Decreto cautelare 24 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 26 marzo 2022
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 07/04/2025, n. 6932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6932 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06932/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01947/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1947 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Parenti, Niccolò Maria D'Alessandro, Raffaella Lauricella, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, al viale delle Milizie n. 114 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, - Guardia di Finanza – -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari,
- del decreto n. prot. -OMISSIS- del 30 dicembre 2021 della -OMISSIS- di immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, emesso nei confronti del sig. -OMISSIS-, ai sensi del decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, art. 2 comma 3, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021;
- della nota di accompagnamento n. prot. -OMISSIS-/2021 del 30 dicembre 2021;
- dell’invito a produrre la documentazione n. prot. -OMISSIS-/2021 del 24 dicembre 2021;
- del decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da -OMISSIS- e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
- del decreto legge del 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde -OMISSIS- e il rafforzamento del sistema di screening”;
- del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da -OMISSIS-, in materia di vaccinazioni anti -OMISSIS-, di giustizia e di concorsi pubblici”;
- della legge del 28 maggio 2021, n. 76;
- della legge del 23 luglio 2021, n. 106;
- del d.l. del 7 gennaio 2022 n.1;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Vista la dichiarazione del 27 marzo 2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare alla decisione del ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, 84 co.1, 84 co.4 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
-con il ricorso all’esame del Collegio parte ricorrente si duole degli atti in epigrafe indicati chiedendone l’annullamento;
- si è costituito in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto;
- in vista della udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 4 aprile 2025 il difensore del ricorrente, con dichiarazione notificata e depositata in data 24 marzo 2025, ha rappresentato l’intenzione di quest’ultimo di voler rinunciare al ricorso;
-alla suindicata udienza la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che, pur non recando la rinuncia i requisiti di formalità di cui all’articolo 84, comma 1, c.p.a. (secondo il quale “ La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. ”), a cagione della mancata sottoscrizione della stessa da parte del ricorrente e dell’assenza agli atti di mandato speciale che abiliti il difensore alla rinuncia in nome e per conto di questi, il ricorso vada dichiarato, comunque, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a in quanto, a norma dell’art 84, comma 4, c.p.a., “ Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ”;
Ritenuto, quanto alle spese, di disporne la compensazione, attesa la natura in rito della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario
Monica Gallo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica Gallo | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO