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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/09/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 370/2023 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. MAGNANI GIANLUCA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di Controparte_1
************ visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 10/09/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 370 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata ad Albano Laziale (RM), via Virgilio, 12, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Magnani, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
Controparte_2
[...]
, rappresentato e difeso dai funzionari incaricati della rappresentanza in giudizio
[...]
Dott.ssa Anna Maria Volpi e Dott. Eugenio Cetrini. RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni patrimoniali per illegittimo scorrimento GPS. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 10.3.2023 ha adito questo Tribunale in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o antigiuridicità della condotta posta in essere dalle amministrazioni scolastiche convenute in sede di conferimento incarichi supplenza su posti comuni e di sostegno di scuola dell'infanzia nell'a.s. 2021/2022 mediante scorrimento delle relative GPS di di I^ e di II^ Fascia, per aperta violazione del principio CP_2 meritocratico in ambito selettivo/concorsuale, dell'art. 97 Cost., del principio di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), e delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti (om. 60/2020 e d.m. 242/2021); 2) IN OGNI CASO, accertare e dichiarare violato il diritto della ricorrente ad un incarico dal 3 settembre 2021 o da data successiva sino al termine delle attività didattiche (al 30 giugno) sui posti di sostegno scuola infanzia (ADAA) vacanti e disponibili nella provincia di nell'a.s. 2021/2022, CP_2 presso una delle scuole ricomprese nei Comuni da lei prescelti nella sua domanda informatizzazione nomine;
IN SUBORDINE, accertare e dichiarare la sussistenza di un danno da perdita di chance occupazionali della ricorrente conseguente alla illegittima modalità di convocazione e conferimento degli incarichi di supplenza sui posti di scuola dell'infanzia assegnati nella provincia di mediante scorrimento delle CP_2 relative GPS di I^ e di II^ fascia nell'a.s. 2021/2022; 3) previo accertamento del danno economico subito dalla ricorrente in conseguenza della denunciata condotta posta in essere, nella specie, dalle amministrazioni scolastiche in epigrafe, condannare – in solido, individualmente o pro quota – il
[...]
Controparte_3
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
, anche a titolo risarcitorio del danno patrimoniale subito (lucro cessante), di un Parte_1 somma pari o comunque commisurata a tutte le spettanze retributive direttamente ed indirettamente collegate ai mesi e giorni dell'a.s. 2021/2022 in cui la ricorrente non ha potuto prestare servizio per esclusiva responsabilità dell'amministrazione convenuta nella gestione informatizzata delle procedure di nomina docenti per il suddetto anno scolastico, e così per complessivi € 3.361,35 – come da conteggi acclusi al presente atto - o per la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia e/o equità, se del caso anche previa CTU contabile;
4) condannare – in solido, individualmente o pro quota – il
[...]
Controparte_3
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al riconoscimento giuridico
[...] in favore di , anche a titolo risarcitorio del danno professionale subito, dei mesi e Parte_1 giorni dell'a.s. 2021/2022 in cui la ricorrente non ha potuto prestare servizio per esclusiva responsabilità dell'amministrazione convenuta nella gestione informatizzata delle procedure di nomina docenti per il suddetto anno scolastico;
5) dettare tutte le forme ed i modi per una corretta esecuzione della sentenza;
6) con interessi legali come per legge;
7) predisporre nelle more del procedimento condanna provvisionale ex art.423 c.p.c.; Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”. La ricorrente, docente non di ruolo abilitata all'insegnamento nella scuola dell'infanzia (AAAA) e primaria (EEEE), in possesso di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con handicap, ha dedotto di prestare servizio presso l'Istituto comprensivo Ellera di con incarico a tempo determinato dal 5.9.2022 al 30.6.2023; di aver presentato
CP_2 nell'estate 2020 domanda di inserimento nelle neo costituite graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di valide per il biennio 2020/2022 e di essere stata inclusa nelle
CP_2 rispettive graduatorie di prima fascia (quella per docenti scuola infanzia con punti 11 e corrispondente posizione n. 860 e quella per docenti scuola primaria con punti 11 e corrispondente posizione n. 817); che nell'estate del 2021, in ragione della specializzazione sul sostegno per alunni scuola infanzia conseguita presso l'Università della Tuscia, dietro presentazione di apposita domanda, è stata inserita anche nella relativa GPS sostegno I^ Fascia (aggiuntiva) di con punteggio pari a 47 e corrispondente posizione n. 90 per
CP_2 la scuola infanzia;
che per effetto di fisiologici depennamenti in graduatoria è stata modificata anche la sua posizione nelle GPS di scuola infanzia (AAAA) e nelle GPS scuola primaria (EEEE); che nelle GPS di I^ fascia del biennio 2022/2023 e 2023/2024
CP_2 risulta invece inserita in posizione n. 750 con punti 26 per la scuola infanzia (AAAA); in posizione n. 117 con punti 53 per sostegno scuola infanzia (ADAA); in posizione n. 707 con punti 32 per la scuola primaria (EEEE); in posizione n. 162 con punti 68 per sostegno scuola primaria (ADEE); che per l'a.s. 2021/2022 non ha ottenuto alcun posto mediante scorrimento GPS, né con il primo bollettino del 31.8.2021 né con quelli successivi e ha dovuto accettare incarichi brevi presso l'Istituto comprensivo Viale Ernesto Monaci di Soriano nel Cimino (VT), tramite scorrimento graduatorie di istituto, per complessivi 255 giorni di servizio;
che, viceversa, altri aspiranti con punteggio inferiore al proprio nelle GPS di per la scuola dell'infanzia hanno ottenuto incarichi da inizio settembre 2021 sino CP_2 al termine delle attività didattiche presso scuole dalla medesima prescelte in domanda;
che con un primo reclamo dell'1.9.2021 ha chiesto di riconsiderare le nomine da GPS nel rispetto delle precedenze derivanti dal punteggio vantato dagli aspiranti nelle stesse, avendo constatato che colleghi con punteggio inferiore al suo erano stati soddisfatti su scuole e tipologie di posti da lei prescelti;
che il 2.9.2021 è stato emesso un secondo bollettino nomine con il quale l'amministrazione scolastica convenuta ha inizialmente assegnato alla ricorrente un incarico dal 3.9.2021 al 30.6.2022 su posto intero di sostegno nella scuola dell'infanzia (ADAA) presso l'Istituto comprensivo Carmine di;
che con un terzo CP_2 bollettino nomine del 3.9.2021 l'amministrazione convenuta, in autotutela, ha rivisto alcune nomine tra cui quella della ricorrente, riassegnando il suo posto ad altro aspirante;
che con un secondo reclamo del 3.9.2021, finalizzato a impugnare la suddetta revoca/riassegnazione dell'incarico inizialmente conferitole, ha evidenziato anche l'avvenuta assegnazione di posti in favore delle docenti e con punteggio Persona_1 Parte_2 inferiore al suo che, quandanche beneficiarie di riserva ex lege 68/1999 o precedenza ex lege 104/92, non avrebbero potuto essere soddisfatte a suo discapito provenendo esse da fascia inferiore alla sua (GPS incrociate di sostegno - I^ fascia l'una e GPS incrociate di sostegno - II^ fascia, l'altra) in quanto non specializzate sul sostegno didattico agli alunni con handicap;
che ad un terzo reclamo dell'8.9.2021 l'amministrazione convenuta ha dato riscontro deducendo che le cattedre erano state assegnate o su spezzone (tipologia di contratto non richiesta dalla ricorrente) o a candidati che beneficiavano di preferenze di legge ovvero su sedi d'organico o scuole non indicate dalla ricorrente come preferenza al momento di presentazione della domanda;
che tale pretermissione è dipesa dalla malagestione automatizzata delle nomine a tempo determinato per l'a.s. 2021/2022, contraddistinta dall'uso di un algoritmo fallace;
che ciò ha comportato la sua penalizzazione nell'a.s. 2021/2022 in termini di chance occupazionali per incarichi più appetibili rispetto a quello ottenuto, nonché un danno patrimoniale quantificabile in € 3.361,35 oltre interessi legali, corrispondente alle differenze economiche maturate tra il complessivo trattamento economico percepito come corrispettivo dei frammentari incarichi effettivamente svolti nell'anno 2021/2022, da un lato, e le spettanze economiche correlate ad un incarico dal 3 settembre 2021 sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) nel medesimo profilo cui ella aveva diritto per punteggio, dall'altro. Tanto premesso in fatto, in diritto ha dedotto:
- la violazione delle disposizioni regolamentari di settore;
- la violazione del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost.;
- la violazione del principio/dovere del soccorso istruttorio.
- la violazione del diritto all'assunzione per un posto su sostegno scuola infanzia (ADAA) sino al termine delle attività didattiche mediante scorrimento della relativa GPS I^ fascia di
, con conseguente diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito;
CP_2
- in subordine, il diritto al risarcimento del danno da perdita di chances di lavoro. Si è costituito in giudizio il deducendo la correttezza dell'operato CP_3 dell'amministrazione e la conseguente infondatezza del ricorso. La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei termini e limiti di seguito indicati. È documentalmente provato che la ricorrente – docente inserita nelle GPS di , CP_2 prima fascia, scuola dell'infanzia, scuola primaria e sostegno scuola dell'infanzia - ha presentato domanda per la partecipazione alla procedura di individuazione dei docenti destinatari di contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali su posti vacanti in organico e disponibili per l'intero anno scolastico (c.d. annuali) o sino al 30 giugno (termine delle attività didattiche) per l'a.s. 2021/2022. All'esito della procedura la ricorrente non è risultata destinataria di alcun incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche mediante scorrimento GPS, ottenendo soltanto supplenze brevi tramite scorrimento delle graduatorie di istituto, per complessivi 255 nell'a.s. in questione. Ciò posto la deduce l'illegittimità dei parametri e criteri utilizzati dall'amministrazione Pt_1 nella procedura informatizzata di nomina dei docenti, evidenziando come docenti con punteggio inferiore al proprio nelle GPS di per la scuola dell'infanzia avrebbero CP_2 ottenuto incarichi sino al 30 giungo presso scuole o sedi da essa prescelte nella domanda. In particolare la ricorrente sostiene innanzitutto che il avrebbe erroneamente CP_3 attribuito prevalenza ai benefici di cui alla Legge n. 104/1992 a discapito del punteggio e del collocamento in prima fascia, pretermettendola rispetto a Parte_2
(aspirante in situazione di handicap personale ex artt. 21 e 33, comma 6, L. n. 104/1992) e
(aspirante assistente di un familiare disabile in condizione di gravità ex Persona_1 art. 33, commi 3 e 5, L. n. 104/1992), docenti con punteggio inferiore al proprio e collocate in seconda fascia. Secondariamente rappresenta che, una volta “processata” negativamente, non sarebbe stata più presa in considerazione dal sistema nei successivi turni di nomina, sicché docenti con punteggio inferiore al proprio (come e Parte_3 Persona_2 avrebbero ottenuto posti c.d. interi ed annuali o sino al 30 giungo nei vari turni di nomina succedutisi a partire dal 31 agosto 2021 in scuole dalla medesima ricorrente prescelte. La prima censura risulta infondata. In tema vengono in rilievo innanzitutto gli artt. 21 e 33, commi 3 e 5, della L. n. 104/1992. Secondo la prima di dette disposizioni “
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.”. L'art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 prevede inoltre che: “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. È lavoratore di cui al comma 3: “il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti..”. La normativa primaria a tutela delle situazioni di handicap attribuisce, pertanto, nella scelta della sede (iniziale o in corso di rapporto) un diritto di precedenza incondizionato per il dipendente con handicap superiore ai due terzi (art. 21) e un diritto limitato soltanto dalla sussistenza di diverse esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'amministrazione per il dipendente con familiare in situazione di handicap grave da assistere (art. 33, comma 5). Il principio di divisione in fasce e quello del punteggio in graduatoria appaiono pertanto recessivi rispetto al diritto alla salute alla cui tutela la disciplina speciale richiamata è preordinata. Come precisato dalla giurisprudenza amministrativa “l'ordine della graduatoria, pur avendo valenza generale in materia, non è assolutamente inderogabile né può ritenersi impermeabile, quasi nell'indifferenza dell'ordinamento, alle prevalenti esigenze di salute che, in un'ottica di ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco, possono giustificare l'agevolazione di cui all'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992 e l'attribuzione anche della prima sede al dipendente che presti assistenza ad un parente o affine afflitto da handicap grave" (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 4779/2020; Tar Lazio, sez. IV, n. 6409/2023). Con particolare riferimento, poi, alla priorità di scelta della sede scolastica in materia di supplenze del personale docente, la circolare ministeriale n. 25089 del 06.08.2021 (doc. 1 memoria), prevede quanto segue: “Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell'ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica;
in tali casi l'aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria…. Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all'art. 21, e al comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell'ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell'Ufficio competente, per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.” Nella specie il ha provato che alla data di pubblicazione del bollettino definitivo CP_3 delle nomine (3.9.2021) la si trovava in situazione di handicap personale ex art. 21 Pt_2
L. n. 104/1992 e la era assistente della madre disabile in condizione di gravità ex Per_1 art. 33, commi 3 e 5, L. n. 104/1992. Le medesime, nel rispetto della circolare ministeriale richiamata, non hanno ottenuto posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica rispetto ad altri aspiranti con punteggio maggiore e, quanto alla la sede assegnatale Per_1
è l'I.C. Piazza Marconi di Vetralla, dunque una scuola sita nel comune di residenza/domicilio del genitore assistito. Non si ravvisano, pertanto, profili di illegittimità nell'operato dell'Amministrazione. Fondata è invece la seconda censura. Risulta documentalmente che con posizione in graduatoria 834 (GPS Persona_2 incrociate sostegno fascia 1), è stata destinataria, nei turni di nomina successivi al primo, di incarico c.d. intero (senza spezzoni di orario), fino al termine delle attività scolastiche, per la classe di concorso “sostegno scuola infanzia” (ADAA) e tipo di posto “sostegno psicofisico”, presso l'I.C. Luigi Fantappie Viterbo (VTAA82900D). La ricorrente, al contrario, con posizione in graduatoria 90 per la classe di concorso ADAA (GPS Fascia 1), pur avendo espressamente indicato la scuola in questione per la medesima classe di concorso, con incarico annuale o fino al termine delle attività scolastiche e sul medesimo tipo di posto, non ha ottenuto l'incarico. Giova sottolineare che la difesa del , incentrata sull'equiparazione tra mancata CP_3 indicazione di talune sedi e rinuncia alle medesime ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 8, D.M. n. 242 del 30.7.2021 e dell'art. 12, comma 9 e 14, comma 1, O.M. n. 60 del 10.7.2020, appare nel caso di specie inconferente in quanto, come evidenziato, l'I.C. Luigi Fantappie Viterbo ( ) è tra le sedi espressamente indicate dalla C.F._2 ricorrente per la classe di concorso ADAA e su tipo di posto “sostegno psicofisico”. Verosimilmente le ragioni della mancata attribuzione del posto (non esplicitate dal in sede di memoria difensiva) sono da ravvisarsi nel meccanismo di CP_3 Cont funzionamento dell'algoritmo. Come precisato dall' per il , ambito territoriale di CP_3
Roma, nella nota allegata dalla ricorrente (doc. 24 ricorso) “Il sistema processa una sola volta la posizione del docente e se non attribuisce la sede in un dato turno di nomina non riesamina la posizione dello stesso docente nei successivi turni poiché l'algoritmo, ad ogni elaborazione, “riparte” dalla posizione in graduatoria che segue quella dell'ultimo nominato nel turno precedente..”. Ciò sta a significare che se successivamente al primo turno di nomina si rendono nuovamente disponibili sedi non risultanti vacanti in precedenza (ad es. per effetto di rinuncia), nei turni di nomina successivi il docente già “processato” non viene più preso in considerazione ed il posto è assegnato ad aspirante con punteggio inferiore. Ciò anche se la sede risulta ricompresa nell'elenco di preferenze manifestate dal docente con punteggio superiore, per la medesima classe di concorso, sul medesimo tipo di posto e tipo di cattedra. Detto maccanismo, come affermato dalla giurisprudenza di merito allegata dalla ricorrente, non rinviene un fondamento in alcuna norma procedimentale e determina, di fatto, un sovvertimento della graduatoria in ragione di una suddivisione delle nomine operata solo per ragioni di praticità in diverse fasi. Esso si pone in contrasto con l'art. 12, comma 8, O.M. n. 60/2020, ai sensi del quale “le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione” e, più in generale, con i principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., di cui il principio meritocratico rappresenta un corollario. L'assegnazione degli incarichi di insegnamento deve infatti avvenire garantendo la scelta del candidato che abbia maturato il punteggio più elevato in graduatoria nella classe di concorso individuata regolarmente nella domanda di supplenza annuale;
