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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/11/2024, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 923/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Scavo Lombardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 923/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE VITIS GIORGIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE PARIOLI 00199 ROMA presso il difensore avv. DE VITIS GIORGIA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE VITIS Parte_2 C.F._2
GIORGIA, elettivamente domiciliato in VIALE PARIOLI 00199 ROMA presso il difensore avv. DE
VITIS GIORGIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE VITIS GIORGIA, Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIALE PARIOLI 00199 ROMA presso il difensore avv. DE VITIS
GIORGIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , CP_1 C.F._4 CP_1 elettivamente domiciliato in VIA SANADRO PERTINI 14 01100 VITERBO presso il difensore avv.
CP_1
CONVENUTO/I
Avente ad oggetto: Intimazione . Parte_4
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- preso atto dei contenuti di cui al verbale di udienza del 27 Novembre 2024 nel giudizio vertente tra le parti in causa;
- viste le conclusioni delle parti di cui agli atti del giudizio;
- esaminati gli atti e la documentazione prodotta e complessivamente acquista;
- udita la discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; pronuncia, ai sensi del richiamato art. 429 c.p.c., la seguente
pagina 1 di 6 SENTENZA dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione:
- premessa la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle domande avanzate dal ricorrente per come da quest'ultimo esposte nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio;
- premessa altresì la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle eccezioni sollevate dal convenuto;
, e intimavano sfratto per morosità nei Parte_2 Parte_3 Parte_1
confronti di lamentando il mancato pagamento dei canoni nel periodo 27.4.2017 (data di CP_1
cessione del contratto all'Avv. al 10.1.2022 per un importo complessivo di euro 6.300,00 in CP_1
relazione al contratto di locazione ad uso non abitativo originariamente sottoscritto tra le parti in data
9.2.2016 (registrato in pari data) come da atto di intimazione.
Si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto dell'avversa domanda, CP_1
contestando fra l'altro la validità del contratto di locazione nonché la sussistenza della morosità sul presupposto del pagamento in contanti dei canoni dovuti come da comparsa di costituzione e risposta.
Con Ordinanza riservata assunta all'udienza del 6.4.2022 il Tribunale così disponeva:
“…omissis… rilevato che nella fase sommaria del presente procedimento l'intimato non ha proposto opposizione fondata su prova scritta e che ogni ulteriore questione può essere affrontata nel merito della causa;
che le circostanze addotte dall'intimata (in alcuni passaggi peraltro di difficile comprensione) non appaiono allo stato esaustive al fine di contestare la morosità dedotta;
che la registrazione del contratto e del successivo subentro appare regolarmente assolta;
ritenuto che
la morosità persiste come da dichiarazione del procuratore dell'intimante resa a verbale;
visto l'art. 665 c.p.c. che allo stato non appare possibile, stante la difficoltà di verificare l'esattezza della morosità, concedere il richiesto Decreto
Ingiuntivo;
Convalida lo sfratto.
pagina 2 di 6 ORDINA
il rilascio dell'immobile sito in Viterbo, Via Sandro Pertini 14, concesso in locazione al Sig. e fissa CP_1
la data per l'esecuzione del rilascio al 10 Ottobre 2022 tenuto conto della durata della morosità e dell'attività professionale svolta dalla intimata, con ogni riserva sulle eccezioni del convenuto.
Invita le parti a procedere con il tentativo di mediazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente
Ordinanza.
Dispone il mutamento del rito e rinvia la causa per il proseguimento all'udienza del …omissis…”
La procedura obbligatoria di mediazione, correttamente esperita dalle parti, dava esito negativo.
Con Ordinanza riservata assunta all'udienza del 19.10.2022 il Tribunale, ritenuto necessario, al fine precipuo di verificare l'esatta entità della morosità e nell'auspicio di procedere ad un bonario componimento della controversia, fissava per la comparizione personale delle parti, l'udienza del
30.11.2022, udienza nell'ambito della quale le parti, dopo ampia discussione, concordavano di transigere la causa alle seguenti condizioni:
“a) Versamento complessivo della somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00) onnicomprensiva
(canoni ed oneri accessori);
b) Pagamento, con bonifico bancario, della somma di euro 5.000,00 in ratei mensili dell'importo di
euro 250,00 cadauno, a decorrere dal mese di gennaio 2023 e da corrispondere entro il giorno quindici di
ogni mese;
c) Le parti reciprocamente rinunciano ad ogni e qualsiasi pretesa presente e futura in relazione alla
presente controversia, a condizione del rispetto puntuale di quanto stabilito sub a) e b);
d) Spese legali integralmente compensate.”
Preso atto dell'accordo intercorso tra le parti, il Giudice rinviava per le opportune verifiche in merito al rispetto dei patti assunti con la transazione sopra descritta, all'udienza del 21 Giugno 2023.
All'udienza del 21.6.2023 i ricorrenti davano atto che la resistente stava provvedendo al pagamento dei pagamenti rateali pattuiti;
la resistente peraltro, chiedeva la cessazione della materia del CP_1
contendere evidenziando “che la predetta ha sempre corrisposto nei termini il rateo dovuto e chiede che il pagina 3 di 6 giudice voglia dichiarare estinta la procedura per la cessazione della materia del contendere posto che la
persistenza della procedura arreca all'avv. un grave danno di immagine con ripercussioni sulla CP_1
sua attività professionale”. I ricorrenti chiedevano ulteriore rinvio al fine di verificare l'esatto adempimento del dovuto.
All'udienza del 13.12.2023, l'Avv. Gradellini chiedeva un rinvio anche lungo al fine di monitorare il puntuale adempimento del pagamento rateale. L'Avv. non si opponeva. CP_1
Infine, all'udienza del 2.10.2024 l'Avv. Giulia Gradellini dichiarava che “la conduttrice non ha
adempiuto agli impegni assunti nel verbale di udienza del 30.11.2022 e in particolare precisa che la stessa
ha corrisposto esclusivamente 2.500,00 euro a fronte del debito originariamente ammontante a 8.800,00
euro a titolo di canoni di locazione e 2.653,17 per oneri condominiali. Rappresenta, salvo specificare in
seguito i dettagli, che la conduttrice ha rilasciato spontaneamente l'immobile nel mese di Gennaio 2023.
L'Avv. non compariva all'udienza. CP_1
Preso atto il Giudice, con Ordinanza riservata assunta alla richiamata udienza, così disponeva:
“ Rilevato e Ritenuto:
a) che all'udienza del 30.11.2022 le parti avevano concordato di transigere la causa alle condizioni
di cui al relativo verbale;
b) che all'udienza del 2.10.2024, i ricorrenti hanno rappresentato che la resistente, nonostante il
lungo lasso temporale trascorso dalla definizione degli accordi, non ha adempiuto agli obblighi assunti
dinanzi al Tribunale all'udienza sopra indicata;
c) che la morosità tuttora persiste;
d) che all'udienza del 2.10.2024 la resistente non è comparsa;
e) che la causa è matura per la decisione
fissando per discussione l'udienza del 27.11.2024 e concedendo alle parti termine di giorni dieci antecedenti per note conclusive, nell'ambito delle quali i resistenti specificavano che “le somme
integralmente dovute dalla Sig.ra sino al rilascio dell'immobile, sono pari ad € 11.903,17 (alla CP_1
somma di cui alla precedente lettera D sono infatti stati aggiunti Euro 450,00 di canone di locazione del
pagina 4 di 6 mese di dicembre 2022) omnicomprensiva di canoni e accessori decurtate delle somme versate di €
2.500,00, e pertanto è pari ad € 9.403,17 chiedendo pertanto la condanna della al pagamento della CP_1
somma di € 9.403,17 di cui € 6.750,00 a titolo di canoni scaduti sino alla data del rilascio del 7.1.2023 ed €
2.653,17 di spese condominiali insolute.
