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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2225 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 13.3.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa N. 17663/2024 RG Previdenzavertente TRA P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t. (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli C.F._1
Avvocati Giuseppe Bordo e Fernando Dascillo (comunicazioni alla PEC:
) Email_1 Email_2
- ricorrente opponente- E
, in persona Controparte_1 del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv. Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi 55 (comunicazioni alla pec: t) Email_3
- convenuto opposto -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 31.7.2024 la società ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'Avviso di addebito n. 32720240000286886000 notificato il 11.07.2024, relativo ai contributi Gestione Aziende con lavoratori dipendenti maturati dal 05/2023 al 11/2023 per il complessivo importo di € 3.179,82 comprensivo di sanzioni e interessi. Eccepiva
- che i contributi oggetto dell'opposto AVA erano già stati pagati dalla società anteriormente alla notifica dell'Avviso di addebito;
- che precisamente in data 12.04.2024 e 14.04.2024 l Controparte_1
inviava via pec alla opponente note di rettifica prot. n.
[...]
(All. 2) e n. CP_2 CodiceFiscale_2
(All. 3), con cui richiedeva alla CP_2 CodiceFiscale_3 il pagamento dei contributi incorporati nell'avviso di addebito in Parte_1 oggetto;
- che la società provvedeva all'assolvimento delle richiamate poste contributive in data 28.06.2024 come da documentazione allegata (All. 4 e 5); - che in data 12.7.2024, ovvero il giorno successivo alla notifica dell'AVA qui opposto (del 11.7.2024), la opponente proponeva istanza di annullamento in autotutela (All. 6), mai riscontrata dall . Controparte_3
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“(A) In via d'urgenza, Sospendere l'esecutività dell'impugnato atto amministrativo, ricorrendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. (B) Dichiarare nullo ed annullare l'avviso di addebito n° 32720240000286886000 ed ogni atto ad esso prodromico, presupposto, successivo e consequenziale per inesistenza dei presunti obblighi contributivi a titolo di Gestione Aziende con Lavoratori Dipendenti periodo dal 05/2023 al 11/2023 in esso incorporati, per intervenuto loro pagamento - maggiorato di sanzioni - in epoca anteriore alla notifica dell'avviso di addebito nonché per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116, comma 8, lettera b) L. 388/00 come da motivi del presente ricorso.
(C) Condannare le parti resistenti, in solido ovvero disgiuntamente ovvero chi di ragione, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e Rimborso Forfettario 15% come per legge con attribuzione ai procuratori costituiti antistatari anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avuto riguardo al comportamento preprocessuale e processuale della P.A. avocata in contendere che non ha neppur riscontrato l'istanza di annullamento in autotutela inoltrata dalla società ricorrente immediatamente dopo la notifica dell'avviso di addebito oggetto del contendere attuando nei confronti del contribuente un comportamento contrario ai Principi Generali dell'Azione Amministrativa. (D) Emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno in Giustizia per dirimere la controversia in senso favorevole per la società ricorrente”.
Con decreto del 2.8.2024 il Tribunale, sussistendone i presupposti di legge, accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecuzione e sospendeva l'esecutorietà dell'atto opposto. Con memoria depositata in data 2.1.2025 si costituiva l , deducendo che CP_2
Preso atto dell'intervento pagamento da parte dell'azienda, l' ha CP_2 provveduto ad effettuare lo sgravio dell'avviso di addebito, ma essendo il pagamento tardivo, era già stato iscritto a ruolo, e sono maturate sanzioni per circa 163,54 € da pagare direttamente all'Agenzia delle Entrate e riscossione. L convenuto chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della CP_1 materia del contendere. All'udienza del 13.3.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
***** Nel merito, a seguito della proposizione della presente azione giudiziaria, l ha proceduto all'annullamento/sgravio in autotutela dell'Avviso di CP_2 addebito n. 32720240000286886000 notificato il 11.07.2024, relativo ai contributi Gestione Aziende con lavoratori dipendenti maturati dal 05/2023 al 11/2023. Orbene nella specie può dirsi, alla luce delle stesse difese svolte dal resistente e della documentazione depositata, che è cessata la materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza
è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento del diritto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nel caso, come riconosciuto dall resistente, è pacifico il diritto della CP_1 società ricorrente all'annullamento della pretesa impositiva portata nell'opposto Avviso di addebito. Il provvedimento di annullamento, tuttavia, è avvenuto solo dopo il deposito del ricorso (del 31.7.2024) e successivamente alla sua notifica (del 2.8.2024); appare di giustizia, pertanto, porre le spese del giudizio per intero a carico dell nella misura liquidata nella parte dispositiva. CP_2
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) condanna l al pagamento delle spese processuali in favore del CP_2 ricorrente, che liquida in complessivi € 900,00 per compensi professionali d'avvocato, oltre IVA e CPA, spese generali e rimborso C.U., con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari;
Napoli 20.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 13.3.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa N. 17663/2024 RG Previdenzavertente TRA P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t. (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli C.F._1
Avvocati Giuseppe Bordo e Fernando Dascillo (comunicazioni alla PEC:
) Email_1 Email_2
- ricorrente opponente- E
, in persona Controparte_1 del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv. Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi 55 (comunicazioni alla pec: t) Email_3
- convenuto opposto -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 31.7.2024 la società ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'Avviso di addebito n. 32720240000286886000 notificato il 11.07.2024, relativo ai contributi Gestione Aziende con lavoratori dipendenti maturati dal 05/2023 al 11/2023 per il complessivo importo di € 3.179,82 comprensivo di sanzioni e interessi. Eccepiva
- che i contributi oggetto dell'opposto AVA erano già stati pagati dalla società anteriormente alla notifica dell'Avviso di addebito;
- che precisamente in data 12.04.2024 e 14.04.2024 l Controparte_1
inviava via pec alla opponente note di rettifica prot. n.
[...]
(All. 2) e n. CP_2 CodiceFiscale_2
(All. 3), con cui richiedeva alla CP_2 CodiceFiscale_3 il pagamento dei contributi incorporati nell'avviso di addebito in Parte_1 oggetto;
- che la società provvedeva all'assolvimento delle richiamate poste contributive in data 28.06.2024 come da documentazione allegata (All. 4 e 5); - che in data 12.7.2024, ovvero il giorno successivo alla notifica dell'AVA qui opposto (del 11.7.2024), la opponente proponeva istanza di annullamento in autotutela (All. 6), mai riscontrata dall . Controparte_3
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“(A) In via d'urgenza, Sospendere l'esecutività dell'impugnato atto amministrativo, ricorrendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. (B) Dichiarare nullo ed annullare l'avviso di addebito n° 32720240000286886000 ed ogni atto ad esso prodromico, presupposto, successivo e consequenziale per inesistenza dei presunti obblighi contributivi a titolo di Gestione Aziende con Lavoratori Dipendenti periodo dal 05/2023 al 11/2023 in esso incorporati, per intervenuto loro pagamento - maggiorato di sanzioni - in epoca anteriore alla notifica dell'avviso di addebito nonché per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116, comma 8, lettera b) L. 388/00 come da motivi del presente ricorso.
(C) Condannare le parti resistenti, in solido ovvero disgiuntamente ovvero chi di ragione, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e Rimborso Forfettario 15% come per legge con attribuzione ai procuratori costituiti antistatari anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avuto riguardo al comportamento preprocessuale e processuale della P.A. avocata in contendere che non ha neppur riscontrato l'istanza di annullamento in autotutela inoltrata dalla società ricorrente immediatamente dopo la notifica dell'avviso di addebito oggetto del contendere attuando nei confronti del contribuente un comportamento contrario ai Principi Generali dell'Azione Amministrativa. (D) Emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno in Giustizia per dirimere la controversia in senso favorevole per la società ricorrente”.
Con decreto del 2.8.2024 il Tribunale, sussistendone i presupposti di legge, accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecuzione e sospendeva l'esecutorietà dell'atto opposto. Con memoria depositata in data 2.1.2025 si costituiva l , deducendo che CP_2
Preso atto dell'intervento pagamento da parte dell'azienda, l' ha CP_2 provveduto ad effettuare lo sgravio dell'avviso di addebito, ma essendo il pagamento tardivo, era già stato iscritto a ruolo, e sono maturate sanzioni per circa 163,54 € da pagare direttamente all'Agenzia delle Entrate e riscossione. L convenuto chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della CP_1 materia del contendere. All'udienza del 13.3.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
***** Nel merito, a seguito della proposizione della presente azione giudiziaria, l ha proceduto all'annullamento/sgravio in autotutela dell'Avviso di CP_2 addebito n. 32720240000286886000 notificato il 11.07.2024, relativo ai contributi Gestione Aziende con lavoratori dipendenti maturati dal 05/2023 al 11/2023. Orbene nella specie può dirsi, alla luce delle stesse difese svolte dal resistente e della documentazione depositata, che è cessata la materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza
è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento del diritto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nel caso, come riconosciuto dall resistente, è pacifico il diritto della CP_1 società ricorrente all'annullamento della pretesa impositiva portata nell'opposto Avviso di addebito. Il provvedimento di annullamento, tuttavia, è avvenuto solo dopo il deposito del ricorso (del 31.7.2024) e successivamente alla sua notifica (del 2.8.2024); appare di giustizia, pertanto, porre le spese del giudizio per intero a carico dell nella misura liquidata nella parte dispositiva. CP_2
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) condanna l al pagamento delle spese processuali in favore del CP_2 ricorrente, che liquida in complessivi € 900,00 per compensi professionali d'avvocato, oltre IVA e CPA, spese generali e rimborso C.U., con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari;
Napoli 20.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile