Ordinanza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, ordinanza 23/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5468-1/2024 R.G.
TRIBUNALE di FOGGIA TERZA SEZIONE
Il G.D. letti gli atti e sciolta la riserva formulata all'udienza cartolare del 07 febbraio 2025;
rilevato che , hanno proposto opposizione ex art. Parte_1 Parte_2
615, co. 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto con cui e per essa la CP_1 mandataria quale cessionaria in blocco di crediti nell'originaria Controparte_2
titolarità di (fusa per incorporazione in , ha Controparte_3 Controparte_4 intimato, in solido con il fidejussore il pagamento della somma di € Controparte_5
400.787,54 (oltre spese e competenze di precetto) in forza di contratto di mutuo fondiario dell'originario importo di €.500.000,00 stipulato il 18/04/2011 con l'omonima società
“MIPA TABACCHI SNC DI DO IC PA & C”, da essi rappresentata, con atto per notar , Rep. 155114-Racc. 43388; Per_1
rilevato che gli opponenti hanno eccepito la nullità dell'atto di precetto per omessa notifica dello stesso;
difetto di prova dell'attuale titolarità del credito in capo alla cessionaria;
violazione dell'art. 2304 c.c. per omessa preventiva escussione della debitrice principale Mipa Tabacchi Snc;
carenza di legittimazione passiva di Pt_2
nullità della fideiussione rilasciata da per indeterminatezza
[...] Controparte_5 dell'oggetto della garanzia e/o perché stipulata in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI in contrasto con il divieto di intese anticoncorrenziali;
nullità del mutuo per indeterminatezza delle condizioni economiche ivi applicate;
violazione delle regole di correttezza e buona fede nonché abuso del diritto;
preso atto della costituzione dell'opposta che, nel contestare ogni avverso dedotto, ha insistito per il rigetto dell'opposizione; vista l'istanza di sospensione formulata dagli opponenti;
ritenuto che detta istanza preliminare debba essere rigettata poiché infondata;
rilevato, preliminarmente, l'insussistenza del lamentato vizio di notifica nei confronti di
MIPA TABACCHI SNC posto che la notifica dell'atto di precetto risulta avvenuta a mezzo pec in data 18/11/2024 (vd. doc. n. 5 allegato alla comparsa di costituzione); ad ogni buon conto, ogni preteso vizio sarebbe, comunque, sanato per il principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c., dalla stessa tempestiva proposizione
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ritenuto, in relazione all'eccepita carenza di titolarità del credito in capo a CP_1 che, nei limiti della cognizione sommaria propria di questa fase, sussista sufficiente dimostrazione agli atti dell'inclusione del credito de quo nell'operazione di cessione in blocco del 12/12/2023, avendo l'opposta prodotto non solo l'avviso di cessione pubblicato in G.U. (avente ad oggetto “…taluni crediti di Controparte_4
derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 31 marzo 2023, i cui debitori sono stati classificati a sofferenza”), ma anche la circostanziata dichiarazione di cessione rilasciata dalla cedente Controparte_4 alla cessionaria (allegato 9) che, come precisato da Cass. 2021/n. 10200, CP_1
“(…) al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado d'appello, al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito in massa”; tale dichiarazione dimostra, infatti, l'avvenuta cessione del credito derivante dal mutuo fondiario del 18/04/2011 individuato con la posizione n. NDG 7446176405000, la quale trova altresì piena corrispondenza nell'elenco dei crediti ceduti prodotto dall'opposta (vd. pg. 314, rigo 30); tra l'altro, come reiteratamente deciso in giurisprudenza, la detenzione in capo alla cessionaria della documentazione contrattuale è ulteriore elemento che corrobora in via indiziaria – come nel caso di specie – la titolarità del credito in capo a parte opposta;
precisato sul punto che, ancora con la pronuncia n. 4277 del 10/02/2023, la S.C. ha ribadito il principio -già ripetutamente affermato da Cass. 2017/n. 31118; Cass. 2019/n.
15884; Cass. 2020/n. 20495; Cass. 2021/n. 10200- secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 Dlg.vo 1993/n.
385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale;
che, tuttavia, detta prova, non essendo la cessione subordinata a particolari requisito di forma a pena di invalidità, non necessariamente deve essere fornita attraverso la produzione del contratto di cessione;
che infatti “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che
Pag. 2 di 4 accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze, restando devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa del suddetto avviso;
“…sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto,
quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione” (Cass. 2023/n. 21821); precisato, altresì, che alcun dubbio può sorgere circa la legittimazione processuale della mandataria in ragione della procura speciale rilasciatagli da Controparte_2 CP_1
(all. sub A della comparsa di risposta);
[...]
ritenuto, in ordine all'eccepita violazione dell'art. 2304 cc. (mancata escussione del patrimonio della società) che, la stessa non appaia rilevante e/o assorbente ai fini della decisione, giacché i sigg.ri e Parte_2 Controparte_5 Parte_1 sono chiamati a rispondere anche a titolo di fideiussori fino alla concorrenza di €
900.000,00, avendo tra l'altro gli stessi rinunziato (pag. 17 atto pubblico di mutuo, in atti)
“al beneficio della preventiva escussione e ad ogni eccezione che possa derivare alla parte fidejubente medesima dagli att. 1955 e 1957”; per le stesse ragioni – nei limiti di cognizione propri di questa fase processuale – la richiesta di estromissione del fideiussore non pare cogliere nel segno;
Parte_2 considerato, quanto all'ulteriore profilo d'invalidità (di presunta nullità della fideiussione perché contenente clausole conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel
2003, sanzionato dalla Banca d'Italia, perché lesivo della concorrenza, in conformità all'art. 2, comma 2, lett. a), L. 10 ottobre 1990, n. 287), che – ferma restando la genericità dell'eccezione – nella specie non viene in rilievo una fideiussione omnibus, né risultano prodotti gli atti amministrativi necessari alla delibazione della questione;
osservato, in ordine alla considerazione di nullità dell'intimazione per indeterminatezza dell'importo recato dall'atto di precetto, che per opinione giurisprudenziale pacifica,
“l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo -contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, co. 1 c.p.c.- non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per
Pag. 3 di 4 determinarla” (Cass. 2013/n. 4008; conf. Cass. 1993/n. 11281; Cass. 2022/n. 8906); non potevano perciò gli opponenti limitarsi a contestare in modo del tutto aspecifico l'ammontare intimato, senza specificare i motivi per cui la somma richiesta in pagamento sarebbe stata, a loro dire, erronea e senza offrire un qualsiasi calcolo alternativo di raffronto, posto che, com'è noto, “nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c,, se l'esecuzione sia iniziata proprio contro il soggetto contemplato nel titolo esecutivo, spetta a quest'ultimo, esecutato opponente, che in giudizio riveste la qualità
formale e sostanziale di attore, dare la prova del fatto sopravvenuto che rende
inopponibile od ineseguibile nei suoi confronti il titolo, spettando all'opposto, creditore procedente, soltanto la prova che esso esiste ed è stato emesso appunto nei confronti del soggetto esecutato (o che quest'ultimo sia successore di quello contemplato nel titolo”
(sic, tra le tante, Cass. 2016/n. 12415).
P.Q.M.
rigetta, per quanto in parte motiva, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo a base del precetto;
spese al merito.
Si comunichi.
Foggia, 23 marzo 2025
Il Giudice - dott. Antonio Lacatena
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