Ciò premesso, deve osservarsi:
a) Che non è in contestazione la sussistenza della morosità atteso che la resistente nulla ha dimostrato in merito al versamento dei canoni contestati;
b) che appaiono inconferenti le argomentazioni della resistente peraltro non supportate da validi motivi a confutazione delle avverse argomentazioni;
c) che la non ha rispettato quanto formalmente pattuito dinanzi al Giudice all'udienza del CP_1
30.11.2023;
d) che l'inadempimento deve considerarsi grave in relazione sia all'entità dei canoni dovuti e non versati, sia al lasso temprale intercorso e sia infine in relazione al mancato adempimento dell'accordo come sopra formalizzato.
Ritiene pertanto il Tribunale che le risultanze istruttorie non abbiano consentito di comprovare quanto asserito dalla resistente, in quanto le generiche allegazioni difensive sono rimaste prive di riscontro probatorio in ordine alla presunta efficienza causale delle circostanze dedotte rispetto all'inadempimento dell'obbligazione di pagamento del canone e degli oneri accessori derivanti dal contratto di locazione.
- che pertanto – escluso alcun inadempimento imputabile al locatore in quanto non dimostrato ed accertato viceversa l'inadempimento dell'intimato nel pagamento dei canoni dovuti - dev'essere pronunciata la risoluzione del contratto di locazione ad uso non abitativo originariamente sottoscritto tra le parti in data 9.2.2016 (registrato in pari data) per inadempimento del conduttore;
CP_1
- che pertanto il conduttore è tenuto alla refusione, in favore di , CP_1 Parte_2
e delle somme dovute nel periodo 27.4.2017 (data di cessione del Parte_3 Parte_1
contratto all'Avv. fino alla data di rilascio pari ad euro 9.403,17 di cui € 6.750,00 a titolo di CP_1
pagina 5 di 6 canoni scaduti ed € 2.653,17 di spese condominiali insolute nonché agli interessi legali da ogni singola scadenza al saldo.
Le spese del giudizio debbano seguire il fondamentale canone della soccombenza;
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione anche istruttoria, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie le domande proposte da , e con il ricorso Parte_2 Parte_3 Parte_1
introduttivo del presente giudizio.
- conferma i provvedimenti assunti nella fase sommaria del presente procedimento;
- Dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso non abitativo originariamente sottoscritto tra le parti in data 9.2.2016 (registrato in pari data) per inadempimento del conduttore;
CP_1
- Condanna al rimborso, in favore di , e CP_1 Parte_2 Parte_3 [...]
delle somme dovute nel periodo 27.4.2027 (data di cessione del contratto all'Avv. Pt_1 CP_1
fino alla data di rilascio pari ad euro 9.403,17 di cui € 6.750,00 a titolo di canoni scaduti ed € 2.653,17 di spese condominiali insolute nonché agli interessi legali da ogni singola scadenza al saldo ed infine alla refusione delle spese del giudizio che liquida nel complessivo importo di euro 3.000,00 per onorario di difesa, oltre spese per esborsi, 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si dà atto che al termine dell'odierna udienza è stata data lettura integrale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che le parti sono state avvertite che la sentenza emessa si intende pubblicata immediatamente per via telematica.
Viterbo, 27 novembre 2024
IL GIUDICE
(Francesco Scavo Lombardo)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Scavo Lombardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 923/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE VITIS GIORGIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE PARIOLI 00199 ROMA presso il difensore avv. DE VITIS GIORGIA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE VITIS Parte_2 C.F._2
GIORGIA, elettivamente domiciliato in VIALE PARIOLI 00199 ROMA presso il difensore avv. DE
VITIS GIORGIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE VITIS GIORGIA, Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIALE PARIOLI 00199 ROMA presso il difensore avv. DE VITIS
GIORGIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , CP_1 C.F._4 CP_1 elettivamente domiciliato in VIA SANADRO PERTINI 14 01100 VITERBO presso il difensore avv.
