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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 3370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3370 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 22.9.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3479/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.5188/2024 pubblicata il 22/11/2024 dal
Tribunale di Napoli Nord
TRA
, in persona del legale rapp.te. p.t., rappresentato e Pt_1 difeso da avv.to Davide Catalano
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Controparte_1
Pirolo
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 09/11/2022 il conveniva in CP_1 giudizio l' chiedendo “I Controparte_2
)Accertare e dichiarare sussistente il rapporto di lavoro subordinato tra l'istante e la per il periodo di Controparte_3 lavoro dal 18/11/2016 al 30/11/2018 di cui in premessa e, per
l'effetto, revocare e/o annullare il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato sopra citato, con conseguente condanna dell' al riaccredito dei contributi Pt_1 previdenziali e all'annullamento degli eventuali indebiti che siano conseguenza del provvedimento impugnato”.
Nello specifico, parte ricorrente deduceva di aver ricevuto in data
19/08/2022 comunicazione da parte dell' del disconoscimento del Pt_1 rapporto di lavoro presso l'azienda per il periodo Controparte_3 dal 18/11/2016 al 30/11/2018 ma contestava il predetto disconoscimento ribadendo:
-di aver regolarmente lavorato alle dipendenze della
[...]
in qualità di dipendente amministrativo dal Controparte_4
18/11/2016 al 30/11/2018 come da assunzioni Unilav allegate,
-di essersi occupato dell'inserimento dei dati di fatture in contabilità della precitata Società disponendo di CP_3 ufficio, computer, materiale di cancelleria e quant'altro necessario per l'attività lavorativa, presso la sede della Società in Trentola
NT, via Dalì n.8,
-di aver percepito una retribuzione di circa € 1.500,00 mensili con regolari buste paga allegate,
-di aver ricevuto le direttive dai titolari della Società
[...]
e e di aver lavorato Parte_2 Persona_1 dalle 9.00 alle 15.00 per tutta la settimana tranne il sabato e la domenica.
pag. 2/13 L' si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, Pt_1 evidenziando che nel ricorso non era allegato né tantomeno provato alcun fatto idoneo a smentire quanto accertato dagli ispettori.
Esperita attività istruttoria il Tribunale accoglieva la domanda dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro tra il CP_1
e la dal 18/11/2016 al 30/11/2018 e per l'effetto Controparte_3 condannando l' a riaccreditare i contributi versati con Pt_1 riferimento a tale rapporto di lavoro;
condannava, altresì, l' Pt_1 al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.
Propone ricorso in appello l' chiedendo la riforma integrale Pt_1 della sentenza n.5188/2024 del Tribunale di Napoli Nord, sostenendone la erroneità ed ingiustizia.
Richiama i risultati della ispezione conclusasi con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021005662/DDL del 30/06/2022 secondo cui il rapporto di lavoro instaurato tra la e CP_3 da novembre 2016 a novembre 2018 era stato Controparte_1 simulato al solo fine di beneficiare della costituzione di posizioni assicurative a fini pensionistici o della percezione di prestazioni quali la disoccupazione;
in particolare evidenzia che:
-i verbalizzanti, all'atto del primo accesso, accertavano che la sede operativa indicata alla via Salvator Dalì n. 8 in Trentola
NT corrispondeva a civile abitazione senza alcuna indicazione che riportasse alla e - nella stessa occasione, Controparte_3 sentita l'occupante dello stabile – venivano edotti verbalmente che ella risiedeva in tale stabile da quando aveva 5 anni (signora di oltre 60 anni), di non aver mai ricevuto posta indirizzata alla
[...]
di né aver mai fittato o dato in comodato locali ad CP_3 uso commerciale nonché di non avere conoscenza di tale ditta,
pag. 3/13 -successivamente, in data 19.10.2021, era stato rinvenuto il signor che confermava di essere il socio ed amministratore Persona_2 unico della società nonché di essere il suocero Controparte_3 del consulente dr. alla richiesta di visionare Persona_1 gli uffici della società il sig. Controparte_3 Persona_2 conduceva gli ispettori verbalizzanti in Via Salvator Dalì al numero civico 4 (e non al n.8) percorrendo dall'abitazione del signor a tale indirizzo una distanza di circa 500 metri. Persona_2
Presso tale indirizzo veniva riscontrata l'esistenza di altra società (Fabozzi Petroli) e, intanto, si presentava anche il dr. in qualità di consulente fiscale e lavoro della Parte_2 società Nella stessa occasione venivano acquisite CP_3 dichiarazioni spontanee del e del dr. Persona_2 Parte_2
,
[...]
