CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1180/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5338/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di IA - Casa Comunale 95046 IA CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1301/2023 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 226/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 17/06/2024 la signora Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro il comune di IA , avverso l'avviso di accertamento TASI anno 2018 notificato il 5/4/2024
Eccepiva:
Prescrizione e/o decadenza del credito per decorso del termine quinquennale ex comma 161 dell'art. 1 della L. 29672006, il quale stabilisce che “gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. Invero, secondo quanto previsto dalla normativa richiamata, gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, sono tenuti a notificare gli avvisi di accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. Di conseguenza, il diritto alla riscossione della TASI, al pari di quello relativo a tutti gli altri tributi locali, si prescrive nel termine di cinque anni. Nel caso in specie trattasi di TASI relativa all'anno 2018 e l'Ente ha notificato l'avviso di accertamento oltre i termini di legge, anche tenuto conto del periodo di sospensione dettato dalla disciplina emergenziale. Citava giurisprudenza di merito. Precisava, inoltre che, la tassa sullo smaltimento dei rifiuti, pertanto, è riconducibile all'ambito normativo dell'art. 2948 nr. 4 c.c. e, come tale, risulta soggetta al termine di prescrizione quinquennale, che inizia a decorrere dall'anno successivo a quello del dovuto pagamento.”
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato. Chiedeva, altresì, la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Allegava: ● Copia avviso di accertamento ● Procura sottoscritta dal ricorrente;
● Faceva riserva di produrre ulteriore documentazione
Il comune resistente non si costituiva.
All'udienza del 23/1/2026 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che la pretesa di pagamento di cui agli atti impugnati è relativa TASI anno 2018
che dal momento in cui è sorta la pretesa non è stato notificato alcun atto interruttivo del decorso del termine di decadenza;
che la riscossione dei tributi locali è disciplinata dalla L. 296/2006 art. 1, comma 163, che recita :”per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto”; che nel caso in esame il termine di riscossione considerata la proroga disposta in occasione della pandemia covid 19 è spirato il 26/03/2024, in quanto la riscossione dei crediti degli enti locali usufruisce della sospensione del termine di 85 giorni, in tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, osservando che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 del D.L. 18/2020, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n.
212 del 2000; che la pretesa di pagamento, di cui all'atto impugnato appare tardiva, stante che, la notifica è stata eseguita il 5/4/2024.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna il comune di IA al pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il
Comune di IA al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente che liquida in euro
200,00 oltre spese generali, IVA , cassa previdenza e contributo unificato. Così deciso in Catania il
23/01/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5338/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di IA - Casa Comunale 95046 IA CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1301/2023 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 226/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 17/06/2024 la signora Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro il comune di IA , avverso l'avviso di accertamento TASI anno 2018 notificato il 5/4/2024
Eccepiva:
Prescrizione e/o decadenza del credito per decorso del termine quinquennale ex comma 161 dell'art. 1 della L. 29672006, il quale stabilisce che “gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. Invero, secondo quanto previsto dalla normativa richiamata, gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, sono tenuti a notificare gli avvisi di accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. Di conseguenza, il diritto alla riscossione della TASI, al pari di quello relativo a tutti gli altri tributi locali, si prescrive nel termine di cinque anni. Nel caso in specie trattasi di TASI relativa all'anno 2018 e l'Ente ha notificato l'avviso di accertamento oltre i termini di legge, anche tenuto conto del periodo di sospensione dettato dalla disciplina emergenziale. Citava giurisprudenza di merito. Precisava, inoltre che, la tassa sullo smaltimento dei rifiuti, pertanto, è riconducibile all'ambito normativo dell'art. 2948 nr. 4 c.c. e, come tale, risulta soggetta al termine di prescrizione quinquennale, che inizia a decorrere dall'anno successivo a quello del dovuto pagamento.”
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato. Chiedeva, altresì, la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Allegava: ● Copia avviso di accertamento ● Procura sottoscritta dal ricorrente;
● Faceva riserva di produrre ulteriore documentazione
Il comune resistente non si costituiva.
All'udienza del 23/1/2026 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che la pretesa di pagamento di cui agli atti impugnati è relativa TASI anno 2018
che dal momento in cui è sorta la pretesa non è stato notificato alcun atto interruttivo del decorso del termine di decadenza;
che la riscossione dei tributi locali è disciplinata dalla L. 296/2006 art. 1, comma 163, che recita :”per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto”; che nel caso in esame il termine di riscossione considerata la proroga disposta in occasione della pandemia covid 19 è spirato il 26/03/2024, in quanto la riscossione dei crediti degli enti locali usufruisce della sospensione del termine di 85 giorni, in tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, osservando che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 del D.L. 18/2020, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n.
212 del 2000; che la pretesa di pagamento, di cui all'atto impugnato appare tardiva, stante che, la notifica è stata eseguita il 5/4/2024.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna il comune di IA al pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il
Comune di IA al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente che liquida in euro
200,00 oltre spese generali, IVA , cassa previdenza e contributo unificato. Così deciso in Catania il
23/01/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES