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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11951 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI 13 sezione civile
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
DIRITTI DELLA CITTADINANZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2502/2024 promosso con ricorso depositato in data 08 febbraio 2024 da:
, nato a [...] - Argentina, il 22/12/1992 e residente in [...]
2149, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dall'Avv. Annamaria Zarrelli (C.F.:
) C.F._1
Ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 resistente nonché
Pubblico Ministero
Interventore ex lege
Il GOT Dott.ssa Antonietta De Simone all'udienza del 19 novembre 2025 si è riservata per il deposito della
SENTENZA
- Con ricorso ex art. 281 undicies cpc il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo in sintesi che : “…In data 13/10/1890, da genitori italiani (SI. e Persona_1
SI.ra ) nasceva in Italia, nel Comune di Montella (AV), il SI. (doc. 1), Persona_2 Parte_2 cittadino italiano poi emigrato in Argentina, ove decedeva a Huanguelén - Buenos Aires, in data 24/04/1938
(doc. 2), senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 3);Segnatamente, il SI.
[...]
[...] non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana”. Pt_2
Il sebbene regolarmente citato è contumace. Controparte_1
Il P.M. non ha reso parere.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni
Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo è nato nel Comune di Montella, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata. Risulta inoltre che l'avo mai Pt_2 si naturalizzava cittadino argentino, avendo quindi trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis alla figlia che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro Persona_3 volta cittadini italiani. Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione
Italiana. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda non risulta prevedibile (vedi doc in atti). Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto
1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. La natura della procedura consente la Controparte_1 compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così dispone:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara parte ricorrente come generalizzata è cittadino italiano;
- ordina al e per esso all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, Controparte_1 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, 15 dicembre 2025
Il GOT
Dott.ssa Antonietta De Simone