-successivamente, gli ispettori verbalizzanti provvedevano a convocare tutti gli altri lavoratori che, dalle banche dati consultate, risultavano assunti dalla nel periodo Controparte_3 oggetto di accertamento (dal 18.11.2016 al 10.04.2021), rilevavano che vi erano anomalie quali l'acquisito di beni strumentali
(fotocopiatrice-computer hard disk-monitor) solo in data 31/07/2018, la registrazione di pochi beni (un solo computer-un solo hard disk- un solo video terminale), l'assenza di acquisto di scrivanie-sedie- contenitori-armadi-suppellettili vari ad uso ufficio, l'emissione di sole 50 fatture, la mancata conoscenza tra di loro dei vari dipendenti ovvero l'indicazione di attività lavorative svolte diverse dall'oggetto della ( CP_3 Controparte_1 dichiarava il commercio carburanti agricoli;
Testimone_1 dichiarava che negli uffici erano presenti altri impiegati giovani massimo 30 anni, ma non ricordava né conosceva e CP_1 Per_3 che altrettanto non ricordavano la sua presenza, Persona_4 riferiva che nel periodo interessato aveva effettuato lavoro di pag. 4/13 inserimento fatture al terminale, per uno studio commerciale, che gli uffici erano al primo piano dello stabile nel piazzale dove insisteva il distributore carburanti, uffici composti da due stanze con scrivanie e computer collegati ad internet con linea fissa, che era presente anche che svolgeva lo stesso lavoro, Controparte_1 di non conoscere ). Testimone_1
L' , pertanto, evidenzia la correttezza dell'annullamento Pt_1 disposto dagli ispettori e la poca credibilità che l'azienda avesse due dipendenti assunti con rapporto di lavoro subordinato svolgenti le medesime funzioni di inserimento dati da lunedì al venerdì dalla ore 9.00 alle ore 15.00 per complessivi due anni (dal 2016 al 2018), senza alcun bene strumentale né allacciamento e fornitura di energia elettrica nonché di linea telefonica o semplicemente linea internet
(almeno fino al 31 luglio 2018 quando veniva acquistato uno solo bene strumentale) per l'emissione di circa 50 fatture.
L'appellante evidenzia la non corretta ricostruzione della fattispecie operata in sentenza non avendo il offerto CP_1 validi elementi a sostegno della propria tesi, tali non potendo essere definiti i documenti di provenienza aziendale, né tantomeno le prove orali rese, considerato che il primo teste escusso è stato coinvolto nell'accertamento ispettivo e dunque del tutto interessato all'esito della presente causa mentre il secondo teste escusso è stato socio della società . CP_3
Peraltro, la parte ricorrente pur asserendo la sussistenza del rapporto subordinato in discorso, si era guardato bene dal prospettare in maniera chiara quali fossero i contenuti e le modalità di detto rapporto lavorativo, limitandosi ad affermare che l'attività fosse inerente “all'inserimento nel sistema di fatture dei clienti”.
pag. 5/13 previa eccezione di inammissibilità dell'appello Controparte_1 per assenza dei presupposti ex art.434 cpc, avversa il gravame puntualizzando:
-che la società potrebbe ben aver utilizzato dall'inizio della attività (fine 2016) al luglio 2018 (periodo acquisto beni strumentali indicati dall' ) attrezzature non nuove quali Pt_1 computer, scrivanie, stampanti e quant'altro necessario allo svolgimento dell'attività di elaborazione dati di proprietà dei dottori commercialisti , titolari - tra l'altro - di propri Per_1 studi professionali, i quali avevano fornito strumenti di lavoro già di loro proprietà,
-che il collega aveva già in sede ispettiva Persona_4 indicato in maniera puntuale e precisa di aver lavorato con lui da novembre 2016 a novembre 2018 per la in un ufficio ben CP_3 individuato, effettuando lavori di inserimento dati, e di essere stato pagato con bonifico,
-che non vi era alcuna discordanza tra la propria dichiarazione ispettiva e quella dello ma anzi erano perfettamente Per_3 coincidenti,
-che le dichiarazioni dei testi escussi in primo grado avevano dimostrato la genuinità del rapporto di lavoro instaurato con la
Società senza entrare neanche in contraddizione con le CP_3 dichiarazioni rese in sede ispettiva,
-che dalle dichiarazioni testimoniali degli Ispettori non era emersa affatto l'inesistenza della anzi, al contrario, la Controparte_3 sua esistenza anche al momento dell'accesso ispettivo nel 2021,
-che lo stesso ispettore escusso quale teste aveva riferito Tes_2 che il sig. aveva lavorato per la per Testimone_1 CP_3 un periodo più breve, solo nel 2018 per cui era attendibile la pag. 6/13 dichiarazione del teste di non aver conosciuto tale Per_3 soggetto,
-che nella stessa strada in cui risultava la sede operativa gli ispettori avevano, ad un civico diverso, trovato una ditta dedicata alla distribuzione di carburanti in una palazzina a due piani e che e li avevano condotti in una stanza degli uffici di Per_2 Per_1 questa società dei carburanti al piano terra dicendo loro che in quella stanza, all'interno degli uffici dell'altra società, lavoravano i dipendenti della stanza molto piccola ma CP_3 ancora attiva pur priva di dipendenti,
-che gli ispettori non avevano chiesto specificamente se in precedenza l'attività della venisse svolta altrove, CP_3
-che il lavoro dei dipendenti della non era quello Controparte_3 banalmente definito dagli Ispettori di sistemare solo la
“cinquantina” di fatture nel biennio 2016-2018 dei clienti della
Società, bensì quello di effettuare uno studio accurato di tutta la documentazione fiscale del cliente al fine di verificare l'accesso a prestiti e/o finanziamenti.
