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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/04/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1143/2022 R.G. promossa da
IN Parte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Jorio
-ricorrente/opponente-
contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Prestia Controparte_1
-resistente/opposto-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - retribuzione;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 235/2022 R.G., l'odierno opposto adiva il Tribunale di Catanzaro, esponendo: di prestare attività lavorativa alle dipendenze dell' , Controparte_2
presso il reparto di Neurologia, dal 1°.1.1995; di aver effettuato, nel periodo
Pag. 1 a 7 16.6.2021 – 29.8.2021, esclusivamente durante i turni mattutini e pomeridiani, prestazioni di lavoro straordinario, regolarmente autorizzate, per un totale di 84 ore;
di non aver, tuttavia, ricevuto alcun compenso a titolo di remunerazione delle suddette prestazioni.
1.1. All'esito del procedimento, veniva emesso, in data 5.4.2022, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 147/2022, con il quale l' Parte_1
in persona del l.r.p.t., veniva condannata a pagare, nei confronti del
[...]
la somma di € 1.517,04 [ottenuta moltiplicando le 84 ore di straordinario CP_1 per la tariffa oraria di € 18,060, come risultante dal cedolino paga prodotto dal ricorrente in fase monitoria], oltre interessi, spese e competenze di lite.
2. Parte ricorrente propone, ora, opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependone la nullità per carenza di prova del credito azionato e deducendo, altresì, l'indeterminatezza della pretesa azionata dal lavoratore.
3. Parte opposta argomenta per l'infondatezza dell'avversa domanda e ne chiede il rigetto.
4. Espletata istruttoria orale, l'opposizione non può essere accolta.
5. Con il primo motivo di opposizione, l'Azienda eccepisce la Parte_1
nullità del decreto ingiuntivo opposto, poiché emesso sulla base di buste paga prive di qualsivoglia valore probatorio, in quanto sprovviste di firma, sigla e timbro dell'opponente.
5.1. La deduzione è, per un verso, infondata e, per altro verso, irrilevante.
5.2. È infondata perché, a ben vedere, la prova scritta del credito, sulla base della quale il lavoratore ha azionato il ricorso per decreto ingiuntivo, è costituita dalla nota del 4.11.2021, a firma del coordinatore infermieristico dott. Tes_1
, nella quale è contenuto il prospetto delle ore di straordinario non
[...]
retribuito, effettuato nei mesi di marzo, maggio, giugno, luglio e agosto 2021 presso il reparto di Neurologia: prospetto all'interno del quale figura il nominativo dell'odierno opposto, che risulta aver effettuato (e la circostanza non è contestata
Pag. 2 a 7 dalla parte datoriale) 84 ore di straordinario nel periodo 16.6.2021/29.8.2021, esclusivamente nei turni mattutini e pomeridiani.
5.3. Il cedolino paga, invece, è stato prodotto solo al fine di dimostrare l'ammontare della tariffa oraria della retribuzione dovuta, pari ad € 18,060
(circostanza, anche in tal caso, non contestata dall'opponente).
5.4. È, inoltre, irrilevante perché, come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce una impugnazione del provvedimento monitorio, bensì è un giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. L'opposizione, dunque, non può concludersi con una pronuncia che si limiti a vagliare eventuali vizi del decreto ingiuntivo opposto, ma deve esaminare nel merito la pretesa creditoria dedotta in lite.
6. Con il secondo motivo di opposizione, l'Azienda ha Parte_1
eccepito che la certificazione delle ore di straordinario, sottoscritta da soggetto non titolare di carica dirigenziale, non è idonea ad impegnare l'ente, non emergendo chi abbia disposto l'effettuazione delle ore di prestazioni aggiuntive, né le ragioni per le quali si sia fatto ricorso al lavoro straordinario in presenza di una dotazione organica completa.
6.1. L'eccezione non coglie nel segno.
6.2. Come già accennato, non è contestato dall' che l'opposto abbia Pt_1
effettuato 84 ore di straordinario nel periodo 16.6.2021/29.8.2021, né che la tariffa oraria da considerare per il calcolo della retribuzione dovuta sia pari ad € 18,060, con conseguente ammontare della remunerazione pari a complessivi € 1.517,04.
