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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/06/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 413/2023 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 413 del Reg. Gen. dell'anno 2023, e vertente tra il
[...]
, in persona del rappresentante legale pro tempore (CF: ), la Parte_1 P.IVA_1
, in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro tempore (C.F. ), entrambi rappresentati e difesi ex P.IVA_2
lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, e (C.F.: Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Zangari del Foro di C.F._1
Locri.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, con ordinanza n. 1191/2023 del 13 luglio 2023, il Tribunale di Reggio
Calabria ha annullato il provvedimento di revoca della patente di guida emesso nel 2008 nei confronti di , ritenendolo illegittimo perché adottato automaticamente e Controparte_2
senza motivazione, in contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 24/2020: ne scaturiva la restituzione della patente, con compensazione delle spese di lite.
2.1. Le parti appellanti chiedono la riforma del provvedimento di primo grado, deducendo I)
l'erroneità della decisione (per non aver considerato come il provvedimento di revoca impugnato risalga al 2008 e la patente fosse comunque scaduta nel 2009, con conseguente esaurimento del rapporto giuridico, e inapplicabilità degli effetti retroattivi della sentenza della
Corte Costituzionale n. 99/2020), e II) l'insussistenza d'un interesse attuale ad agire in capo al ricorrente (l'eventuale annullamento del provvedimento non essendo in grado di garantire alcun effetto utile, essendo comunque necessario il superamento di accertamenti sanitari e tecnici per ottenere una nuova abilitazione alla guida).
3. L'appellato respinge diffusamente le doglianze avversarie, instando per il rigetto dell'appello: in particolare, egli I) evidenzia come il provvedimento di revoca fosse stato adottato in forza d'una norma dichiarata successivamente incostituzionale, e come – pertanto
– l'azione proposta miri a far valere un vizio d'illegittimità derivata, dedotto tempestivamente,
II) sostiene l'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte Costituzionale in assenza di giudicato, anche in relazione a provvedimenti risalenti nel tempo, e III) sottolinea come
(conformemente alla richiesta provenuta dalla Motorizzazione Civile di ), Controparte_1 abbia sostenuto l'esperimento di guida (a seguito del quale – il 5 gennaio 2024 – gli era stata rilasciata una nuova patente: donde l'esistenza d'un interesse ad agire concreto e attuale, essendo la restituzione del documento revocato condizione necessaria per l'attivazione della procedura di rinnovo).
4. All'esito della camera di consiglio del 10 giugno 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. Il giudice di primo grado è pervenuto a una conclusione corretta, poiché ha tratto dal tenore della pronuncia della Consulta (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del disposto in forza del quale l'Autorità amministrativa – sulla scorta dell'assetto normativo appunto vigente prima della decisione della Corte costituzionale – avrebbe dovuto immancabilmente revocare la patente di guida, in titolarità di persona sottoposta a misura di prevenzione) il corollario per il
2 quale l'eliminazione della norma costituzionalmente incompatibile avrebbe ripristinato i presupposti di fruibilità della patente medesima, da parte dell'allora proposto.
7. La impugna la decisione, sostenendo come – pur nell'inapplicabilità alla CP_1
fattispecie di considerazioni basate su eventuali termini decadenziali, impertinenti rispetto alla vicenda in commento – la particolare vetustà della revoca e il correlato arco temporale formatosi frattanto deporrebbero per la cristallizzazione della situazione di fatto e l'eventuale necessità d'un nuovo esame (anche teorico) di guida, in vista del rilascio del nuovo titolo per la conduzione di veicoli.
8. L'assunto non è condivisibile, giacché il decorso del tempo accumulatosi a seguito della revoca (qui controversa) non può ritorcersi (doppiamente) in danno del destinatario della misura ablatoria: scenario il quale – per contro – si materializzerebbe inevitabilmente, laddove
– a una prima compressione del diritto (fondamentale) di circolazione (mediante mezzi meccanici richiedenti un'abilitazione), occorsa in virtù di precetto violativo della Costituzione
– seguisse l'aggiuntiva procrastinazione del ripristino del diritto (costituzionale) alla mobilità della persona, provocato dalla frapposizione d'ulteriori ostacoli amministrativi (quali l'avvio ex novo d'un procedimento amministrativo di rilascio della patente, previo esame completo dell'aspirante, peraltro già originariamente valutato idoneo – sul piano teorico e pratico – alla guida, e frustrato nello storico godimento del diritto ex art. 16 Cost., per atto – pur a suo tempo dovuto – dell'Autorità).
9. Sennonché anche in ordine alle conseguenze quoad tempus della decisione assunta dalla
Corte costituzionale le difese dell'Amministrazione non persuadono.
9.1. L'appellato ha patito nel passato la privazione del diritto di condurre veicoli, ma questa stessa privazione non può proseguire – all'indomani della pronuncia della Consulta – in virtù della revoca allora disposta.
9.2. L'adesione alla tesi prefettizia – sostanzialmente deponente nel senso d'una definitività del provvedimento ablativo, e dell'irretrattabilità della situazione così originatasi – realizzerebbe, infatti, l'elusione indiretta del giudicato costituzionale, il quale – sebbene dotato di un'efficacia retroattiva circoscritta al rapporto dedotto davanti al giudice a quo – è per il futuro opponibile erga omnes, non essendo notoriamente consentite zone franche (spaziali o temporali) all'operatività d'una statuizione – quale quella della Corte costituzionale – intesa a ricreare la rispondenza del tessuto normativo (primario) ai principi della Carta costituzionale.
9.3. Orbene, venuto meno il presupposto (solitario) di sottrazione all'attore (in primo grado) della patente inizialmente ottenuta (presupposto esclusivamente rinvenibile – invero – nell'efficacia della norma poi eliminata dalla Consulta), nel rapporto di durata intercorrente fra
3 la P.A. e il cittadino (fruitore d'un titolo ampliativo della propria sfera giuridica, o – meglio – soppressivo degli impedimenti all'esercizio d'un diritto già posseduto: come quello, fondamentale, di circolazione) si espande nuovamente la situazione giuridica pure conculcata dal provvedimento amministrativo (direttamente recettivo d'una norma poi dichiarata incostituzionale), e il suo titolare torna – per ciò solo – a beneficiare, nel tempo successivo alla sentenza della Corte, del vantaggio (ottenuto legalmente in tempo più remoto, e) non goduto nella vigenza della norma costituzionalmente illegittima.
10. Non constando – nella specie – l'esplicitazione (da parte della ) di motivi di CP_1
revoca della patente alternativi a quello disputato (e mutuato pedissequamente da una norma non più applicabile, per sua accertata contrarietà a Costituzione), il venir meno dell'unica ragione posta a sostegno della revoca subita dall'appellato implica la reviviscenza della situazione di diritto antecedente alla revoca medesima, e la correlata riaffermazione del diritto di a (ri)ottenere la propria patente di guida. CP_2
11. Per tutto quanto appena illustrato, quindi, l'appello va respinto per intero.
12. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, vanno distratte in favore del procuratore di (poiché dichiaratosi antistatario), e sono CP_2
determinate secondo il prospetto seguente, alla luce del valore della causa (indeterminabile) come dichiarato, e considerando quest'ultima di complessità bassa:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
13. Alla luce dell'esito dell'appello, infine, va dato atto – ai sensi dell'art. 1, XVII c., l. 228/2012, introduttivo del comma 1-quater all'art. 13, D.P.R. 115/2002 – dell'esigenza di verificare, a cura della Cancelleria, l'eventuale obbligo di versamento – da parte degli appellanti – dell'ulteriore importo (a titolo di contributo unificato), pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
p.q.m.
4 la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, in persona del rappresentante legale pro tempore, e dalla Parte_1 [...]
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
tempore, nei confronti di , disattese ogni altra istanza ed eccezione, così Controparte_2
provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna solidalmente il e la Parte_1 Controparte_1
, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, alla
[...]
rifusione delle competenze processuali in favore della controparte, per la somma complessivamente pari a 4.996,00 euro per il presente grado di giudizio, a titolo di compensi e oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge;
il tutto, con distrazione in favore dell'avvocato Giuseppe Zangari, procuratore dell'appellato, dichiaratosi anticipatario;
- dichiara l'avvenuto rigetto integrale dell'appello e manda alla Cancelleria per gli accertamenti di competenza, quanto all'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
5
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 413 del Reg. Gen. dell'anno 2023, e vertente tra il
[...]
