiarerà concluso il procedimento e si ordinerà l'archiviazione del fascicolo." (neretto e sottotitolato del Tribunale).
Del criterio giurisprudenziale prima trascritto, del quale questa Sentenziatrice avvalla, ne consegue che la Sala Costituzionale adeguato alla Carta Magna, è stata reiterata con l'oggetto di far compiere il Diritto al dovuto processo e la Tutela Giudiziaria effettiva delle parti, per il quale si contempla l'apertura di una articolazione probatoria in un procedimento pertinente alla giurisdizione di grazia alla fine di avvallare la pretesa della parte interessata senza minare gli interessi del suo coniuge come nel caso che in questo fascicolo si ventila, valutando attraverso la presentazione di prove la fattibilità da quanto sollecitato dal richiedente. Ebbene, agli effetti di garantire il Diritto alla Difesa e al Dovuto Processo della cittadina Pt 1
[...] in CP 1 fu ordinato su citazione conforme al procedimento previsto per la Sala '
Costituzionale del Tribunale Supremo di Giustizia in sentenza dettata in data 14 maggio 2014, nel fascicolo N° 14-0094 con presentazione del Magistrato ARCADIO DELGADO ROSALES così i fatti, una volta verificata l'impossibilità di portare a compimento la citazione della coniuge, cittadina in CP 1 , essendo che la stessa non si trova sul territorio Parte 1 nazionale, una volta compiuto l'iter previsto nell' Art. 224 del Codice di Procedura Civile le fu nominato come difensore giudiziario l'Avvocata NORKIS COBIS RAMIREZ (11/06/2018) affinché la rappresentasse al processo. Successivamente, il Tribunale "emesse" l'ordine di apertura di una articolazione probatoria per un tempo di 8 gg lavorativi (03/07/2018) in conformità con quanto previsto nell' art 607 del Codice di Procedura Civile, la quale andò in scadenza il 17 del presente, senza constatare negli auto elementi probatori alcuno che sminuisca quanto sostenuto dal cittadino Parte 5 ed avendo il cittadino dimostrato che contrasse matrimonio civile in Parte 6 data 29 settembre 1977, e dichiarato di essersi separato di fatto dalla sua coniuge, senza che sussista tra di loro nessun tipo di vincolo personale da più di 5 anni, per cui sollecitò il divorzio dalla cittadina in CP 1 e essendo che detta cittadina, non comparve né per sé, né Parte 1 attraverso di rappresentante giuridico alcuno nelle sedi corrispondenti, nel reclamare le proprie ragioni per il quale le fu nominata come difensore giudiziario affinché la rappresentasse nel processo e nel decorso della articolazione probatoria non è stata accreditata prova alcuna che sminuisse quanto allegato dal richiedente;
questa Sentenziatrice in stretto attaccamento dei criteri giurisprudenziali trascritti, considera che il divorzio debba pronunciarsi. -III DECISIONE In base ai ragionamenti precedenti, questo Tribunale Settimo del Municipio Ordinario ed Esecutore delle Misure del Quartiere Giuridico dell' Area Metropolitana di Caracas, amministrando giustizia nel nome della Repubblica e per Autorità della Legge dichiara CON POSTO la richiesta di divorzio formulata, e di conseguenza,
[…] che univa i coniugi Parte 6 Parte 7 e Pt 1
n Per 3
[...]
Lamenta quindi che il Giudice di primo grado del procedimento di divorzio svoltosi in Venezuela, dopo aver appreso l'indirizzo esatto di residenza in Italia dell'odierna ricorrente ed aver ordinato, con provvedimento del 01.02.2018, di procedere con lettera rogatoria diretta a qualsiasi Tribunale competente in materia civile nella Repubblica Italiana, al fine di correttamente notificare il ricorso alla sig.ra Pt 1 inspiegabilmente, in data 11.06.2018, per presunte "ragioni di celerità ed economia processuale", revocava l'ordine di rogatoria, procedendo alla nomina di una avvocato di ufficio, impedendo in tal modo alla Pt 1 la possibilità di costituirsi e comparire nel giudizio, avente ad oggetto il divorzio e di censurare, puntualmente, quanto falsamente asserito dal sig. CP 1.
Rappresenta che tale sentenza, impugnata dal difensore nominatole d'ufficio, è stata confermata dal
Giudice d'Appello sostanzialmente sugli stessi presupposti.
