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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/07/2025, n. 2665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2665 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1437 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Pt_1
in proprio e dell'avv. NARDO FEDERICA, con domicilio eletto presso lo studio di
[...]
quest'ultima, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamante
E
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GALLINARO MARIA TERESA, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamata
1 e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1043/2023 del Tribunale di Padova, pubblicata in data
18/05/2023 e non notificata
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
“si formulano quindi le seguenti conclusioni (interlineate le conclusioni revocate):
In via principale:
1) Confermato il regime di affido condiviso della figlia minore ad entrambi i Persona_1
genitori, disporre che la stessa, unitamente al fratello maggiore d'età, Persona_2
risieda prevalentemente presso l'abitazione paterna sita in Ponte San Nicolo (PD), via
Donizetti, con diritto di visita e tempi di permanenza presso la madre nelle modalità verranno
ritenute più opportune nel preminente interesse della minore;
2) In conseguenza ed all'esito della sopra formulata domanda, revocare l'assegnazione
dell'immobile già adibito ad abitazione coniugale sito in Padova, via Paruta n.31;
3) Revocare la contribuzione al mantenimento ordinario perequativo posto a carico dell'Avv.
Per_ in favore dei figli e , disponendo in capo alla sig.ra Pt_1 Per_2 Controparte_1
un importo mensile a tale titolo che verrà ritenuto equo e di giustizia, oltre al 50% delle
[...]
spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova;
4) Revocare l'assegno divorzile della somma di Euro 200,00 disposto a favore della sig.ra CP_1
e quello in favore del figlio a carico di a far data Persona_2 Parte_1
dall'introduzione del giudizio di divorzio.
2 5) revocare la condanna alle spese di giudizio di primo grado a carico dell'Avv. Parte_1
e porle a carico della sig.ra CP_1
In via subordinata:
1) Confermato il regime di affido condiviso vigente della figlia minore in favore Persona_1
di entrambi i genitori, disporsi che la stessa risieda prevalentemente presso l'abitazione paterna
sita in Ponte San Nicolo (PD), via Donizetti, con conferma delle modalità di permanenza e visita
presso la madre, come attualmente praticate;
2) In conseguenza, ed all'esito della sopra formulata domanda, revocare l'assegnazione
dell'immobile già adibito ad abitazione coniugale sito in Padova, via Paruta n.31;
3) Revocare la contribuzione al mantenimento ordinario perequativo posto a carico dell'Avv.
Per_ in favore dei figli e , disponendo che entrambi i genitori provvedano Pt_1 Per_2
direttamente al mantenimento ordinario della prole nei rispettivi periodi di permanenza della
stessa presso ciascuno di essi;
4) revocarsi comunque l'assegno di mantenimento a favore del figlio e della sig.ra Per_2
in quanto entrambi autosufficienti e non ricorrendo i presupposti di un assegno divorzile CP_1
5) revocarsi la condanna alle spese di giudizio di primo grado a carico dell'Avv. e Pt_1
porle a carico della sig.ra CP_1
In ulteriore subordine:
1) Confermato il regime di affido condiviso vigente della figlia minore in favore Persona_1
di entrambi i genitori, unitamente alla collocazione prevalente della stessa con la madre con
residenza presso l'immobile sito in Padova, via Paruta n.31, nella denegata ipotesi di conferma
di un assegno divorzile a favore della sig.ra che andrà comunque ridotto, considerato CP_1
3 l'onere di pagamento, di fatto gravante sull'odierno istante, di tutte le spese, anche ordinarie,
condominiali mai corrisposte dall'odierna assegnataria dell'immobile, detrarsi dall'importo
attualmente posto a carico dell'Avv. a titolo di contribuzione al mantenimento Pt_1
ordinario della figlia e della coniuge, la somma di € 230,00 mensili (quale risultante forfettaria
media di spese annue/mensili condominiali), con esclusione delle spese di riscaldamento che
resteranno in capo alla con conseguente riduzione, rebus sic stantibus, della CP_1
contribuzione ordinaria corrisposta dall'Avv. per i suddetti titoli. Pt_1
2) revocarsi a far data dall'introduzione del giudizio per divorzio l'assegno a favore del figlio
in quanto autosufficiente. Persona_2
3) revocarsi la condanna alle spese di giudizio di primo grado a carico dell'Avv. e Pt_1
porle a carico della sig.ra CP_1
In ogni caso: ai sensi e per gli effetti dell'art.709 ter c.p.c., disporsi la condanna della sig.ra
al risarcimento dei danni patiti dall'Avv. e meglio Controparte_1 Parte_1
descritti e quantificati nel ricorso introduttivo del gravame nella misura che sarà ritenuta di
giustizia. Condannarsi altresì la sig.ra ad una sanzione amministrativa nella misura che il CP_1
Tribunale riterrà opportuna.
In subordine: adottati i provvedimenti di modifica delle condizioni di cui sopra, ammonirsi la
sig.ra per il suo comportamento inadempiente ed inosservante dei Controparte_1
provvedimenti vigenti e delle obbligazioni posti a suo carico dalla normativa vigente e
discendenti dal ruolo genitoriale dalla stessa rivestito.
In ogni caso: spese e compensi della presente fase sub procedimentale integralmente rifuse,
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
4 Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio anche di primo grado, con revoca della
condanna alle stesse a carico dell'Avv. e condanna della sig.ra ” Parte_1 CP_1
Per parte reclamata:
“Nel merito:
- rigettato il proposto gravame, confermarsi l'impugnata sentenza n. 1043/2023 emessa dal
Tribunale di Padova in data 18.5.2023 nella causa rubricata al R.G. 3313/2020, ad eccezione
del punto relativo al contributo al mantenimento del figlio maggiorenne nelle more Per_2
divenuto economicamente indipendente.
- Con integrale rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.
In via istruttoria:
Rigettarsi l'ammissione delle istanze istruttorie richieste dall'appellante con l'atto introduttivo;
nella denegata ipotesi di ammissione, si chiede l'accoglimento delle istanze istruttorie già
formulate in primo grado dalla sig.ra con la seconda memoria ex art. 183 cpc dimessa in CP_1
data 11.10.2021.”
Per il PG (in data 26.2.2024):
“Conclude per il rigetto dell'appello proposto da con conferma della sentenza Parte_1
impugnata”
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata n. 1043/2023, resa inter partes dal Tribunale di Padova, nel procedimento RG n. 3313/20, pubblicata il 18.5.2023, non notificata, il Tribunale
5 definitivamente pronunciando così decideva:
“1. “affida la figlia minore in via congiunta a entrambi i genitori con residenza Persona_1
presso la madre e collocazione paritaria presso ciascun genitore (da lunedì a lunedì). Durante
le vacanze estive la minore trascorrerà 3 settimane anche non consecutive con ciascuno dei
genitori (settimane da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno); trascorrerà le vacanze
natalizie e pasquali per metà con ciascun genitore, trascorrendo con ciascuno ad anni alterni
Natale/ Capodanno e Pasqua/lunedì dell'Angelo;
2. assegna la casa coniugale di via Paruta 31 a che vi abiterà con i figli;
Controparte_1
3. fa obbligo a di versare a entro il giorno 10 di ogni Parte_1 Controparte_1
Per_ mese la somma di €. 300 per la figlia minore ed €. 150 per il figlio maggiorenne ma non
economicamente autosufficiente oltre il 60% delle spese straordinarie per entrambi Per_2
come da Protocollo del Tribunale di Padova.
4. fa obbligo a di versare a . entro il giorno 10 di ogni Parte_1 Controparte_1
mese, a titolo di assegno divorzile la somma di euro 200, annualmente rivalutabile in base agli
indici ISTAT;
5. rigetta la domanda ex art 709 ter c.p.c. di parte ricorrente.
6. condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente Parte_1 CP_1
di 2/3 delle spese di lite, pari complessivamente a €. 5.077,00, mentre per il rimanente
[...]
1/3 le spese sono compensate tra le parti.”
2. Avverso la sentenza ha proposto appello sulla base dei seguenti Parte_1
motivi.
6 2.1. Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la mancata ammissione dei capitoli di prova per testi su circostanze fondamentali, poi ritenute non provate dal giudicante, in relazione alla scelta della di non lavorare per ragioni personali e non per scelta familiare. CP_1
2.2. Con il secondo motivo ha censurato l'assegnazione della casa coniugale di Via Paruta alla ex moglie, evidenziando sia che il collocamento dei figli era paritario, sia che i medesimi hanno vissuto per 10 anni nella casa ove ora vive il padre e solo cinque nella casa di Via Paruta.
2.3. Con il terzo motivo ha censurato la statuizione relativa al contributo al mantenimento dei figli evidenziando, in particolare, che non erano state decurtate o calcolate 230,00 euro di spese condominiali e che il figlio lavorava a Mediaworld con una busta paga che lo rendeva Per_2
economicamente autosufficiente, anche se con un contratto a tempo determinato.
2.4. Con il quarto motivo ha censurato il riconoscimento dell'assegno divorzile alla CP_1
evidenziando che il matrimonio era solo durato 4 anni, che la medesima aveva 38 anni al momento della separazione e 40 al momento del divorzio, che non aveva provato di essersi dedicata ai figli e di aver rinunciato al lavoro, che aveva trovato un lavoro da badante ma non era documentato lo stipendio effettivo e che avrebbe comunque potuto trovare un lavoro come commessa, occupazione che già aveva avuto in passato e in relazione alla quale, comunque, non aveva rinunciato a nessuna carriera. Con la conseguenza che nulla le spettava a titolo di assegno divorzile, tanto più che quanto alla situazione patrimoniale per gli immobili di proprietà del vi erano da pagare ratei di mutui e comunque derivavano dalla eredità dei genitori del Pt_1
medesimo, sicché non c'era effettiva disparità patrimoniale né sussistevano i presupposti per il contributo perequativo compensativo a favore della né, infine, una incapacità della CP_1
medesima di procurarsi adeguati redditi.
7 2.5. Con il quinto motivo ha censurato il mancato accoglimento della domanda ex art. 709 ter
cpc dal medesimo formulata nei termini di seguito riportati: “Alla stregua della stessa, infatti, il
Tribunale ha affermato che il ricorrente non ha dimostrato il danno che avrebbero subito i figli
e lo stesso nel dover sopperire alle spese condominiali cui la era gravata e che non ha CP_1
corrisposto. Il danno è ictu oculi evidente, stante il fatto che la non utilizza, come previsto, CP_1
il denaro avuto per i figli per sopperire alle loro esigenze fra le quali vi è la casa. Il continuo
esborso, senza possibilità di recupero del medesimo, a carico del determina in capo al Pt_1
medesimo una sofferenza patrimoniale che si riverbera, necessariamente sul tenore di vita dei
figli.” (pag. 18 atto di appello).
2.6. Con il sesto motivo ha censurato la statuizione relativa alle spese di lite, in relazione alle quali ha formulato istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata,
sostenendo: “l'addebito al nella misura dei 2/3 non appare aver ragione d'essere Pt_1
stante il fatto che la parziale soccombenza in ordine alle domande di natura economica appare
Per_ paritaria. La infatti, chiedeva € 500 per sé, € 500 per la figlia e € 500 per il figlio CP_1
mentre il chiedeva l'annullamento per la la conferma o riduzione per Per_2 Pt_1 CP_1
Per_
e l'annullamento o la riduzione per Appare evidente stante le decisioni ut supra Per_2
contestate, come le domande economiche siano state rigettate in parte maggiore alla e CP_1
non al (la chiedeva €500 per sé, il eccepiva il venir meno dell'obbligo Pt_1 CP_1 Pt_1
in capo a lui gravante mentre il Tribunale disponeva un assegno quantificato in € 200; la CP_1
Per_ chiedeva € 500 per i figli, il eccepiva la conferma di € 300 o l'abbassamento per Pt_1
e l'annullamento o l'abbassamento per mentre il tribunale confermava il quantum Per_2
Per_ dell'assegno per e dimezzava quello in favore di ” (pag. 18 e 19 atto di appello). Per_2
8 3. Si è costituita in giudizio , contestando i singoli motivi di Controparte_1
gravame e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
4. È intervenuto nel giudizio il P.G. il quale, ritenendo condivisibili le statuizioni di cui alla sentenza ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
5. In corso di causa la ha chiesto l'iscrizione della figlia minore ad una scuola privata, CP_1
offrendosi di sostenere integralmente la retta e, a seguito dell'ascolto della minore , la Per_1
richiesta è stata accolta da questa Corte.
6. Sono poi state disposte, in corso di giudizio, delle integrazioni documentali e, infine, sono state depositate dalle parti in data 10 febbraio 2025 le note conclusive autorizzate, nelle quali le stesse hanno precisato le loro conclusioni modificando le iniziali domande e rinunciando ad alcune di esse.
7. Depositate da entrambe le parti note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 10
marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
8. Preliminarmente, quindi, deve darsi atto che la parte appellante ha rinunciato alla domanda di collocamento prevalente della figlia minore presso di sé ed a quella, Per_1
conseguente, di revoca dell'abitazione familiare alla (con conseguente rinuncia al secondo CP_1
motivo di impugnazione) e la parte appellata ha modificato la richiesta di conferma della sentenza impugnata, nel senso di rinunciare alla domanda di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne - dando atto che attualmente non vive più a settimane alterne con i Per_2
genitori ma convive con la propria fidanzata e sta percependo la - e allegando, comunque, CP_2
che l'assegno per non è stato più versato da dal mese di Gennaio Per_2 Parte_1
dell'anno 2023.
9 9. Così ricostruite le posizioni delle parti e delimitato il thema decidendum può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
9.1 Il primo motivo di appello è infondato. Censura il la mancata ammissione delle Pt_1
prove orali, prove che non ripropone neppure specificamente in sede di impugnazione, ma con un semplice richiamo generico alle prove orali non ammesse e soprattutto, senza evidenziare nel motivo di appello quali prove orali sarebbero state rilevanti, ove ammesse, al fine di ottenere una diversa decisione. Già tale profilo sarebbe sufficiente per respingere il motivo. Ancora, si osserva che nelle note scritte del 25.11.2022 depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 1.12.2022 nel giudizio di primo grado, le istanze di prova orale, non ammesse,
non sono state né richiamate né riproposte, così come non sono state richiamate né riproposte nelle comparse conclusionali e nelle repliche, con la conseguenza che esse devono intendersi rinunciate. In ogni caso, per completezza di analisi, si osserva che le prove formulate nella memoria istruttoria di primo grado sono irrilevanti (capitoli da 1 a 6 e capitoli 11, 18 e 19),
generiche, valutative e espressamente de relato ex parte actoris (capitoli da 7 a 10),
inconducenti, generiche e valutative (capitoli da 11 a 17 e 20).
9.2 Il secondo motivo, relativo all'assegnazione della casa familiare alla è superato CP_1
dalla rinuncia della parte appellante alla richiesta di revoca dell'assegnazione. In ogni caso si osserva che il motivo era infondato avendo il Tribunale adeguatamente motivato sul punto.
9.3 Il terzo motivo è solo parzialmente fondato nei termini di seguito indicati. In relazione all'assegno di mantenimento del figlio sebbene il motivo di gravame sia superato Per_2
all'attualità dalla rinuncia della alla corresponsione dello stesso e dalla perdita della sua CP_1
legittimazione attiva a riceverlo, essendo venuta meno la convivenza con il figlio maggiorenne,
10 occorre esaminare la domanda di revoca come formulata. Ciò in quanto l'appellante chiede, nelle proprie conclusioni, la revoca dell'assegno fin dalla domanda di divorzio (nonostante al 15
giugno 2020, data di deposito del ricorso per divorzio, fosse ancora minorenne, Per_2
essendo nato il [...] e nel ricorso il medesimo avesse chiesto di ridurre il Pt_1
mantenimento per lo stesso ad euro 200,00 mensili e non di eliderlo). Si osserva, tra l'altro, che il medesimo ha dedotto la necessità di decurtazione, da questo assegno come dagli altri, della somma di euro 230,00 mensili per spese condominiali dell'abitazione assegnata alla in CP_1
sede di separazione, prima e di divorzio, poi. Giova subito precisare che tale ultima domanda di per sé è del tutto infondata, trattandosi di crediti di diversa natura e non essendo i crediti alimentari soggetti a compensazione. Correttamente il Tribunale ha ritenuto, peraltro, che il avesse titolo per azionare il predetto credito, al fine di ottenere dalla la Pt_1 CP_1
ripetizione delle somme corrisposte a tale titolo, senza che sia possibile operare a monte una compensazione. Premesso ciò, rileva questa Corte, quanto al contributo di mantenimento di adesso rinunciato dalla che è allegazione fattuale non contestata che l'assegno Per_2 CP_1
per non sia stato più versato dal padre da Gennaio 2023. Ritiene il Collegio Persona_2
che, per i motivi di seguito indicati, la revoca del contributo al mantenimento per Per_2
debba invece essere fatto decorrere dal mese di Marzo 2023. Deve, infatti, evidenziarsi, che risulta in atti che avesse lavorato già in precedenza, come commesso, con una busta Per_2
paga di circa 1.300,00 euro mensili, seppur con contratto a tempo determinato, prorogato trimestralmente, di cui non vi è prova della prosecuzione dopo l'ottobre del 2022. Tuttavia, dalla documentazione depositata in appello, in quanto sopravvenuta o coeva ai termini degli scritti conclusivi del giudizio di primo grado, risulta una busta paga sempre di del mese CP_3
11 di Maggio 2023 con indicata l'assunzione in data 1/3/2023. Risultano, poi, depositate nel corso del giudizio quattro buste paga di altro datore di lavoro per occupazione da dicembre 2023 a marzo 2024 e l'idoneità a partecipare nel corso Rav dell'esercito italiano dal Gennaio 2025 (poi rinunciato dallo stesso . Anche se si trattava di lavori a tempo determinato si ritiene Per_2
che lo stesso, fin quando ha convissuto con i genitori non sostenendo spese abitative, fosse in grado di mantenersi almeno per le primarie necessità con le suddette entrate, tenuto conto delle somme percepite quale retribuzione come risultanti dalle buste paga dimesse. Sicché va disposta la revoca della contribuzione al mantenimento del figlio a far data dal marzo del 2023, fermo restando che, ove fossero state già versate le mensilità per i mesi successivi, per la limitatezza dell'importo (pari ad euro 150,00 mensili), dovrebbe comunque riconoscersene il carattere alimentare e dunque l'irripetibilità. Nei suddetti termini viene, dunque, parzialmente accolto il motivo di impugnazione. Deve, invece, escludersi, che possano essere attuate forme di compensazione con gli oneri condominiali gravanti sull'abitazione assegnata alla come CP_1
richiesto in primo grado dal con istanza del 2021, per elidere o ridurre gli assegni di Pt_1
mantenimento disposti, per le ragioni già indicate.
9.4 Il quarto motivo di appello, relativo all'assegno divorzile di euro 200,00 riconosciuto alla e di cui viene invocata una diversa statuizione che accerti la non debenza dello stesso, è CP_1
infondato e va rigettato. Giova premettere che, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile,
il Giudice del merito è tenuto ad accertare, da un lato, l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e, dall'altro, la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale e anche in considerazione della durata delle nozze, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata
12 sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte in costanza di matrimonio (cfr. Cass. Civ. n. 9144/2023).
Nel caso di specie, il reclamante invoca, a sostegno della non debenza dell'assegno, il dato formale della durata del matrimonio di soli quattro anni. È tuttavia, è principio riconosciuto dalla
Suprema Corte quello secondo cui si deve valorizzare, ai fini della corresponsione dell'assegno,
anche il periodo della convivenza prematrimoniale (Cass. Civ. n. 35385/2023).
Inoltre, da un punto di vista fattuale, va considerato che, nel ricorso introduttivo del giudizio di divorzio, il ricorrente allegava quanto segue: “che l'Avv. e la sig.ra Parte_1 [...]
(c.f. ), nata il [...] a [...] e residente CP_1 CodiceFiscale_3
in Padova via Paruta n. 31, in data 27/07/2013, contraevano matrimonio civile in Ponte San
Nicolò (PD), regolarmente trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di
Padova al Numero 14; Parte I, Serie C, Anno 2013, optando per il regime patrimoniale della
separazione dei beni (doc.
1 - atto integrale di matrimonio); • che dal rapporto nascevano in
Per_ Padova due figli, il 27/09/2002 e il 19/07/2007, attualmente minori d'età; • che Per_2
l'odierno ricorrente esercita la professione di Avvocato mentre la signora Controparte_1
ha alternato periodi lavorativi allo svolgimento di attività domestiche e di cura dei figli”,
ammettendo pacificamente il contributo familiare dato dalla reclamata ed il fatto che fosse lei ad occuparsi della crescita dei figli. Non era, inoltre, contestato, il fatto che la fosse la sua CP_1
compagna dal 2000, cioè da quando la stessa aveva 21 anni e che fosse rimasta ad occuparsi della famiglia da fine 2001, quando era rimasta incinta del figlio Deve, anche Per_2
osservarsi che il collocamento dei figli a settimane alterne dal 2017 certamente non agevolava
(quando aveva 10 anni e 15) il reperimento di un lavoro da parte della reclamata, Per_1 Per_2
13 specialmente senza un'esperienza pregressa e una formazione adeguata. Il fatto che, dal 2020, la stessa sia riuscita a trovare un'occupazione che le garantisce circa 700,00 euro mensili dimostra,
invece, il suo impegno nella ricerca di un'occupazione, ferma la difficoltà di procurarsi adeguati redditi per ragioni che obiettivamente non paiono alla stessa imputabili.
Pertanto, posta la sussistenza di una capacità lavorativa della nei termini indicati che le CP_1
garantiscono entrate comunque da sole insufficienti e tenuto conto dell'assegnazione della casa familiare alla medesima, l'assegno è stato determinato dal Tribunale in 200,00 euro mensili, che,
sia da un punto di vista assistenziale che perequativo compensativo risultano congrui ed adeguati alla durata del rapporto (17 anni fino alla separazione), ai redditi delle parti (circa 2.513,77 netti medi mensili per il secondo quanto risulta dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi Pt_1
depositate in giudizio: cfr. doc. da 14 a 16 e una media di euro 650,00/700,00 per la : cfr. CP_1
doc. del 15 novembre 2024 e buste paga da gennaio a settembre 2024, ove risulta, nel dettaglio,
un reddito medio di euro 560,55), alle professionalità delle parti e alla complessiva situazione patrimoniale, caratterizzata da una notevole disparità di risorse. Da un lato, infatti, il è Pt_1
proprietario di 7/8 immobili e di una barca, oltre che intestatario di un portafoglio titoli presso la banca BNL del valore di euro 54.212,70, presso la banca Intesa San Paolo del valore di euro
11.876,50 e presso la banca Popolare di Sondrio del valore di euro 64.169,39 (cfr. da doc. 21 a
23), fermi i costi fissi delle due rate mensili per i mutui della casa e dello studio di euro 1.280,92
e 390,58 (cfr. doc. 24 e 25), mentre, dall'altro la non è proprietaria di alcun bene immobile CP_1
ed è intestataria di un conto corrente postale e di una carta prepagata Mooney con saldo minimo
(cfr. doc. del 15 novembre 2024 e 10 febbraio 2025).
Alla luce di quanto esposto e tenuto anche conto del fatto pacifico del contributo familiare dato
14 dalla reclamata, che, a seguito della nascita dei figli, rimaneva, d'accordo con il marito, a casa per occuparsi del menàge familiare, agevolando conseguentemente l'ascesa di carriera del reclamante (come anche rilevato a pag. 6 e ss. della sentenza di separazione dei coniugi - doc.
31- non impugnata e passata in giudicato), si ritiene che sussistano gli elementi di fatto e di diritto per confermare la decisione del Tribunale, dovendosi rigettare il motivo d'impugnazione.
9.5 Il quinto motivo di appello relativo al mancato accoglimento della domanda ex art. 709
ter c.p.c. per il mancato pagamento dei 230,00 euro a titolo di spese condominiali è parimenti infondato.
Preliminarmente, va osservato che i provvedimenti previsti dall'art. 709 ter cpc (applicabile
ratione temporis, oggi abrogato dal D.lgs. n. 149/2022, c.d. “Riforma Cartabia”, così come modificato dalla L. n. 197/2022 e in parte trasfuso nell'art. 473 bis 39 cpc) prevedono la possibilità, per il Giudice, di disporre, su richiesta della parte e nei casi di inadempienze gravi da parte di un genitore o atti idonei ad arrecare un pregiudizio al figlio o comunque volti ad ostacolare il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, l'ammonimento del genitore inadempiente, il risarcimento del danno nei confronti del minore o dell'altro genitore oppure il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Nel caso di specie, il reclamante formulava domanda di condanna della chiedendo il CP_1
risarcimento dei danni da lui patiti, il pagamento di una sanzione amministrativa e/o l'ammonimento della predetta in ragione del mancato pagamento da parte della stessa delle spese condominiali relative alla casa familiare a lei assegnata, con conseguente onere di pagamento a carico del in quanto proprietario. Ebbene, considerato che la funzione dell'art. 709 ter Pt_1
cpc è quella di sanzionare il genitore che ha posto in essere un comportamento pregiudizievole
15 per il figlio (a nulla valendo un eventuale pregiudizio economico causato all'altro genitore, ben potendo quest'ultimo agire per il recupero delle somme sostenute nelle sedi opportune, come infatti ha scelto di fare il reclamante), non si ritiene che il mancato saldo delle spese condominiali possa aver generato un effettivo danno ai figli, sia in considerazione delle limitate risorse della madre, che semmai hanno posto la stessa in condizione di difficoltà per il pagamento delle predette spese, sia tenuto conto del fatto che ella ha sempre dato prova della sua piena idoneità genitoriale, con attenzione ai bisogni e alla cura dei figli e senza ostacolare il rapporto genitoriale dei medesimi con il padre.
Stante quanto sin qui dedotto, ritenuto che la condotta della madre non possa essere considerata idonea a generare un qualsivoglia pregiudizio nei confronti dei figli, ritiene la Corte che non sussistano i presupposti per l'emanazione di una condanna ex art. 709 ter cpc nei confronti della dovendosi confermare, anche su questo punto, la decisione del Tribunale. CP_1
9.6 Il sesto motivo di impugnazione con il quale il reclamante censura la compensazione per un terzo e l'addebito dei restanti due terzi delle spese di lite al medesimo è, del pari, infondato.
Invero, considerato che in primo grado il risultava quasi del tutto soccombente rispetto Pt_1
Per_ alle proprie domande (chiedeva, infatti, in via principale, l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi genitori con collocamento prevalente presso di sé e diritto di visita della madre nelle modalità ritenute
CP_ opportune, la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla , la revoca del proprio obbligo di corrispondere il contributo al mantenimento mensile dei figli con previsione dell'obbligo della madre di versare un assegno di mantenimento per i ragazzi nella misura ritenuta equa, oltre al 50% delle spese straordinarie e la revoca dell'assegno divorzile a favore dell'ex moglie e a suo carico;
in via subordinata, ferme le domande di affidamento congiunto
Per_ della figlia minore con collocamento prevalente presso di sé e diritto di visita della madre come ritenuto
CP_ opportuno, nonché di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla , chiedeva che i figli venissero
16 mantenuti in via diretta dai genitori secondo i rispettivi tempi di permanenza;
in ulteriore subordine, ferma la
Per_ domanda di affido congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, chiedeva il collocamento prevalente della stessa presso la madre e la detrazione, dai complessivi assegni di mantenimento versati per i figli e l'ex moglie,
della somma di euro 230,00 mensili, rappresentativi del costo delle spese condominiali della casa familiare assegnata all'ex moglie con i figli;
in ogni caso formulava domanda, ai sensi dell'art. 709 ter cpc, di condanna della signora al risarcimento dei danni da sé patiti, al pagamento di una sanzione amministrativa nella misura ritenuta opportuna dal Tribunale e di ammonimento per il comportamento inadempiente;
in via di merito, infine, chiedeva la revoca del proprio obbligo di versare un contributo al mantenimento ordinario del figlio maggiore stante Per_2
il reperimento di un lavoro da parte dello stesso con stipendio mensile di circa euro 1.300,00 o, in subordine, la riduzione del contributo nella somma ritenuta di giustizia), mentre la domande della reclamata venivano totalmente accolte dal Tribunale, ad eccezione del quantum richiesto per il contributo di mantenimento dei figli e per l'assegno divorzile (domandava, infatti, l'assegnazione della casa familiare,
Per_ l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé e diritto di visita del padre a settimane alterne, l'obbligo del padre al versamento di un assegno per il mantenimento dei due figli di euro 500,00 ciascuno, oltre al 60% delle spese straordinarie e l'obbligo del di corrispondere Pt_1
un assegno divorzile all'ex moglie di euro 500,00 al mese), non possono ritenersi sussistenti i presupposti né per una compensazione integrale delle spese di lite né, tantomeno, per una condanna alle spese a carico della , risultando evidente la prevalente soccombenza del reclamante. CP_1
10. Va, quindi, accolto l'appello limitatamente alla data di revoca del contributo al mantenimento per come già indicato nei paragrafi che precedono quanto alla data di Per_2
decorrenza della predetta revoca, dandosi atto che la ha, comunque, nelle conclusioni del CP_1
giudizio del presente grado espressamente dichiarato di rinunciare al medesimo, tenendo anche conto che non vi è più legittimazione passiva della madre a richiedere l'assegno di contribuzione al mantenimento del figlio in assenza di convivenza con lo stesso.
17 Nel resto l'appello deve essere rigettato.
11. Le spese di lite, oggetto di una valutazione unitaria del giudizio all'esito della lite,
devono essere compensate per 1/3 e poste per i restanti 2/3 a carico dell'appellante prevalentemente soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM 55/2014 e succ. mod., nei valori prossimi ai medi delle controversie di valore indeterminabile di complessità bassa, compresa la fase di trattazione/istruttoria relativa al sub procedimento dell'iscrizione a scuola di . Per_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Accoglie parzialmente l'appello nei termini di cui in motivazione, fermo il resto, e, in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca a far data dal mese di Marzo 2023
l'assegno di mantenimento di posto a carico di Persona_2 Parte_1
2) Compensa per 1/3 le spese di lite del presente grado e condanna parte appellante
[...]
al pagamento a favore della parte appellata dei Pt_1 Controparte_1
residui 2/3 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida, nella predetta misura ridotta dei 2/3, in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi ivi menzionati, in caso di diffusione della presente sentenza.