, in persona del rappresentante legale pro tempore (CF: ), la Parte_1 P.IVA_1
, in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro tempore (C.F. ), entrambi rappresentati e difesi ex P.IVA_2
lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, e (C.F.: Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Zangari del Foro di C.F._1
Locri.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, con ordinanza n. 1191/2023 del 13 luglio 2023, il Tribunale di Reggio
Calabria ha annullato il provvedimento di revoca della patente di guida emesso nel 2008 nei confronti di , ritenendolo illegittimo perché adottato automaticamente e Controparte_2
senza motivazione, in contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 24/2020: ne scaturiva la restituzione della patente, con compensazione delle spese di lite.
2.1. Le parti appellanti chiedono la riforma del provvedimento di primo grado, deducendo I)
l'erroneità della decisione (per non aver considerato come il provvedimento di revoca impugnato risalga al 2008 e la patente fosse comunque scaduta nel 2009, con conseguente esaurimento del rapporto giuridico, e inapplicabilità degli effetti retroattivi della sentenza della
Corte Costituzionale n. 99/2020), e II) l'insussistenza d'un interesse attuale ad agire in capo al ricorrente (l'eventuale annullamento del provvedimento non essendo in grado di garantire alcun effetto utile, essendo comunque necessario il superamento di accertamenti sanitari e tecnici per ottenere una nuova abilitazione alla guida).
3. L'appellato respinge diffusamente le doglianze avversarie, instando per il rigetto dell'appello: in particolare, egli I) evidenzia come il provvedimento di revoca fosse stato adottato in forza d'una norma dichiarata successivamente incostituzionale, e come – pertanto
– l'azione proposta miri a far valere un vizio d'illegittimità derivata, dedotto tempestivamente,
II) sostiene l'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte Costituzionale in assenza di giudicato, anche in relazione a provvedimenti risalenti nel tempo, e III) sottolinea come
(conformemente alla richiesta provenuta dalla Motorizzazione Civile di ), Controparte_1 abbia sostenuto l'esperimento di guida (a seguito del quale – il 5 gennaio 2024 – gli era stata rilasciata una nuova patente: donde l'esistenza d'un interesse ad agire concreto e attuale, essendo la restituzione del documento revocato condizione necessaria per l'attivazione della procedura di rinnovo).
4. All'esito della camera di consiglio del 10 giugno 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. Il giudice di primo grado è pervenuto a una conclusione corretta, poiché ha tratto dal tenore della pronuncia della Consulta (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del disposto in forza del quale l'Autorità amministrativa – sulla scorta dell'assetto normativo appunto vigente prima della decisione della Corte costituzionale – avrebbe dovuto immancabilmente revocare la patente di guida, in titolarità di persona sottoposta a misura di prevenzione) il corollario per il
2 quale l'eliminazione della norma costituzionalmente incompatibile avrebbe ripristinato i presupposti di fruibilità della patente medesima, da parte dell'allora proposto.
7. La impugna la decisione, sostenendo come – pur nell'inapplicabilità alla CP_1
fattispecie di considerazioni basate su eventuali termini decadenziali, impertinenti rispetto alla vicenda in commento – la particolare vetustà della revoca e il correlato arco temporale formatosi frattanto deporrebbero per la cristallizzazione della situazione di fatto e l'eventuale necessità d'un nuovo esame (anche teorico) di guida, in vista del rilascio del nuovo titolo per la conduzione di veicoli.
8. L'assunto non è condivisibile, giacché il decorso del tempo accumulatosi a seguito della revoca (qui controversa) non può ritorcersi (doppiamente) in danno del destinatario della misura ablatoria: scenario il quale – per contro – si materializzerebbe inevitabilmente, laddove
– a una prima compressione del diritto (fondamentale) di circolazione (mediante mezzi meccanici richiedenti un'abilitazione), occorsa in virtù di precetto violativo della Costituzione
– seguisse l'aggiuntiva procrastinazione del ripristino del diritto (costituzionale) alla mobilità della persona, provocato dalla frapposizione d'ulteriori ostacoli amministrativi (quali l'avvio ex novo d'un procedimento amministrativo di rilascio della patente, previo esame completo dell'aspirante, peraltro già originariamente valutato idoneo – sul piano teorico e pratico – alla guida, e frustrato nello storico godimento del diritto ex art. 16 Cost., per atto – pur a suo tempo dovuto – dell'Autorità).
