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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 6426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6426 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 23/09/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4712 del ruolo gen. dell'anno 2024 (causa riunita RG n. 19816/24)
TRA
Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Francesca Ferrari e Nerino
Allocati, presso la quale elettivamente domiciliano;
- ricorrenti -
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, nel giudizio r.g. 4712/2024, dall'avv.
Giuseppe Iervolino presso il quale elettivamente domicilia, e dagli avv.ti Errico De Falco e
Massimiliano De Masi, nel giudizio r.g. 19816/24, presso i quali elettivamente domicilia;
;
- convenuta –
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Gianfranco Pepe, presso il quale elettivamente domicilia
- convenuto –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati in data 26.02.2024 e 17.09.2024 successivamente riuniti per identità di questioni, i ricorrenti in epigrafe hanno dedotto di essere stati dipendenti della convenuta , con profilo di infermiere professionale, prestando servizio Controparte_1 presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'
[...]
il sino al 30 settembre Controparte_3 Pt_1
2021, allorquando veniva posto in quiescenza con decorrenza dal 01 ottobre 2021 , il sino al 31 agosto 2020, allorquando veniva posto in quiescenza con decorrenza Pt_2 dal 01 settembre 2020; che il loro rapporto di lavoro ha trovato origine nella legge della
Regione Campania n. 10 del 28 aprile 1978 per come precisato in ricorso;
di essere stati pertanto immessi in servizio, a partire, il , dall'1 agosto 1978, il , dal 16 Pt_1 Pt_2 agosto 1978, come risulta dalle busta paga in atti, presso il Controparte_4 all'epoca soggetto all'unica gestione dell' che, onde consentire
[...] Controparte_5 ai policlinici l'immediata utilizzazione di detto personale, la Regione, ai sensi dell'art. 2 della stessa legge, si è assunta, sino all'approvazione della convenzione sopra citata, il relativo onere finanziario a carico del proprio bilancio;
che la convenzione di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 10/1978 non è mai stata siglata tra le parti e tale situazione è rimasta immutata sino all'avvenuto trasferimento delle funzioni sanitarie alle che, in Parte_3 sostituzione della Regione Campania, hanno continuato ad assumersi l'onere finanziario per consentire ai policlinici l'utilizzazione del personale, compresi i loro profili, assunto con la legge citata;
che tale sostituzione è avvenuta in forza di un provvedimento autorizzativo della Regione Campania -Deliberazione n. 8062 del 22 novembre 1984- senza interruzione del rapporto di lavoro dei dipendenti de qua, ma semplicemente a mezzo di un ampliamento delle piante organiche provvisorie delle UU.SS.LL.; che a seguito della soppressione delle
UU.SS.LL. e la istituzione della Aziende Sanitarie Locali, detto personale è transitato alle Contr dipendenze della anche in tal caso senza interruzione e/o rinnovo del rapporto Pt_4 di lavoro e fermo restando le modalità di utilizzo delle prestazioni lavorative da parte dei universitari poi divenuti Aziende Ospedaliere Universitarie;
che, peraltro, detta CP_4 continuità del rapporto di lavoro risulta formalmente dalle stesse busta paga della
[...]
dove è indicata quale data di assunzione quella dell'1 agosto 1978 per il Pt_5 Pt_1
e del 16 agosto 1978 per il che diversamente, all'atto del pensionamento, è Pt_2 stata loro riconosciuta una Indennità di Fine Servizio calcolata per un periodo di lavoro inferiore a quello effettivo, ovvero dal 12 giugno 1985 al 30 settembre 2021 anziché dall'1 agosto 1978 al 30 settembre 2021 per il OC , e dal 12 giugno 1985 al 31 agosto 2020, anziché dal 16 agosto 1978 al 31 agosto 2020 per il come risulta dal Pt_2 provvedimento dell' in atti;
che in altri termini l convenuto, ha considerato CP_2 CP_2 una erronea data di decorrenza -12 giugno 1985- per il calcolo del TFS rispetto a quella corrispondente alla data di effettiva loro assunzione da parte della Regione Campania in virtù della citata legge regionale n. 10 del 1978; di aver pertanto diritto, in applicazione del principio equiparativo di cui alla citata legge regionale n. 10 del 1978 o, in subordine, del
D.L.C.P.S. n. 207/1947 o, ancora in subordine, del D.P.R. 1032/1973 e della legge n.