18 Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 16 Giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1437 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Pt_1
in proprio e dell'avv. NARDO FEDERICA, con domicilio eletto presso lo studio di
[...]
quest'ultima, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamante
E
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GALLINARO MARIA TERESA, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamata
1 e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1043/2023 del Tribunale di Padova, pubblicata in data
18/05/2023 e non notificata
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
“si formulano quindi le seguenti conclusioni (interlineate le conclusioni revocate):
In via principale:
1) Confermato il regime di affido condiviso della figlia minore ad entrambi i Persona_1
genitori, disporre che la stessa, unitamente al fratello maggiore d'età, Persona_2
risieda prevalentemente presso l'abitazione paterna sita in Ponte San Nicolo (PD), via
Donizetti, con diritto di visita e tempi di permanenza presso la madre nelle modalità verranno
ritenute più opportune nel preminente interesse della minore;
2) In conseguenza ed all'esito della sopra formulata domanda, revocare l'assegnazione
dell'immobile già adibito ad abitazione coniugale sito in Padova, via Paruta n.31;
3) Revocare la contribuzione al mantenimento ordinario perequativo posto a carico dell'Avv.
Per_ in favore dei figli e , disponendo in capo alla sig.ra Pt_1 Per_2 Controparte_1
un importo mensile a tale titolo che verrà ritenuto equo e di giustizia, oltre al 50% delle
[...]
spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova;
4) Revocare l'assegno divorzile della somma di Euro 200,00 disposto a favore della sig.ra CP_1
e quello in favore del figlio a carico di a far data Persona_2 Parte_1
dall'introduzione del giudizio di divorzio.
2 5) revocare la condanna alle spese di giudizio di primo grado a carico dell'Avv. Parte_1
e porle a carico della sig.ra CP_1
In via subordinata:
1) Confermato il regime di affido condiviso vigente della figlia minore in favore Persona_1
di entrambi i genitori, disporsi che la stessa risieda prevalentemente presso l'abitazione paterna
sita in Ponte San Nicolo (PD), via Donizetti, con conferma delle modalità di permanenza e visita
presso la madre, come attualmente praticate;
2) In conseguenza, ed all'esito della sopra formulata domanda, revocare l'assegnazione
dell'immobile già adibito ad abitazione coniugale sito in Padova, via Paruta n.31;
3) Revocare la contribuzione al mantenimento ordinario perequativo posto a carico dell'Avv.
Per_ in favore dei figli e , disponendo che entrambi i genitori provvedano Pt_1 Per_2
direttamente al mantenimento ordinario della prole nei rispettivi periodi di permanenza della
stessa presso ciascuno di essi;
4) revocarsi comunque l'assegno di mantenimento a favore del figlio e della sig.ra Per_2
in quanto entrambi autosufficienti e non ricorrendo i presupposti di un assegno divorzile CP_1
5) revocarsi la condanna alle spese di giudizio di primo grado a carico dell'Avv. e Pt_1
porle a carico della sig.ra CP_1
In ulteriore subordine:
1) Confermato il regime di affido condiviso vigente della figlia minore in favore Persona_1
di entrambi i genitori, unitamente alla collocazione prevalente della stessa con la madre con
residenza presso l'immobile sito in Padova, via Paruta n.31, nella denegata ipotesi di conferma
di un assegno divorzile a favore della sig.ra che andrà comunque ridotto, considerato CP_1
3 l'onere di pagamento, di fatto gravante sull'odierno istante, di tutte le spese, anche ordinarie,
condominiali mai corrisposte dall'odierna assegnataria dell'immobile, detrarsi dall'importo
attualmente posto a carico dell'Avv. a titolo di contribuzione al mantenimento Pt_1
ordinario della figlia e della coniuge, la somma di € 230,00 mensili (quale risultante forfettaria
media di spese annue/mensili condominiali), con esclusione delle spese di riscaldamento che
resteranno in capo alla con conseguente riduzione, rebus sic stantibus, della CP_1
contribuzione ordinaria corrisposta dall'Avv. per i suddetti titoli. Pt_1
2) revocarsi a far data dall'introduzione del giudizio per divorzio l'assegno a favore del figlio
in quanto autosufficiente. Persona_2
3) revocarsi la condanna alle spese di giudizio di primo grado a carico dell'Avv. e Pt_1
porle a carico della sig.ra CP_1
In ogni caso: ai sensi e per gli effetti dell'art.709 ter c.p.c., disporsi la condanna della sig.ra
al risarcimento dei danni patiti dall'Avv. e meglio Controparte_1 Parte_1
descritti e quantificati nel ricorso introduttivo del gravame nella misura che sarà ritenuta di
giustizia. Condannarsi altresì la sig.ra ad una sanzione amministrativa nella misura che il CP_1
Tribunale riterrà opportuna.
In subordine: adottati i provvedimenti di modifica delle condizioni di cui sopra, ammonirsi la
sig.ra per il suo comportamento inadempiente ed inosservante dei Controparte_1
provvedimenti vigenti e delle obbligazioni posti a suo carico dalla normativa vigente e
discendenti dal ruolo genitoriale dalla stessa rivestito.
In ogni caso: spese e compensi della presente fase sub procedimentale integralmente rifuse,
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
4 Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio anche di primo grado, con revoca della
condanna alle stesse a carico dell'Avv. e condanna della sig.ra ” Parte_1 CP_1
Per parte reclamata:
“Nel merito:
- rigettato il proposto gravame, confermarsi l'impugnata sentenza n. 1043/2023 emessa dal
Tribunale di Padova in data 18.5.2023 nella causa rubricata al R.G. 3313/2020, ad eccezione
del punto relativo al contributo al mantenimento del figlio maggiorenne nelle more Per_2
divenuto economicamente indipendente.
- Con integrale rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.
In via istruttoria:
Rigettarsi l'ammissione delle istanze istruttorie richieste dall'appellante con l'atto introduttivo;
nella denegata ipotesi di ammissione, si chiede l'accoglimento delle istanze istruttorie già
formulate in primo grado dalla sig.ra con la seconda memoria ex art. 183 cpc dimessa in CP_1
data 11.10.2021.”
Per il PG (in data 26.2.2024):
“Conclude per il rigetto dell'appello proposto da con conferma della sentenza Parte_1
impugnata”
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata n. 1043/2023, resa inter partes dal Tribunale di Padova, nel procedimento RG n. 3313/20, pubblicata il 18.5.2023, non notificata, il Tribunale
5 definitivamente pronunciando così decideva:
“1. “affida la figlia minore in via congiunta a entrambi i genitori con residenza Persona_1
presso la madre e collocazione paritaria presso ciascun genitore (da lunedì a lunedì). Durante
le vacanze estive la minore trascorrerà 3 settimane anche non consecutive con ciascuno dei
genitori (settimane da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno); trascorrerà le vacanze
natalizie e pasquali per metà con ciascun genitore, trascorrendo con ciascuno ad anni alterni
Natale/ Capodanno e Pasqua/lunedì dell'Angelo;
2. assegna la casa coniugale di via Paruta 31 a che vi abiterà con i figli;
Controparte_1
3. fa obbligo a di versare a entro il giorno 10 di ogni Parte_1 Controparte_1
Per_ mese la somma di €. 300 per la figlia minore ed €. 150 per il figlio maggiorenne ma non
economicamente autosufficiente oltre il 60% delle spese straordinarie per entrambi Per_2
come da Protocollo del Tribunale di Padova.
4. fa obbligo a di versare a . entro il giorno 10 di ogni Parte_1 Controparte_1
mese, a titolo di assegno divorzile la somma di euro 200, annualmente rivalutabile in base agli
indici ISTAT;
5. rigetta la domanda ex art 709 ter c.p.c. di parte ricorrente.
6. condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente Parte_1 CP_1
di 2/3 delle spese di lite, pari complessivamente a €. 5.077,00, mentre per il rimanente
[...]
1/3 le spese sono compensate tra le parti.”
2. Avverso la sentenza ha proposto appello sulla base dei seguenti Parte_1
motivi.
6 2.1. Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la mancata ammissione dei capitoli di prova per testi su circostanze fondamentali, poi ritenute non provate dal giudicante, in relazione alla scelta della di non lavorare per ragioni personali e non per scelta familiare. CP_1
2.2. Con il secondo motivo ha censurato l'assegnazione della casa coniugale di Via Paruta alla ex moglie, evidenziando sia che il collocamento dei figli era paritario, sia che i medesimi hanno vissuto per 10 anni nella casa ove ora vive il padre e solo cinque nella casa di Via Paruta.
2.3. Con il terzo motivo ha censurato la statuizione relativa al contributo al mantenimento dei figli evidenziando, in particolare, che non erano state decurtate o calcolate 230,00 euro di spese condominiali e che il figlio lavorava a Mediaworld con una busta paga che lo rendeva Per_2
economicamente autosufficiente, anche se con un contratto a tempo determinato.
2.4. Con il quarto motivo ha censurato il riconoscimento dell'assegno divorzile alla CP_1
evidenziando che il matrimonio era solo durato 4 anni, che la medesima aveva 38 anni al momento della separazione e 40 al momento del divorzio, che non aveva provato di essersi dedicata ai figli e di aver rinunciato al lavoro, che aveva trovato un lavoro da badante ma non era documentato lo stipendio effettivo e che avrebbe comunque potuto trovare un lavoro come commessa, occupazione che già aveva avuto in passato e in relazione alla quale, comunque, non aveva rinunciato a nessuna carriera. Con la conseguenza che nulla le spettava a titolo di assegno divorzile, tanto più che quanto alla situazione patrimoniale per gli immobili di proprietà del vi erano da pagare ratei di mutui e comunque derivavano dalla eredità dei genitori del Pt_1
medesimo, sicché non c'era effettiva disparità patrimoniale né sussistevano i presupposti per il contributo perequativo compensativo a favore della né, infine, una incapacità della CP_1
medesima di procurarsi adeguati redditi.
7 2.5. Con il quinto motivo ha censurato il mancato accoglimento della domanda ex art. 709 ter
cpc dal medesimo formulata nei termini di seguito riportati: “Alla stregua della stessa, infatti, il
Tribunale ha affermato che il ricorrente non ha dimostrato il danno che avrebbero subito i figli
e lo stesso nel dover sopperire alle spese condominiali cui la era gravata e che non ha CP_1
corrisposto. Il danno è ictu oculi evidente, stante il fatto che la non utilizza, come previsto, CP_1
il denaro avuto per i figli per sopperire alle loro esigenze fra le quali vi è la casa. Il continuo
esborso, senza possibilità di recupero del medesimo, a carico del determina in capo al Pt_1
medesimo una sofferenza patrimoniale che si riverbera, necessariamente sul tenore di vita dei
figli.” (pag. 18 atto di appello).
2.6. Con il sesto motivo ha censurato la statuizione relativa alle spese di lite, in relazione alle quali ha formulato istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata,
sostenendo: “l'addebito al nella misura dei 2/3 non appare aver ragione d'essere Pt_1
stante il fatto che la parziale soccombenza in ordine alle domande di natura economica appare
Per_ paritaria. La infatti, chiedeva € 500 per sé, € 500 per la figlia e € 500 per il figlio CP_1
mentre il chiedeva l'annullamento per la la conferma o riduzione per Per_2 Pt_1 CP_1
Per_
e l'annullamento o la riduzione per Appare evidente stante le decisioni ut supra Per_2
contestate, come le domande economiche siano state rigettate in parte maggiore alla e CP_1
non al (la chiedeva €500 per sé, il eccepiva il venir meno dell'obbligo Pt_1 CP_1 Pt_1
in capo a lui gravante mentre il Tribunale disponeva un assegno quantificato in € 200; la CP_1
Per_ chiedeva € 500 per i figli, il eccepiva la conferma di € 300 o l'abbassamento per Pt_1
e l'annullamento o l'abbassamento per mentre il tribunale confermava il quantum Per_2
Per_ dell'assegno per e dimezzava quello in favore di ” (pag. 18 e 19 atto di appello). Per_2
8 3. Si è costituita in giudizio , contestando i singoli motivi di Controparte_1
gravame e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
4. È intervenuto nel giudizio il P.G. il quale, ritenendo condivisibili le statuizioni di cui alla sentenza ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
5. In corso di causa la ha chiesto l'iscrizione della figlia minore ad una scuola privata, CP_1
offrendosi di sostenere integralmente la retta e, a seguito dell'ascolto della minore , la Per_1
richiesta è stata accolta da questa Corte.
6. Sono poi state disposte, in corso di giudizio, delle integrazioni documentali e, infine, sono state depositate dalle parti in data 10 febbraio 2025 le note conclusive autorizzate, nelle quali le stesse hanno precisato le loro conclusioni modificando le iniziali domande e rinunciando ad alcune di esse.
7. Depositate da entrambe le parti note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 10
marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
8. Preliminarmente, quindi, deve darsi atto che la parte appellante ha rinunciato alla domanda di collocamento prevalente della figlia minore presso di sé ed a quella, Per_1
conseguente, di revoca dell'abitazione familiare alla (con conseguente rinuncia al secondo CP_1
motivo di impugnazione) e la parte appellata ha modificato la richiesta di conferma della sentenza impugnata, nel senso di rinunciare alla domanda di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne - dando atto che attualmente non vive più a settimane alterne con i Per_2
genitori ma convive con la propria fidanzata e sta percependo la - e allegando, comunque, CP_2
che l'assegno per non è stato più versato da dal mese di Gennaio Per_2 Parte_1
dell'anno 2023.
9 9. Così ricostruite le posizioni delle parti e delimitato il thema decidendum può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
9.1 Il primo motivo di appello è infondato. Censura il la mancata ammissione delle Pt_1
prove orali, prove che non ripropone neppure specificamente in sede di impugnazione, ma con un semplice richiamo generico alle prove orali non ammesse e soprattutto, senza evidenziare nel motivo di appello quali prove orali sarebbero state rilevanti, ove ammesse, al fine di ottenere una diversa decisione. Già tale profilo sarebbe sufficiente per respingere il motivo. Ancora, si osserva che nelle note scritte del 25.11.2022 depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 1.12.2022 nel giudizio di primo grado, le istanze di prova orale, non ammesse,
non sono state né richiamate né riproposte, così come non sono state richiamate né riproposte nelle comparse conclusionali e nelle repliche, con la conseguenza che esse devono intendersi rinunciate. In ogni caso, per completezza di analisi, si osserva che le prove formulate nella memoria istruttoria di primo grado sono irrilevanti (capitoli da 1 a 6 e capitoli 11, 18 e 19),
generiche, valutative e espressamente de relato ex parte actoris (capitoli da 7 a 10),
inconducenti, generiche e valutative (capitoli da 11 a 17 e 20).
9.2 Il secondo motivo, relativo all'assegnazione della casa familiare alla è superato CP_1
dalla rinuncia della parte appellante alla richiesta di revoca dell'assegnazione. In ogni caso si osserva che il motivo era infondato avendo il Tribunale adeguatamente motivato sul punto.