ciò a prescindere dal momento in cui la sede per quella classe di concorso si sia resa disponibile, sempre nell'arco temporale di vigenza della graduatoria. Quanto alla posizione di quest'ultima, con posizione in Parte_3 graduatoria inferiore alla ricorrente, è risultata destinataria, nei turni di nomina successivi al primo, di incarico c.d. intero (senza spezzoni di orario), fino al termine delle attività scolastiche, per la classe di concorso “sostegno scuola infanzia” (ADAA) e tipo di posto
“sostegno psicofisico”, presso l'I.C. Monaci di Soriano nel Cimino. La ricorrente risulta aver indicato nelle preferenze il Comune di Soriano nel Cimino. In tema la giurisprudenza di merito ha condivisibilmente affermato che l'O.M. n. 112/2022 prevede espressamente che l'aspirante possa indicare le proprie preferenze in modo analitico o in modo sintetico, specificando che in tale secondo caso verranno prese in considerazione tutte le scuole del distretto o del comune per cui si è manifestata la preferenza, secondo l'ordine del codice meccanografico. Quindi l'interpretazione secondo la quale il docente che esprime una preferenza sintetica, indicando il distretto o il Comune e non la scuola, viene considerato rinunciatario rispetto alle sedi ricomprese in quel distretto o Comune, appare del tutto irragionevole ed in contrasto con le previsioni della stessa O.M. (così Tribunale di Roma n. 8095/2023). Anche sotto detto profilo la condotta del risulta pertanto illegittima. CP_3
Ciò posto, va accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, da ricondursi alla responsabilità da inadempimento di obbligazioni ex lege ai sensi dell'art. 1218 c.c. (cfr. Cass. n. 12489/2020; Cass. n. 9215/2015; Cass. n. 9807/2012). Non può infatti dubitarsi dell'esistenza di un nesso causale fra l'inadempimento della P.A. ed il danno patrimoniale lamentato, pari alla differenza tra il complessivo trattamento economico percepito a fronte degli incarichi per supplenze c.d. brevi dell'anno 2021/2022, da un lato, ed il trattamento economico che la ricorrente avrebbe percepito in caso di attribuzione di incarico, con orario completo, fino al termine delle attività didattiche. È infatti presumibile con sufficiente grado di certezza che lo svolgimento della procedura in osservanza delle regole violate avrebbe determinato l'esito positivo in favore della ricorrente, ovvero l'attribuzione in suo favore di un incarico dal 4 ottobre 2021 (data di decorrenza del contratto prevista dall'art. 1 del bollettino dell'1.10.2021 con il quale è stata destinataria di incarico la ) sino al 30 giugno, per la classe di concorso ADAA e Parte_3 su tipo di posto “sostegno psicofisico”. Relativamente al quantum, non può farsi uso dei conteggi della ricorrente in quanto elaborati tenendo in considerazione il periodo 3.9.2021-30.6.2022, mentre, per quanto esposto, l'operato illegittimo della P.A. si pone solo a partire dal bollettino dell'1.10.2021, nel quale la decorrenza del contratto di lavoro è prevista dal 4.10.2021. I giorni di servizio non reso per causa imputabile all'Amministrazione non sono pertanto 46 ma 15 (270 meno 255). Le differenze spettanti, pertanto, muovendo dai parametri indicati da parte attrice e non contestati dal , possono quantificarsi in € 839,25 per stipendio, € 87,3 per RPD, € CP_3
77,25 per 13° mensilità ed € 93,97 per TFR. Il va pertanto condannato alla corresponsione in favore della ricorrente della CP_3 complessiva somma di € 1.097,77, oltre interessi legali. Va invece respinta la domanda di risarcimento in forma specifica consistente nell'attribuzione del punteggio ulteriore che la ricorrente avrebbe maturato in caso di svolgimento della prestazione nei giorni di servizio non reso per causa imputabile all'Amministrazione (qualificata come risarcimento del danno professionale). In tema si ritiene di dar seguito all'orientamento seguito da questo Tribunale e da parte della giurisprudenza di merito in forza del quale l'attribuzione del punteggio è strettamente connessa all'esperienza professionale maturata, ovvero all'espletamento della prestazione lavorativa ed al conseguimento del corrispondente titolo di servizio, con la conseguenza che nessun punteggio può essere riconosciuto per la parte dell'incarico che la ricorrente non ha svolto, a prescindere dalle ragioni della mancata esecuzione della prestazione. Le spese di lite, stante l'accoglimento solo parziale della domanda, possono essere compensate per la metà e per la restante metà, liquidata in dispositivo e distratta ex art. 93 c.p.c., poste a carico del . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- condanna il , in persona del Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di € CP_5 Parte_1
1.097,77, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno;
- respinge ogni altra domanda;
- compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna la parte resistente al pagamento in favore del procuratore antistatario della ricorrente della restante metà, che si liquida in € 1.347,5 per compensi professionali, oltre rimb. C.U. (€ 49,00), rimborso forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Viterbo lì, 10 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 370/2023 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. MAGNANI GIANLUCA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di Controparte_1
************ visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 10/09/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 370 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata ad Albano Laziale (RM), via Virgilio, 12, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Magnani, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
Controparte_2
[...]
, rappresentato e difeso dai funzionari incaricati della rappresentanza in giudizio
[...]
Dott.ssa Anna Maria Volpi e Dott. Eugenio Cetrini. RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni patrimoniali per illegittimo scorrimento GPS. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 10.3.2023 ha adito questo Tribunale in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o antigiuridicità della condotta posta in essere dalle amministrazioni scolastiche convenute in sede di conferimento incarichi supplenza su posti comuni e di sostegno di scuola dell'infanzia nell'a.s. 2021/2022 mediante scorrimento delle relative GPS di di I^ e di II^ Fascia, per aperta violazione del principio CP_2 meritocratico in ambito selettivo/concorsuale, dell'art. 97 Cost., del principio di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), e delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti (om. 60/2020 e d.m. 242/2021); 2) IN OGNI CASO, accertare e dichiarare violato il diritto della ricorrente ad un incarico dal 3 settembre 2021 o da data successiva sino al termine delle attività didattiche (al 30 giugno) sui posti di sostegno scuola infanzia (ADAA) vacanti e disponibili nella provincia di nell'a.s. 2021/2022, CP_2 presso una delle scuole ricomprese nei Comuni da lei prescelti nella sua domanda informatizzazione nomine;
IN SUBORDINE, accertare e dichiarare la sussistenza di un danno da perdita di chance occupazionali della ricorrente conseguente alla illegittima modalità di convocazione e conferimento degli incarichi di supplenza sui posti di scuola dell'infanzia assegnati nella provincia di mediante scorrimento delle CP_2 relative GPS di I^ e di II^ fascia nell'a.s. 2021/2022; 3) previo accertamento del danno economico subito dalla ricorrente in conseguenza della denunciata condotta posta in essere, nella specie, dalle amministrazioni scolastiche in epigrafe, condannare – in solido, individualmente o pro quota – il
[...]
Controparte_3
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
, anche a titolo risarcitorio del danno patrimoniale subito (lucro cessante), di un Parte_1 somma pari o comunque commisurata a tutte le spettanze retributive direttamente ed indirettamente collegate ai mesi e giorni dell'a.s. 2021/2022 in cui la ricorrente non ha potuto prestare servizio per esclusiva responsabilità dell'amministrazione convenuta nella gestione informatizzata delle procedure di nomina docenti per il suddetto anno scolastico, e così per complessivi € 3.361,35 – come da conteggi acclusi al presente atto - o per la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia e/o equità, se del caso anche previa CTU contabile;
4) condannare – in solido, individualmente o pro quota – il
[...]
Controparte_3
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al riconoscimento giuridico
[...] in favore di , anche a titolo risarcitorio del danno professionale subito, dei mesi e Parte_1 giorni dell'a.s. 2021/2022 in cui la ricorrente non ha potuto prestare servizio per esclusiva responsabilità dell'amministrazione convenuta nella gestione informatizzata delle procedure di nomina docenti per il suddetto anno scolastico;
5) dettare tutte le forme ed i modi per una corretta esecuzione della sentenza;
6) con interessi legali come per legge;
7) predisporre nelle more del procedimento condanna provvisionale ex art.423 c.p.c.; Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”. La ricorrente, docente non di ruolo abilitata all'insegnamento nella scuola dell'infanzia (AAAA) e primaria (EEEE), in possesso di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con handicap, ha dedotto di prestare servizio presso l'Istituto comprensivo Ellera di con incarico a tempo determinato dal 5.9.2022 al 30.6.2023; di aver presentato
CP_2 nell'estate 2020 domanda di inserimento nelle neo costituite graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di valide per il biennio 2020/2022 e di essere stata inclusa nelle
CP_2 rispettive graduatorie di prima fascia (quella per docenti scuola infanzia con punti 11 e corrispondente posizione n. 860 e quella per docenti scuola primaria con punti 11 e corrispondente posizione n. 817); che nell'estate del 2021, in ragione della specializzazione sul sostegno per alunni scuola infanzia conseguita presso l'Università della Tuscia, dietro presentazione di apposita domanda, è stata inserita anche nella relativa GPS sostegno I^ Fascia (aggiuntiva) di con punteggio pari a 47 e corrispondente posizione n. 90 per
CP_2 la scuola infanzia;
che per effetto di fisiologici depennamenti in graduatoria è stata modificata anche la sua posizione nelle GPS di scuola infanzia (AAAA) e nelle GPS scuola primaria (EEEE); che nelle GPS di I^ fascia del biennio 2022/2023 e 2023/2024
CP_2 risulta invece inserita in posizione n. 750 con punti 26 per la scuola infanzia (AAAA); in posizione n. 117 con punti 53 per sostegno scuola infanzia (ADAA); in posizione n. 707 con punti 32 per la scuola primaria (EEEE); in posizione n. 162 con punti 68 per sostegno scuola primaria (ADEE); che per l'a.s. 2021/2022 non ha ottenuto alcun posto mediante scorrimento GPS, né con il primo bollettino del 31.8.2021 né con quelli successivi e ha dovuto accettare incarichi brevi presso l'Istituto comprensivo Viale Ernesto Monaci di Soriano nel Cimino (VT), tramite scorrimento graduatorie di istituto, per complessivi 255 giorni di servizio;
che, viceversa, altri aspiranti con punteggio inferiore al proprio nelle GPS di per la scuola dell'infanzia hanno ottenuto incarichi da inizio settembre 2021 sino CP_2 al termine delle attività didattiche presso scuole dalla medesima prescelte in domanda;