152/1958, alla percezione di un TFS in relazione all'intero arco temporale di lavoro prestato quali dipendenti pubblici;
che, di conseguenza, le loro richieste consistono nella rideterminazione del Trattamento di Fine Servizio tenendo conto dell'intero periodo di lavoro ovvero dalla data di assunzione dell'1 agosto 1978 alla data di messa in quiescenza del 30 settembre 2021 per il OC e del 31 agosto 2020 per il e che a detta Pt_2 rideterminazione sia condannata l nella qualità di Istituto Previdenziale a ciò CP_2 preposto;
di estendere la domanda nei confronti della conventa , Controparte_1 qualora dovessero riscontrarsi legittimi impedimenti dell' a provvedere a tale CP_2 rideterminazione e pagamento per eventuali responsabilità imputabili al datore di lavoro, affinché la stessa, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., venga condannata al pagamento della somma corrispondente alla quota di TFS non erogata per il maggior periodo di lavoro considerato, anche a titolo di risarcimento danni.
Tanto premesso, evidenziando il loro diritto alla rideterminazione del TFS in relazione all'intero periodo di lavoro prestato quali dipendenti pubblici, nonché al pagamento dei relativi importi secondo i conteggi allegati al ricorso , hanno concluso chiedendo, il di “ A) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto, per le causali di cui in Pt_1 premessa, alla corresponsione di un TFS calcolato per l'intero periodo di lavoro dal 01 agosto 1978 al 30 settembre 2021 e, per l'effetto, B) Condannare l in persona del CP_2 suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente la quota di
TFS risultante dalla differenza di quanto spettante per il maggior periodo lavorativo dal 01 agosto 1978 al 30 settembre 2021 e quanto già riconosciuto allo stesso titolo e calcolato per il minor periodo lavorativo dal 12 giugno 1985 al 30 settembre 2021, per il complessivo importo di € 11.945,74 lordi, oltre interessi legali, o, in subordine, per la diversa somma che sarà accertata come dovuta;
C) Condannare, in via subordinata, l , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, anche a titolo risarcitorio, in favore del ricorrente la quota di TFS risultante dalla differenza di quanto spettante per il maggior periodo lavorativo dal 01 agosto 1978 al 30 settembre 2021 e quanto già riconosciuto allo stesso titolo e calcolato per il minor periodo lavorativo dal 12 giugno 1985 al 30 settembre 2021, per il complessivo importo di € 11.945,74 lordi, oltre interessi legali,
o, in subordine, per la diversa somma che sarà accertata come dovuta” Spese vinte. In relazione alla domanda del di “ A) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha Pt_2 diritto, per le causali di cui in premessa, alla corresponsione di un TFS calcolato per l'intero periodo di lavoro dal 16 agosto 1978 al 31 agosto 2020 e, per l'effetto,
B) Condannare l in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_2 corrispondere in favore del ricorrente la quota di TFS risultante dalla differenza di quanto spettante per il maggior periodo lavorativo dal 16 agosto 1978 al 31 agosto 2020 e quanto già corrisposto allo stesso titolo e calcolato per il minor periodo lavorativo dal 12 giugno
1985 al 31 agosto 2020, per il complessivo importo di € 11.945,74 lordi, oltre interessi legali,
o, in subordine, per la diversa somma che sarà accertata come dovuta;
C) Condannare, in via subordinata, l , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, anche a titolo risarcitorio, in favore del ricorrente la quota di TFS risultante dalla differenza di quanto spettante per il maggior periodo lavorativo dal 16 agosto 1978 al 31 agosto 2020 e quanto già corrisposto allo stesso titolo
e calcolato per il minor periodo lavorativo dal 12 giugno 1985 al 31 agosto 2020, per il complessivo importo di € 11.945,74 lordi, oltre interessi legali, o, in subordine, per la diversa somma che sarà accertata come dovuta” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda la , ne ha dedotto l'inammissibilità oltre Controparte_1
l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Ha preliminarmente rilevato la propria carenza di legittimazione passiva per essere estranea ai fatti di causa;
ha precisato invero che la rivendicazione attorea attiene alla corresponsione del TFS per un periodo lavorativo durante il quale parte ricorrente non Contr intratteneva con la alcun rapporto lavorativo;
ha poi delineato la posizione giuridica del Contr personale infermieristico dipendente della evidenziando che la domanda è in ogni caso infondata in fatto e in diritto, concludendo per l'integrale rigetto
Nel resistere alla domanda l , ne ha dedotto con articolate argomentazioni nel merito CP_2
l'inammissibilità, l'improponibilità oltre che l'infondatezza in fatto ed in diritto concludendo per l'integrale rigetto.
