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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/05/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Monza
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°1661 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Recanati, corso
Persiani n. 44, presso lo studio degli avv.ti Marina Guzzini ed Eugenia Sertori, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo attrice e
(C.F. - P. IVA ), CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Lucca, via di Tempagnano n. 150, presso lo studio dell'avv. Paola D'Agostino, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'avv. Silvia Di Gianni, giusta procura in calce alla comparsa di risposta convenuta
Motivi della Decisione
1. Va dato atto, come congiuntamente richiesto dai procuratori di pagina 1 di 3 entrambe le parti, della sopravvenuta rinuncia agli atti del giudizio già depositata telematicamente da parte attrice e notificata alla controparte, la quale ha a sua volta ribadito – a mezzo procuratore speciale – di accettare la rinuncia agli atti formulata dall'attore. Le parti hanno infatti concordemente chiesto pronunciarsi l'estinzione del processo de quo ai sensi dell'art. 306
c.p.c. a spese compensate.
2. Pertanto, occorre dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Pur non sussistendo controversia in ordine all'esito della lite, la causa deve essere definita con sentenza sulla base delle considerazioni che seguono:
- nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.;
- invero, l'art. 178, co. 2, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”;
- nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una
Sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
- del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. 6023/2007; Cass.
8041/2006; Cass. 8092/2004; Cass. 3733/2004; Cass. 14889/2002);
- sul punto, merita poi di essere richiamata la seguente pronuncia della
Suprema Corte: “I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della pagina 2 di 3 rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese
è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost.” (cfr. in tal senso: Cass. 10 ottobre 2006, n. 21707);
- infine, in senso conforme possono richiamarsi anche le seguenti pronunce di merito: Trib. Torino, 15 ottobre 2013 n. 6380; Trib. Torino, 14 dicembre 2007; Trib. Milano, 5 luglio 2006, n. 8219; Trib. Torino, 3 dicembre 2005; Trib. Parma, 17 gennaio 2000; Trib. Modena 15 giugno 1999;
Trib. Milano, 2 giugno 1997.
3. Nel caso di specie, le parti hanno concordemente ed espressamente chiesto la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
- Il tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, così provvede:
1) visto ed applicato l'art. 306 c.p.c., dichiara estinto il giudizio;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Monza, 09/05/2025
Il giudice
Maddalena Ciccone pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Monza
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°1661 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Recanati, corso
Persiani n. 44, presso lo studio degli avv.ti Marina Guzzini ed Eugenia Sertori, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo attrice e
(C.F. - P. IVA ), CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Lucca, via di Tempagnano n. 150, presso lo studio dell'avv. Paola D'Agostino, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'avv. Silvia Di Gianni, giusta procura in calce alla comparsa di risposta convenuta
Motivi della Decisione
1. Va dato atto, come congiuntamente richiesto dai procuratori di pagina 1 di 3 entrambe le parti, della sopravvenuta rinuncia agli atti del giudizio già depositata telematicamente da parte attrice e notificata alla controparte, la quale ha a sua volta ribadito – a mezzo procuratore speciale – di accettare la rinuncia agli atti formulata dall'attore. Le parti hanno infatti concordemente chiesto pronunciarsi l'estinzione del processo de quo ai sensi dell'art. 306
c.p.c. a spese compensate.
2. Pertanto, occorre dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Pur non sussistendo controversia in ordine all'esito della lite, la causa deve essere definita con sentenza sulla base delle considerazioni che seguono:
- nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.;
- invero, l'art. 178, co. 2, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”;
- nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una
Sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
- del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. 6023/2007; Cass.
8041/2006; Cass. 8092/2004; Cass. 3733/2004; Cass. 14889/2002);
- sul punto, merita poi di essere richiamata la seguente pronuncia della
Suprema Corte: “I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della pagina 2 di 3 rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese
è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost.” (cfr. in tal senso: Cass. 10 ottobre 2006, n. 21707);
- infine, in senso conforme possono richiamarsi anche le seguenti pronunce di merito: Trib. Torino, 15 ottobre 2013 n. 6380; Trib. Torino, 14 dicembre 2007; Trib. Milano, 5 luglio 2006, n. 8219; Trib. Torino, 3 dicembre 2005; Trib. Parma, 17 gennaio 2000; Trib. Modena 15 giugno 1999;
Trib. Milano, 2 giugno 1997.
3. Nel caso di specie, le parti hanno concordemente ed espressamente chiesto la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
- Il tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, così provvede:
1) visto ed applicato l'art. 306 c.p.c., dichiara estinto il giudizio;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Monza, 09/05/2025
Il giudice
Maddalena Ciccone pagina 3 di 3