6.3. E, del resto, le risultanze della nota del 4.11.2021, contenente il prospetto delle ore di straordinario, è stata confermata proprio dal coordinatore infermieristico che l'ha redatta, dott. , nonché dal primario del Testimone_1
reparto di Neurologia, dott. Persona_1
Pag. 3 a 7 6.4. Nello specifico, il primo, escusso all'udienza del 14.6.2023, ha dichiarato:
“La richiesta dello straordinario viene da me proposta e il dirigente autorizza e firma. In questa nota ho fatto un riepilogo dello straordinario effettuato dal
e che non era stato retribuito, nonostante la firma del dirigente. ADR sul CP_1 capitolo 2: le ore di straordinario erano state autorizzate dal prof. ”. Persona_1
6.5. Il secondo, escusso all'udienza del 20.12.2023, ha riferito: “Le prestazioni sono state autorizzate da me, anche perché eravamo in difficoltà per il pensionamento di alcune unità. Nonostante questo, avevamo raggiunto una riduzione degli straordinari, ma c'erano esigenze di tutela dei pazienti che imponevano comunque il ricorso allo straordinario da parte degli infermieri, anche perché si era in piena emergenza Covid e, inoltre, eravamo passati da 12 a 14 posti letto ed erano, invece, diminuite le risorse infermieristiche. Per cui, ogni autorizzazione di straordinario era frutto di attenta ponderazione. ADR dell'avv.
Prestia: le ore di straordinario servivano a garantire la continuità assistenziale del turno”.
6.6. Deve, pertanto, ritenersi accertato che il ha effettuato le ore di CP_1 lavoro straordinario dedotte nell'originario ricorso per decreto ingiuntivo.
6.7. La questione controversa è la remunerabilità di siffatte prestazioni.
6.8. La pretesa creditoria vantata involge il tema delle c.d. prestazioni aggiuntive regolate, fino al 31.12.2003, dall'art. 1, comma 2, d.l. n. 402/2001 conv. con mod. in l. n. 1/2002 (con effetti poi prorogati dapprima al 31.12.2006 dall'art.
6-quinquies del d.l. n. 314/2004 conv. con mod. in l. n. 26/2005 e, quindi, al 31.5.2007 dall'art. 1, comma 2, d.l. n. 300/2006, conv. con mod. in l. n. 17/2007 e poi, ulteriormente, fino all'intervenire della contrattazione collettiva per effetto dell'art. l. n. 120/2007) ed, infine, regolate, attraverso il richiamo alla medesima disciplina, dall'art. 13 del
CCNL 10.4.2008 (normativo 2006-2009 ed economico 2006-2007) e dall'art. 12
CCNL 31 luglio 2009 (economico 2008-2009).
Pag. 4 a 7 6.9. La richiamata disciplina prevede, in particolare, che, per essere remunerate, le prestazioni aggiuntive devono essere sottoposte alla previa autorizzazione regionale e devono ricorrere, altresì, particolari condizioni soggettive dei lavoratori
(come, ad esempio, prestazione di servizio a tempo pieno da almeno sei mesi;
assenza di esenzioni da mansioni, ecc.).
6.10. Ora, nel caso di specie, in effetti manca l'allegazione e la prova, da parte del dipendente, dei fatti costitutivi del diritto rivendicato.
6.11. Cionondimeno, non si può giungere alla declaratoria di insussistenza del credito retributivo per cui egli agisce, sulla scorta della considerazione per la quale
“Lo svolgimento di lavoro oltre il debito orario non intercetta infatti, sotto il profilo della remunerazione, soltanto quella fattispecie delle prestazioni c.d.
"aggiuntive", ma anche quella del lavoro straordinario, in ipotesi nella variante di cui all'art. 2126 c.c. ed è a tali ipotesi che l'insistenza del ricorrente sulla concreta esecuzione di prestazioni cui egli era stato "comandato" inevitabilmente riporta, in esercizio del potere-dovere di individuare, una volta denunciata la violazione di legge, la disciplina normativa regolativa della fattispecie dedotta in causa.