Dopo un excursus sulla natura della prestazione di cui si discute e la normativa di riferimento, ha evidenziato, in particolare, che il servizio prestato nel periodo antecedente il
12/6/85 non è stato considerato utile ai fini del calcolo del TFS in quanto lo stesso non era inquadrabile quale iscritto alla gestione ex Inadel, per cui, relativamente a tale periodo, non risulta versata la relativa contribuzione ai fini previdenziali;
che invero nel modello 350P TFS in atti, l'amministrazione di appartenenza non ha previsto l'iscrizione ai fini dell'IPS e al pagamento della relativa contribuzione.
Invero , ha precisato che per il periodo dal 1978 al 1985, alcun versamento contributivo è stato effettuato ai fini del TFS ad opera del datore di lavoro, né i ricorrenti risultavano iscritti ai fini del TFS in alcun Istituto previdenziale;
che solo dopo il 1985 è divenuto possibile iscrivere i dipendenti all'DE per il TFS e al CPDEL per il trattamento pensionistico;
che in ogni caso, discutendosi di un rapporto di lavoro e di una retribuzione differita, ove provata, sarebbe dovuta dal convenuto datore di lavoro;
ha dunque Controparte_1 chiesto -nel giudizio proposto da di essere manlevato dalla convenuta Pt_1 [...]
da ogni pretesa attorea, del tutto ingiusta e priva di fondamento Controparte_1 giuridico;
ha poi eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del preteso credito, riguardando la pretesa avversaria gli anni 1978/ 1985; ha inoltre eccepito l'improcedibilità del ricorso ex art.443 c.p.c. 148 disp. att. c.p.c. non avendo parte ricorrente dato prova della CP_ presentazione all' territorialmente competente di relativa domanda amministrativa telematica.
Nel giudizio promosso dal , ha inoltre rilevato: l'improcedibilità della domanda Pt_1 giudiziale, per altrettanto evidente carenza di ricorso /i amministrativo/i in violazione di quanto disposto dall'art.46 L.88/89, la maturata decadenza annuale e, in subordine triennale
EX ART.47 D.P.R.639/70, l'improponibilità della domanda, ex art.44, comma 4, del
D.L.269/03 conv in L.326/03, relativa agli accessori di legge e contestato i conteggi allegati.
******
La domanda è fondata e va accolta, aderendo all'orientamento già espresso da questa sezione lavoro del tribunale di Napoli, alla quale, per la completezza e persuasività delle argomentazioni, si presta integrale adesione ai sensi dell'art 118 disp att. cpc (v. sentenze nella produzione di parte ricorrente).
E' incontroversa la legittimazione passiva dell' (nella qualità di successore ex lege CP_2 dell' ) a determinare la misura ed a corrispondere la prestazione rivendicata in via CP_6 principale (TFS).
Ai fini della risoluzione della controversia è da stabilire la sussistenza del diritto di ciascun ricorrente ad ottenere l'inserimento, nella base di computo del trattamento di fine di servizio, del periodo di servizio prestato dall'01 agosto 1978, per , e dal 16 agosto Parte_1
1978 per che l ha ritenuto di escludere in quanto afferente ad un Parte_2 CP_7 servizio prestato “fuori ruolo”, per il quale non sussiste alcuna iscrizione all'DE (ente cui versare, nel periodo di cui è causa, la contribuzione ai fini del trattamento qui in discussione). Contr Ne consegue il difetto di legittimazione passiva dell' , atteso che il soggetto a cui compete il calcolo e quindi la liquidazione dell'emolumento è unicamente l'ente previdenziale.
Le determinazioni che hanno indotto l a liquidare il TFS sulla base del Controparte_8 servizio reso da data successiva, ossia dal 12 giugno 1985, non possono essere condivise considerato che la natura retributiva del trattamento di fine servizio non può che indurre a ritenere sufficiente, ai fini della sussistenza del diritto, l'espletamento di una attività lavorativa subordinata in favore di una Pubblica Amministrazione, rispetto alla quale “ non
è dirimente né la qualificazione formale del servizio come “di ruolo” o “fuori ruolo” nè la eventuale inadempienza nel versamento della relativa contribuzione”.
Viene, pertanto, in rilievo l'accertamento della natura del rapporto di lavoro intercorso.
Orbene, i ricorrenti hanno espletato, senza soluzione di continuità, la medesima attività lavorativa (infermiere professionale) presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'
[...]
alle Controparte_3 dipendenze della Regione Campania, prima, e della e poi, per l'intero periodo di Pt_5 cui è causa.
Circostanza quest'ultima confermata dal riconoscimento – da parte degli Enti resistenti - della anzianità di servizio maturata prima della immissione in ruolo del 12-06-1985 (id est da agosto 1978) che risulta essere comprovata sia dalle indicazioni relative alla data di assunzione di cui alla busta paga redatte dalla (in atti), che dall'incontroverso Pt_5 inserimento degli anni di cui è causa nella determinazione del trattamento pensionistico.