9.3 Il terzo motivo è solo parzialmente fondato nei termini di seguito indicati. In relazione all'assegno di mantenimento del figlio sebbene il motivo di gravame sia superato Per_2
all'attualità dalla rinuncia della alla corresponsione dello stesso e dalla perdita della sua CP_1
legittimazione attiva a riceverlo, essendo venuta meno la convivenza con il figlio maggiorenne,
10 occorre esaminare la domanda di revoca come formulata. Ciò in quanto l'appellante chiede, nelle proprie conclusioni, la revoca dell'assegno fin dalla domanda di divorzio (nonostante al 15
giugno 2020, data di deposito del ricorso per divorzio, fosse ancora minorenne, Per_2
essendo nato il [...] e nel ricorso il medesimo avesse chiesto di ridurre il Pt_1
mantenimento per lo stesso ad euro 200,00 mensili e non di eliderlo). Si osserva, tra l'altro, che il medesimo ha dedotto la necessità di decurtazione, da questo assegno come dagli altri, della somma di euro 230,00 mensili per spese condominiali dell'abitazione assegnata alla in CP_1
sede di separazione, prima e di divorzio, poi. Giova subito precisare che tale ultima domanda di per sé è del tutto infondata, trattandosi di crediti di diversa natura e non essendo i crediti alimentari soggetti a compensazione. Correttamente il Tribunale ha ritenuto, peraltro, che il avesse titolo per azionare il predetto credito, al fine di ottenere dalla la Pt_1 CP_1
ripetizione delle somme corrisposte a tale titolo, senza che sia possibile operare a monte una compensazione. Premesso ciò, rileva questa Corte, quanto al contributo di mantenimento di adesso rinunciato dalla che è allegazione fattuale non contestata che l'assegno Per_2 CP_1
per non sia stato più versato dal padre da Gennaio 2023. Ritiene il Collegio Persona_2
che, per i motivi di seguito indicati, la revoca del contributo al mantenimento per Per_2
debba invece essere fatto decorrere dal mese di Marzo 2023. Deve, infatti, evidenziarsi, che risulta in atti che avesse lavorato già in precedenza, come commesso, con una busta Per_2
paga di circa 1.300,00 euro mensili, seppur con contratto a tempo determinato, prorogato trimestralmente, di cui non vi è prova della prosecuzione dopo l'ottobre del 2022. Tuttavia, dalla documentazione depositata in appello, in quanto sopravvenuta o coeva ai termini degli scritti conclusivi del giudizio di primo grado, risulta una busta paga sempre di del mese CP_3
11 di Maggio 2023 con indicata l'assunzione in data 1/3/2023. Risultano, poi, depositate nel corso del giudizio quattro buste paga di altro datore di lavoro per occupazione da dicembre 2023 a marzo 2024 e l'idoneità a partecipare nel corso Rav dell'esercito italiano dal Gennaio 2025 (poi rinunciato dallo stesso . Anche se si trattava di lavori a tempo determinato si ritiene Per_2
che lo stesso, fin quando ha convissuto con i genitori non sostenendo spese abitative, fosse in grado di mantenersi almeno per le primarie necessità con le suddette entrate, tenuto conto delle somme percepite quale retribuzione come risultanti dalle buste paga dimesse. Sicché va disposta la revoca della contribuzione al mantenimento del figlio a far data dal marzo del 2023, fermo restando che, ove fossero state già versate le mensilità per i mesi successivi, per la limitatezza dell'importo (pari ad euro 150,00 mensili), dovrebbe comunque riconoscersene il carattere alimentare e dunque l'irripetibilità. Nei suddetti termini viene, dunque, parzialmente accolto il motivo di impugnazione. Deve, invece, escludersi, che possano essere attuate forme di compensazione con gli oneri condominiali gravanti sull'abitazione assegnata alla come CP_1
richiesto in primo grado dal con istanza del 2021, per elidere o ridurre gli assegni di Pt_1
mantenimento disposti, per le ragioni già indicate.
9.4 Il quarto motivo di appello, relativo all'assegno divorzile di euro 200,00 riconosciuto alla e di cui viene invocata una diversa statuizione che accerti la non debenza dello stesso, è CP_1
infondato e va rigettato. Giova premettere che, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile,
il Giudice del merito è tenuto ad accertare, da un lato, l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e, dall'altro, la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale e anche in considerazione della durata delle nozze, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata
12 sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte in costanza di matrimonio (cfr. Cass. Civ. n. 9144/2023).
Nel caso di specie, il reclamante invoca, a sostegno della non debenza dell'assegno, il dato formale della durata del matrimonio di soli quattro anni. È tuttavia, è principio riconosciuto dalla
Suprema Corte quello secondo cui si deve valorizzare, ai fini della corresponsione dell'assegno,
anche il periodo della convivenza prematrimoniale (Cass. Civ. n. 35385/2023).
Inoltre, da un punto di vista fattuale, va considerato che, nel ricorso introduttivo del giudizio di divorzio, il ricorrente allegava quanto segue: “che l'Avv. e la sig.ra Parte_1 [...]
(c.f. ), nata il [...] a [...] e residente CP_1 CodiceFiscale_3
in Padova via Paruta n. 31, in data 27/07/2013, contraevano matrimonio civile in Ponte San
Nicolò (PD), regolarmente trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di
Padova al Numero 14; Parte I, Serie C, Anno 2013, optando per il regime patrimoniale della
separazione dei beni (doc.
1 - atto integrale di matrimonio); • che dal rapporto nascevano in
Per_ Padova due figli, il 27/09/2002 e il 19/07/2007, attualmente minori d'età; • che Per_2
l'odierno ricorrente esercita la professione di Avvocato mentre la signora Controparte_1
ha alternato periodi lavorativi allo svolgimento di attività domestiche e di cura dei figli”,
ammettendo pacificamente il contributo familiare dato dalla reclamata ed il fatto che fosse lei ad occuparsi della crescita dei figli. Non era, inoltre, contestato, il fatto che la fosse la sua CP_1
compagna dal 2000, cioè da quando la stessa aveva 21 anni e che fosse rimasta ad occuparsi della famiglia da fine 2001, quando era rimasta incinta del figlio Deve, anche Per_2
osservarsi che il collocamento dei figli a settimane alterne dal 2017 certamente non agevolava
(quando aveva 10 anni e 15) il reperimento di un lavoro da parte della reclamata, Per_1 Per_2
13 specialmente senza un'esperienza pregressa e una formazione adeguata. Il fatto che, dal 2020, la stessa sia riuscita a trovare un'occupazione che le garantisce circa 700,00 euro mensili dimostra,
invece, il suo impegno nella ricerca di un'occupazione, ferma la difficoltà di procurarsi adeguati redditi per ragioni che obiettivamente non paiono alla stessa imputabili.
Pertanto, posta la sussistenza di una capacità lavorativa della nei termini indicati che le CP_1
garantiscono entrate comunque da sole insufficienti e tenuto conto dell'assegnazione della casa familiare alla medesima, l'assegno è stato determinato dal Tribunale in 200,00 euro mensili, che,
sia da un punto di vista assistenziale che perequativo compensativo risultano congrui ed adeguati alla durata del rapporto (17 anni fino alla separazione), ai redditi delle parti (circa 2.513,77 netti medi mensili per il secondo quanto risulta dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi Pt_1
depositate in giudizio: cfr. doc. da 14 a 16 e una media di euro 650,00/700,00 per la : cfr. CP_1
doc. del 15 novembre 2024 e buste paga da gennaio a settembre 2024, ove risulta, nel dettaglio,
un reddito medio di euro 560,55), alle professionalità delle parti e alla complessiva situazione patrimoniale, caratterizzata da una notevole disparità di risorse. Da un lato, infatti, il è Pt_1
proprietario di 7/8 immobili e di una barca, oltre che intestatario di un portafoglio titoli presso la banca BNL del valore di euro 54.212,70, presso la banca Intesa San Paolo del valore di euro
11.876,50 e presso la banca Popolare di Sondrio del valore di euro 64.169,39 (cfr. da doc. 21 a
23), fermi i costi fissi delle due rate mensili per i mutui della casa e dello studio di euro 1.280,92
e 390,58 (cfr. doc. 24 e 25), mentre, dall'altro la non è proprietaria di alcun bene immobile CP_1
ed è intestataria di un conto corrente postale e di una carta prepagata Mooney con saldo minimo
(cfr. doc. del 15 novembre 2024 e 10 febbraio 2025).
Alla luce di quanto esposto e tenuto anche conto del fatto pacifico del contributo familiare dato
14 dalla reclamata, che, a seguito della nascita dei figli, rimaneva, d'accordo con il marito, a casa per occuparsi del menàge familiare, agevolando conseguentemente l'ascesa di carriera del reclamante (come anche rilevato a pag. 6 e ss. della sentenza di separazione dei coniugi - doc.
31- non impugnata e passata in giudicato), si ritiene che sussistano gli elementi di fatto e di diritto per confermare la decisione del Tribunale, dovendosi rigettare il motivo d'impugnazione.
9.5 Il quinto motivo di appello relativo al mancato accoglimento della domanda ex art. 709
ter c.p.c. per il mancato pagamento dei 230,00 euro a titolo di spese condominiali è parimenti infondato.
Preliminarmente, va osservato che i provvedimenti previsti dall'art. 709 ter cpc (applicabile
ratione temporis, oggi abrogato dal D.lgs. n. 149/2022, c.d. “Riforma Cartabia”, così come modificato dalla L. n. 197/2022 e in parte trasfuso nell'art. 473 bis 39 cpc) prevedono la possibilità, per il Giudice, di disporre, su richiesta della parte e nei casi di inadempienze gravi da parte di un genitore o atti idonei ad arrecare un pregiudizio al figlio o comunque volti ad ostacolare il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, l'ammonimento del genitore inadempiente, il risarcimento del danno nei confronti del minore o dell'altro genitore oppure il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Nel caso di specie, il reclamante formulava domanda di condanna della chiedendo il CP_1
risarcimento dei danni da lui patiti, il pagamento di una sanzione amministrativa e/o l'ammonimento della predetta in ragione del mancato pagamento da parte della stessa delle spese condominiali relative alla casa familiare a lei assegnata, con conseguente onere di pagamento a carico del in quanto proprietario. Ebbene, considerato che la funzione dell'art. 709 ter Pt_1
cpc è quella di sanzionare il genitore che ha posto in essere un comportamento pregiudizievole
15 per il figlio (a nulla valendo un eventuale pregiudizio economico causato all'altro genitore, ben potendo quest'ultimo agire per il recupero delle somme sostenute nelle sedi opportune, come infatti ha scelto di fare il reclamante), non si ritiene che il mancato saldo delle spese condominiali possa aver generato un effettivo danno ai figli, sia in considerazione delle limitate risorse della madre, che semmai hanno posto la stessa in condizione di difficoltà per il pagamento delle predette spese, sia tenuto conto del fatto che ella ha sempre dato prova della sua piena idoneità genitoriale, con attenzione ai bisogni e alla cura dei figli e senza ostacolare il rapporto genitoriale dei medesimi con il padre.
Stante quanto sin qui dedotto, ritenuto che la condotta della madre non possa essere considerata idonea a generare un qualsivoglia pregiudizio nei confronti dei figli, ritiene la Corte che non sussistano i presupposti per l'emanazione di una condanna ex art. 709 ter cpc nei confronti della dovendosi confermare, anche su questo punto, la decisione del Tribunale. CP_1
9.6 Il sesto motivo di impugnazione con il quale il reclamante censura la compensazione per un terzo e l'addebito dei restanti due terzi delle spese di lite al medesimo è, del pari, infondato.
Invero, considerato che in primo grado il risultava quasi del tutto soccombente rispetto Pt_1
Per_ alle proprie domande (chiedeva, infatti, in via principale, l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi genitori con collocamento prevalente presso di sé e diritto di visita della madre nelle modalità ritenute
CP_ opportune, la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla , la revoca del proprio obbligo di corrispondere il contributo al mantenimento mensile dei figli con previsione dell'obbligo della madre di versare un assegno di mantenimento per i ragazzi nella misura ritenuta equa, oltre al 50% delle spese straordinarie e la revoca dell'assegno divorzile a favore dell'ex moglie e a suo carico;
in via subordinata, ferme le domande di affidamento congiunto
Per_ della figlia minore con collocamento prevalente presso di sé e diritto di visita della madre come ritenuto
CP_ opportuno, nonché di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla , chiedeva che i figli venissero
16 mantenuti in via diretta dai genitori secondo i rispettivi tempi di permanenza;
in ulteriore subordine, ferma la
Per_ domanda di affido congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, chiedeva il collocamento prevalente della stessa presso la madre e la detrazione, dai complessivi assegni di mantenimento versati per i figli e l'ex moglie,
della somma di euro 230,00 mensili, rappresentativi del costo delle spese condominiali della casa familiare assegnata all'ex moglie con i figli;
in ogni caso formulava domanda, ai sensi dell'art. 709 ter cpc, di condanna della signora al risarcimento dei danni da sé patiti, al pagamento di una sanzione amministrativa nella misura ritenuta opportuna dal Tribunale e di ammonimento per il comportamento inadempiente;
in via di merito, infine, chiedeva la revoca del proprio obbligo di versare un contributo al mantenimento ordinario del figlio maggiore stante Per_2
il reperimento di un lavoro da parte dello stesso con stipendio mensile di circa euro 1.300,00 o, in subordine, la riduzione del contributo nella somma ritenuta di giustizia), mentre la domande della reclamata venivano totalmente accolte dal Tribunale, ad eccezione del quantum richiesto per il contributo di mantenimento dei figli e per l'assegno divorzile (domandava, infatti, l'assegnazione della casa familiare,
Per_ l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé e diritto di visita del padre a settimane alterne, l'obbligo del padre al versamento di un assegno per il mantenimento dei due figli di euro 500,00 ciascuno, oltre al 60% delle spese straordinarie e l'obbligo del di corrispondere Pt_1
un assegno divorzile all'ex moglie di euro 500,00 al mese), non possono ritenersi sussistenti i presupposti né per una compensazione integrale delle spese di lite né, tantomeno, per una condanna alle spese a carico della , risultando evidente la prevalente soccombenza del reclamante. CP_1
10. Va, quindi, accolto l'appello limitatamente alla data di revoca del contributo al mantenimento per come già indicato nei paragrafi che precedono quanto alla data di Per_2
decorrenza della predetta revoca, dandosi atto che la ha, comunque, nelle conclusioni del CP_1
giudizio del presente grado espressamente dichiarato di rinunciare al medesimo, tenendo anche conto che non vi è più legittimazione passiva della madre a richiedere l'assegno di contribuzione al mantenimento del figlio in assenza di convivenza con lo stesso.
17 Nel resto l'appello deve essere rigettato.
11. Le spese di lite, oggetto di una valutazione unitaria del giudizio all'esito della lite,
devono essere compensate per 1/3 e poste per i restanti 2/3 a carico dell'appellante prevalentemente soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM 55/2014 e succ. mod., nei valori prossimi ai medi delle controversie di valore indeterminabile di complessità bassa, compresa la fase di trattazione/istruttoria relativa al sub procedimento dell'iscrizione a scuola di . Per_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Accoglie parzialmente l'appello nei termini di cui in motivazione, fermo il resto, e, in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca a far data dal mese di Marzo 2023
l'assegno di mantenimento di posto a carico di Persona_2 Parte_1
2) Compensa per 1/3 le spese di lite del presente grado e condanna parte appellante
[...]
al pagamento a favore della parte appellata dei Pt_1 Controparte_1
residui 2/3 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida, nella predetta misura ridotta dei 2/3, in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi ivi menzionati, in caso di diffusione della presente sentenza.
18 Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 16 Giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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