In punto di diritto deduce che il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere, emesse dai
Tribunali di un Paese extra UE, così come disciplinato dall'art. 64 ss della Legge 218/95, prevede per il riconoscimento automatico delle sentenze straniere le seguenti condizioni tassative:
"a) La sussistenza della giurisdizione del Tribunale straniero ai sensi delle norme italiane in materia di giurisdizione;
b) L'avvenuta notifica della citazione al convenuto, secondo le norme in vigore nella giurisdizione estera e senza violazione del diritto della parte di difendere la propria causa;
c) L'avvenuta costituzione in giudizio secondo le leggi della giurisdizione straniera ovvero, in caso di mancata comparizione, l'avvenuto rilievo della stessa da parte giudice;
d) Il passaggio in giudicato della sentenza secondo la legge straniera;
e) La insussistenza di una sentenza italiana con effetto di cosa giudicata relativa alla stessa materia;
f) L'insussistenza di un procedimento pendente in Italia tra le tesse parti e per la stessa questione, avviato in data antecedente alla data di inizio del procedimento estero;
g) La non contrarietà all'ordine pubblico della sentenza straniera." Precisa poi che a norma dell'art. 65 della L.218/95 relativo ai provvedimenti stranieri in materia di capacità delle persone, esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità, è previsto che essi abbiano effetto in Italia quando sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della Legge (italiana) 218/1995 o producono effetti nell'ordinamento di quello
Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.
Diritti nel caso di specie lesi per quanto sopra indicato anche senza considerare l'illegittimità dell'avvenuta proposizione della domanda dinanzi al Tribunale estero, pur essendo entrambe le parti residenti in Italia.
2. Nella sua comparsa di costituzione il resistente contesta la fondatezza del ricorso dando atto del rispetto delle regole sulla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di divorzio stabilite dalla legge venezuelana, poiché:
-in tale giudizio Controparte 1 aveva messo a conoscenza il Tribunale di dove si trovasse la sig.ra Pt 1 e, lo stesso Tribunale aveva dato ordine di provvedere tramite rogatoria al fine della notifica dell'atto processuale;
successivamente nel pieno rispetto dell'ordinamento interno si era nominato un difensore "di ufficio" il quale a tutti gli effetti svolgeva le funzioni difensive in favore della sig.ra Pt 1 ciò in conformità al disposto dell'art 224 del codice di Procedura Civile Venezuelano, secondo cui
"Quando è accertato che l'imputato non si trova nella Repubblica, verrà citato nella persona del suo difensore, se ne ha uno. Se questi ne è sprovvisto, o se colui che l'ha rifiutato di rappresentarlo,
l'imputato sarà citato da Carteles, in modo che entro un termine che sarà fissato dal giudice, che non potrà essere inferiore a trenta giorni né superiore a quarantacinque, a seconda dei casi, compaiono personalmente o tramite un rappresentante. Tali manifesti dovranno contenere le menzioni indicate nell'articolo precedente e saranno pubblicati su due dei giornali a maggiore diffusione cittadina, che il Giudice indicherà espressamente per trenta giorni continuativi, una volta alla settimana. Se trascorso tale termine la persona assente non si presenta, né si presenta alcuno dei suoi rappresentanti, il Tribunale nominerà un difensore, davanti al quale verrà ascoltata la citazione.
Deduce poi che ove sia in contestazione il riconoscimento della sentenza straniera, la Corte d'Appello non deve applicare pedissequamente i principi in tema di notificazione dettati dalla legge italiana, ma deve verificare se la comunicazione o la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio abbia rispettato le regole previste dal diritto straniero ed abbia soddisfatto i principi fondamentali dell'ordinamento, in modo tale da non ledere i diritti essenziali della difesa, primo tra tutti quello al contraddittorio (Cass. n. 9677/2013; Cass. n. 4392/2014).
Insiste pertanto per il rigetto del ricorso.
3. Rigettata l'istanza di sospensiva e concessi alle parti i termini per il deposito telematico di atti la causa è stata trattenuta a decisione all'esito dell'udienza svolta con modalità cartolare del 10.12.2024.
4. Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
Premesso che non vi è contestazione sullo svolgimento delle fasi processuali del giudizio di divorzio, come delineate nel ricorso e sopra riportate, non può infatti non rilevarsi, con valore assorbente su ogni altra e diversa censura, che tale giudizio di divorzio introdotto nella Repubblica Venezuelana da
Controparte 1 si sia svolto, anche se conformemente alle regole sulla notifica degli atti a non residenti previste dal codice di procedura vigente in detto Stato, con palese violazione del diritto di partecipazione ad esso dell'attuale ricorrente, non resa edotta della sua introduzione e pendenza e rispetto alla quale alcun serio tentativo di portarla a conoscenza di tale procedimento è stato effettuato,
a tutela del suo diritto al contraddittorio ed a difendersi in esso, con piena facoltà di far valere le proprie ragioni, sebbene il suo indirizzo di residenza in altro Stato fosse stato comunicato dalla controparte e rendesse pertanto attuabile la rogatoria, inizialmente disposta dallo stesso Tribunale venezuelano e poi revocata, per affermate ragioni di celerità ed economia processuale.
Nell'ordinamento interno (ed in quello internazionale) il diritto al contraddittorio effettivo, nei limiti delle fattispecie che si possono delineare in concreto, rappresenta un baluardo irrinunciabile per garantire la conoscenza di ogni procedimento giudiziario che venga svolto verso qualsiasi soggetto a prescindere dalla residenza o meno nello Stato in cui questo si celebra.