9. La
"autorizzazione" che viene in evidenza non è dunque è un atto esterno alla sfera datoriale, come nel caso delle prestazioni aggiuntive nei termini di cui all'art. 1
D.L. 402 cit. e successive norme di richiamo ad esso. Per autorizzazione, in questo diverso ambito, si intende piuttosto il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente o prohibente domino, ma con il consenso del medesimo;
consenso alle prestazioni che può anche essere implicito e che, una volta esistente, integra gli estremi per il necessario pagamento del lavoro straordinario” (Cass. civile sez. lav., 23/06/2023, n.18063).
6.12. Prosegue la Corte, nella pronuncia da ultimo citata, che “È vero che, secondo questa S.C., le remunerazioni delle prestazioni nel pubblico impiego possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa e che l'accordo incoerente con esse è invalido (Cass. 21 febbraio 2022, n.
5679) e rende pertanto ripetibili eventuali pagamenti eseguiti sulla sua base (Cass.
Pag. 5 a 7 9 maggio 2022, n. 14672). Ciò però non consente di derogare alla disciplina, in sé centrale nell'ambito del diritto del lavoro regolato su base negoziale, di cui all'art.
2126 cc., certamente applicabile anche nel pubblico impiego…D'altra parte, gli impegni di spesa possono certamente impedire di riconoscere aumenti di corrispettivo non coperti da una regolare conduzione della contrattazione o da altri presupposti necessari per il loro riconoscimento, ma non possono impedire in toto il pagamento, se la prestazione sia resa non insciente o prohibente domino o comunque in modo incoerente con la volontà del datore…Semmai il tema si sposta sul piano della responsabilità verso la Pubblica Amministrazione dei preposti che non avrebbero in ipotesi non dovuto consentire quelle lavorazioni, ma non può ammettersi che il sistema giuridico, contro il disposto di norme centrali di esso, sia alla fine declinato in pregiudizio del prestatore di lavoro subordinato che abbia svolto l'attività sua propria ed alla cui tutela sono di presidio i principi costituzionali già richiamati”.
6.13. Pertanto, il riconoscimento del diritto a prestazioni c.d. “aggiuntive” ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 402/2001 conv. con mod. in l. n. 1/2002, quale poi richiamato ratione temporis dalla contrattazione collettiva del comparto sanità, è subordinato al ricorrere dei presupposti tipici di esse e dunque all'autorizzazione regionale, anche a fini organizzativi e di spesa, alla presenza in capo ai lavoratori così impiegati di requisiti c.d. soggettivi e ad un'apposita determinazione tariffaria.
Tuttavia, lo svolgimento oltre il debito orario di tali prestazioni di lavoro, pur in mancanza dei menzionati presupposti, comporta il diritto al riconoscimento del compenso corrispondente alla misura propria del lavoro straordinario secondo la contrattazione collettiva di tempo in tempo vigente, in quanto la presenza del consenso datoriale, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c., a nulla rilevando, se non per quanto attiene alla responsabilità dei funzionari verso la Pubblica
Amministrazione, il superamento anche di limiti o di regole riguardanti la spesa pubblica, in presenza di una prestazione così acconsentita e resa.
Pag. 6 a 7 6.14. Applicando i principi appena esposti all'odierno caso di specie, non vi è dubbio che le prestazioni rese dall'opposto oltre il normale orario di lavoro, essendo avvenute su disposizione dell' datrice o, comunque, con un suo Pt_1
consenso (sia pur implicito), debbano essere remunerate, ai sensi dell'art. 2126 c.c., nella misura che – in assenza di contestazione alcuna sul quantum – è stata indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo.
