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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 6339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6339 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
n. 13690/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13690 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 e vertente tra:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ),
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F. ), (C.F. C.F._3 Parte_4
, (C.F. , C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6 [...]
(C.F. , Parte_7 C.F._7 Parte_8
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi
[...] C.F._8 dall'avv. Luca Sangiovanni presso il cui studio, sito in Napoli, alla Via Pietro
Castellino n. 10, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
-ATTORI-
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Pietro Embergher presso il cui studio, sito in Napoli, alla
Via G. L. Bernini, n. 28 , è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-CONVENUTO-
Oggetto: impugnazione delibera assembleare;
Conclusioni: nelle note depositate nel termine in sostituzione di udienza fissato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, al 18/02/2025 il procuratore di parte attrice: “si riporta integralmente a tutto quanto eccepito e dedotto nell'atto introduttivo del presente giudizio, nel precedente verbale di causa e, in ultimo, nelle proprie note 183 VI co ritualmente depositate e, nell'impugnare tutto quanto dedotto dall'avversa difesa perchè totalmente infondato in fatto e in diritto, per quanto ampiamente dedotto in atti, chiede che il procedimento sia introitato a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..”; il procuratore di parte convenuta: “si riporta ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa, nonché, a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, prodotto e richiesto, unitamente alle conclusioni rassegnate, che qui abbiansi per integralmente trascritte, insistendo per il loro accoglimento e perché la causa venga riservata in decisione con i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. In ogni caso, il convenuto chiede che l'Ill.mo Giudice adito, ai sensi dell'art. 92, 1 co., c.p.c.: - escluda la ripetizione delle spese in favore degli attori;
e - li condanni al rimborso delle spese che hanno causato al convenuto, per trasgressione al dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. Si rileva, infatti, che gli opponenti hanno depositato, irritualmente, (anche) le note per la trattazione scritta dell'udienza del 13.5.2022 (in data 11.5.2022 e, quindi, oltre il termine di 5 gg. ordinato dal GI), solo dopo aver atteso il deposito
(tempestivo) del resistente. Gli istanti hanno agito nello stesso modo anche in occasione della precedente udienza del 19.10.2021, allorquando, hanno versato in atti le proprie note di trattazione solo il 17.10.2021 (oltre i 5 gg. assegnati dal Tribunale) attendendo, prima, il tempestivo deposito di quelle di parte convenuta (12.10.2021). Il resistente non ignora che i termini di cui all'art. 221, comma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, siano, per lo più, ritenuti di natura ordinatoria ma non può sottacersi che la. loro sistematica violazione comporta un grave pregiudizio
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al diritto di difesa e del contraddittorio. Gli attori, con evidente mala fede, hanno, così, potuto esaminare prima le note della controparte, al fine di procurarsi un ingiusto vantaggio. Il impugna e contesta tutti gli CP_1 scritti difensivi versati in atti dagli attori, i verbali di causa ed ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta, così come le conclusioni rassegnate dagli opponenti, in quanto tutte inammissibili, improponibili, improcedibili ed infondate, sia in fatto che in diritto;
oltre che tardive, prescritte ed oggetto di intervenuta decadenza, chiedendo l'integrale rigetto delle domande proposte;
ed, atteso l'onere di tempestiva contestazione cedente a carico delle parti, dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove tardivamente formulate dagli attori con le note per la trattazione scritta dell'udienza del 13.5.2022 (cfr. pag. 2 note attori). Per mero scrupolo difensivo (e senza con ciò accettare, anche solo implicitamente, il contraddittorio sulle eccezioni tardivamente proposte dagli istanti), preme ribadire che la delibera impugnata (24.2.2021) non è quella che ha ratificato
l'esecuzione della pensilina in ardesia provvisoriamente installata. I lavori e gli importi contestati dagli opponenti sono stati, infatti, approvati e ratificati con le (diverse) delibere assunte il 29.5.2008 ed il 15.7.2009 (mai impugnate). La delibera del 24.2.2021 si limita ad applicare il criterio di riparto precedentemente stabilito dall'assemblea dei condomini (anch'esso mai oggetto di impugnativa), in conformità alle disposizioni di legge (art.
1123, co. 3, c.p.c.), atteso che il ripristino ha ad oggetto i cornicioni ed il lastrico solare che recano utilità esclusivamente ai condomini della sottoposta (lavori che, peraltro, avrebbero così posto rimedio a CP_2 quello che, erroneamente, gli attori definiscono “abuso edilizio”). In subordine, qualora il Tribunale lo ritenesse opportuno, il , senza CP_1 invertire l'onere della prova, chiede ammettersi i mezzi istruttori articolati e richiesti con la propria memoria - secondo termine - ex art. 183, co. 6, c.p.c.
(cfr. pag. 14, punto D) – Ispezione Giudiziale e/o CTU), per tutti i motivi ivi dedotti ed eccepiti, che qui abbiansi per riportati e trascritti”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec in data
20/05/2021, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , premesso di essere tutti proprietari di unità
[...] Parte_8 immobiliari site nel fabbricato di (Napoli), hanno Controparte_1 adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di nullità/annullabilità del capo n. 4 della delibera assembleare assunta, in seconda convocazione, in data 24/02/2021, vinte le spese di lite.
A sostegno della propria domanda hanno dedotto, quali motivi di nullità e/o annullamento della delibera con cui l'assemblea, con la maggioranza 376,85 di millesimi, aveva deliberato l'abbattimento del cornicione della scala 4 ponendo le relative spese a carico dei soli condomini della predetta scala: 1) la mancata indicazione nell'ordine del giorno dell'argomento oggetto della delibera;
2) l'errata imputazione della responsabilità per l'evento contestato ai condomini della scala 4 in quanto il presunto abuso (realizzazione del nuovo cornicione) era stato realizzato dall'amministratore di condominio;
3) l'errata ripartizione delle spese di abbattimento del cornicione ai sensi degli artt. 1117 e 1123 c.c.; 4)
l'alterazione del decoro architettonico del fabbricato ai sensi dell'art. 1120 co.
IV c.c. non essendo stata deliberata anche la ricostruzione del cornicione.
Precisavano, altresì, che esperita la procedura di mediazione obbligatoria la stessa si era conclusa con verbale negativo del 7 maggio 2021 stante la mancata comparizione del Condominio.
In data 27/09/2021 si è costituito in giudizio il
[...] eccependo, in via preliminare, la nullità della Controparte_3
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procura alle liti conferita dal condomino all'avv. Parte_7
Luca Sangiovanni nonché la decadenza della parte attrice dalla proponibilità dell'azione di impugnativa. In particolare la difesa dell'Ente di Gestione ha evidenziato che parte dei motivi di impugnazione posti a fondamento della domanda non coincidevano con l'unico motivo di impugnazione riportato nell'istanza di mediazione ovvero: “quanto deliberato dall'assemblea in merito ai lavori di demolizione risulta irregolarmente deciso dall'assemblea, in ragione di quanto disposto dall'art. 1123, primo comma, c.c. e, comunque, senza i necessari quorum deliberativi”. Nel merito, poi, ha insistito per il rigetto anche dell'unico motivo di impugnazione per il quale i condomini non risultavano decaduti, ovvero l'errata applicazione dell'art. 1123 co. I c.c., vinte le spese di lite. A tal fine, il convenuto ha precisato che la CP_1 delibera oggetto di impugnazione richiamava il criterio di riparto già stabilito con la precedente delibera del 18/10/2007 mai impugnata e che, in ogni caso, il criterio di riparto adottato nel caso di specie era perfettamente aderente al criterio di riparto legale di cui all'art. 1123 co. III c.c. in quanto il cornicione, di cui era stata disposto l'abbattimento, era a servizio solo di una scala del
CP_1
Assegnato con provvedimento reso dal precedente istruttore in data
19/10/2021 termine per regolarizzare la procura rilasciata da Controparte_4
e concessi, con successivo provvedimento del 28/01/2022, i termini
[...] di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. la causa, di natura documentale, è stata rinviata, senza necessità di svolgere ulteriori adempimenti istruttori, per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18/02/2025 la scrivente, subentrata nelle more del giudizio nella gestione del ruolo a far data dal 5/09/2022, dopo un primo rinvio dovuto da esigenze di riorganizzazione del ruolo, ha riservato la causa in decisione previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali.
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Tanto premesso in fatto, gli istanti, nella qualità di condomini del fabbricato sito in Napoli alla hanno chiesto Controparte_1 dichiararsi la nullità e/o l'annullabilità del deliberato adottato, nell'assemblea del 24/02/2021 in relazione al solo punto n. 4 all'o.d.g.
A questo punto, ai fini che occupano, compete a chi scrive la qualificazione della domanda proposta (azione di nullità e/o azione di annullamento) sulla base del vizio dedotto.
E' noto che, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte (cfr.
Cass. S.U. 4806 del 7.03.2005 e Cass. S.U Sez. U n. 9839 del 4/04/2021) “ In tema di l'azione di annullamento delle delibere Parte_9 assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'ordine pubblico o al "buon costume".
Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.”.
Più di recente la Suprema Corte è tornata in argomento pronunciandosi, nello specifico, proprio sulle delibere avanti ad oggetto il
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riparto delle spese condominiali affermando che “Le delibere condominiali concernenti la ripartizione delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni, adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, sono meramente annullabili e soggette al termine di decadenza previsto dall' art. 1137 c.c., a meno che si tratti di delibere che applicano precedenti delibere adottate all'unanimità con le quali si sia provveduto ad approvare specifici criteri di riparto” (cfr. Cass., sez. II, sent. n. 20926 del 26/07/2024)
Alla stregua di detti principi, va affermato che l'azione promossa dagli attori debba qualificarsi quale azione di annullamento in relazione alle doglianze afferenti ai meri vizi formali e/o di regolarità della delibera
(mancata indicazione dell'oggetto del deliberato nell'o.d.g., errato riparto delle spese in violazione dell'art. 1123 c.c.) mentre vada qualificata come azione di nullità per ciò che attiene alla dedotta alterazione del decoro architettonico del fabbricato.
Quanto alla lamentata “errata imputazione della responsabilità per
l'evento contestato” la stessa non costituisce vizio della delibera in quanto rappresenta, al più, il motivo che ha indotto l'assemblea al riparto delle spese oggetto di impugnazione e su cui l'Autorità giudiziaria non può esercitare alcun sindacato.
Ciò chiarito non può, in primo luogo, trovare accoglimento il motivo di nullità della delibera in questione per alterazione del decoro architettonico del fabbricato ai sensi dell'art. 1120 co. IV c.c.
La norma citata vieta “le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino”.
Nella fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale il deliberato abbattimento del cornicione non può certamente comportare l'alterazione del decoro architettonico del fabbricato se solo si pensa che nella disposizione
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dirigenziale del n.206/A del 3/06/2020, (cfr. all. n. 4 Controparte_5 comparsa di costituzione e risposta) era stata disposta proprio la demolizione della pensilina in lastre di ardesia, lunga m.5 e profonda cm. 80, in quanto costruita in violazione dell'art. 49 co. 22 della L. Regionale n.16/2004 secondo cui “Sulla facciata degli stabili siti nei centri storici è vietata
l'installazione di nuovi elementi che compromettono il decoro architettonico degli stessi”.
Dunque, era proprio la presenza del cornicione/pensilina oggetto della delibera che comprometteva il decoro architettonico del fabbricato: di qui il suo necessario abbattimento con il ripristino dello stato dei luoghi.
Passando ora ai motivi di annullamento della delibera in oggetto quanto alla dedotta mancata indicazione dell'oggetto del deliberato di cui al n.
4 dell'o.d.g. la domanda è inammissibile in quanto tardiva non essendo stata la predetta doglianza oggetto della mediazione obbligatoria.
Come noto, ogniqualvolta si impugni una delibera assembleare lo svolgimento della mediazione è condizione di ammissibilità della stessa e la presentazione della stessa produce effetti interruttivi sul termine decadenziale di trenta giorni ma, affinché tale condizione possa riscontrarsi è necessario che vi sia simmetria tra i motivi di impugnazione formulati in sede di mediazione e in sede giudiziale;
diversamente, la domanda è inammissibile perché tardiva (cfr. Tribunale di Roma, sez. V, sent. n. 9450 del 13/06/2023).
Ed invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale cui questo Tribunale intende aderire, è necessario che vi sia perfetta simmetria tra l'oggetto della mediazione e del giudizio in applicazione dell'articolo 4 del
D.lgs. n. 28/2010. Tale disposizione viene interpretata nel senso che l'istanza di mediazione deve ricalcare la futura domanda di merito, includendo tutti, e gli stessi, elementi fattuali che saranno introdotti nel futuro giudizio e ciò sia per consentire all'istituto della mediazione di svolgere efficacemente la funzione deflattiva affidatagli dal legislatore (rafforzata dalla eventuale sanzione della improcedibilità della domanda), sia per consentire alla
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controparte evocata in mediazione di conoscere la materia del futuro contendere e di prendere posizione su di essa già nel corso della procedura, svolgendo le opportune difese che possono condurre ad una soluzione conciliativa o anche solo far ridurre il thema decidendum nella eventuale fase processuale.
Di conseguenza la proposizione di una istanza di mediazione differente dalla successiva domanda giudiziale formulata conduce a ritenere non validamente svolta la mediazione;
la parte, pertanto, ove eccepito dalla controparte, va considerata decaduta dall'impugnazione ex articolo 1137 c.c..
Tanto chiarito, risulta dagli atti del giudizio, che l'oggetto della mediazione tempestivamente esperita dall'odierna parte attrice aveva a oggetto esclusivamente la violazione del disposto di cui all'art. 1123 c.c. nonché il mancato rispetto del quorum deliberativo.
Nel presente giudizio, invece, parte attrice ha ampliato i motivi di impugnazione, e quindi il thema decidendum, deducendo per la prima volta anche: la mancata indicazione nell'ordine del giorno dell'argomento oggetto della delibera, l'errata imputazione della responsabilità per l'evento contestato ai condomini della scala 4, l'errata ripartizione delle spese di abbattimento del cornicione ai sensi degli artt. 1117 nonché l' alterazione del decoro architettonico;
di contro non ha riproposto in tale sede la violazione del quorum deliberativo.
Alla luce di quanto esposto è, quindi, meritevole di accoglimento l'eccezione di decadenza di cui all'art. 1137 c.c. sollevata dalla difesa del con riferimento al vizio di mancata indicazione nell'ordine del CP_1 giorno dell'argomento oggetto di delibera di cui al capo n.4
La domanda di annullamento va, invece, accolta con riferimento al vizio di errato riparto delle spese per la demolizione del cornicione della scala
4.
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Come anticipato ove la delibera adottata dall'assemblea, quanto al suo profilo contenutistico, sia contraria ad una disposizione di legge la stessa è, di regola, annullabile.
L'art. 1123 c.c. in tema di riparto delle spese condominiali dispone al co. I che “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune
e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”; il successivo co. III prevede, poi, che “Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”.
Ebbene nel caso in esame si discorre del riparto di spese per la demolizione di un cornicione.
Come noto il cornicione è un elemento esterno della facciata dell'edificio che assolve principalmente a una funzione decorativa e protettiva dei muri esterni contro le precipitazioni atmosferiche.
Il cornicione è, quindi, la parte del fabbricato che sporge dalla sommità, rappresentando l'elemento terminale della facciata;
la facciata, a sua volta, rientra tra i beni comuni come disposto dall'art. 1117 c.c. “ Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate…”.
Trattandosi di parte comune, le spese di conservazione e manutenzione del cornicione devono essere ripartite, salvo diversa convenzione, secondo l'ordinario criterio stabilito dalla legge all'art. 1123
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c.c. tra tutti i condòmini, ciascuno in proporzione alla sua quota espressa in millesimi.
Dunque, la delibera oggetto di impugnazione ha erroneamente, e in violazione del co. 1 dell'art. 1123 c.c., disposto che le spese di demolizione del cornicione siano ripartite solo tra i condomini della scala 4.
Ed invero, il non ha dato prova della proprietà o dell'uso CP_1
4 che avrebbe Controparte_2 potuto giustificare l'applicazione del co. 3 dell'art. 1123 c.c. in quanto ipotesi di condominio parziale.