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed assegnata al Pt_3 nuovo consigliere Scarlatelli, disposta la trattazione scritta (con anticipazione della udienza del 12.10.2026), acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
Premessa l'infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello atteso che nel ricorso sono bene evidenziate le censure avanzate alla sentenza di primo grado in punto di errata valutazione del materiale ispettivo ed evidenziato che il ricorso contiene una chiara e completa ricostruzione del petitum e della causa petendi, pag. 7/13 che, infatti, ha consentito all'appellato una compiuta ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio e una accurata difesa, nel merito l'appello spiegato dall' non merita accoglimento. CP_2
Come già correttamente e condivisibilmente argomentato nella sentenza impugnata gli elementi offerti dall' a sostegno della Pt_1 asserita fittizietà del rapporto di lavoro instaurato dal CP_1 con la dal 18.11.16 al 30.11.18 non appaiono decisivi, CP_3 ma approssimativi e superficiali, a fronte -al contrario- di elementi (sia emergenti dallo stesso verbale e dalla documentazione allegata, sia dalle prove testimoniali raccolte nel corso del giudizio) acquisiti che supportano la genuinità del rapporto lavorativo di cui si discute.
In proposito, va segnalato che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n. 23800 del 2014); pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono, comunque, elemento di prova, valutabile in concorso con gli altri elementi da disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 4006 del 2022).
Anche di recente con l'ordinanza n.36573 del 14.12.2022, la
Cassazione ha affermato che, nei verbali ispettivi, le notizie pag. 8/13 acquisite da terzi e le valutazioni personali dei pubblici ufficiali, non godendo della fede privilegiata, formano oggetto di prova liberamente valutabile dal giudicante.
Ebbene le valutazioni degli ispettori in ordine alla fittizietà del rapporto di lavoro del risultano fondate su elementi non CP_1 decisivi in quanto:
-l'esiguità delle fatture emesse oltre a non implicare necessariamente l'insussistenza dell'attività lavorativa (come già affermato dal primo Giudice) è un elemento non significativo in quanto rileva(va) eventualmente verificare il contenuto delle fatture, che ben potrebbero aver ad oggetto prestazioni durature nel tempo e tali da coprire più mesi;
come rilevato dall'appellante nello stesso verbale ispettivo si fa riferimento al contenuto della fattura del 6/2021 avente ad oggetto attività di supporto alla preparazione di numerose gare di appalto nella Regione Marche, quindi certamente di una tipologia di attività che si è protratta nel tempo, dalle stesse dichiarazioni ispettive emergeva una più ampia attività di consulenza e supporto alle aziende per attività di finanziamento ed altro,
-il riscontro della assenza di collegamento internet ed elettricità
è postumo rispetto al periodo di riferimento,
-l'acquisto di beni strumentali solo nel 2018 non esclude che in precedenza siano stati utilizzati beni già in possesso della società, soprattutto alla luce di quanto dichiarato in sede ispettiva in ordine all'uso di beni già in possesso dei fratelli quali titolari di autonomo studio professionale, Per_1
-la collocazione della sede al civico n.4 anziché al n.8 è presumibilmente collegata a mutamenti nel tempo, come emerge anche dal rilievo che nel corso della ispezione l'amministratore Per_2 riferiva di un iniziale collocamento al civico n.2 poi divenuto n.4; anche il citava il civico n.2 spiegando che Persona_1
pag. 9/13 quello della era il primo accesso sulla strada e CP_3 dichiarava di avere il proprio studio al civico Parte_2
n.8 distinguendolo dalla sede della . CP_3
L'assenza di decisività ed univocità delle predette affermazioni/valutazioni ispettive è corroborata e rafforzata da ulteriori elementi:
-la prova testimoniale svolta in primo grado ha confermato la sussistenza del rapporto di lavoro e, in generale, l'attività svolta dalla gli stessi ispettori hanno dichiarato di non CP_3 aver fatto accesso in tutti i locali presenti ed in particolar modo di non aver fatto accesso al piano superiore, ove gli altri testimoni escussi hanno dichiarato che veniva svolta l'attività lavorativa,
-il teste ha confermato di aver prestato l'attività Per_3 lavorativa in favore della società unitamente al CP_3
nel periodo oggetto di causa, occupandosi dell'inserimento CP_1 nel sistema di fatture dei clienti, ha riferito che la CP_3 era una società di commercialisti che si occupavano di contabilità i cui titolari erano e di aver lavorato Per_1 Parte_2 alla via Dalì a Trentola NT in un ufficio che si trovava al primo piano di un fabbricato (al cui piano terra vi era un deposito di carburanti) al quale si accedeva tramite una scala composto da due stanze, in una delle quali vi erano due scrivanie dove lavoravano lui ed il , mentre nell'altra stanza vi era una CP_1 scrivania utilizzata dai , Per_1
-il teste ha confermato la sussistenza del rapporto di Per_1 lavoro oggetto di disconoscimento da parte dell' , che la società Pt_1 si occupava di elaborazione dati e svolgeva consulenze per conto di diverse aziende, di avere uno studio a via Dalì n.8, mentre lo studio della si trovava al piano superiore (formato da CP_3 due stanze) in uno stabile di proprietà dei figli della cognata con pag. 10/13 i quali vi era stato un contratto di comodato gratuito;
di aver avuto una media di due dipendenti che si occupavano di caricamento dei dati, che più a lungo avevano lavorato proprio Controparte_1
e per un paio di anni (tutti i giorni, dal lunedì Persona_4 al venerdì, di mattina),
-lo stesso ispettore , escusso quale teste, ha riferito che Tes_2 nella stessa strada in cui risultava la sede operativa avevano, ad un civico diverso, trovato una ditta dedicata alla distribuzione di carburanti in una palazzina a due piani e che e li Per_2 Per_1 avevano condotti in una stanza degli uffici di questa società dei carburanti al piano terra dicendo loro che in quella stanza, all'interno degli uffici dell'altra società, lavoravano i dipendenti della (ndr. all'epoca dell'accesso), stanza molto CP_3 piccola ma ancora attiva pur priva di dipendenti e che non avevano chiesto specificamente se in precedenza l'attività della
[...]
venisse svolta altrove;
per cui dalla stessa attività CP_3 ispettiva emerge la coincidenza con la descrizione del luogo di lavoro fatta dallo e dal in udienza, mentre lo Per_3 Per_1 stesso ispettore ha ammesso che non hanno proceduto a controllare proprio il primo piano,
-gli ispettori hanno acquisito (cfr. sempre ex testimonianza del
) dal la documentazione relativa ad un contratto Tes_2 Per_1 di comodato, a riprova di quanto dichiarato dai legali rappresentanti in ordine al titolo di possesso degli uffici,
-l'ispettore (anche egli escusso quale teste nel Testimone_3 corso del giudizio di primo grado) ha dichiarato che il li Per_2 condusse sul luogo di lavoro alla via Dalì al civico 4, precisando che vi era stato un cambiamento nella numerazione della strada, di aver ispezionato solo due stanze al piano terra, di ricordare che vi era una scala a chiocciola che conduceva ad un piano superiore in cui, però, non si recarono,
pag. 11/13 -l'ispettore ha riferito che il sig. aveva Tes_2 Testimone_1 lavorato per la per un periodo più breve solo nel 2018 CP_3 per cui non è inattendibile la dichiarazione del teste di Per_3 non aver conosciuto tale soggetto poiché lo (ed il Per_3
) hanno iniziato a lavorare alla fine del 2018. CP_1
Ebbene dalle circostanze evincibili dal verbale non emergono sufficienti elementi idonei a fondare le conclusioni cui è giunto l' ; gli stessi elementi indiziari raccolti appaiono di dubbia e Pt_1 non univoca lettura come sopra precisato ed in parte sconfessati sia dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva sia dalle dichiarazioni testimoniali raccolte in corso di giudizio;
a ciò si aggiungano le evidenti lacune in sede ispettiva emergenti dalle escussioni dei due ispettori (es. mancata ispezione delle stanze al piano superiore in cui si svolgeva l'attività lavorativa disconosciuta).
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza con distrazione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite del grado che liquida in euro 3.473,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% con distrazione.
pag. 12/13 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 22.9.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 22.9.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3479/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.5188/2024 pubblicata il 22/11/2024 dal
Tribunale di Napoli Nord
TRA
, in persona del legale rapp.te. p.t., rappresentato e Pt_1 difeso da avv.to Davide Catalano
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Controparte_1
Pirolo
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 09/11/2022 il conveniva in CP_1 giudizio l' chiedendo “I Controparte_2
)Accertare e dichiarare sussistente il rapporto di lavoro subordinato tra l'istante e la per il periodo di Controparte_3 lavoro dal 18/11/2016 al 30/11/2018 di cui in premessa e, per
l'effetto, revocare e/o annullare il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato sopra citato, con conseguente condanna dell' al riaccredito dei contributi Pt_1 previdenziali e all'annullamento degli eventuali indebiti che siano conseguenza del provvedimento impugnato”.
Nello specifico, parte ricorrente deduceva di aver ricevuto in data
19/08/2022 comunicazione da parte dell' del disconoscimento del Pt_1 rapporto di lavoro presso l'azienda per il periodo Controparte_3 dal 18/11/2016 al 30/11/2018 ma contestava il predetto disconoscimento ribadendo:
-di aver regolarmente lavorato alle dipendenze della
[...]
in qualità di dipendente amministrativo dal Controparte_4
18/11/2016 al 30/11/2018 come da assunzioni Unilav allegate,
-di essersi occupato dell'inserimento dei dati di fatture in contabilità della precitata Società disponendo di CP_3 ufficio, computer, materiale di cancelleria e quant'altro necessario per l'attività lavorativa, presso la sede della Società in Trentola
NT, via Dalì n.8,
-di aver percepito una retribuzione di circa € 1.500,00 mensili con regolari buste paga allegate,
-di aver ricevuto le direttive dai titolari della Società
[...]
e e di aver lavorato Parte_2 Persona_1 dalle 9.00 alle 15.00 per tutta la settimana tranne il sabato e la domenica.
pag. 2/13 L' si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, Pt_1 evidenziando che nel ricorso non era allegato né tantomeno provato alcun fatto idoneo a smentire quanto accertato dagli ispettori.
Esperita attività istruttoria il Tribunale accoglieva la domanda dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro tra il CP_1
e la dal 18/11/2016 al 30/11/2018 e per l'effetto Controparte_3 condannando l' a riaccreditare i contributi versati con Pt_1 riferimento a tale rapporto di lavoro;
condannava, altresì, l' Pt_1 al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.
Propone ricorso in appello l' chiedendo la riforma integrale Pt_1 della sentenza n.5188/2024 del Tribunale di Napoli Nord, sostenendone la erroneità ed ingiustizia.
Richiama i risultati della ispezione conclusasi con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021005662/DDL del 30/06/2022 secondo cui il rapporto di lavoro instaurato tra la e CP_3 da novembre 2016 a novembre 2018 era stato Controparte_1 simulato al solo fine di beneficiare della costituzione di posizioni assicurative a fini pensionistici o della percezione di prestazioni quali la disoccupazione;
in particolare evidenzia che:
-i verbalizzanti, all'atto del primo accesso, accertavano che la sede operativa indicata alla via Salvator Dalì n. 8 in Trentola
NT corrispondeva a civile abitazione senza alcuna indicazione che riportasse alla e - nella stessa occasione, Controparte_3 sentita l'occupante dello stabile – venivano edotti verbalmente che ella risiedeva in tale stabile da quando aveva 5 anni (signora di oltre 60 anni), di non aver mai ricevuto posta indirizzata alla
[...]
di né aver mai fittato o dato in comodato locali ad CP_3 uso commerciale nonché di non avere conoscenza di tale ditta,
pag. 3/13 -successivamente, in data 19.10.2021, era stato rinvenuto il signor che confermava di essere il socio ed amministratore Persona_2 unico della società nonché di essere il suocero Controparte_3 del consulente dr. alla richiesta di visionare Persona_1 gli uffici della società il sig. Controparte_3 Persona_2 conduceva gli ispettori verbalizzanti in Via Salvator Dalì al numero civico 4 (e non al n.8) percorrendo dall'abitazione del signor a tale indirizzo una distanza di circa 500 metri. Persona_2
Presso tale indirizzo veniva riscontrata l'esistenza di altra società (Fabozzi Petroli) e, intanto, si presentava anche il dr. in qualità di consulente fiscale e lavoro della Parte_2 società Nella stessa occasione venivano acquisite CP_3 dichiarazioni spontanee del e del dr. Persona_2 Parte_2
,
[...]
-successivamente, gli ispettori verbalizzanti provvedevano a convocare tutti gli altri lavoratori che, dalle banche dati consultate, risultavano assunti dalla nel periodo Controparte_3 oggetto di accertamento (dal 18.11.2016 al 10.04.2021), rilevavano che vi erano anomalie quali l'acquisito di beni strumentali
(fotocopiatrice-computer hard disk-monitor) solo in data 31/07/2018, la registrazione di pochi beni (un solo computer-un solo hard disk- un solo video terminale), l'assenza di acquisto di scrivanie-sedie- contenitori-armadi-suppellettili vari ad uso ufficio, l'emissione di sole 50 fatture, la mancata conoscenza tra di loro dei vari dipendenti ovvero l'indicazione di attività lavorative svolte diverse dall'oggetto della ( CP_3 Controparte_1 dichiarava il commercio carburanti agricoli;
Testimone_1 dichiarava che negli uffici erano presenti altri impiegati giovani massimo 30 anni, ma non ricordava né conosceva e CP_1 Per_3 che altrettanto non ricordavano la sua presenza, Persona_4 riferiva che nel periodo interessato aveva effettuato lavoro di pag. 4/13 inserimento fatture al terminale, per uno studio commerciale, che gli uffici erano al primo piano dello stabile nel piazzale dove insisteva il distributore carburanti, uffici composti da due stanze con scrivanie e computer collegati ad internet con linea fissa, che era presente anche che svolgeva lo stesso lavoro, Controparte_1 di non conoscere ). Testimone_1
L' , pertanto, evidenzia la correttezza dell'annullamento Pt_1 disposto dagli ispettori e la poca credibilità che l'azienda avesse due dipendenti assunti con rapporto di lavoro subordinato svolgenti le medesime funzioni di inserimento dati da lunedì al venerdì dalla ore 9.00 alle ore 15.00 per complessivi due anni (dal 2016 al 2018), senza alcun bene strumentale né allacciamento e fornitura di energia elettrica nonché di linea telefonica o semplicemente linea internet
(almeno fino al 31 luglio 2018 quando veniva acquistato uno solo bene strumentale) per l'emissione di circa 50 fatture.
L'appellante evidenzia la non corretta ricostruzione della fattispecie operata in sentenza non avendo il offerto CP_1 validi elementi a sostegno della propria tesi, tali non potendo essere definiti i documenti di provenienza aziendale, né tantomeno le prove orali rese, considerato che il primo teste escusso è stato coinvolto nell'accertamento ispettivo e dunque del tutto interessato all'esito della presente causa mentre il secondo teste escusso è stato socio della società . CP_3
Peraltro, la parte ricorrente pur asserendo la sussistenza del rapporto subordinato in discorso, si era guardato bene dal prospettare in maniera chiara quali fossero i contenuti e le modalità di detto rapporto lavorativo, limitandosi ad affermare che l'attività fosse inerente “all'inserimento nel sistema di fatture dei clienti”.
pag. 5/13 previa eccezione di inammissibilità dell'appello Controparte_1 per assenza dei presupposti ex art.434 cpc, avversa il gravame puntualizzando:
-che la società potrebbe ben aver utilizzato dall'inizio della attività (fine 2016) al luglio 2018 (periodo acquisto beni strumentali indicati dall' ) attrezzature non nuove quali Pt_1 computer, scrivanie, stampanti e quant'altro necessario allo svolgimento dell'attività di elaborazione dati di proprietà dei dottori commercialisti , titolari - tra l'altro - di propri Per_1 studi professionali, i quali avevano fornito strumenti di lavoro già di loro proprietà,
-che il collega aveva già in sede ispettiva Persona_4 indicato in maniera puntuale e precisa di aver lavorato con lui da novembre 2016 a novembre 2018 per la in un ufficio ben CP_3 individuato, effettuando lavori di inserimento dati, e di essere stato pagato con bonifico,
-che non vi era alcuna discordanza tra la propria dichiarazione ispettiva e quella dello ma anzi erano perfettamente Per_3 coincidenti,
-che le dichiarazioni dei testi escussi in primo grado avevano dimostrato la genuinità del rapporto di lavoro instaurato con la
Società senza entrare neanche in contraddizione con le CP_3 dichiarazioni rese in sede ispettiva,
-che dalle dichiarazioni testimoniali degli Ispettori non era emersa affatto l'inesistenza della anzi, al contrario, la Controparte_3 sua esistenza anche al momento dell'accesso ispettivo nel 2021,
-che lo stesso ispettore escusso quale teste aveva riferito Tes_2 che il sig. aveva lavorato per la per Testimone_1 CP_3 un periodo più breve, solo nel 2018 per cui era attendibile la pag. 6/13 dichiarazione del teste di non aver conosciuto tale Per_3 soggetto,
-che nella stessa strada in cui risultava la sede operativa gli ispettori avevano, ad un civico diverso, trovato una ditta dedicata alla distribuzione di carburanti in una palazzina a due piani e che e li avevano condotti in una stanza degli uffici di Per_2 Per_1 questa società dei carburanti al piano terra dicendo loro che in quella stanza, all'interno degli uffici dell'altra società, lavoravano i dipendenti della stanza molto piccola ma CP_3 ancora attiva pur priva di dipendenti,
-che gli ispettori non avevano chiesto specificamente se in precedenza l'attività della venisse svolta altrove, CP_3
-che il lavoro dei dipendenti della non era quello Controparte_3 banalmente definito dagli Ispettori di sistemare solo la
“cinquantina” di fatture nel biennio 2016-2018 dei clienti della
Società, bensì quello di effettuare uno studio accurato di tutta la documentazione fiscale del cliente al fine di verificare l'accesso a prestiti e/o finanziamenti.
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed assegnata al Pt_3 nuovo consigliere Scarlatelli, disposta la trattazione scritta (con anticipazione della udienza del 12.10.2026), acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
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Premessa l'infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello atteso che nel ricorso sono bene evidenziate le censure avanzate alla sentenza di primo grado in punto di errata valutazione del materiale ispettivo ed evidenziato che il ricorso contiene una chiara e completa ricostruzione del petitum e della causa petendi, pag. 7/13 che, infatti, ha consentito all'appellato una compiuta ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio e una accurata difesa, nel merito l'appello spiegato dall' non merita accoglimento. CP_2
Come già correttamente e condivisibilmente argomentato nella sentenza impugnata gli elementi offerti dall' a sostegno della Pt_1 asserita fittizietà del rapporto di lavoro instaurato dal CP_1 con la dal 18.11.16 al 30.11.18 non appaiono decisivi, CP_3 ma approssimativi e superficiali, a fronte -al contrario- di elementi (sia emergenti dallo stesso verbale e dalla documentazione allegata, sia dalle prove testimoniali raccolte nel corso del giudizio) acquisiti che supportano la genuinità del rapporto lavorativo di cui si discute.
In proposito, va segnalato che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n. 23800 del 2014); pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono, comunque, elemento di prova, valutabile in concorso con gli altri elementi da disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 4006 del 2022).
Anche di recente con l'ordinanza n.36573 del 14.12.2022, la
Cassazione ha affermato che, nei verbali ispettivi, le notizie pag. 8/13 acquisite da terzi e le valutazioni personali dei pubblici ufficiali, non godendo della fede privilegiata, formano oggetto di prova liberamente valutabile dal giudicante.
Ebbene le valutazioni degli ispettori in ordine alla fittizietà del rapporto di lavoro del risultano fondate su elementi non CP_1 decisivi in quanto:
-l'esiguità delle fatture emesse oltre a non implicare necessariamente l'insussistenza dell'attività lavorativa (come già affermato dal primo Giudice) è un elemento non significativo in quanto rileva(va) eventualmente verificare il contenuto delle fatture, che ben potrebbero aver ad oggetto prestazioni durature nel tempo e tali da coprire più mesi;
come rilevato dall'appellante nello stesso verbale ispettivo si fa riferimento al contenuto della fattura del 6/2021 avente ad oggetto attività di supporto alla preparazione di numerose gare di appalto nella Regione Marche, quindi certamente di una tipologia di attività che si è protratta nel tempo, dalle stesse dichiarazioni ispettive emergeva una più ampia attività di consulenza e supporto alle aziende per attività di finanziamento ed altro,
-il riscontro della assenza di collegamento internet ed elettricità
è postumo rispetto al periodo di riferimento,
-l'acquisto di beni strumentali solo nel 2018 non esclude che in precedenza siano stati utilizzati beni già in possesso della società, soprattutto alla luce di quanto dichiarato in sede ispettiva in ordine all'uso di beni già in possesso dei fratelli quali titolari di autonomo studio professionale, Per_1
-la collocazione della sede al civico n.4 anziché al n.8 è presumibilmente collegata a mutamenti nel tempo, come emerge anche dal rilievo che nel corso della ispezione l'amministratore Per_2 riferiva di un iniziale collocamento al civico n.2 poi divenuto n.4; anche il citava il civico n.2 spiegando che Persona_1
pag. 9/13 quello della era il primo accesso sulla strada e CP_3 dichiarava di avere il proprio studio al civico Parte_2
n.8 distinguendolo dalla sede della . CP_3
L'assenza di decisività ed univocità delle predette affermazioni/valutazioni ispettive è corroborata e rafforzata da ulteriori elementi:
-la prova testimoniale svolta in primo grado ha confermato la sussistenza del rapporto di lavoro e, in generale, l'attività svolta dalla gli stessi ispettori hanno dichiarato di non CP_3 aver fatto accesso in tutti i locali presenti ed in particolar modo di non aver fatto accesso al piano superiore, ove gli altri testimoni escussi hanno dichiarato che veniva svolta l'attività lavorativa,
-il teste ha confermato di aver prestato l'attività Per_3 lavorativa in favore della società unitamente al CP_3
nel periodo oggetto di causa, occupandosi dell'inserimento CP_1 nel sistema di fatture dei clienti, ha riferito che la CP_3 era una società di commercialisti che si occupavano di contabilità i cui titolari erano e di aver lavorato Per_1 Parte_2 alla via Dalì a Trentola NT in un ufficio che si trovava al primo piano di un fabbricato (al cui piano terra vi era un deposito di carburanti) al quale si accedeva tramite una scala composto da due stanze, in una delle quali vi erano due scrivanie dove lavoravano lui ed il , mentre nell'altra stanza vi era una CP_1 scrivania utilizzata dai , Per_1
-il teste ha confermato la sussistenza del rapporto di Per_1 lavoro oggetto di disconoscimento da parte dell' , che la società Pt_1 si occupava di elaborazione dati e svolgeva consulenze per conto di diverse aziende, di avere uno studio a via Dalì n.8, mentre lo studio della si trovava al piano superiore (formato da CP_3 due stanze) in uno stabile di proprietà dei figli della cognata con pag. 10/13 i quali vi era stato un contratto di comodato gratuito;
di aver avuto una media di due dipendenti che si occupavano di caricamento dei dati, che più a lungo avevano lavorato proprio Controparte_1
e per un paio di anni (tutti i giorni, dal lunedì Persona_4 al venerdì, di mattina),
-lo stesso ispettore , escusso quale teste, ha riferito che Tes_2 nella stessa strada in cui risultava la sede operativa avevano, ad un civico diverso, trovato una ditta dedicata alla distribuzione di carburanti in una palazzina a due piani e che e li Per_2 Per_1 avevano condotti in una stanza degli uffici di questa società dei carburanti al piano terra dicendo loro che in quella stanza, all'interno degli uffici dell'altra società, lavoravano i dipendenti della (ndr. all'epoca dell'accesso), stanza molto CP_3 piccola ma ancora attiva pur priva di dipendenti e che non avevano chiesto specificamente se in precedenza l'attività della
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venisse svolta altrove;
per cui dalla stessa attività CP_3 ispettiva emerge la coincidenza con la descrizione del luogo di lavoro fatta dallo e dal in udienza, mentre lo Per_3 Per_1 stesso ispettore ha ammesso che non hanno proceduto a controllare proprio il primo piano,
-gli ispettori hanno acquisito (cfr. sempre ex testimonianza del
) dal la documentazione relativa ad un contratto Tes_2 Per_1 di comodato, a riprova di quanto dichiarato dai legali rappresentanti in ordine al titolo di possesso degli uffici,
-l'ispettore (anche egli escusso quale teste nel Testimone_3 corso del giudizio di primo grado) ha dichiarato che il li Per_2 condusse sul luogo di lavoro alla via Dalì al civico 4, precisando che vi era stato un cambiamento nella numerazione della strada, di aver ispezionato solo due stanze al piano terra, di ricordare che vi era una scala a chiocciola che conduceva ad un piano superiore in cui, però, non si recarono,
pag. 11/13 -l'ispettore ha riferito che il sig. aveva Tes_2 Testimone_1 lavorato per la per un periodo più breve solo nel 2018 CP_3 per cui non è inattendibile la dichiarazione del teste di Per_3 non aver conosciuto tale soggetto poiché lo (ed il Per_3
) hanno iniziato a lavorare alla fine del 2018. CP_1
Ebbene dalle circostanze evincibili dal verbale non emergono sufficienti elementi idonei a fondare le conclusioni cui è giunto l' ; gli stessi elementi indiziari raccolti appaiono di dubbia e Pt_1 non univoca lettura come sopra precisato ed in parte sconfessati sia dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva sia dalle dichiarazioni testimoniali raccolte in corso di giudizio;
a ciò si aggiungano le evidenti lacune in sede ispettiva emergenti dalle escussioni dei due ispettori (es. mancata ispezione delle stanze al piano superiore in cui si svolgeva l'attività lavorativa disconosciuta).
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza con distrazione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite del grado che liquida in euro 3.473,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% con distrazione.
pag. 12/13 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 22.9.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
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