che con un primo reclamo dell'1.9.2021 ha chiesto di riconsiderare le nomine da GPS nel rispetto delle precedenze derivanti dal punteggio vantato dagli aspiranti nelle stesse, avendo constatato che colleghi con punteggio inferiore al suo erano stati soddisfatti su scuole e tipologie di posti da lei prescelti;
che il 2.9.2021 è stato emesso un secondo bollettino nomine con il quale l'amministrazione scolastica convenuta ha inizialmente assegnato alla ricorrente un incarico dal 3.9.2021 al 30.6.2022 su posto intero di sostegno nella scuola dell'infanzia (ADAA) presso l'Istituto comprensivo Carmine di;
che con un terzo CP_2 bollettino nomine del 3.9.2021 l'amministrazione convenuta, in autotutela, ha rivisto alcune nomine tra cui quella della ricorrente, riassegnando il suo posto ad altro aspirante;
che con un secondo reclamo del 3.9.2021, finalizzato a impugnare la suddetta revoca/riassegnazione dell'incarico inizialmente conferitole, ha evidenziato anche l'avvenuta assegnazione di posti in favore delle docenti e con punteggio Persona_1 Parte_2 inferiore al suo che, quandanche beneficiarie di riserva ex lege 68/1999 o precedenza ex lege 104/92, non avrebbero potuto essere soddisfatte a suo discapito provenendo esse da fascia inferiore alla sua (GPS incrociate di sostegno - I^ fascia l'una e GPS incrociate di sostegno - II^ fascia, l'altra) in quanto non specializzate sul sostegno didattico agli alunni con handicap;
che ad un terzo reclamo dell'8.9.2021 l'amministrazione convenuta ha dato riscontro deducendo che le cattedre erano state assegnate o su spezzone (tipologia di contratto non richiesta dalla ricorrente) o a candidati che beneficiavano di preferenze di legge ovvero su sedi d'organico o scuole non indicate dalla ricorrente come preferenza al momento di presentazione della domanda;
che tale pretermissione è dipesa dalla malagestione automatizzata delle nomine a tempo determinato per l'a.s. 2021/2022, contraddistinta dall'uso di un algoritmo fallace;
che ciò ha comportato la sua penalizzazione nell'a.s. 2021/2022 in termini di chance occupazionali per incarichi più appetibili rispetto a quello ottenuto, nonché un danno patrimoniale quantificabile in € 3.361,35 oltre interessi legali, corrispondente alle differenze economiche maturate tra il complessivo trattamento economico percepito come corrispettivo dei frammentari incarichi effettivamente svolti nell'anno 2021/2022, da un lato, e le spettanze economiche correlate ad un incarico dal 3 settembre 2021 sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) nel medesimo profilo cui ella aveva diritto per punteggio, dall'altro. Tanto premesso in fatto, in diritto ha dedotto:
- la violazione delle disposizioni regolamentari di settore;
- la violazione del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost.;
- la violazione del principio/dovere del soccorso istruttorio.
- la violazione del diritto all'assunzione per un posto su sostegno scuola infanzia (ADAA) sino al termine delle attività didattiche mediante scorrimento della relativa GPS I^ fascia di
, con conseguente diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito;
CP_2
- in subordine, il diritto al risarcimento del danno da perdita di chances di lavoro. Si è costituito in giudizio il deducendo la correttezza dell'operato CP_3 dell'amministrazione e la conseguente infondatezza del ricorso. La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei termini e limiti di seguito indicati. È documentalmente provato che la ricorrente – docente inserita nelle GPS di , CP_2 prima fascia, scuola dell'infanzia, scuola primaria e sostegno scuola dell'infanzia - ha presentato domanda per la partecipazione alla procedura di individuazione dei docenti destinatari di contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali su posti vacanti in organico e disponibili per l'intero anno scolastico (c.d. annuali) o sino al 30 giugno (termine delle attività didattiche) per l'a.s. 2021/2022. All'esito della procedura la ricorrente non è risultata destinataria di alcun incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche mediante scorrimento GPS, ottenendo soltanto supplenze brevi tramite scorrimento delle graduatorie di istituto, per complessivi 255 nell'a.s. in questione. Ciò posto la deduce l'illegittimità dei parametri e criteri utilizzati dall'amministrazione Pt_1 nella procedura informatizzata di nomina dei docenti, evidenziando come docenti con punteggio inferiore al proprio nelle GPS di per la scuola dell'infanzia avrebbero CP_2 ottenuto incarichi sino al 30 giungo presso scuole o sedi da essa prescelte nella domanda. In particolare la ricorrente sostiene innanzitutto che il avrebbe erroneamente CP_3 attribuito prevalenza ai benefici di cui alla Legge n. 104/1992 a discapito del punteggio e del collocamento in prima fascia, pretermettendola rispetto a Parte_2
(aspirante in situazione di handicap personale ex artt. 21 e 33, comma 6, L. n. 104/1992) e
(aspirante assistente di un familiare disabile in condizione di gravità ex Persona_1 art. 33, commi 3 e 5, L. n. 104/1992), docenti con punteggio inferiore al proprio e collocate in seconda fascia. Secondariamente rappresenta che, una volta “processata” negativamente, non sarebbe stata più presa in considerazione dal sistema nei successivi turni di nomina, sicché docenti con punteggio inferiore al proprio (come e Parte_3 Persona_2 avrebbero ottenuto posti c.d. interi ed annuali o sino al 30 giungo nei vari turni di nomina succedutisi a partire dal 31 agosto 2021 in scuole dalla medesima ricorrente prescelte. La prima censura risulta infondata. In tema vengono in rilievo innanzitutto gli artt. 21 e 33, commi 3 e 5, della L. n. 104/1992. Secondo la prima di dette disposizioni “