9. Sennonché anche in ordine alle conseguenze quoad tempus della decisione assunta dalla
Corte costituzionale le difese dell'Amministrazione non persuadono.
9.1. L'appellato ha patito nel passato la privazione del diritto di condurre veicoli, ma questa stessa privazione non può proseguire – all'indomani della pronuncia della Consulta – in virtù della revoca allora disposta.
9.2. L'adesione alla tesi prefettizia – sostanzialmente deponente nel senso d'una definitività del provvedimento ablativo, e dell'irretrattabilità della situazione così originatasi – realizzerebbe, infatti, l'elusione indiretta del giudicato costituzionale, il quale – sebbene dotato di un'efficacia retroattiva circoscritta al rapporto dedotto davanti al giudice a quo – è per il futuro opponibile erga omnes, non essendo notoriamente consentite zone franche (spaziali o temporali) all'operatività d'una statuizione – quale quella della Corte costituzionale – intesa a ricreare la rispondenza del tessuto normativo (primario) ai principi della Carta costituzionale.
9.3. Orbene, venuto meno il presupposto (solitario) di sottrazione all'attore (in primo grado) della patente inizialmente ottenuta (presupposto esclusivamente rinvenibile – invero – nell'efficacia della norma poi eliminata dalla Consulta), nel rapporto di durata intercorrente fra
3 la P.A. e il cittadino (fruitore d'un titolo ampliativo della propria sfera giuridica, o – meglio – soppressivo degli impedimenti all'esercizio d'un diritto già posseduto: come quello, fondamentale, di circolazione) si espande nuovamente la situazione giuridica pure conculcata dal provvedimento amministrativo (direttamente recettivo d'una norma poi dichiarata incostituzionale), e il suo titolare torna – per ciò solo – a beneficiare, nel tempo successivo alla sentenza della Corte, del vantaggio (ottenuto legalmente in tempo più remoto, e) non goduto nella vigenza della norma costituzionalmente illegittima.
10. Non constando – nella specie – l'esplicitazione (da parte della ) di motivi di CP_1
revoca della patente alternativi a quello disputato (e mutuato pedissequamente da una norma non più applicabile, per sua accertata contrarietà a Costituzione), il venir meno dell'unica ragione posta a sostegno della revoca subita dall'appellato implica la reviviscenza della situazione di diritto antecedente alla revoca medesima, e la correlata riaffermazione del diritto di a (ri)ottenere la propria patente di guida. CP_2
11. Per tutto quanto appena illustrato, quindi, l'appello va respinto per intero.
12. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, vanno distratte in favore del procuratore di (poiché dichiaratosi antistatario), e sono CP_2
determinate secondo il prospetto seguente, alla luce del valore della causa (indeterminabile) come dichiarato, e considerando quest'ultima di complessità bassa:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
13. Alla luce dell'esito dell'appello, infine, va dato atto – ai sensi dell'art. 1, XVII c., l. 228/2012, introduttivo del comma 1-quater all'art. 13, D.P.R. 115/2002 – dell'esigenza di verificare, a cura della Cancelleria, l'eventuale obbligo di versamento – da parte degli appellanti – dell'ulteriore importo (a titolo di contributo unificato), pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
p.q.m.
4 la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, in persona del rappresentante legale pro tempore, e dalla Parte_1 [...]
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
tempore, nei confronti di , disattese ogni altra istanza ed eccezione, così Controparte_2
provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna solidalmente il e la Parte_1 Controparte_1
, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, alla
[...]
rifusione delle competenze processuali in favore della controparte, per la somma complessivamente pari a 4.996,00 euro per il presente grado di giudizio, a titolo di compensi e oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge;
il tutto, con distrazione in favore dell'avvocato Giuseppe Zangari, procuratore dell'appellato, dichiaratosi anticipatario;
- dichiara l'avvenuto rigetto integrale dell'appello e manda alla Cancelleria per gli accertamenti di competenza, quanto all'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
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