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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Wanda Romanò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2170 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto “diritti della cittadinanza” vertente
TRA
nato in [...] in data [...], C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata in [...] in data [...], C.F. ; nata in
[...] C.F._2 Parte_3
Argentina in data 16.5.1986, C.F. , e nato in C.F._3 Parte_4
Argentina in data 6.9.1998, C.F. , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Eduardo C.F._4
Dromi del Foro di Roma, con studio a Roma (00197), Via Antonio Gramsci n.7, - C.F.:
p.e.c.: - presso il cui indirizzo di C.F._5 Email_1 posta elettronica certificata, elettivamente, si domiciliano, giusta procura alle liti in atti.
-RICORRENTI-
E
, C.F. , in persona del in carica, legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici - alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo p.e.c. C.F. Email_2 [...]
. C.F._6
-RESISTENTE-
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato
Tribunale il chiedendo che venisse dichiarato lo status di cittadini italiani in quanto Controparte_1 discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti. Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di , cittadina italiana, Persona_1 nata a [...], in data [...](all.1), la quale in data 08.09.1906 a Paludi (CS) contraeva matrimonio con cittadino successivamente naturalizzato argentino (all.2). Persona_2 si naturalizzava cittadino argentino in data 17.10.1923, come risulta dal Persona_2 certificato rilasciato dal Registro Nazionale degli Elettori in data 23.5.2022 (all.3).
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, in favore di quella Persona_1 argentina, infatti, la stessa non risulta registrata presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori (Camara
Nacional Electoral), nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni (all.4).
Dal matrimonio tra cittadina italiana con Persona_1 Persona_2 cittadino naturalizzato argentino, nasceva a Buenos Aires (Argentina), in data 9.12.1923,
[...]
(all.5), la quale in data 24.3.1948 a Buenos Aires (Argentina) Parte_5 contraeva matrimonio con (all.6) e da questo matrimonio nasceva a Buenos Aires Parte_1
(Argentina) in data 23.9.1952 (all.7), il quale in data 15.3.1979 a Buenos Aires Parte_1
(Argentina) contraeva matrimonio con (all.8) e da questo matrimonio Persona_3 nascevano: in data 4.9.1984 (all.9) e in data 16.5.1986, Parte_2 Persona_4
(all.10).
In data 21.11.1996 a Buenos Aires (Argentina) contraeva nuovo matrimonio Parte_1 con (all.11) e da questo matrimonio nasceva a Buenos Aires (Argentina), in Persona_5 data 6.9.1998, odierno ricorrente, (all.12). Parte_4
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza jure sanguinis, deducendo che, non avendo l'ava mai perso la cittadinanza italiana, l'aveva trasmessa jure Persona_1 sanguinis alla propria figlia e da questa a tutti i propri discendenti sino agli attuali ricorrenti come risultante da documentazione versata in atti.
Il si è costituito in giudizio contestando la compatibilità dei principi espressi dalla Controparte_1 sentenza n. 4466/2009 della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con quanto successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 10/2015. In particolare, sosteneva che l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, che ha ribadito l'efficacia retroattiva delle sentenze di illegittimità costituzionale n. 98 del 1975 e n. 30 del 1983, parrebbe contrastare con la citata pronuncia della Consulta che ha sancito il limite della retroattività degli effetti delle sentenze della Corte
Costituzionale qualora tali effetti siano suscettibili di incidere negativamente su altri valori costituzionali.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 10 dicembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. Dai documenti prodotti, risulta che l'ava italiana non era mai stato naturalizzata cittadina argentina e pertanto non abbia perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948 precisamente dall'ava Persona_1
, cittadina italiana, nata a Paludi (CS), in [...] l' 8.7.1887 ed emigrata in Argentina, senza mai
[...] rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadina argentina e da questa, trasmessa alla figlia nata a [...], in data [...] e, Persona_6 conseguentemente, ai loro discendenti.
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La nota sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n.1 legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
In precedenza, la stessa medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n.
87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
Ed invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta anche alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite Sent. n.
4466 del 25/02/2009). Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Appare evidente, quindi, come sia destituita di fondamento l'eccezione sollevata da parte convenuta circa la compatibilità dei principi espressi dalla sentenza della Cass. n. 4466/2009 con quanto successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 10/2015 secondo cui l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, che ha ribadito l'efficacia retroattiva delle sentenze di illegittimità costituzionale n.
98 del 1975 e n. 30 del 1983, parrebbe contrastare con la pronuncia della Corte Costituzionale.
La sopra citata sentenza è palesemente inconferente, avente per oggetto una disposizione in materia tributaria.
Vale in questa sede richiamare le due recentissime sentenze “gemelle” delle SS.UU. n. 25317 e 25318 pubblicate il 24/08/2022 definite dalla stessa Corte “epocali” tenuto conto della vasta platea di soggetti interessati, risolvendo definitivamente il quesito se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia per la sola mera permanenza in un altro Paese ed in mancanza di manifestazione di volontà, ovvero se la rinunzia debba essere manifestamente espressa, ha fissato i seguenti principi di diritto: la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
la perdita della cittadinanza italiana è conseguenza di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo - senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
il diritto di cittadinanza si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del c.c. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato. Dalla documentazione versata in atti risulta che né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, discendenti di , loro ava italiana e per Persona_1 discendenza diretta derivante dalla propria figlia Parte_5
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro- Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadino italiano di: nato in [...] in data [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1 nata in [...] in data [...], C.F. ; Parte_2 C.F._2 nata in [...] in data [...], C.F. ; Parte_3 C.F._3 nato in [...] in data [...], C.F. . Parte_4 C.F._4
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C)Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 10.12.2024
Il Giudice dott.ssa Wanda Romanò