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.”. L'art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 prevede inoltre che: “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. È lavoratore di cui al comma 3: “il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti..”. La normativa primaria a tutela delle situazioni di handicap attribuisce, pertanto, nella scelta della sede (iniziale o in corso di rapporto) un diritto di precedenza incondizionato per il dipendente con handicap superiore ai due terzi (art. 21) e un diritto limitato soltanto dalla sussistenza di diverse esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'amministrazione per il dipendente con familiare in situazione di handicap grave da assistere (art. 33, comma 5). Il principio di divisione in fasce e quello del punteggio in graduatoria appaiono pertanto recessivi rispetto al diritto alla salute alla cui tutela la disciplina speciale richiamata è preordinata. Come precisato dalla giurisprudenza amministrativa “l'ordine della graduatoria, pur avendo valenza generale in materia, non è assolutamente inderogabile né può ritenersi impermeabile, quasi nell'indifferenza dell'ordinamento, alle prevalenti esigenze di salute che, in un'ottica di ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco, possono giustificare l'agevolazione di cui all'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992 e l'attribuzione anche della prima sede al dipendente che presti assistenza ad un parente o affine afflitto da handicap grave" (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 4779/2020; Tar Lazio, sez. IV, n. 6409/2023). Con particolare riferimento, poi, alla priorità di scelta della sede scolastica in materia di supplenze del personale docente, la circolare ministeriale n. 25089 del 06.08.2021 (doc. 1 memoria), prevede quanto segue: “Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell'ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica;
in tali casi l'aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria…. Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all'art. 21, e al comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell'ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell'Ufficio competente, per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.” Nella specie il ha provato che alla data di pubblicazione del bollettino definitivo CP_3 delle nomine (3.9.2021) la si trovava in situazione di handicap personale ex art. 21 Pt_2
L. n. 104/1992 e la era assistente della madre disabile in condizione di gravità ex Per_1 art. 33, commi 3 e 5, L. n. 104/1992. Le medesime, nel rispetto della circolare ministeriale richiamata, non hanno ottenuto posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica rispetto ad altri aspiranti con punteggio maggiore e, quanto alla la sede assegnatale Per_1
è l'I.C. Piazza Marconi di Vetralla, dunque una scuola sita nel comune di residenza/domicilio del genitore assistito. Non si ravvisano, pertanto, profili di illegittimità nell'operato dell'Amministrazione. Fondata è invece la seconda censura. Risulta documentalmente che con posizione in graduatoria 834 (GPS Persona_2 incrociate sostegno fascia 1), è stata destinataria, nei turni di nomina successivi al primo, di incarico c.d. intero (senza spezzoni di orario), fino al termine delle attività scolastiche, per la classe di concorso “sostegno scuola infanzia” (ADAA) e tipo di posto “sostegno psicofisico”, presso l'I.C. Luigi Fantappie Viterbo (VTAA82900D). La ricorrente, al contrario, con posizione in graduatoria 90 per la classe di concorso ADAA (GPS Fascia 1), pur avendo espressamente indicato la scuola in questione per la medesima classe di concorso, con incarico annuale o fino al termine delle attività scolastiche e sul medesimo tipo di posto, non ha ottenuto l'incarico. Giova sottolineare che la difesa del , incentrata sull'equiparazione tra mancata CP_3 indicazione di talune sedi e rinuncia alle medesime ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 8, D.M. n. 242 del 30.7.2021 e dell'art. 12, comma 9 e 14, comma 1, O.M. n. 60 del 10.7.2020, appare nel caso di specie inconferente in quanto, come evidenziato, l'I.C. Luigi Fantappie Viterbo ( ) è tra le sedi espressamente indicate dalla C.F._2 ricorrente per la classe di concorso ADAA e su tipo di posto “sostegno psicofisico”. Verosimilmente le ragioni della mancata attribuzione del posto (non esplicitate dal in sede di memoria difensiva) sono da ravvisarsi nel meccanismo di CP_3 Cont funzionamento dell'algoritmo. Come precisato dall' per il , ambito territoriale di CP_3
Roma, nella nota allegata dalla ricorrente (doc. 24 ricorso) “Il sistema processa una sola volta la posizione del docente e se non attribuisce la sede in un dato turno di nomina non riesamina la posizione dello stesso docente nei successivi turni poiché l'algoritmo, ad ogni elaborazione, “riparte” dalla posizione in graduatoria che segue quella dell'ultimo nominato nel turno precedente..”. Ciò sta a significare che se successivamente al primo turno di nomina si rendono nuovamente disponibili sedi non risultanti vacanti in precedenza (ad es. per effetto di rinuncia), nei turni di nomina successivi il docente già “processato” non viene più preso in considerazione ed il posto è assegnato ad aspirante con punteggio inferiore. Ciò anche se la sede risulta ricompresa nell'elenco di preferenze manifestate dal docente con punteggio superiore, per la medesima classe di concorso, sul medesimo tipo di posto e tipo di cattedra. Detto maccanismo, come affermato dalla giurisprudenza di merito allegata dalla ricorrente, non rinviene un fondamento in alcuna norma procedimentale e determina, di fatto, un sovvertimento della graduatoria in ragione di una suddivisione delle nomine operata solo per ragioni di praticità in diverse fasi. Esso si pone in contrasto con l'art. 12, comma 8, O.M. n. 60/2020, ai sensi del quale “le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione” e, più in generale, con i principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., di cui il principio meritocratico rappresenta un corollario. L'assegnazione degli incarichi di insegnamento deve infatti avvenire garantendo la scelta del candidato che abbia maturato il punteggio più elevato in graduatoria nella classe di concorso individuata regolarmente nella domanda di supplenza annuale;
ciò a prescindere dal momento in cui la sede per quella classe di concorso si sia resa disponibile, sempre nell'arco temporale di vigenza della graduatoria. Quanto alla posizione di quest'ultima, con posizione in Parte_3 graduatoria inferiore alla ricorrente, è risultata destinataria, nei turni di nomina successivi al primo, di incarico c.d. intero (senza spezzoni di orario), fino al termine delle attività scolastiche, per la classe di concorso “sostegno scuola infanzia” (ADAA) e tipo di posto
“sostegno psicofisico”, presso l'I.C. Monaci di Soriano nel Cimino. La ricorrente risulta aver indicato nelle preferenze il Comune di Soriano nel Cimino. In tema la giurisprudenza di merito ha condivisibilmente affermato che l'O.M. n. 112/2022 prevede espressamente che l'aspirante possa indicare le proprie preferenze in modo analitico o in modo sintetico, specificando che in tale secondo caso verranno prese in considerazione tutte le scuole del distretto o del comune per cui si è manifestata la preferenza, secondo l'ordine del codice meccanografico. Quindi l'interpretazione secondo la quale il docente che esprime una preferenza sintetica, indicando il distretto o il Comune e non la scuola, viene considerato rinunciatario rispetto alle sedi ricomprese in quel distretto o Comune, appare del tutto irragionevole ed in contrasto con le previsioni della stessa O.M. (così Tribunale di Roma n. 8095/2023). Anche sotto detto profilo la condotta del risulta pertanto illegittima. CP_3
Ciò posto, va accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, da ricondursi alla responsabilità da inadempimento di obbligazioni ex lege ai sensi dell'art. 1218 c.c. (cfr. Cass. n. 12489/2020; Cass. n. 9215/2015; Cass. n. 9807/2012). Non può infatti dubitarsi dell'esistenza di un nesso causale fra l'inadempimento della P.A. ed il danno patrimoniale lamentato, pari alla differenza tra il complessivo trattamento economico percepito a fronte degli incarichi per supplenze c.d. brevi dell'anno 2021/2022, da un lato, ed il trattamento economico che la ricorrente avrebbe percepito in caso di attribuzione di incarico, con orario completo, fino al termine delle attività didattiche. È infatti presumibile con sufficiente grado di certezza che lo svolgimento della procedura in osservanza delle regole violate avrebbe determinato l'esito positivo in favore della ricorrente, ovvero l'attribuzione in suo favore di un incarico dal 4 ottobre 2021 (data di decorrenza del contratto prevista dall'art. 1 del bollettino dell'1.10.2021 con il quale è stata destinataria di incarico la ) sino al 30 giugno, per la classe di concorso ADAA e Parte_3 su tipo di posto “sostegno psicofisico”. Relativamente al quantum, non può farsi uso dei conteggi della ricorrente in quanto elaborati tenendo in considerazione il periodo 3.9.2021-30.6.2022, mentre, per quanto esposto, l'operato illegittimo della P.A. si pone solo a partire dal bollettino dell'1.10.2021, nel quale la decorrenza del contratto di lavoro è prevista dal 4.10.2021. I giorni di servizio non reso per causa imputabile all'Amministrazione non sono pertanto 46 ma 15 (270 meno 255). Le differenze spettanti, pertanto, muovendo dai parametri indicati da parte attrice e non contestati dal , possono quantificarsi in € 839,25 per stipendio, € 87,3 per RPD, € CP_3
77,25 per 13° mensilità ed € 93,97 per TFR. Il va pertanto condannato alla corresponsione in favore della ricorrente della CP_3 complessiva somma di € 1.097,77, oltre interessi legali. Va invece respinta la domanda di risarcimento in forma specifica consistente nell'attribuzione del punteggio ulteriore che la ricorrente avrebbe maturato in caso di svolgimento della prestazione nei giorni di servizio non reso per causa imputabile all'Amministrazione (qualificata come risarcimento del danno professionale). In tema si ritiene di dar seguito all'orientamento seguito da questo Tribunale e da parte della giurisprudenza di merito in forza del quale l'attribuzione del punteggio è strettamente connessa all'esperienza professionale maturata, ovvero all'espletamento della prestazione lavorativa ed al conseguimento del corrispondente titolo di servizio, con la conseguenza che nessun punteggio può essere riconosciuto per la parte dell'incarico che la ricorrente non ha svolto, a prescindere dalle ragioni della mancata esecuzione della prestazione. Le spese di lite, stante l'accoglimento solo parziale della domanda, possono essere compensate per la metà e per la restante metà, liquidata in dispositivo e distratta ex art. 93 c.p.c., poste a carico del . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- condanna il , in persona del Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di € CP_5 Parte_1
1.097,77, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno;
- respinge ogni altra domanda;
- compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna la parte resistente al pagamento in favore del procuratore antistatario della ricorrente della restante metà, che si liquida in € 1.347,5 per compensi professionali, oltre rimb. C.U. (€ 49,00), rimborso forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Viterbo lì, 10 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci