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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2753 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13018/2024 R.G., promossa
DA
, (c.f , nata a Parte_1 C.F._1
Biancavilla il 08.02.1956, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore
Cittadino, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
(c.f Controparte_1
), nato a [...], il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Domenica Stazzone, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.12.2024, ha Parte_1
proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Biancavilla con Controparte_1
il 16.9.1987.
Ha dedotto che dal matrimonio sono nati i figli il Persona_1
Per_ 16.06.1988, il 13.02.1992 e il 20.01.1994, tutti Per_2
maggiorenni ed economicamente autonomi e che a causa di insanabili dissidi si sono separati con sentenza n 5699/2024 emessa da questo
Tribunale in data 28/11/2024.
Si è costituito il quale ha aderito alla Controparte_1
domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente, non formulando altre richieste.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
_______________
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando,
esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la
2 proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte
ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e
da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla
data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 5699/2024 emessa da questo Tribunale in data 28.11.2024.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b della legge 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16.9.1987 e trascritto nel Registro di Stato
Civile del Comune di Biancavilla, Anno 1987, Atto n. 103 , Parte 2,
serie A.
Su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi, atteso che non vi sono figli minorenni né sono state formulate richieste economiche.
Le spese processuali vanno compensate in considerazione della natura della controversia in difetto di una parte soccombente
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 13018/2024 RG;
3 Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Biancavilla
[...]
al N. 103, Parte 2 Serie A, Anno 1987;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 16/05/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13018/2024 R.G., promossa
DA
, (c.f , nata a Parte_1 C.F._1
Biancavilla il 08.02.1956, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore
Cittadino, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
(c.f Controparte_1
), nato a [...], il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Domenica Stazzone, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.12.2024, ha Parte_1
proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Biancavilla con Controparte_1
il 16.9.1987.
Ha dedotto che dal matrimonio sono nati i figli il Persona_1
Per_ 16.06.1988, il 13.02.1992 e il 20.01.1994, tutti Per_2
maggiorenni ed economicamente autonomi e che a causa di insanabili dissidi si sono separati con sentenza n 5699/2024 emessa da questo
Tribunale in data 28/11/2024.
Si è costituito il quale ha aderito alla Controparte_1
domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente, non formulando altre richieste.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
_______________
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando,
esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la
2 proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte
ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e
da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla
data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 5699/2024 emessa da questo Tribunale in data 28.11.2024.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b della legge 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16.9.1987 e trascritto nel Registro di Stato
Civile del Comune di Biancavilla, Anno 1987, Atto n. 103 , Parte 2,
serie A.
Su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi, atteso che non vi sono figli minorenni né sono state formulate richieste economiche.
Le spese processuali vanno compensate in considerazione della natura della controversia in difetto di una parte soccombente
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 13018/2024 RG;
3 Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Biancavilla
[...]
al N. 103, Parte 2 Serie A, Anno 1987;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 16/05/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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