Sul punto giova richiamare la giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui si ammette la configurabilità del c.d. condominio parziale ex lege tutte le volte in cui un bene risulti, per obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio e/o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell'edificio in condominio, (parte) oggetto di un autonomo diritto di proprietà, venendo in tal caso meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene (cfr. Cass. n. 1255 del 2/02/1995; Cass. n.81362 dell'8/04/2004 n.; Cass.
n. 23851 del24/11/2010). Si è rilevato, al riguardo, che i presupposti per l'attribuzione della proprietà comune a vantaggio di tutti i partecipanti vengono meno se le cose, i servizi e gli impianti di uso comune, per oggettivi caratteri materiali e funzionali, sono necessari per l'esistenza e per l'uso, ovvero sono destinati all'uso o al servizio, non di tutto l'edificio, ma di una sola parte, o di alcune parti di esso, ricavandosi dall'art. 1123, co. 3 c.c., che le cose, i servizi, gli impianti, non appartengono necessariamente a tutti i partecipanti. Ne consegue che dalle situazioni di cosiddetto “condominio parziale” derivano implicazioni inerenti la gestione e l'imputazione delle spese, in particolare non sussiste il diritto di partecipare all'assemblea relativamente alle cose, ai servizi, agli impianti, da parte di coloro che non ne hanno la titolarità, ragion per cui la composizione del collegio e delle maggioranze si modificano in relazione alla titolarità delle parti comuni che
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della delibera formano oggetto (cfr. Cass. n. 7885 del 27/09/1994; Cass. n.
7730 del 7/06/2000; Cass. n. 20783 del 25/09/2006).
Dunque, pur dovendosi, senza dubbio, riconoscere, in via di principio, la configurabilità in astratto di un condominio parziale, si rileva che, nel caso in esame, non ricorre una simile fattispecie che giustificherebbe l'applicazione del co. 3 di cui all'art. 1123 c.c.
Ed infatti come si evince anche dalla foto dello stabile condominiale allegata alla difesa di parte convenuta (all. n. 18 comparsa di costituzione e risposta) l'edificio, pur suddiviso in scale, è unico, è cioè composto da un unico corpo di fabbrica. La semplice presenza in un edificio di più scale, infatti, non è di per sé sola sufficiente - in mancanza di più puntuali indicazioni circa le concreta conformazione e le caratteristiche strutturali del fabbricato oggetto di causa, a far ritenere la piena autonomia e indipendenza strutturale e funzionale delle relative porzioni immobiliari rispetto alla rimanente parte dell'intera opera edilizia.
Non sono, quindi, emersi in corso di causa elementi idonei a far ritenere che il cornicione per cui è causa, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, sia posto in modo esclusivo al servizio e al godimento di una parte soltanto dell'edificio in condominio (scala 4), in guisa da poter essere considerato come di proprietà di soli alcuni condomini.
Né, tantomeno, la deroga al generale criterio di riparto può essere giustificata da quanto in precedenza deliberato nel corso dell'assemblea del
18/10/2007 come, erroneamente, affermato negli scritti difensivi dal convenuto. CP_1
Come già chiarito le delibere che derogano ai criteri di riparto legislativamente previste sono legittime solo se “applicano precedenti delibere adottate all'unanimità con le quali si sia provveduto ad approvare specifici criteri di riparto” (cfr. Cass. sez. II, sent. n. 20926 del 26/07/2024).
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Dunque, il legislatore all'art. 1123 co. 1 c.c. laddove ha inserito l'inciso “salva diversa pattuizione” ha richiesto l'unanimità dei condomini per poter derogare ai criteri legali di riparto delle spese.
Ciò posto è appena il caso di evidenziare che la precedente delibera del 18/10/2007 cui ha fatto ripetutamente richiamo la defesa del CP_1 aveva previsto, in relazione al capo n. 2 avente ad oggetto “riparto lavori cornicione scala: discussione e approvazione”, che “L'assemblea, a maggioranza, con il solo voto contrario del geom. approva il riparto Pt_2 proposto dall'amministratore che prevede l'addebito del costo dei lavori già
4, augurandosi che il medesimo criterio venga Controparte_2 adottato anche per il futuro” laddove, tra l'altro, la maggioranza riguardava il complesso dell'intera compagine condominiale.
Alla luce di quanto sin qui argomentato va accolta, nei limiti di quanto detto, l'impugnazione proposta e va, pertanto, dichiarato l'annullamento del capo n. 4 della delibera assunta in data 24/02/2021.
All'accoglimento della domanda di parte attrice consegue il rigetto della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta dal CP_1 convenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità ai parametri dettati dal D.M. 55/2014 e s.m., applicando i parametri medi di liquidazione, tenuto conto del valore della causa (valore fino ad € 5.200,00) e dell'attività concretamente espletata (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Infine, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del d. lgs. 28/2010, il convenuto, il quale non ha partecipato senza giustificato motivo CP_1 all'incontro di mediazione del 28/10/2022, deve essere condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio
P.Q.M.
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Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, nei confronti del Parte_8 Controparte_1
così provvede:
[...] CP_1
1. Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto annulla la delibera assembleare assunta in data 24 febbraio 2021 limitatamente al capo n. 4;
2. condanna il Condominio sito in in Napoli, al Controparte_1 pagamento, in favore degli attori, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 2.650,00 di cui € 98,00 per spese ed €
2.552,00 per compensi oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge.
3. condanna il al Controparte_1 versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Napoli, 24/06/2025.
Il Giudice
dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13690 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 e vertente tra:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ),
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F. ), (C.F. C.F._3 Parte_4
, (C.F. , C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6 [...]
(C.F. , Parte_7 C.F._7 Parte_8
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi
[...] C.F._8 dall'avv. Luca Sangiovanni presso il cui studio, sito in Napoli, alla Via Pietro
Castellino n. 10, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
-ATTORI-
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Pietro Embergher presso il cui studio, sito in Napoli, alla
Via G. L. Bernini, n. 28 , è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-CONVENUTO-
Oggetto: impugnazione delibera assembleare;
Conclusioni: nelle note depositate nel termine in sostituzione di udienza fissato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, al 18/02/2025 il procuratore di parte attrice: “si riporta integralmente a tutto quanto eccepito e dedotto nell'atto introduttivo del presente giudizio, nel precedente verbale di causa e, in ultimo, nelle proprie note 183 VI co ritualmente depositate e, nell'impugnare tutto quanto dedotto dall'avversa difesa perchè totalmente infondato in fatto e in diritto, per quanto ampiamente dedotto in atti, chiede che il procedimento sia introitato a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..”; il procuratore di parte convenuta: “si riporta ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa, nonché, a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, prodotto e richiesto, unitamente alle conclusioni rassegnate, che qui abbiansi per integralmente trascritte, insistendo per il loro accoglimento e perché la causa venga riservata in decisione con i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. In ogni caso, il convenuto chiede che l'Ill.mo Giudice adito, ai sensi dell'art. 92, 1 co., c.p.c.: - escluda la ripetizione delle spese in favore degli attori;
e - li condanni al rimborso delle spese che hanno causato al convenuto, per trasgressione al dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. Si rileva, infatti, che gli opponenti hanno depositato, irritualmente, (anche) le note per la trattazione scritta dell'udienza del 13.5.2022 (in data 11.5.2022 e, quindi, oltre il termine di 5 gg. ordinato dal GI), solo dopo aver atteso il deposito
(tempestivo) del resistente. Gli istanti hanno agito nello stesso modo anche in occasione della precedente udienza del 19.10.2021, allorquando, hanno versato in atti le proprie note di trattazione solo il 17.10.2021 (oltre i 5 gg. assegnati dal Tribunale) attendendo, prima, il tempestivo deposito di quelle di parte convenuta (12.10.2021). Il resistente non ignora che i termini di cui all'art. 221, comma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, siano, per lo più, ritenuti di natura ordinatoria ma non può sottacersi che la. loro sistematica violazione comporta un grave pregiudizio
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al diritto di difesa e del contraddittorio. Gli attori, con evidente mala fede, hanno, così, potuto esaminare prima le note della controparte, al fine di procurarsi un ingiusto vantaggio. Il impugna e contesta tutti gli CP_1 scritti difensivi versati in atti dagli attori, i verbali di causa ed ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta, così come le conclusioni rassegnate dagli opponenti, in quanto tutte inammissibili, improponibili, improcedibili ed infondate, sia in fatto che in diritto;
oltre che tardive, prescritte ed oggetto di intervenuta decadenza, chiedendo l'integrale rigetto delle domande proposte;
ed, atteso l'onere di tempestiva contestazione cedente a carico delle parti, dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove tardivamente formulate dagli attori con le note per la trattazione scritta dell'udienza del 13.5.2022 (cfr. pag. 2 note attori). Per mero scrupolo difensivo (e senza con ciò accettare, anche solo implicitamente, il contraddittorio sulle eccezioni tardivamente proposte dagli istanti), preme ribadire che la delibera impugnata (24.2.2021) non è quella che ha ratificato
l'esecuzione della pensilina in ardesia provvisoriamente installata. I lavori e gli importi contestati dagli opponenti sono stati, infatti, approvati e ratificati con le (diverse) delibere assunte il 29.5.2008 ed il 15.7.2009 (mai impugnate). La delibera del 24.2.2021 si limita ad applicare il criterio di riparto precedentemente stabilito dall'assemblea dei condomini (anch'esso mai oggetto di impugnativa), in conformità alle disposizioni di legge (art.
1123, co. 3, c.p.c.), atteso che il ripristino ha ad oggetto i cornicioni ed il lastrico solare che recano utilità esclusivamente ai condomini della sottoposta (lavori che, peraltro, avrebbero così posto rimedio a CP_2 quello che, erroneamente, gli attori definiscono “abuso edilizio”). In subordine, qualora il Tribunale lo ritenesse opportuno, il , senza CP_1 invertire l'onere della prova, chiede ammettersi i mezzi istruttori articolati e richiesti con la propria memoria - secondo termine - ex art. 183, co. 6, c.p.c.
(cfr. pag. 14, punto D) – Ispezione Giudiziale e/o CTU), per tutti i motivi ivi dedotti ed eccepiti, che qui abbiansi per riportati e trascritti”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec in data
20/05/2021, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , premesso di essere tutti proprietari di unità
[...] Parte_8 immobiliari site nel fabbricato di (Napoli), hanno Controparte_1 adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di nullità/annullabilità del capo n. 4 della delibera assembleare assunta, in seconda convocazione, in data 24/02/2021, vinte le spese di lite.
A sostegno della propria domanda hanno dedotto, quali motivi di nullità e/o annullamento della delibera con cui l'assemblea, con la maggioranza 376,85 di millesimi, aveva deliberato l'abbattimento del cornicione della scala 4 ponendo le relative spese a carico dei soli condomini della predetta scala: 1) la mancata indicazione nell'ordine del giorno dell'argomento oggetto della delibera;
2) l'errata imputazione della responsabilità per l'evento contestato ai condomini della scala 4 in quanto il presunto abuso (realizzazione del nuovo cornicione) era stato realizzato dall'amministratore di condominio;
3) l'errata ripartizione delle spese di abbattimento del cornicione ai sensi degli artt. 1117 e 1123 c.c.; 4)
l'alterazione del decoro architettonico del fabbricato ai sensi dell'art. 1120 co.
IV c.c. non essendo stata deliberata anche la ricostruzione del cornicione.
Precisavano, altresì, che esperita la procedura di mediazione obbligatoria la stessa si era conclusa con verbale negativo del 7 maggio 2021 stante la mancata comparizione del Condominio.
In data 27/09/2021 si è costituito in giudizio il
[...] eccependo, in via preliminare, la nullità della Controparte_3
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procura alle liti conferita dal condomino all'avv. Parte_7
Luca Sangiovanni nonché la decadenza della parte attrice dalla proponibilità dell'azione di impugnativa. In particolare la difesa dell'Ente di Gestione ha evidenziato che parte dei motivi di impugnazione posti a fondamento della domanda non coincidevano con l'unico motivo di impugnazione riportato nell'istanza di mediazione ovvero: “quanto deliberato dall'assemblea in merito ai lavori di demolizione risulta irregolarmente deciso dall'assemblea, in ragione di quanto disposto dall'art. 1123, primo comma, c.c. e, comunque, senza i necessari quorum deliberativi”. Nel merito, poi, ha insistito per il rigetto anche dell'unico motivo di impugnazione per il quale i condomini non risultavano decaduti, ovvero l'errata applicazione dell'art. 1123 co. I c.c., vinte le spese di lite. A tal fine, il convenuto ha precisato che la CP_1 delibera oggetto di impugnazione richiamava il criterio di riparto già stabilito con la precedente delibera del 18/10/2007 mai impugnata e che, in ogni caso, il criterio di riparto adottato nel caso di specie era perfettamente aderente al criterio di riparto legale di cui all'art. 1123 co. III c.c. in quanto il cornicione, di cui era stata disposto l'abbattimento, era a servizio solo di una scala del
CP_1
Assegnato con provvedimento reso dal precedente istruttore in data
19/10/2021 termine per regolarizzare la procura rilasciata da Controparte_4
e concessi, con successivo provvedimento del 28/01/2022, i termini
[...] di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. la causa, di natura documentale, è stata rinviata, senza necessità di svolgere ulteriori adempimenti istruttori, per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18/02/2025 la scrivente, subentrata nelle more del giudizio nella gestione del ruolo a far data dal 5/09/2022, dopo un primo rinvio dovuto da esigenze di riorganizzazione del ruolo, ha riservato la causa in decisione previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali.
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Tanto premesso in fatto, gli istanti, nella qualità di condomini del fabbricato sito in Napoli alla hanno chiesto Controparte_1 dichiararsi la nullità e/o l'annullabilità del deliberato adottato, nell'assemblea del 24/02/2021 in relazione al solo punto n. 4 all'o.d.g.
A questo punto, ai fini che occupano, compete a chi scrive la qualificazione della domanda proposta (azione di nullità e/o azione di annullamento) sulla base del vizio dedotto.
E' noto che, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte (cfr.
Cass. S.U. 4806 del 7.03.2005 e Cass. S.U Sez. U n. 9839 del 4/04/2021) “ In tema di l'azione di annullamento delle delibere Parte_9 assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'ordine pubblico o al "buon costume".
Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.”.
Più di recente la Suprema Corte è tornata in argomento pronunciandosi, nello specifico, proprio sulle delibere avanti ad oggetto il
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riparto delle spese condominiali affermando che “Le delibere condominiali concernenti la ripartizione delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni, adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, sono meramente annullabili e soggette al termine di decadenza previsto dall' art. 1137 c.c., a meno che si tratti di delibere che applicano precedenti delibere adottate all'unanimità con le quali si sia provveduto ad approvare specifici criteri di riparto” (cfr. Cass., sez. II, sent. n. 20926 del 26/07/2024)
Alla stregua di detti principi, va affermato che l'azione promossa dagli attori debba qualificarsi quale azione di annullamento in relazione alle doglianze afferenti ai meri vizi formali e/o di regolarità della delibera
(mancata indicazione dell'oggetto del deliberato nell'o.d.g., errato riparto delle spese in violazione dell'art. 1123 c.c.) mentre vada qualificata come azione di nullità per ciò che attiene alla dedotta alterazione del decoro architettonico del fabbricato.
Quanto alla lamentata “errata imputazione della responsabilità per
l'evento contestato” la stessa non costituisce vizio della delibera in quanto rappresenta, al più, il motivo che ha indotto l'assemblea al riparto delle spese oggetto di impugnazione e su cui l'Autorità giudiziaria non può esercitare alcun sindacato.
Ciò chiarito non può, in primo luogo, trovare accoglimento il motivo di nullità della delibera in questione per alterazione del decoro architettonico del fabbricato ai sensi dell'art. 1120 co. IV c.c.
La norma citata vieta “le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino”.
Nella fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale il deliberato abbattimento del cornicione non può certamente comportare l'alterazione del decoro architettonico del fabbricato se solo si pensa che nella disposizione
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dirigenziale del n.206/A del 3/06/2020, (cfr. all. n. 4 Controparte_5 comparsa di costituzione e risposta) era stata disposta proprio la demolizione della pensilina in lastre di ardesia, lunga m.5 e profonda cm. 80, in quanto costruita in violazione dell'art. 49 co. 22 della L. Regionale n.16/2004 secondo cui “Sulla facciata degli stabili siti nei centri storici è vietata
l'installazione di nuovi elementi che compromettono il decoro architettonico degli stessi”.
Dunque, era proprio la presenza del cornicione/pensilina oggetto della delibera che comprometteva il decoro architettonico del fabbricato: di qui il suo necessario abbattimento con il ripristino dello stato dei luoghi.
Passando ora ai motivi di annullamento della delibera in oggetto quanto alla dedotta mancata indicazione dell'oggetto del deliberato di cui al n.
4 dell'o.d.g. la domanda è inammissibile in quanto tardiva non essendo stata la predetta doglianza oggetto della mediazione obbligatoria.
Come noto, ogniqualvolta si impugni una delibera assembleare lo svolgimento della mediazione è condizione di ammissibilità della stessa e la presentazione della stessa produce effetti interruttivi sul termine decadenziale di trenta giorni ma, affinché tale condizione possa riscontrarsi è necessario che vi sia simmetria tra i motivi di impugnazione formulati in sede di mediazione e in sede giudiziale;
diversamente, la domanda è inammissibile perché tardiva (cfr. Tribunale di Roma, sez. V, sent. n. 9450 del 13/06/2023).
Ed invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale cui questo Tribunale intende aderire, è necessario che vi sia perfetta simmetria tra l'oggetto della mediazione e del giudizio in applicazione dell'articolo 4 del
D.lgs. n. 28/2010. Tale disposizione viene interpretata nel senso che l'istanza di mediazione deve ricalcare la futura domanda di merito, includendo tutti, e gli stessi, elementi fattuali che saranno introdotti nel futuro giudizio e ciò sia per consentire all'istituto della mediazione di svolgere efficacemente la funzione deflattiva affidatagli dal legislatore (rafforzata dalla eventuale sanzione della improcedibilità della domanda), sia per consentire alla
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controparte evocata in mediazione di conoscere la materia del futuro contendere e di prendere posizione su di essa già nel corso della procedura, svolgendo le opportune difese che possono condurre ad una soluzione conciliativa o anche solo far ridurre il thema decidendum nella eventuale fase processuale.
Di conseguenza la proposizione di una istanza di mediazione differente dalla successiva domanda giudiziale formulata conduce a ritenere non validamente svolta la mediazione;
la parte, pertanto, ove eccepito dalla controparte, va considerata decaduta dall'impugnazione ex articolo 1137 c.c..
Tanto chiarito, risulta dagli atti del giudizio, che l'oggetto della mediazione tempestivamente esperita dall'odierna parte attrice aveva a oggetto esclusivamente la violazione del disposto di cui all'art. 1123 c.c. nonché il mancato rispetto del quorum deliberativo.
Nel presente giudizio, invece, parte attrice ha ampliato i motivi di impugnazione, e quindi il thema decidendum, deducendo per la prima volta anche: la mancata indicazione nell'ordine del giorno dell'argomento oggetto della delibera, l'errata imputazione della responsabilità per l'evento contestato ai condomini della scala 4, l'errata ripartizione delle spese di abbattimento del cornicione ai sensi degli artt. 1117 nonché l' alterazione del decoro architettonico;
di contro non ha riproposto in tale sede la violazione del quorum deliberativo.
Alla luce di quanto esposto è, quindi, meritevole di accoglimento l'eccezione di decadenza di cui all'art. 1137 c.c. sollevata dalla difesa del con riferimento al vizio di mancata indicazione nell'ordine del CP_1 giorno dell'argomento oggetto di delibera di cui al capo n.4
La domanda di annullamento va, invece, accolta con riferimento al vizio di errato riparto delle spese per la demolizione del cornicione della scala
4.
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Come anticipato ove la delibera adottata dall'assemblea, quanto al suo profilo contenutistico, sia contraria ad una disposizione di legge la stessa è, di regola, annullabile.
L'art. 1123 c.c. in tema di riparto delle spese condominiali dispone al co. I che “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune
e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”; il successivo co. III prevede, poi, che “Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”.
Ebbene nel caso in esame si discorre del riparto di spese per la demolizione di un cornicione.
Come noto il cornicione è un elemento esterno della facciata dell'edificio che assolve principalmente a una funzione decorativa e protettiva dei muri esterni contro le precipitazioni atmosferiche.
Il cornicione è, quindi, la parte del fabbricato che sporge dalla sommità, rappresentando l'elemento terminale della facciata;
la facciata, a sua volta, rientra tra i beni comuni come disposto dall'art. 1117 c.c. “ Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate…”.
Trattandosi di parte comune, le spese di conservazione e manutenzione del cornicione devono essere ripartite, salvo diversa convenzione, secondo l'ordinario criterio stabilito dalla legge all'art. 1123
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c.c. tra tutti i condòmini, ciascuno in proporzione alla sua quota espressa in millesimi.
Dunque, la delibera oggetto di impugnazione ha erroneamente, e in violazione del co. 1 dell'art. 1123 c.c., disposto che le spese di demolizione del cornicione siano ripartite solo tra i condomini della scala 4.
Ed invero, il non ha dato prova della proprietà o dell'uso CP_1
4 che avrebbe Controparte_2 potuto giustificare l'applicazione del co. 3 dell'art. 1123 c.c. in quanto ipotesi di condominio parziale.
Sul punto giova richiamare la giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui si ammette la configurabilità del c.d. condominio parziale ex lege tutte le volte in cui un bene risulti, per obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio e/o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell'edificio in condominio, (parte) oggetto di un autonomo diritto di proprietà, venendo in tal caso meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene (cfr. Cass. n. 1255 del 2/02/1995; Cass. n.81362 dell'8/04/2004 n.; Cass.
n. 23851 del24/11/2010). Si è rilevato, al riguardo, che i presupposti per l'attribuzione della proprietà comune a vantaggio di tutti i partecipanti vengono meno se le cose, i servizi e gli impianti di uso comune, per oggettivi caratteri materiali e funzionali, sono necessari per l'esistenza e per l'uso, ovvero sono destinati all'uso o al servizio, non di tutto l'edificio, ma di una sola parte, o di alcune parti di esso, ricavandosi dall'art. 1123, co. 3 c.c., che le cose, i servizi, gli impianti, non appartengono necessariamente a tutti i partecipanti. Ne consegue che dalle situazioni di cosiddetto “condominio parziale” derivano implicazioni inerenti la gestione e l'imputazione delle spese, in particolare non sussiste il diritto di partecipare all'assemblea relativamente alle cose, ai servizi, agli impianti, da parte di coloro che non ne hanno la titolarità, ragion per cui la composizione del collegio e delle maggioranze si modificano in relazione alla titolarità delle parti comuni che
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della delibera formano oggetto (cfr. Cass. n. 7885 del 27/09/1994; Cass. n.
7730 del 7/06/2000; Cass. n. 20783 del 25/09/2006).
Dunque, pur dovendosi, senza dubbio, riconoscere, in via di principio, la configurabilità in astratto di un condominio parziale, si rileva che, nel caso in esame, non ricorre una simile fattispecie che giustificherebbe l'applicazione del co. 3 di cui all'art. 1123 c.c.
Ed infatti come si evince anche dalla foto dello stabile condominiale allegata alla difesa di parte convenuta (all. n. 18 comparsa di costituzione e risposta) l'edificio, pur suddiviso in scale, è unico, è cioè composto da un unico corpo di fabbrica. La semplice presenza in un edificio di più scale, infatti, non è di per sé sola sufficiente - in mancanza di più puntuali indicazioni circa le concreta conformazione e le caratteristiche strutturali del fabbricato oggetto di causa, a far ritenere la piena autonomia e indipendenza strutturale e funzionale delle relative porzioni immobiliari rispetto alla rimanente parte dell'intera opera edilizia.
Non sono, quindi, emersi in corso di causa elementi idonei a far ritenere che il cornicione per cui è causa, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, sia posto in modo esclusivo al servizio e al godimento di una parte soltanto dell'edificio in condominio (scala 4), in guisa da poter essere considerato come di proprietà di soli alcuni condomini.
Né, tantomeno, la deroga al generale criterio di riparto può essere giustificata da quanto in precedenza deliberato nel corso dell'assemblea del
18/10/2007 come, erroneamente, affermato negli scritti difensivi dal convenuto. CP_1
Come già chiarito le delibere che derogano ai criteri di riparto legislativamente previste sono legittime solo se “applicano precedenti delibere adottate all'unanimità con le quali si sia provveduto ad approvare specifici criteri di riparto” (cfr. Cass. sez. II, sent. n. 20926 del 26/07/2024).
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Dunque, il legislatore all'art. 1123 co. 1 c.c. laddove ha inserito l'inciso “salva diversa pattuizione” ha richiesto l'unanimità dei condomini per poter derogare ai criteri legali di riparto delle spese.
Ciò posto è appena il caso di evidenziare che la precedente delibera del 18/10/2007 cui ha fatto ripetutamente richiamo la defesa del CP_1 aveva previsto, in relazione al capo n. 2 avente ad oggetto “riparto lavori cornicione scala: discussione e approvazione”, che “L'assemblea, a maggioranza, con il solo voto contrario del geom. approva il riparto Pt_2 proposto dall'amministratore che prevede l'addebito del costo dei lavori già
4, augurandosi che il medesimo criterio venga Controparte_2 adottato anche per il futuro” laddove, tra l'altro, la maggioranza riguardava il complesso dell'intera compagine condominiale.
Alla luce di quanto sin qui argomentato va accolta, nei limiti di quanto detto, l'impugnazione proposta e va, pertanto, dichiarato l'annullamento del capo n. 4 della delibera assunta in data 24/02/2021.
All'accoglimento della domanda di parte attrice consegue il rigetto della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta dal CP_1 convenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità ai parametri dettati dal D.M. 55/2014 e s.m., applicando i parametri medi di liquidazione, tenuto conto del valore della causa (valore fino ad € 5.200,00) e dell'attività concretamente espletata (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Infine, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del d. lgs. 28/2010, il convenuto, il quale non ha partecipato senza giustificato motivo CP_1 all'incontro di mediazione del 28/10/2022, deve essere condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio
P.Q.M.
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Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, nei confronti del Parte_8 Controparte_1
così provvede:
[...] CP_1
1. Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto annulla la delibera assembleare assunta in data 24 febbraio 2021 limitatamente al capo n. 4;
2. condanna il Condominio sito in in Napoli, al Controparte_1 pagamento, in favore degli attori, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 2.650,00 di cui € 98,00 per spese ed €
2.552,00 per compensi oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge.
3. condanna il al Controparte_1 versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Napoli, 24/06/2025.
Il Giudice
dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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