7. Ne consegue che, alla luce di quanto sin qui esposto, la pretesa creditoria vantata dall'opposto deve ritenersi fondata. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
8. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€ 1.517,04), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e avuto riguardo ai valori prossimi ai minimi tariffari, in virtù della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate, sono poste a carico della parte opponente soccombente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, n. 147/2022 del 5.4.2022;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.314,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 02/04/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1143/2022 R.G. promossa da
IN Parte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Jorio
-ricorrente/opponente-
contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Prestia Controparte_1
-resistente/opposto-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - retribuzione;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 235/2022 R.G., l'odierno opposto adiva il Tribunale di Catanzaro, esponendo: di prestare attività lavorativa alle dipendenze dell' , Controparte_2
presso il reparto di Neurologia, dal 1°.1.1995; di aver effettuato, nel periodo
Pag. 1 a 7 16.6.2021 – 29.8.2021, esclusivamente durante i turni mattutini e pomeridiani, prestazioni di lavoro straordinario, regolarmente autorizzate, per un totale di 84 ore;
di non aver, tuttavia, ricevuto alcun compenso a titolo di remunerazione delle suddette prestazioni.
1.1. All'esito del procedimento, veniva emesso, in data 5.4.2022, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 147/2022, con il quale l' Parte_1
in persona del l.r.p.t., veniva condannata a pagare, nei confronti del
[...]
la somma di € 1.517,04 [ottenuta moltiplicando le 84 ore di straordinario CP_1 per la tariffa oraria di € 18,060, come risultante dal cedolino paga prodotto dal ricorrente in fase monitoria], oltre interessi, spese e competenze di lite.
2. Parte ricorrente propone, ora, opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependone la nullità per carenza di prova del credito azionato e deducendo, altresì, l'indeterminatezza della pretesa azionata dal lavoratore.
3. Parte opposta argomenta per l'infondatezza dell'avversa domanda e ne chiede il rigetto.
4. Espletata istruttoria orale, l'opposizione non può essere accolta.
5. Con il primo motivo di opposizione, l'Azienda eccepisce la Parte_1
nullità del decreto ingiuntivo opposto, poiché emesso sulla base di buste paga prive di qualsivoglia valore probatorio, in quanto sprovviste di firma, sigla e timbro dell'opponente.
5.1. La deduzione è, per un verso, infondata e, per altro verso, irrilevante.
5.2. È infondata perché, a ben vedere, la prova scritta del credito, sulla base della quale il lavoratore ha azionato il ricorso per decreto ingiuntivo, è costituita dalla nota del 4.11.2021, a firma del coordinatore infermieristico dott. Tes_1
, nella quale è contenuto il prospetto delle ore di straordinario non
[...]
retribuito, effettuato nei mesi di marzo, maggio, giugno, luglio e agosto 2021 presso il reparto di Neurologia: prospetto all'interno del quale figura il nominativo dell'odierno opposto, che risulta aver effettuato (e la circostanza non è contestata
Pag. 2 a 7 dalla parte datoriale) 84 ore di straordinario nel periodo 16.6.2021/29.8.2021, esclusivamente nei turni mattutini e pomeridiani.
5.3. Il cedolino paga, invece, è stato prodotto solo al fine di dimostrare l'ammontare della tariffa oraria della retribuzione dovuta, pari ad € 18,060
(circostanza, anche in tal caso, non contestata dall'opponente).
5.4. È, inoltre, irrilevante perché, come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce una impugnazione del provvedimento monitorio, bensì è un giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. L'opposizione, dunque, non può concludersi con una pronuncia che si limiti a vagliare eventuali vizi del decreto ingiuntivo opposto, ma deve esaminare nel merito la pretesa creditoria dedotta in lite.
6. Con il secondo motivo di opposizione, l'Azienda ha Parte_1
eccepito che la certificazione delle ore di straordinario, sottoscritta da soggetto non titolare di carica dirigenziale, non è idonea ad impegnare l'ente, non emergendo chi abbia disposto l'effettuazione delle ore di prestazioni aggiuntive, né le ragioni per le quali si sia fatto ricorso al lavoro straordinario in presenza di una dotazione organica completa.
6.1. L'eccezione non coglie nel segno.
6.2. Come già accennato, non è contestato dall' che l'opposto abbia Pt_1
effettuato 84 ore di straordinario nel periodo 16.6.2021/29.8.2021, né che la tariffa oraria da considerare per il calcolo della retribuzione dovuta sia pari ad € 18,060, con conseguente ammontare della remunerazione pari a complessivi € 1.517,04.
6.3. E, del resto, le risultanze della nota del 4.11.2021, contenente il prospetto delle ore di straordinario, è stata confermata proprio dal coordinatore infermieristico che l'ha redatta, dott. , nonché dal primario del Testimone_1
reparto di Neurologia, dott. Persona_1
Pag. 3 a 7 6.4. Nello specifico, il primo, escusso all'udienza del 14.6.2023, ha dichiarato:
“La richiesta dello straordinario viene da me proposta e il dirigente autorizza e firma. In questa nota ho fatto un riepilogo dello straordinario effettuato dal
e che non era stato retribuito, nonostante la firma del dirigente. ADR sul CP_1 capitolo 2: le ore di straordinario erano state autorizzate dal prof. ”. Persona_1
6.5. Il secondo, escusso all'udienza del 20.12.2023, ha riferito: “Le prestazioni sono state autorizzate da me, anche perché eravamo in difficoltà per il pensionamento di alcune unità. Nonostante questo, avevamo raggiunto una riduzione degli straordinari, ma c'erano esigenze di tutela dei pazienti che imponevano comunque il ricorso allo straordinario da parte degli infermieri, anche perché si era in piena emergenza Covid e, inoltre, eravamo passati da 12 a 14 posti letto ed erano, invece, diminuite le risorse infermieristiche. Per cui, ogni autorizzazione di straordinario era frutto di attenta ponderazione. ADR dell'avv.
Prestia: le ore di straordinario servivano a garantire la continuità assistenziale del turno”.
6.6. Deve, pertanto, ritenersi accertato che il ha effettuato le ore di CP_1 lavoro straordinario dedotte nell'originario ricorso per decreto ingiuntivo.
6.7. La questione controversa è la remunerabilità di siffatte prestazioni.
6.8. La pretesa creditoria vantata involge il tema delle c.d. prestazioni aggiuntive regolate, fino al 31.12.2003, dall'art. 1, comma 2, d.l. n. 402/2001 conv. con mod. in l. n. 1/2002 (con effetti poi prorogati dapprima al 31.12.2006 dall'art.
6-quinquies del d.l. n. 314/2004 conv. con mod. in l. n. 26/2005 e, quindi, al 31.5.2007 dall'art. 1, comma 2, d.l. n. 300/2006, conv. con mod. in l. n. 17/2007 e poi, ulteriormente, fino all'intervenire della contrattazione collettiva per effetto dell'art. l. n. 120/2007) ed, infine, regolate, attraverso il richiamo alla medesima disciplina, dall'art. 13 del
CCNL 10.4.2008 (normativo 2006-2009 ed economico 2006-2007) e dall'art. 12
CCNL 31 luglio 2009 (economico 2008-2009).
Pag. 4 a 7 6.9. La richiamata disciplina prevede, in particolare, che, per essere remunerate, le prestazioni aggiuntive devono essere sottoposte alla previa autorizzazione regionale e devono ricorrere, altresì, particolari condizioni soggettive dei lavoratori
(come, ad esempio, prestazione di servizio a tempo pieno da almeno sei mesi;
assenza di esenzioni da mansioni, ecc.).
6.10. Ora, nel caso di specie, in effetti manca l'allegazione e la prova, da parte del dipendente, dei fatti costitutivi del diritto rivendicato.
6.11. Cionondimeno, non si può giungere alla declaratoria di insussistenza del credito retributivo per cui egli agisce, sulla scorta della considerazione per la quale
“Lo svolgimento di lavoro oltre il debito orario non intercetta infatti, sotto il profilo della remunerazione, soltanto quella fattispecie delle prestazioni c.d.
"aggiuntive", ma anche quella del lavoro straordinario, in ipotesi nella variante di cui all'art. 2126 c.c. ed è a tali ipotesi che l'insistenza del ricorrente sulla concreta esecuzione di prestazioni cui egli era stato "comandato" inevitabilmente riporta, in esercizio del potere-dovere di individuare, una volta denunciata la violazione di legge, la disciplina normativa regolativa della fattispecie dedotta in causa.
9. La
"autorizzazione" che viene in evidenza non è dunque è un atto esterno alla sfera datoriale, come nel caso delle prestazioni aggiuntive nei termini di cui all'art. 1
D.L. 402 cit. e successive norme di richiamo ad esso. Per autorizzazione, in questo diverso ambito, si intende piuttosto il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente o prohibente domino, ma con il consenso del medesimo;
consenso alle prestazioni che può anche essere implicito e che, una volta esistente, integra gli estremi per il necessario pagamento del lavoro straordinario” (Cass. civile sez. lav., 23/06/2023, n.18063).
6.12. Prosegue la Corte, nella pronuncia da ultimo citata, che “È vero che, secondo questa S.C., le remunerazioni delle prestazioni nel pubblico impiego possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa e che l'accordo incoerente con esse è invalido (Cass. 21 febbraio 2022, n.
5679) e rende pertanto ripetibili eventuali pagamenti eseguiti sulla sua base (Cass.
Pag. 5 a 7 9 maggio 2022, n. 14672). Ciò però non consente di derogare alla disciplina, in sé centrale nell'ambito del diritto del lavoro regolato su base negoziale, di cui all'art.
2126 cc., certamente applicabile anche nel pubblico impiego…D'altra parte, gli impegni di spesa possono certamente impedire di riconoscere aumenti di corrispettivo non coperti da una regolare conduzione della contrattazione o da altri presupposti necessari per il loro riconoscimento, ma non possono impedire in toto il pagamento, se la prestazione sia resa non insciente o prohibente domino o comunque in modo incoerente con la volontà del datore…Semmai il tema si sposta sul piano della responsabilità verso la Pubblica Amministrazione dei preposti che non avrebbero in ipotesi non dovuto consentire quelle lavorazioni, ma non può ammettersi che il sistema giuridico, contro il disposto di norme centrali di esso, sia alla fine declinato in pregiudizio del prestatore di lavoro subordinato che abbia svolto l'attività sua propria ed alla cui tutela sono di presidio i principi costituzionali già richiamati”.
6.13. Pertanto, il riconoscimento del diritto a prestazioni c.d. “aggiuntive” ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 402/2001 conv. con mod. in l. n. 1/2002, quale poi richiamato ratione temporis dalla contrattazione collettiva del comparto sanità, è subordinato al ricorrere dei presupposti tipici di esse e dunque all'autorizzazione regionale, anche a fini organizzativi e di spesa, alla presenza in capo ai lavoratori così impiegati di requisiti c.d. soggettivi e ad un'apposita determinazione tariffaria.
Tuttavia, lo svolgimento oltre il debito orario di tali prestazioni di lavoro, pur in mancanza dei menzionati presupposti, comporta il diritto al riconoscimento del compenso corrispondente alla misura propria del lavoro straordinario secondo la contrattazione collettiva di tempo in tempo vigente, in quanto la presenza del consenso datoriale, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c., a nulla rilevando, se non per quanto attiene alla responsabilità dei funzionari verso la Pubblica
Amministrazione, il superamento anche di limiti o di regole riguardanti la spesa pubblica, in presenza di una prestazione così acconsentita e resa.
Pag. 6 a 7 6.14. Applicando i principi appena esposti all'odierno caso di specie, non vi è dubbio che le prestazioni rese dall'opposto oltre il normale orario di lavoro, essendo avvenute su disposizione dell' datrice o, comunque, con un suo Pt_1
consenso (sia pur implicito), debbano essere remunerate, ai sensi dell'art. 2126 c.c., nella misura che – in assenza di contestazione alcuna sul quantum – è stata indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo.
7. Ne consegue che, alla luce di quanto sin qui esposto, la pretesa creditoria vantata dall'opposto deve ritenersi fondata. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
8. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€ 1.517,04), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e avuto riguardo ai valori prossimi ai minimi tariffari, in virtù della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate, sono poste a carico della parte opponente soccombente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, n. 147/2022 del 5.4.2022;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.314,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 02/04/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 7 a 7