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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/05/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 113/2024
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai SI.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 113 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Candida Iorio, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Michele Stasi, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Per parte ricorrente: si riporta ai propri atti e conclude affinché venga dichiarata la cessazione degli
effetti civili del matrimonio contratto il giorno 19 giugno 1991 a Napoli tra i SI.ri e Parte_1
Chiede che la causa venga riservata per la decisione. Controparte_2
Per parte resistente: si riporta all'atto di costituzione, per ogni considerazione e richiesta in esso
formulato e ne reitera le conclusioni, si chiede la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto
a Napoli il 19 giugno 1991.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 10.1.2024, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio concordatario contratto tra le parti.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto matrimonio in Napoli in data 19.6.1991; dal matrimonio era nata una figlia, (4.7.1991), Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
il Tribunale di Latina con sentenza n.
2368/2011, pubblicata il 19.12.2022 aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi.
aderiva alla richiesta di declaratoria della cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio concordatario e chiedeva di riconoscere in suo favore un assegno divorzile “una
tantum” in ragione del mantenimento della figlia protrattosi nei vari anni e sostenuto solo dalla SI.ra
; la SI.ra non ha un reddito da lavoro dipendente, ma effettua lavori saltuari. CP_1 CP_1
A fondamento delle proprie domande, parte resistente assumeva che: il aveva Pt_1
improvvisamente abbandonato il tetto coniugale quattro mesi dopo la nascita della figlia
(avvenuta in data 4.7.1991), del cui mantenimento ed accudimento aveva dovuto Per_1
sempre farsi carico in via esclusiva la resistente, essendosene il del tutto Pt_1
disinteressato.
All'udienza del 16.7.2024, il Giudice delegato, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione della resistente per motivi di salute, si riservava sull'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti.
pagina 2 di 6 Quindi, con ordinanza del 17.7.2024, il Giudice delegato, tenuto conto della breve convivenza
matrimoniale tra le parti, essendosi le stesse separate di fatto dal 1991 (dopo meno di un anno dalla celebrazione del matrimonio) e dell'assenza delle condizioni per la corresponsione dell'assegno divorzile, non essendovi, conseguentemente, provvedimenti provvisori ed urgenti da assumere, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la discussione orale.
Quindi, precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il merito della lite
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di mesi dodici dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Latina nel giudizio di separazione, conclusosi con sentenza n. 2368/2022,
pubblicata in data 19.12.2022; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il
Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è
definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ordinandosi contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Assegno divorzile
La richiesta avanzata da parte resistente di riconoscersi in suo favore un assegno divorzile
“una tantum” in ragione del mantenimento della figlia protrattosi nei vari anni e sostenuto solo dalla
SI.ra , non può trovare accoglimento, per quanto di seguito esposto. CP_1
pagina 3 di 6 Preliminarmente va osservato che per espressa previsione normativa (art 5, comma 8, L.
898/1970), la corresponsione dell'assegno divorzile in un'unica soluzione può avvenire solo su accordo delle parti, presupposto che, nel caso di specie, difetta, avendo il Pt_1
espressamente contestato la sussistenza, in capo alla , dei presupposti per richiedere CP_1
l'assegno stesso.
Ciò posto, come noto, le Sezioni Unite della Cassazione (con la pronuncia dell'11.7.2018 n.
18287) hanno chiarito che l'accertamento dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive richiede un'analisi composita da parte del Giudice, da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6.
In altri termini, il Giudice dovrà verificare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, alle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio.
Nel corso della trattazione della causa non sono emersi elementi idonei a far presumere la sussistenza di una disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi, all'atto dello scioglimento del vincolo, riconducibile a scelte comunemente assunte dalle parti nell'arco della vita matrimoniale, durata, peraltro, in fatto, pochi mesi.
pagina 4 di 6 Nulla ha argomentato la né in riferimento ad un accrescimento del patrimonio CP_1
familiare o personale del marito da ricondursi ad un contributo della resistente, né in ordine al sacrificio delle proprie aspettative professionali per provvedere all'accudimento della figlia ed alla cura dell'ambiente domestico.
Inoltre, la resistente nulla ha dedotto in ordine ad un'incapacità oggettiva di procurarsi da sola mezzi adeguati.
Tale circostanza deve in ogni caso escludersi avendo la dedotto di lavorare CP_1
saltuariamente (v. comparsa di costituzione e risposta ove sub pag. 3 è dato leggersi: La SI.ra
non ha un reddito da lavoro dipendente, ma effettua lavori saltuari). Neanche l'età della CP_1
(50 anni) consente di escludere una di lei capacità lavorativa. CP_1
Pertanto, in assenza di una provata disparità tra le situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi dipendente da scelte concordemente degli stessi assunte, considerato che non è stata provata né l'oggettiva incapacità della resistente di procurarsi da sola mezzi adeguati, né il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della in funzione dell'assunzione CP_1
di un ruolo trainante endofamiliare, considerata anche la breve durata del matrimonio (in fatto pochi mesi), la domanda di assegno divorzile della resistente non può che essere rigettata.
Spese di lite
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Napoli, in data 19.6.1991 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 108, P. II, S. A, Sez. X, dell'anno 1991);
RIGETTA la domanda di assegno divorzile svolta dalla resistente;
pagina 5 di 6 COMPENSA integralmente le spese di lite;
ORDINA l'annotazione come per legge.
Così deciso in Latina, in camera di conSIlio il 22.5.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 6 di 6
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai SI.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 113 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Candida Iorio, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Michele Stasi, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Per parte ricorrente: si riporta ai propri atti e conclude affinché venga dichiarata la cessazione degli
effetti civili del matrimonio contratto il giorno 19 giugno 1991 a Napoli tra i SI.ri e Parte_1
Chiede che la causa venga riservata per la decisione. Controparte_2
Per parte resistente: si riporta all'atto di costituzione, per ogni considerazione e richiesta in esso
formulato e ne reitera le conclusioni, si chiede la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto
a Napoli il 19 giugno 1991.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 10.1.2024, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio concordatario contratto tra le parti.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto matrimonio in Napoli in data 19.6.1991; dal matrimonio era nata una figlia, (4.7.1991), Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
il Tribunale di Latina con sentenza n.
2368/2011, pubblicata il 19.12.2022 aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi.
aderiva alla richiesta di declaratoria della cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio concordatario e chiedeva di riconoscere in suo favore un assegno divorzile “una
tantum” in ragione del mantenimento della figlia protrattosi nei vari anni e sostenuto solo dalla SI.ra
; la SI.ra non ha un reddito da lavoro dipendente, ma effettua lavori saltuari. CP_1 CP_1
A fondamento delle proprie domande, parte resistente assumeva che: il aveva Pt_1
improvvisamente abbandonato il tetto coniugale quattro mesi dopo la nascita della figlia
(avvenuta in data 4.7.1991), del cui mantenimento ed accudimento aveva dovuto Per_1
sempre farsi carico in via esclusiva la resistente, essendosene il del tutto Pt_1
disinteressato.
All'udienza del 16.7.2024, il Giudice delegato, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione della resistente per motivi di salute, si riservava sull'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti.
pagina 2 di 6 Quindi, con ordinanza del 17.7.2024, il Giudice delegato, tenuto conto della breve convivenza
matrimoniale tra le parti, essendosi le stesse separate di fatto dal 1991 (dopo meno di un anno dalla celebrazione del matrimonio) e dell'assenza delle condizioni per la corresponsione dell'assegno divorzile, non essendovi, conseguentemente, provvedimenti provvisori ed urgenti da assumere, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la discussione orale.
Quindi, precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il merito della lite
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di mesi dodici dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Latina nel giudizio di separazione, conclusosi con sentenza n. 2368/2022,
pubblicata in data 19.12.2022; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il
Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è
definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ordinandosi contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Assegno divorzile
La richiesta avanzata da parte resistente di riconoscersi in suo favore un assegno divorzile
“una tantum” in ragione del mantenimento della figlia protrattosi nei vari anni e sostenuto solo dalla
SI.ra , non può trovare accoglimento, per quanto di seguito esposto. CP_1
pagina 3 di 6 Preliminarmente va osservato che per espressa previsione normativa (art 5, comma 8, L.
898/1970), la corresponsione dell'assegno divorzile in un'unica soluzione può avvenire solo su accordo delle parti, presupposto che, nel caso di specie, difetta, avendo il Pt_1
espressamente contestato la sussistenza, in capo alla , dei presupposti per richiedere CP_1
l'assegno stesso.
Ciò posto, come noto, le Sezioni Unite della Cassazione (con la pronuncia dell'11.7.2018 n.
18287) hanno chiarito che l'accertamento dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive richiede un'analisi composita da parte del Giudice, da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6.
In altri termini, il Giudice dovrà verificare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, alle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio.
Nel corso della trattazione della causa non sono emersi elementi idonei a far presumere la sussistenza di una disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi, all'atto dello scioglimento del vincolo, riconducibile a scelte comunemente assunte dalle parti nell'arco della vita matrimoniale, durata, peraltro, in fatto, pochi mesi.
pagina 4 di 6 Nulla ha argomentato la né in riferimento ad un accrescimento del patrimonio CP_1
familiare o personale del marito da ricondursi ad un contributo della resistente, né in ordine al sacrificio delle proprie aspettative professionali per provvedere all'accudimento della figlia ed alla cura dell'ambiente domestico.
Inoltre, la resistente nulla ha dedotto in ordine ad un'incapacità oggettiva di procurarsi da sola mezzi adeguati.
Tale circostanza deve in ogni caso escludersi avendo la dedotto di lavorare CP_1
saltuariamente (v. comparsa di costituzione e risposta ove sub pag. 3 è dato leggersi: La SI.ra
non ha un reddito da lavoro dipendente, ma effettua lavori saltuari). Neanche l'età della CP_1
(50 anni) consente di escludere una di lei capacità lavorativa. CP_1
Pertanto, in assenza di una provata disparità tra le situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi dipendente da scelte concordemente degli stessi assunte, considerato che non è stata provata né l'oggettiva incapacità della resistente di procurarsi da sola mezzi adeguati, né il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della in funzione dell'assunzione CP_1
di un ruolo trainante endofamiliare, considerata anche la breve durata del matrimonio (in fatto pochi mesi), la domanda di assegno divorzile della resistente non può che essere rigettata.
Spese di lite
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Napoli, in data 19.6.1991 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 108, P. II, S. A, Sez. X, dell'anno 1991);
RIGETTA la domanda di assegno divorzile svolta dalla resistente;
pagina 5 di 6 COMPENSA integralmente le spese di lite;
ORDINA l'annotazione come per legge.
Così deciso in Latina, in camera di conSIlio il 22.5.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 6 di 6