Sicchè lo svolgimento del procedimento in assenza di una parte, senza aver dapprima tentato la notifica dell'atto introduttivo direttamente alla persona interessata, anche mediante il procedimento di rogatoria che pur inizialmente era stato disposto, non può trovare giustificazione in ragione di esigenze di celerità della definizione di esso, posto che in tal modo si elude la conoscenza o quantomeno la possibilità di conoscenza effettiva da parte di chi sia interessato ad una difesa effettiva in tale giudizio, precludendosi alla stessa anche la possibilità di approntare quei mezzi di prova volti a contestare le ragioni dell'altra parte che secondo l'interpretazione fornita dal Giudice venezuelano, laddove ammessi offrono proprio garanzia di corretto svolgimento del processo.
Peraltro la stessa sentenza di primo grado il cui contenuto per quanto di interesse è stato sopra riportato, nella traduzione approntata dalla ricorrente senza contestazione del resistente, dà atto dell'impossibilità di portare a compimento la citazione della coniuge, cittadina Pt 1
[...] in CP_1 essendo che la stessa non si trova sul territorio nazionale" laddove ノ
all'evidenza tale impossibilità non ricorre nel caso concreto, essendo nota la sua residenza nello Stato italiano, tanto che nel precedente provvedimento si era disposta la sua citazione mediante rogatoria internazionale. Né, infine, a garantire il contraddittorio, a fronte di tale quadro processuale, appare funzionale la notifica per pubblici proclami (tanto più ove sia nota la residenza all'estero della parte convenuta, che pertanto non è irreperibile in senso assoluto e verosimilmente non ha possibilità di leggere i giornali sui quali viene pubblicata la sua evocazione in giudizio) o la nomina di un difensore da parte dell'ufficio, che non ha a sua volta conoscenza dei fatti storici sui quali solo la parte interessata può interloquire e contraddire.
Tanto appare assorbente rispetto ad ogni altra questione prospettata, avuto riguardo alla costante giurisprudenza, citata dallo stesso resistente nei propri atti difensivi a tenore della quale laddove sia in contestazione l'efficacia nello Stato italiano di una sentenza straniera occorre la verifica non solo del requisito che l'atto introduttivo del giudizio sia portato a conoscenza del convenuto "in conformità
a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo", ma anche dell'altro requisito che nell'ambito del processo svoltosi dinanzi al giudice straniero non siano stati violati i diritti essenziali della difesa (in termini anche Cass. 17170/20).
Il ricorso va pertanto accolto con conseguente declaratoria di inefficacia in Italia della Sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale Supremo di Giustizia della Repubblica Bolivariana del Venezuela del 23.07.2018 e della sentenza di appello del 28.11.2018, e ordine all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pescara di provvedere alla conseguente cancellazione.
Le spese di lite, considerato che non risultano comportamenti omissivi o pregiudizievoli posti in essere dal resistente il quale anzi ha pacificamente ottemperato all'ordine di indicare l'indirizzo di residenza all'Estero della attuale ricorrente, perché si procedesse alla notifica mediante rogatoria, vanno integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, in accoglimento del ricorso:
- dichiara l'assenza dei requisiti prescritti per l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale contratto tra le parti in causa, pronunciata dal Tribunale
Supremo di Giustizia della Repubblica Bolivariana del Venezuela del 23.07.2018 e di quella confermativa di appello del 28.11.2018 e per l'effetto dichiara l'inefficacia in Italia di tali sentenze ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pescara di provvedere alla conseguente cancellazione;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Mariangela Fuina Barbara Del Bono
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA N.R.G. V.G. 160/24
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Consigliere Dott. Francesca Coccoli
Consigliere rel. Dott. Mariangela Fuina nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 160/2024 RGVG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n.. 160/2024 R.G.V..G. promossa da
Parte 1 C.F.: C.F. 1 nata a [...], il [...] e residente in [...], elettivamente domiciliata in Pescara (PE) alla Via Alento
n. 45, presso lo studio dell'Avv. Aurora Lucia CORAZZINI del Foro di Pescara (PEC:
Email 1 TEL: P.IVA 1 ) che la rappresenta e difende nel presente procedimento come da procura in atti;
ATTRICE
Contro
Controparte_1 , nato a [...], il [...], Cod.fisc. C.F. 2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio del Foro di Teramo, sito in Bisenti dell'Avv. Alessandro Di Clemente, C.F. C.F. 3 و
(Teramo), alla Via Troiano, 30, il quale lo rappresenta e difende al presente giudizio giusta procura in atti il quale, per le comunicazioni e notificazioni della cancelleria, indica i seguenti recapiti: telefax
0861/995046 e pec: Email 2
CONVENUTO
INTERVENTORE P.G. in sede
Avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
IN VIA CAUTELARE: stante la sussistenza del fumus boni juris per i motivi esposti in narrativa e del periculum in mora, provato dal danno ingiusto paventato con la comunicazione inoltrata dal sig. CP_1 all'odierna istante, sospendere gli effetti della trascrizione della sentenza di divorzio.
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare l'assenza dei requisiti prescritti per l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale contratto tra le parti in causa pronunciata dal
Tribunale Supremo di Giustizia della Repubblica Bolivariana del Venezuela del 23.07.2018 e della sentenza di appello del 28.11.2018;
- e per l'effetto dichiarare la nullità della trascrizione dell'atto sui registri di Stato Civile italiano e/o, comunque, l'inefficacia in Italia della Sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale Supremo di
Giustizia della Repubblica Bolivariana del Venezuela del 23.07.2018 e della sentenza di appello del
28.11.2018, e ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pescara di provvedere alla conseguente cancellazione.
IN VIA ISTRUTTORIA
si producono documenti come da separato indice e si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova per testi a mezzo della sig,ra sulle circostanze esposte nella premessaTestimone_1 in fatto, espunte da qualunque elemento di tipo valutativo e qui da intendersi integralmente ritrascritte quali capitoli di prova e precedute dalle parole "vero che".
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, CAP e spese generali come per legge.
Per il convenuto
Voglia l'Eccellentissima Corte D'Appello adversis reiectis;
1) Rigettare la domanda cautelare non sussistendo gli elementi del fumus boni iuris e del periculum in mora;
2) Nel merito, rigettare la domanda, dichiarando efficace nel territorio della Repubblica Italiana, la sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra i sig.ri Parte_2 e CP_1
[...] resa dal Tribunale Supremo di Giustizia della Repubblica Bolivariana del Venezuela del '
23.07.2018 e della successiva sentenza di Appello del 28.11.2018, per quanto esposto in narrativa;
3) In via subordinata, qualora la pronuncia impugnata si ritenga lesiva dei principi di cui alla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 64, ci si rimette alla giustizia.
Per il P.G.
Si chiede l'accoglimento del ricorso di Parte 1 in quanto appare fondato il motivo della violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa del ricorrente ad opera della sentenza straniera impugnata, circostanza fissata dallo stesso organo d'appello che alla pagina 2 della sentenza riporta come "il Tribunale a-quo nominava come difesa d'ufficio ..omissis.. in virtù del fatto di non essere riusciti a notificare la citazione alla cittadina Parte 3
FATTO E DIRITTO
Parte 1 ricorre all'intestata Corte rappresentando quanto appresso:
-essa ricorrente ed il sig. Controparte_1 in data 29.09.1977, avevano contratto matrimonio civile in regime di comunione dei beni, in Caracas (Venezuela), come da certificato di stato civile prodotto, nascendo da tale unione due figli : Persona 1 il 05/07/1982 e ' Testimone 1 il 05/06/1980,
entrambi venuti alla luce a Caracas (Venezuela);
- in data 14.11.1983 i coniugi acquistavano un immobile a Pescara, alla Via Giuseppe Mazzini n.
131, identificato al foglio 15, particella 355, subalterno 38 (atto notarile Rep 132248 Racc. n. 5587), con l'intenzione di ivi trascorrere la loro “pensione" quando sarebbero rientrati in Italia;
- nell'anno 1989, infatti, i coniugi Pt_1 e CP 1 si trasferivano in Italia la prima volta, trasferendo, quindi, la loro residenza, fino all'anno 2005, quando, dati i problemi politico sociali sopravvenuti in
Venezuela, ben noti alle cronache internazionali, erano costretti a rientrate nel paese sud americano, non essendo riusciti a vendere il patrimonio immobiliare ivi posseduto e a liquidare l'azienda di famiglia, iscrivendosi contestualmente all'AIRE;
- dopo tale primo trasferimento in Venezuela, in data 08.07.2011 i coniugi rimpatriavano in Italia, dove ad oggi, risultano ancora residenti, come da certificato di residenza storica della sig.ra Pt 1 prodotto in atti;
precisamente, come si evince dal certificato storico del Sig. CP_1, anche lui, unitamente alla coniuge si trasferiva in Pescara dal 2011 fino al 05.03.2024, nella loro casa in Pescara alla via Mazzini
n.131, senza soluzione di continuità, limitandosi a viaggiare per brevissimi periodi, giusto per supervisionare lo stato di gestione dell'azienda;
- durante il matrimonio, i coniugi avevano ingenti proprietà immobiliari e mobiliari (cospicue somme di denaro in conti correnti cointestati accesi negli Stati Uniti, ad oggi svuotati a seguito di autonomi ed arbitrari prelievi effettuati dal sig. CP_1, all'insaputa della sig.ra Pt_1 ;
- in data 16.03.2024, la sig.ra Pt 1 richiedeva all'anagrafe del Comune di Pescara dei certificati, al fine di richiedere l'ISEE per ottenere la pensione sociale e, apprendeva, con estremo stupore e
Per 2 , come da disappunto, che il sig. CP 1, suo marito dal 1977, in realtà risultava essere certificato allegato (doc. 6);
- sconcertata dall'aver appreso tale notizia, essendo totalmente all'oscuro tanto dell'avvio, quanto della conclusione, di un procedimento di divorzio che la riguardasse, la sig.ra Pt 1 si adoperava al fine di reperire tutte le informazioni necessarie onde comprendere come fosse stato possibile giungere allo scioglimento del vincolo matrimoniale de quo, essendo rimasta del tutto estranea al giudizio in questione, non avendone avuto, appunto, alcuna notizia in merito dal coniuge;
- a seguito delle ricerche effettuate, l'odierna ricorrente veniva, quindi, a conoscenza:
• della richiesta di divorzio avanzata dal sig. CP_1 in data 14.06.2016, dinanzi al Tribunale Supremo di Giustizia della Repubblica Bolivariana del Venezuela;
• della nomina da parte del Tribunale di un avvocato d'ufficio in favore dell'odierna ricorrente;
• della sentenza di scioglimento del matrimonio del 23.07.2018 (doc.7);
•dell'impugnazione della citata sentenza ad opera dell'avvocato d'ufficio nominato direttamente dal
Tribunale;
• della conferma della sentenza di primo grado avvenuta in data 22.11.2018 (doc. 8).
Lamenta la ricorrente la palese violazione del principio del contraddittorio e del suo diritto di difesa in ragione di quanto ricostruito dall'iter dello svolgimento del procedimento di divorzio da cui emergeva che:
-il ricorso del Profeta era stato depositato in data 14.06.2016, dinanzi al Tribunale d Supremo di
Giustizia della Repubblica Bolivariana del Venezuela, ai sensi dell'articolo 185-A del Codice Civile, asserendo questi di essere separato di fatto dalla sig.ra Pt 1 dal 01.10.2003;
- con provvedimento del 29.06.2016, il Tribunale aveva ordinato la chiamata in causa della cittadina n CP 1 ordinando altresì al Servizio Amministrativo di Identificazione,Parte_1
,
e la Migrazione e Ufficio Stranieri (SAIME) di produrre i movimenti migratori della sig. Pt_1 notifica al Pubblico Ministero;
- in data 14.03.2017, alla luce dell'informativa fornita dal Servizio Amministrativo di Identificazione,
Migrazione e Ufficio Stranieri e il Consiglio Nazionale Elettorale (CNE), il Tribunale ordinava di procedere con la notifica del ricorso alla sig.ra Pt 1 in conformità a quanto previsto dall' articolo
224 del Codice di procedura Civile;
- in data 10.08.2017, la Segreteria del Tribunale rilasciava dichiarazione del compimento delle formalità previste dal citato articolo 224 cpc ed ordinava alla difesa del ricorrente, sig. CP_1, di indicare l'indirizzo esatto di residenza estera della coniuge, dal momento che la stessa, secondo quanto dichiarato dal Servizio Amministrativo di Identificazione, Migrazione e Ufficio Stranieri, non risultava residente nel paese;
- la difesa di parte ricorrente rappresentava in giudizio con missiva, datata 24.10.2017, che la sig.ra
Pt 1 risiedeva in Italia, precisamente in “VIA MAZZINI GIUSEPPE, 131. 65122. PESCARA".
- in data 01.02.2018, il Tribunale ordinava di procedere con lettera rogatoria diretta a qualsiasi
Tribunale competente in materia civile nella Repubblica Italiana, al fine di portare a termine il procedimento notificatorio nei confronti della sig.ra Parte 4 ; - in data 11.06.2018, il Tribunale, per presunte ragioni di celerità ed economia processuale revocava l'ordine di rogatoria disposto in data 01.02.2018 e, disponeva la prosecuzione del giudizio nominando l'Avvocato Norka Cobis, inscritta in Albo Avvocati al numero 100.620, al fine di assistere in giudizio la sig.ra Pt 1
- in data 14.06.2018, veniva accertata la regolarità della notifica al P.M, il quale in data 03.07.2018 aveva dato parere favorevole affermando la competenza del Tribunale a decidere sulla base di quanto allegato;
- sempre in data 03.07.2018 prestava giuramento l'Avvocato della Difesa della sig.ra Pt 1 nominato dal Tribunale la quale contestava le avverse censure.
- espletata l'istruttoria, nello specifico escussi i testi di parte ricorrente, all'esito della stessa, in data
23.07.2018 il Tribunale pronunciava sentenza di scioglimento del matrimonio evidenziando, quanto alla regolare citazione della attuale ricorrente quanto appresso [traduzione asseverata doc.4]:
"in virtù che la richiesta di divorzio fondato sull'art. 185-A del Codice Civile, la Sala Costituzionale del Tribunale Supremo di Giustizia nella sentenza emessa in data 15 maggio del 2014, nel fascicolo N° 14-0094, stabili quanto segue:"... Per le ragioni precedenti questo tribunale Supremo di Giustizia nella Sala Costituzionale, amministrando giustizia in nome della Repubblica e per autorità della legge dichiara (...) (...) TERZO: si stabilisce con carattere vincolante il criterio contenuto :
nel presente difetto rispetto all'art. 185-A del Codice Civile e, di conseguenza, si ORDINA la pubblicazione integrale del presente difetto nella pagina web di questo Tribunale Supremo di Giustizia, così come nella Gazzetta Giudiziale e la Gazzetta Ufficiale della repubblica Bolivariana del Venezuela, nel cui sommario si dovrà indicare quanto segue: "Se l'altro coniuge non compare o se al comparire nega il fatto, o se il Pubblico Ministero lo obbietta, il giudice aprirà una articolazione probatoria, in conformità con quanto stabilito nell'Art. 607 del Codice di Procedura Civile, e se nella stessa non risulta negato il fatto della separazione si decreterà il divorzio;
in caso contrario, si dichiarerà concluso il procedimento e si ordinerà l'archiviazione del fascicolo." (neretto e sottotitolato del Tribunale).
Del criterio giurisprudenziale prima trascritto, del quale questa Sentenziatrice avvalla, ne consegue che la Sala Costituzionale adeguato alla Carta Magna, è stata reiterata con l'oggetto di far compiere il Diritto al dovuto processo e la Tutela Giudiziaria effettiva delle parti, per il quale si contempla l'apertura di una articolazione probatoria in un procedimento pertinente alla giurisdizione di grazia alla fine di avvallare la pretesa della parte interessata senza minare gli interessi del suo coniuge come nel caso che in questo fascicolo si ventila, valutando attraverso la presentazione di prove la fattibilità da quanto sollecitato dal richiedente. Ebbene, agli effetti di garantire il Diritto alla Difesa e al Dovuto Processo della cittadina Pt 1
[...] in CP 1 fu ordinato su citazione conforme al procedimento previsto per la Sala '
Costituzionale del Tribunale Supremo di Giustizia in sentenza dettata in data 14 maggio 2014, nel fascicolo N° 14-0094 con presentazione del Magistrato ARCADIO DELGADO ROSALES così i fatti, una volta verificata l'impossibilità di portare a compimento la citazione della coniuge, cittadina in CP 1 , essendo che la stessa non si trova sul territorio Parte 1 nazionale, una volta compiuto l'iter previsto nell' Art. 224 del Codice di Procedura Civile le fu nominato come difensore giudiziario l'Avvocata NORKIS COBIS RAMIREZ (11/06/2018) affinché la rappresentasse al processo. Successivamente, il Tribunale "emesse" l'ordine di apertura di una articolazione probatoria per un tempo di 8 gg lavorativi (03/07/2018) in conformità con quanto previsto nell' art 607 del Codice di Procedura Civile, la quale andò in scadenza il 17 del presente, senza constatare negli auto elementi probatori alcuno che sminuisca quanto sostenuto dal cittadino Parte 5 ed avendo il cittadino dimostrato che contrasse matrimonio civile in Parte 6 data 29 settembre 1977, e dichiarato di essersi separato di fatto dalla sua coniuge, senza che sussista tra di loro nessun tipo di vincolo personale da più di 5 anni, per cui sollecitò il divorzio dalla cittadina in CP 1 e essendo che detta cittadina, non comparve né per sé, né Parte 1 attraverso di rappresentante giuridico alcuno nelle sedi corrispondenti, nel reclamare le proprie ragioni per il quale le fu nominata come difensore giudiziario affinché la rappresentasse nel processo e nel decorso della articolazione probatoria non è stata accreditata prova alcuna che sminuisse quanto allegato dal richiedente;
questa Sentenziatrice in stretto attaccamento dei criteri giurisprudenziali trascritti, considera che il divorzio debba pronunciarsi. -III DECISIONE In base ai ragionamenti precedenti, questo Tribunale Settimo del Municipio Ordinario ed Esecutore delle Misure del Quartiere Giuridico dell' Area Metropolitana di Caracas, amministrando giustizia nel nome della Repubblica e per Autorità della Legge dichiara CON POSTO la richiesta di divorzio formulata, e di conseguenza,
[…] che univa i coniugi Parte 6 Parte 7 e Pt 1
n Per 3
[...]
Lamenta quindi che il Giudice di primo grado del procedimento di divorzio svoltosi in Venezuela, dopo aver appreso l'indirizzo esatto di residenza in Italia dell'odierna ricorrente ed aver ordinato, con provvedimento del 01.02.2018, di procedere con lettera rogatoria diretta a qualsiasi Tribunale competente in materia civile nella Repubblica Italiana, al fine di correttamente notificare il ricorso alla sig.ra Pt 1 inspiegabilmente, in data 11.06.2018, per presunte "ragioni di celerità ed economia processuale", revocava l'ordine di rogatoria, procedendo alla nomina di una avvocato di ufficio, impedendo in tal modo alla Pt 1 la possibilità di costituirsi e comparire nel giudizio, avente ad oggetto il divorzio e di censurare, puntualmente, quanto falsamente asserito dal sig. CP 1.
Rappresenta che tale sentenza, impugnata dal difensore nominatole d'ufficio, è stata confermata dal
Giudice d'Appello sostanzialmente sugli stessi presupposti.
In punto di diritto deduce che il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere, emesse dai
Tribunali di un Paese extra UE, così come disciplinato dall'art. 64 ss della Legge 218/95, prevede per il riconoscimento automatico delle sentenze straniere le seguenti condizioni tassative:
"a) La sussistenza della giurisdizione del Tribunale straniero ai sensi delle norme italiane in materia di giurisdizione;
b) L'avvenuta notifica della citazione al convenuto, secondo le norme in vigore nella giurisdizione estera e senza violazione del diritto della parte di difendere la propria causa;
c) L'avvenuta costituzione in giudizio secondo le leggi della giurisdizione straniera ovvero, in caso di mancata comparizione, l'avvenuto rilievo della stessa da parte giudice;
d) Il passaggio in giudicato della sentenza secondo la legge straniera;
e) La insussistenza di una sentenza italiana con effetto di cosa giudicata relativa alla stessa materia;
f) L'insussistenza di un procedimento pendente in Italia tra le tesse parti e per la stessa questione, avviato in data antecedente alla data di inizio del procedimento estero;
g) La non contrarietà all'ordine pubblico della sentenza straniera." Precisa poi che a norma dell'art. 65 della L.218/95 relativo ai provvedimenti stranieri in materia di capacità delle persone, esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità, è previsto che essi abbiano effetto in Italia quando sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della Legge (italiana) 218/1995 o producono effetti nell'ordinamento di quello
Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.
Diritti nel caso di specie lesi per quanto sopra indicato anche senza considerare l'illegittimità dell'avvenuta proposizione della domanda dinanzi al Tribunale estero, pur essendo entrambe le parti residenti in Italia.
2. Nella sua comparsa di costituzione il resistente contesta la fondatezza del ricorso dando atto del rispetto delle regole sulla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di divorzio stabilite dalla legge venezuelana, poiché:
-in tale giudizio Controparte 1 aveva messo a conoscenza il Tribunale di dove si trovasse la sig.ra Pt 1 e, lo stesso Tribunale aveva dato ordine di provvedere tramite rogatoria al fine della notifica dell'atto processuale;
successivamente nel pieno rispetto dell'ordinamento interno si era nominato un difensore "di ufficio" il quale a tutti gli effetti svolgeva le funzioni difensive in favore della sig.ra Pt 1 ciò in conformità al disposto dell'art 224 del codice di Procedura Civile Venezuelano, secondo cui
"Quando è accertato che l'imputato non si trova nella Repubblica, verrà citato nella persona del suo difensore, se ne ha uno. Se questi ne è sprovvisto, o se colui che l'ha rifiutato di rappresentarlo,
l'imputato sarà citato da Carteles, in modo che entro un termine che sarà fissato dal giudice, che non potrà essere inferiore a trenta giorni né superiore a quarantacinque, a seconda dei casi, compaiono personalmente o tramite un rappresentante. Tali manifesti dovranno contenere le menzioni indicate nell'articolo precedente e saranno pubblicati su due dei giornali a maggiore diffusione cittadina, che il Giudice indicherà espressamente per trenta giorni continuativi, una volta alla settimana. Se trascorso tale termine la persona assente non si presenta, né si presenta alcuno dei suoi rappresentanti, il Tribunale nominerà un difensore, davanti al quale verrà ascoltata la citazione.
Deduce poi che ove sia in contestazione il riconoscimento della sentenza straniera, la Corte d'Appello non deve applicare pedissequamente i principi in tema di notificazione dettati dalla legge italiana, ma deve verificare se la comunicazione o la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio abbia rispettato le regole previste dal diritto straniero ed abbia soddisfatto i principi fondamentali dell'ordinamento, in modo tale da non ledere i diritti essenziali della difesa, primo tra tutti quello al contraddittorio (Cass. n. 9677/2013; Cass. n. 4392/2014).
Insiste pertanto per il rigetto del ricorso.
3. Rigettata l'istanza di sospensiva e concessi alle parti i termini per il deposito telematico di atti la causa è stata trattenuta a decisione all'esito dell'udienza svolta con modalità cartolare del 10.12.2024.
4. Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
Premesso che non vi è contestazione sullo svolgimento delle fasi processuali del giudizio di divorzio, come delineate nel ricorso e sopra riportate, non può infatti non rilevarsi, con valore assorbente su ogni altra e diversa censura, che tale giudizio di divorzio introdotto nella Repubblica Venezuelana da
Controparte 1 si sia svolto, anche se conformemente alle regole sulla notifica degli atti a non residenti previste dal codice di procedura vigente in detto Stato, con palese violazione del diritto di partecipazione ad esso dell'attuale ricorrente, non resa edotta della sua introduzione e pendenza e rispetto alla quale alcun serio tentativo di portarla a conoscenza di tale procedimento è stato effettuato,
a tutela del suo diritto al contraddittorio ed a difendersi in esso, con piena facoltà di far valere le proprie ragioni, sebbene il suo indirizzo di residenza in altro Stato fosse stato comunicato dalla controparte e rendesse pertanto attuabile la rogatoria, inizialmente disposta dallo stesso Tribunale venezuelano e poi revocata, per affermate ragioni di celerità ed economia processuale.
Nell'ordinamento interno (ed in quello internazionale) il diritto al contraddittorio effettivo, nei limiti delle fattispecie che si possono delineare in concreto, rappresenta un baluardo irrinunciabile per garantire la conoscenza di ogni procedimento giudiziario che venga svolto verso qualsiasi soggetto a prescindere dalla residenza o meno nello Stato in cui questo si celebra.
Sicchè lo svolgimento del procedimento in assenza di una parte, senza aver dapprima tentato la notifica dell'atto introduttivo direttamente alla persona interessata, anche mediante il procedimento di rogatoria che pur inizialmente era stato disposto, non può trovare giustificazione in ragione di esigenze di celerità della definizione di esso, posto che in tal modo si elude la conoscenza o quantomeno la possibilità di conoscenza effettiva da parte di chi sia interessato ad una difesa effettiva in tale giudizio, precludendosi alla stessa anche la possibilità di approntare quei mezzi di prova volti a contestare le ragioni dell'altra parte che secondo l'interpretazione fornita dal Giudice venezuelano, laddove ammessi offrono proprio garanzia di corretto svolgimento del processo.
Peraltro la stessa sentenza di primo grado il cui contenuto per quanto di interesse è stato sopra riportato, nella traduzione approntata dalla ricorrente senza contestazione del resistente, dà atto dell'impossibilità di portare a compimento la citazione della coniuge, cittadina Pt 1
[...] in CP_1 essendo che la stessa non si trova sul territorio nazionale" laddove ノ
all'evidenza tale impossibilità non ricorre nel caso concreto, essendo nota la sua residenza nello Stato italiano, tanto che nel precedente provvedimento si era disposta la sua citazione mediante rogatoria internazionale. Né, infine, a garantire il contraddittorio, a fronte di tale quadro processuale, appare funzionale la notifica per pubblici proclami (tanto più ove sia nota la residenza all'estero della parte convenuta, che pertanto non è irreperibile in senso assoluto e verosimilmente non ha possibilità di leggere i giornali sui quali viene pubblicata la sua evocazione in giudizio) o la nomina di un difensore da parte dell'ufficio, che non ha a sua volta conoscenza dei fatti storici sui quali solo la parte interessata può interloquire e contraddire.
Tanto appare assorbente rispetto ad ogni altra questione prospettata, avuto riguardo alla costante giurisprudenza, citata dallo stesso resistente nei propri atti difensivi a tenore della quale laddove sia in contestazione l'efficacia nello Stato italiano di una sentenza straniera occorre la verifica non solo del requisito che l'atto introduttivo del giudizio sia portato a conoscenza del convenuto "in conformità
a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo", ma anche dell'altro requisito che nell'ambito del processo svoltosi dinanzi al giudice straniero non siano stati violati i diritti essenziali della difesa (in termini anche Cass. 17170/20).
Il ricorso va pertanto accolto con conseguente declaratoria di inefficacia in Italia della Sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale Supremo di Giustizia della Repubblica Bolivariana del Venezuela del 23.07.2018 e della sentenza di appello del 28.11.2018, e ordine all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pescara di provvedere alla conseguente cancellazione.
Le spese di lite, considerato che non risultano comportamenti omissivi o pregiudizievoli posti in essere dal resistente il quale anzi ha pacificamente ottemperato all'ordine di indicare l'indirizzo di residenza all'Estero della attuale ricorrente, perché si procedesse alla notifica mediante rogatoria, vanno integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, in accoglimento del ricorso:
- dichiara l'assenza dei requisiti prescritti per l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale contratto tra le parti in causa, pronunciata dal Tribunale
Supremo di Giustizia della Repubblica Bolivariana del Venezuela del 23.07.2018 e di quella confermativa di appello del 28.11.2018 e per l'effetto dichiara l'inefficacia in Italia di tali sentenze ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pescara di provvedere alla conseguente cancellazione;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Mariangela Fuina Barbara Del Bono