Le argomentazioni che precedono danno conto della erroneità della deduzione difensiva dell' in ordine alla natura “convenzionale” del servizio reso in epoca antecedente al CP_2
12.06.1985, essendo, al contrario, emerso che la prestazione lavorativa di cui è causa è stata espletata con le medesime modalità e senza soluzione di continuità per l'intero periodo di cui è causa.
Irrilevante, al fine che ci occupa, è la eventuale inadempienza nella iscrizione dei ricorrenti all'DE, non potendo la stessa condizionare la insorgenza del diritto di cui è causa, dal momento che questo non normativamente condizionato alla formale iscrizione del personale presso il predetto ente.
Del resto, la Corte Costituzionale nel dichiarare l'illegittimità di norme che escludevano il trattamento di fine rapporto in favore di dipendenti pubblici non di ruolo, ha osservato come l'indennità di cessazione dal servizio “rientra, con la sua natura retributiva e la concorrente sua funzione previdenziale, nel complessivo trattamento economico spettante al dipendente non di ruolo”, onde l'interessato ne ha diritto in ogni caso (C.Cost., 24.7.1986 n. 208;
26.4.1977 n. 65; 17.7.1974 n. 236).
Non potendo, del resto, sottacersi, a conferma dell'inesattezza dell'operato dell' , CP_2
l'ulteriore rilievo relativo alla circostanza che è da ritenere esclusa la facoltà dei ricorrenti di richiedere, per il servizio antecedente al 1985, la corresponsione della indennità di fine rapporto, essendo la prestazione lavorativa proseguita senza soluzione di continuità fino al pensionamento ( cfr. statini paga in atti ove viene indicato, quale anno di assunzione il1978).
In ultimo, si osserva che la possibilità di un computo del servizio preruolo nella determinazione del trattamento di quiescenza, è normativamente prevista dalle disposizioni dettate dagli artt. 11 e 12 del DPR 1092/1973, che, seppure espressamente riservato al personale statale, riconosce, per i dipendenti, la facoltà di optare (senza onere alcuno) per la ricongiunzione degli anni di lavoro fuori ruolo con quelli successivamente resi nei ruoli della p.a; il che induce a ritenere la sussistenza di un principio generale in ordine al computo dei servizi pre e post ruolo ai fini della determinazione in un unico trattamento di quiescenza, da applicare, in mancanza di una specifica normativa, anche alla fattispecie di cui è causa.
La Suprema Corte (v. ord.n. 14626 del 24-5-2024 e conf ord.n. 19023 dell'11-7-2024 ) ha, poi, di recente, espressamente statuito sulla medesima questione, affermando che “In occasione del passaggio dei dipendenti ospedalieri alle dipendenze delle unità sanitarie locali, a seguito della riforma sanitaria, non è venuta meno la continuità del rapporto di lavoro, e, in base alla disciplina dell'art. 76 del d.P.R. n. 761 del 1979, il diritto al trattamento di fine servizio matura a seguito del collocamento in quiescenza anche con riferimento alla quota relativa al periodo alle dipendenze dell'ente ospedaliero”.
Va inoltre rilevato che non risulta trascorso il quinquennio dalla data di cessazione del rapporto di ciascun ricorrente, dies a quo per l'esigibilità del credito.
La domanda deve, quindi essere accolta, con condanna dell' al pagamento delle CP_2 conseguenti differenze economiche, nella misura, non oggetto di specifiche contestazioni contabili come indicata in dispositivo, oltre accessori di legge. CP_ Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della serialità della controversia e della posizione di più parti aventi la stessa posizione processuale.
Le spese vanno invece compensate tra i ricorrenti e l' 1 in considerazione della Pt_5 natura pregiudiziale della pronuncia in parte qua.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti al ricalcolo del TFS con l'inclusione del servizio prestato dall' 1.8.1978 al 12.06.1985 per e dal Parte_1
16.8.1978 al 12.6.1985 per e condanna l al pagamento delle Parte_2 CP_2 conseguenti differenze economiche, nella misura di € 11.945,74 in favore di ciascun ricorrente, oltre interessi legali dalla cessazione del rapporto al saldo;
CP_ b) condanna l al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che si liquidano in € 3.234,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione;
c) dichiara il difetto di legittimazione passiva della e compensa le spese di lite tra Pt_5 questa e i ricorrenti.
Napoli 23.09.2025 il Giudice
Dott.ssa A. Bonfiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 23/09/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4712 del ruolo gen. dell'anno 2024 (causa riunita RG n. 19816/24)
TRA
Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Francesca Ferrari e Nerino
Allocati, presso la quale elettivamente domiciliano;
- ricorrenti -
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, nel giudizio r.g. 4712/2024, dall'avv.
Giuseppe Iervolino presso il quale elettivamente domicilia, e dagli avv.ti Errico De Falco e
Massimiliano De Masi, nel giudizio r.g. 19816/24, presso i quali elettivamente domicilia;
;
- convenuta –
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Gianfranco Pepe, presso il quale elettivamente domicilia
- convenuto –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati in data 26.02.2024 e 17.09.2024 successivamente riuniti per identità di questioni, i ricorrenti in epigrafe hanno dedotto di essere stati dipendenti della convenuta , con profilo di infermiere professionale, prestando servizio Controparte_1 presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'
[...]
il sino al 30 settembre Controparte_3 Pt_1
2021, allorquando veniva posto in quiescenza con decorrenza dal 01 ottobre 2021 , il sino al 31 agosto 2020, allorquando veniva posto in quiescenza con decorrenza Pt_2 dal 01 settembre 2020; che il loro rapporto di lavoro ha trovato origine nella legge della
Regione Campania n. 10 del 28 aprile 1978 per come precisato in ricorso;
di essere stati pertanto immessi in servizio, a partire, il , dall'1 agosto 1978, il , dal 16 Pt_1 Pt_2 agosto 1978, come risulta dalle busta paga in atti, presso il Controparte_4 all'epoca soggetto all'unica gestione dell' che, onde consentire
[...] Controparte_5 ai policlinici l'immediata utilizzazione di detto personale, la Regione, ai sensi dell'art. 2 della stessa legge, si è assunta, sino all'approvazione della convenzione sopra citata, il relativo onere finanziario a carico del proprio bilancio;
che la convenzione di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 10/1978 non è mai stata siglata tra le parti e tale situazione è rimasta immutata sino all'avvenuto trasferimento delle funzioni sanitarie alle che, in Parte_3 sostituzione della Regione Campania, hanno continuato ad assumersi l'onere finanziario per consentire ai policlinici l'utilizzazione del personale, compresi i loro profili, assunto con la legge citata;
che tale sostituzione è avvenuta in forza di un provvedimento autorizzativo della Regione Campania -Deliberazione n. 8062 del 22 novembre 1984- senza interruzione del rapporto di lavoro dei dipendenti de qua, ma semplicemente a mezzo di un ampliamento delle piante organiche provvisorie delle UU.SS.LL.; che a seguito della soppressione delle
UU.SS.LL. e la istituzione della Aziende Sanitarie Locali, detto personale è transitato alle Contr dipendenze della anche in tal caso senza interruzione e/o rinnovo del rapporto Pt_4 di lavoro e fermo restando le modalità di utilizzo delle prestazioni lavorative da parte dei universitari poi divenuti Aziende Ospedaliere Universitarie;
che, peraltro, detta CP_4 continuità del rapporto di lavoro risulta formalmente dalle stesse busta paga della
[...]
dove è indicata quale data di assunzione quella dell'1 agosto 1978 per il Pt_5 Pt_1
e del 16 agosto 1978 per il che diversamente, all'atto del pensionamento, è Pt_2 stata loro riconosciuta una Indennità di Fine Servizio calcolata per un periodo di lavoro inferiore a quello effettivo, ovvero dal 12 giugno 1985 al 30 settembre 2021 anziché dall'1 agosto 1978 al 30 settembre 2021 per il OC , e dal 12 giugno 1985 al 31 agosto 2020, anziché dal 16 agosto 1978 al 31 agosto 2020 per il come risulta dal Pt_2 provvedimento dell' in atti;
che in altri termini l convenuto, ha considerato CP_2 CP_2 una erronea data di decorrenza -12 giugno 1985- per il calcolo del TFS rispetto a quella corrispondente alla data di effettiva loro assunzione da parte della Regione Campania in virtù della citata legge regionale n. 10 del 1978; di aver pertanto diritto, in applicazione del principio equiparativo di cui alla citata legge regionale n. 10 del 1978 o, in subordine, del
D.L.C.P.S. n. 207/1947 o, ancora in subordine, del D.P.R. 1032/1973 e della legge n.
152/1958, alla percezione di un TFS in relazione all'intero arco temporale di lavoro prestato quali dipendenti pubblici;
che, di conseguenza, le loro richieste consistono nella rideterminazione del Trattamento di Fine Servizio tenendo conto dell'intero periodo di lavoro ovvero dalla data di assunzione dell'1 agosto 1978 alla data di messa in quiescenza del 30 settembre 2021 per il OC e del 31 agosto 2020 per il e che a detta Pt_2 rideterminazione sia condannata l nella qualità di Istituto Previdenziale a ciò CP_2 preposto;
di estendere la domanda nei confronti della conventa , Controparte_1 qualora dovessero riscontrarsi legittimi impedimenti dell' a provvedere a tale CP_2 rideterminazione e pagamento per eventuali responsabilità imputabili al datore di lavoro, affinché la stessa, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., venga condannata al pagamento della somma corrispondente alla quota di TFS non erogata per il maggior periodo di lavoro considerato, anche a titolo di risarcimento danni.
Tanto premesso, evidenziando il loro diritto alla rideterminazione del TFS in relazione all'intero periodo di lavoro prestato quali dipendenti pubblici, nonché al pagamento dei relativi importi secondo i conteggi allegati al ricorso , hanno concluso chiedendo, il di “ A) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto, per le causali di cui in Pt_1 premessa, alla corresponsione di un TFS calcolato per l'intero periodo di lavoro dal 01 agosto 1978 al 30 settembre 2021 e, per l'effetto, B) Condannare l in persona del CP_2 suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente la quota di
TFS risultante dalla differenza di quanto spettante per il maggior periodo lavorativo dal 01 agosto 1978 al 30 settembre 2021 e quanto già riconosciuto allo stesso titolo e calcolato per il minor periodo lavorativo dal 12 giugno 1985 al 30 settembre 2021, per il complessivo importo di € 11.945,74 lordi, oltre interessi legali, o, in subordine, per la diversa somma che sarà accertata come dovuta;
C) Condannare, in via subordinata, l , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, anche a titolo risarcitorio, in favore del ricorrente la quota di TFS risultante dalla differenza di quanto spettante per il maggior periodo lavorativo dal 01 agosto 1978 al 30 settembre 2021 e quanto già riconosciuto allo stesso titolo e calcolato per il minor periodo lavorativo dal 12 giugno 1985 al 30 settembre 2021, per il complessivo importo di € 11.945,74 lordi, oltre interessi legali,
o, in subordine, per la diversa somma che sarà accertata come dovuta” Spese vinte. In relazione alla domanda del di “ A) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha Pt_2 diritto, per le causali di cui in premessa, alla corresponsione di un TFS calcolato per l'intero periodo di lavoro dal 16 agosto 1978 al 31 agosto 2020 e, per l'effetto,
B) Condannare l in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_2 corrispondere in favore del ricorrente la quota di TFS risultante dalla differenza di quanto spettante per il maggior periodo lavorativo dal 16 agosto 1978 al 31 agosto 2020 e quanto già corrisposto allo stesso titolo e calcolato per il minor periodo lavorativo dal 12 giugno
1985 al 31 agosto 2020, per il complessivo importo di € 11.945,74 lordi, oltre interessi legali,
o, in subordine, per la diversa somma che sarà accertata come dovuta;
C) Condannare, in via subordinata, l , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, anche a titolo risarcitorio, in favore del ricorrente la quota di TFS risultante dalla differenza di quanto spettante per il maggior periodo lavorativo dal 16 agosto 1978 al 31 agosto 2020 e quanto già corrisposto allo stesso titolo
e calcolato per il minor periodo lavorativo dal 12 giugno 1985 al 31 agosto 2020, per il complessivo importo di € 11.945,74 lordi, oltre interessi legali, o, in subordine, per la diversa somma che sarà accertata come dovuta” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda la , ne ha dedotto l'inammissibilità oltre Controparte_1
l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Ha preliminarmente rilevato la propria carenza di legittimazione passiva per essere estranea ai fatti di causa;
ha precisato invero che la rivendicazione attorea attiene alla corresponsione del TFS per un periodo lavorativo durante il quale parte ricorrente non Contr intratteneva con la alcun rapporto lavorativo;
ha poi delineato la posizione giuridica del Contr personale infermieristico dipendente della evidenziando che la domanda è in ogni caso infondata in fatto e in diritto, concludendo per l'integrale rigetto
Nel resistere alla domanda l , ne ha dedotto con articolate argomentazioni nel merito CP_2
l'inammissibilità, l'improponibilità oltre che l'infondatezza in fatto ed in diritto concludendo per l'integrale rigetto.
Dopo un excursus sulla natura della prestazione di cui si discute e la normativa di riferimento, ha evidenziato, in particolare, che il servizio prestato nel periodo antecedente il
12/6/85 non è stato considerato utile ai fini del calcolo del TFS in quanto lo stesso non era inquadrabile quale iscritto alla gestione ex Inadel, per cui, relativamente a tale periodo, non risulta versata la relativa contribuzione ai fini previdenziali;
che invero nel modello 350P TFS in atti, l'amministrazione di appartenenza non ha previsto l'iscrizione ai fini dell'IPS e al pagamento della relativa contribuzione.
Invero , ha precisato che per il periodo dal 1978 al 1985, alcun versamento contributivo è stato effettuato ai fini del TFS ad opera del datore di lavoro, né i ricorrenti risultavano iscritti ai fini del TFS in alcun Istituto previdenziale;
che solo dopo il 1985 è divenuto possibile iscrivere i dipendenti all'DE per il TFS e al CPDEL per il trattamento pensionistico;
che in ogni caso, discutendosi di un rapporto di lavoro e di una retribuzione differita, ove provata, sarebbe dovuta dal convenuto datore di lavoro;
ha dunque Controparte_1 chiesto -nel giudizio proposto da di essere manlevato dalla convenuta Pt_1 [...]
da ogni pretesa attorea, del tutto ingiusta e priva di fondamento Controparte_1 giuridico;
ha poi eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del preteso credito, riguardando la pretesa avversaria gli anni 1978/ 1985; ha inoltre eccepito l'improcedibilità del ricorso ex art.443 c.p.c. 148 disp. att. c.p.c. non avendo parte ricorrente dato prova della CP_ presentazione all' territorialmente competente di relativa domanda amministrativa telematica.
Nel giudizio promosso dal , ha inoltre rilevato: l'improcedibilità della domanda Pt_1 giudiziale, per altrettanto evidente carenza di ricorso /i amministrativo/i in violazione di quanto disposto dall'art.46 L.88/89, la maturata decadenza annuale e, in subordine triennale
EX ART.47 D.P.R.639/70, l'improponibilità della domanda, ex art.44, comma 4, del
D.L.269/03 conv in L.326/03, relativa agli accessori di legge e contestato i conteggi allegati.
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La domanda è fondata e va accolta, aderendo all'orientamento già espresso da questa sezione lavoro del tribunale di Napoli, alla quale, per la completezza e persuasività delle argomentazioni, si presta integrale adesione ai sensi dell'art 118 disp att. cpc (v. sentenze nella produzione di parte ricorrente).
E' incontroversa la legittimazione passiva dell' (nella qualità di successore ex lege CP_2 dell' ) a determinare la misura ed a corrispondere la prestazione rivendicata in via CP_6 principale (TFS).
Ai fini della risoluzione della controversia è da stabilire la sussistenza del diritto di ciascun ricorrente ad ottenere l'inserimento, nella base di computo del trattamento di fine di servizio, del periodo di servizio prestato dall'01 agosto 1978, per , e dal 16 agosto Parte_1
1978 per che l ha ritenuto di escludere in quanto afferente ad un Parte_2 CP_7 servizio prestato “fuori ruolo”, per il quale non sussiste alcuna iscrizione all'DE (ente cui versare, nel periodo di cui è causa, la contribuzione ai fini del trattamento qui in discussione). Contr Ne consegue il difetto di legittimazione passiva dell' , atteso che il soggetto a cui compete il calcolo e quindi la liquidazione dell'emolumento è unicamente l'ente previdenziale.
Le determinazioni che hanno indotto l a liquidare il TFS sulla base del Controparte_8 servizio reso da data successiva, ossia dal 12 giugno 1985, non possono essere condivise considerato che la natura retributiva del trattamento di fine servizio non può che indurre a ritenere sufficiente, ai fini della sussistenza del diritto, l'espletamento di una attività lavorativa subordinata in favore di una Pubblica Amministrazione, rispetto alla quale “ non
è dirimente né la qualificazione formale del servizio come “di ruolo” o “fuori ruolo” nè la eventuale inadempienza nel versamento della relativa contribuzione”.
Viene, pertanto, in rilievo l'accertamento della natura del rapporto di lavoro intercorso.
Orbene, i ricorrenti hanno espletato, senza soluzione di continuità, la medesima attività lavorativa (infermiere professionale) presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'
[...]
alle Controparte_3 dipendenze della Regione Campania, prima, e della e poi, per l'intero periodo di Pt_5 cui è causa.
Circostanza quest'ultima confermata dal riconoscimento – da parte degli Enti resistenti - della anzianità di servizio maturata prima della immissione in ruolo del 12-06-1985 (id est da agosto 1978) che risulta essere comprovata sia dalle indicazioni relative alla data di assunzione di cui alla busta paga redatte dalla (in atti), che dall'incontroverso Pt_5 inserimento degli anni di cui è causa nella determinazione del trattamento pensionistico.
Le argomentazioni che precedono danno conto della erroneità della deduzione difensiva dell' in ordine alla natura “convenzionale” del servizio reso in epoca antecedente al CP_2
12.06.1985, essendo, al contrario, emerso che la prestazione lavorativa di cui è causa è stata espletata con le medesime modalità e senza soluzione di continuità per l'intero periodo di cui è causa.
Irrilevante, al fine che ci occupa, è la eventuale inadempienza nella iscrizione dei ricorrenti all'DE, non potendo la stessa condizionare la insorgenza del diritto di cui è causa, dal momento che questo non normativamente condizionato alla formale iscrizione del personale presso il predetto ente.
Del resto, la Corte Costituzionale nel dichiarare l'illegittimità di norme che escludevano il trattamento di fine rapporto in favore di dipendenti pubblici non di ruolo, ha osservato come l'indennità di cessazione dal servizio “rientra, con la sua natura retributiva e la concorrente sua funzione previdenziale, nel complessivo trattamento economico spettante al dipendente non di ruolo”, onde l'interessato ne ha diritto in ogni caso (C.Cost., 24.7.1986 n. 208;
26.4.1977 n. 65; 17.7.1974 n. 236).
Non potendo, del resto, sottacersi, a conferma dell'inesattezza dell'operato dell' , CP_2
l'ulteriore rilievo relativo alla circostanza che è da ritenere esclusa la facoltà dei ricorrenti di richiedere, per il servizio antecedente al 1985, la corresponsione della indennità di fine rapporto, essendo la prestazione lavorativa proseguita senza soluzione di continuità fino al pensionamento ( cfr. statini paga in atti ove viene indicato, quale anno di assunzione il1978).
In ultimo, si osserva che la possibilità di un computo del servizio preruolo nella determinazione del trattamento di quiescenza, è normativamente prevista dalle disposizioni dettate dagli artt. 11 e 12 del DPR 1092/1973, che, seppure espressamente riservato al personale statale, riconosce, per i dipendenti, la facoltà di optare (senza onere alcuno) per la ricongiunzione degli anni di lavoro fuori ruolo con quelli successivamente resi nei ruoli della p.a; il che induce a ritenere la sussistenza di un principio generale in ordine al computo dei servizi pre e post ruolo ai fini della determinazione in un unico trattamento di quiescenza, da applicare, in mancanza di una specifica normativa, anche alla fattispecie di cui è causa.
La Suprema Corte (v. ord.n. 14626 del 24-5-2024 e conf ord.n. 19023 dell'11-7-2024 ) ha, poi, di recente, espressamente statuito sulla medesima questione, affermando che “In occasione del passaggio dei dipendenti ospedalieri alle dipendenze delle unità sanitarie locali, a seguito della riforma sanitaria, non è venuta meno la continuità del rapporto di lavoro, e, in base alla disciplina dell'art. 76 del d.P.R. n. 761 del 1979, il diritto al trattamento di fine servizio matura a seguito del collocamento in quiescenza anche con riferimento alla quota relativa al periodo alle dipendenze dell'ente ospedaliero”.
Va inoltre rilevato che non risulta trascorso il quinquennio dalla data di cessazione del rapporto di ciascun ricorrente, dies a quo per l'esigibilità del credito.
La domanda deve, quindi essere accolta, con condanna dell' al pagamento delle CP_2 conseguenti differenze economiche, nella misura, non oggetto di specifiche contestazioni contabili come indicata in dispositivo, oltre accessori di legge. CP_ Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della serialità della controversia e della posizione di più parti aventi la stessa posizione processuale.
Le spese vanno invece compensate tra i ricorrenti e l' 1 in considerazione della Pt_5 natura pregiudiziale della pronuncia in parte qua.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti al ricalcolo del TFS con l'inclusione del servizio prestato dall' 1.8.1978 al 12.06.1985 per e dal Parte_1
16.8.1978 al 12.6.1985 per e condanna l al pagamento delle Parte_2 CP_2 conseguenti differenze economiche, nella misura di € 11.945,74 in favore di ciascun ricorrente, oltre interessi legali dalla cessazione del rapporto al saldo;
CP_ b) condanna l al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che si liquidano in € 3.234,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione;
c) dichiara il difetto di legittimazione passiva della e compensa le spese di lite tra Pt_5 questa e i ricorrenti.
Napoli 23.09.2025 il Giudice
Dott.ssa A. Bonfiglio