CP_1
CONVENUTO/I
Avente ad oggetto: Intimazione . Parte_4
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- preso atto dei contenuti di cui al verbale di udienza del 27 Novembre 2024 nel giudizio vertente tra le parti in causa;
- viste le conclusioni delle parti di cui agli atti del giudizio;
- esaminati gli atti e la documentazione prodotta e complessivamente acquista;
- udita la discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; pronuncia, ai sensi del richiamato art. 429 c.p.c., la seguente
pagina 1 di 6 SENTENZA dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione:
- premessa la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle domande avanzate dal ricorrente per come da quest'ultimo esposte nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio;
- premessa altresì la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle eccezioni sollevate dal convenuto;
, e intimavano sfratto per morosità nei Parte_2 Parte_3 Parte_1
confronti di lamentando il mancato pagamento dei canoni nel periodo 27.4.2017 (data di CP_1
cessione del contratto all'Avv. al 10.1.2022 per un importo complessivo di euro 6.300,00 in CP_1
relazione al contratto di locazione ad uso non abitativo originariamente sottoscritto tra le parti in data
9.2.2016 (registrato in pari data) come da atto di intimazione.
Si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto dell'avversa domanda, CP_1
contestando fra l'altro la validità del contratto di locazione nonché la sussistenza della morosità sul presupposto del pagamento in contanti dei canoni dovuti come da comparsa di costituzione e risposta.
Con Ordinanza riservata assunta all'udienza del 6.4.2022 il Tribunale così disponeva:
“…omissis… rilevato che nella fase sommaria del presente procedimento l'intimato non ha proposto opposizione fondata su prova scritta e che ogni ulteriore questione può essere affrontata nel merito della causa;
che le circostanze addotte dall'intimata (in alcuni passaggi peraltro di difficile comprensione) non appaiono allo stato esaustive al fine di contestare la morosità dedotta;
che la registrazione del contratto e del successivo subentro appare regolarmente assolta;
ritenuto che
la morosità persiste come da dichiarazione del procuratore dell'intimante resa a verbale;
visto l'art. 665 c.p.c. che allo stato non appare possibile, stante la difficoltà di verificare l'esattezza della morosità, concedere il richiesto Decreto
Ingiuntivo;
Convalida lo sfratto.
pagina 2 di 6 ORDINA
il rilascio dell'immobile sito in Viterbo, Via Sandro Pertini 14, concesso in locazione al Sig. e fissa CP_1
la data per l'esecuzione del rilascio al 10 Ottobre 2022 tenuto conto della durata della morosità e dell'attività professionale svolta dalla intimata, con ogni riserva sulle eccezioni del convenuto.
Invita le parti a procedere con il tentativo di mediazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente
Ordinanza.
Dispone il mutamento del rito e rinvia la causa per il proseguimento all'udienza del …omissis…”
La procedura obbligatoria di mediazione, correttamente esperita dalle parti, dava esito negativo.
Con Ordinanza riservata assunta all'udienza del 19.10.2022 il Tribunale, ritenuto necessario, al fine precipuo di verificare l'esatta entità della morosità e nell'auspicio di procedere ad un bonario componimento della controversia, fissava per la comparizione personale delle parti, l'udienza del
30.11.2022, udienza nell'ambito della quale le parti, dopo ampia discussione, concordavano di transigere la causa alle seguenti condizioni:
“a) Versamento complessivo della somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00) onnicomprensiva
(canoni ed oneri accessori);
b) Pagamento, con bonifico bancario, della somma di euro 5.000,00 in ratei mensili dell'importo di
euro 250,00 cadauno, a decorrere dal mese di gennaio 2023 e da corrispondere entro il giorno quindici di
ogni mese;
c) Le parti reciprocamente rinunciano ad ogni e qualsiasi pretesa presente e futura in relazione alla
presente controversia, a condizione del rispetto puntuale di quanto stabilito sub a) e b);
d) Spese legali integralmente compensate.”
Preso atto dell'accordo intercorso tra le parti, il Giudice rinviava per le opportune verifiche in merito al rispetto dei patti assunti con la transazione sopra descritta, all'udienza del 21 Giugno 2023.
All'udienza del 21.6.2023 i ricorrenti davano atto che la resistente stava provvedendo al pagamento dei pagamenti rateali pattuiti;
la resistente peraltro, chiedeva la cessazione della materia del CP_1
contendere evidenziando “che la predetta ha sempre corrisposto nei termini il rateo dovuto e chiede che il pagina 3 di 6 giudice voglia dichiarare estinta la procedura per la cessazione della materia del contendere posto che la
persistenza della procedura arreca all'avv. un grave danno di immagine con ripercussioni sulla CP_1
sua attività professionale”. I ricorrenti chiedevano ulteriore rinvio al fine di verificare l'esatto adempimento del dovuto.
All'udienza del 13.12.2023, l'Avv. Gradellini chiedeva un rinvio anche lungo al fine di monitorare il puntuale adempimento del pagamento rateale. L'Avv. non si opponeva. CP_1
Infine, all'udienza del 2.10.2024 l'Avv. Giulia Gradellini dichiarava che “la conduttrice non ha
adempiuto agli impegni assunti nel verbale di udienza del 30.11.2022 e in particolare precisa che la stessa
ha corrisposto esclusivamente 2.500,00 euro a fronte del debito originariamente ammontante a 8.800,00
euro a titolo di canoni di locazione e 2.653,17 per oneri condominiali. Rappresenta, salvo specificare in
seguito i dettagli, che la conduttrice ha rilasciato spontaneamente l'immobile nel mese di Gennaio 2023.
L'Avv. non compariva all'udienza. CP_1
Preso atto il Giudice, con Ordinanza riservata assunta alla richiamata udienza, così disponeva:
“ Rilevato e Ritenuto:
a) che all'udienza del 30.11.2022 le parti avevano concordato di transigere la causa alle condizioni
di cui al relativo verbale;
b) che all'udienza del 2.10.2024, i ricorrenti hanno rappresentato che la resistente, nonostante il
lungo lasso temporale trascorso dalla definizione degli accordi, non ha adempiuto agli obblighi assunti
dinanzi al Tribunale all'udienza sopra indicata;
c) che la morosità tuttora persiste;
d) che all'udienza del 2.10.2024 la resistente non è comparsa;
e) che la causa è matura per la decisione
fissando per discussione l'udienza del 27.11.2024 e concedendo alle parti termine di giorni dieci antecedenti per note conclusive, nell'ambito delle quali i resistenti specificavano che “le somme
integralmente dovute dalla Sig.ra sino al rilascio dell'immobile, sono pari ad € 11.903,17 (alla CP_1
somma di cui alla precedente lettera D sono infatti stati aggiunti Euro 450,00 di canone di locazione del
pagina 4 di 6 mese di dicembre 2022) omnicomprensiva di canoni e accessori decurtate delle somme versate di €
2.500,00, e pertanto è pari ad € 9.403,17 chiedendo pertanto la condanna della al pagamento della CP_1
somma di € 9.403,17 di cui € 6.750,00 a titolo di canoni scaduti sino alla data del rilascio del 7.1.2023 ed €
2.653,17 di spese condominiali insolute.
Ciò premesso, deve osservarsi:
a) Che non è in contestazione la sussistenza della morosità atteso che la resistente nulla ha dimostrato in merito al versamento dei canoni contestati;
b) che appaiono inconferenti le argomentazioni della resistente peraltro non supportate da validi motivi a confutazione delle avverse argomentazioni;
c) che la non ha rispettato quanto formalmente pattuito dinanzi al Giudice all'udienza del CP_1
30.11.2023;
d) che l'inadempimento deve considerarsi grave in relazione sia all'entità dei canoni dovuti e non versati, sia al lasso temprale intercorso e sia infine in relazione al mancato adempimento dell'accordo come sopra formalizzato.
Ritiene pertanto il Tribunale che le risultanze istruttorie non abbiano consentito di comprovare quanto asserito dalla resistente, in quanto le generiche allegazioni difensive sono rimaste prive di riscontro probatorio in ordine alla presunta efficienza causale delle circostanze dedotte rispetto all'inadempimento dell'obbligazione di pagamento del canone e degli oneri accessori derivanti dal contratto di locazione.
- che pertanto – escluso alcun inadempimento imputabile al locatore in quanto non dimostrato ed accertato viceversa l'inadempimento dell'intimato nel pagamento dei canoni dovuti - dev'essere pronunciata la risoluzione del contratto di locazione ad uso non abitativo originariamente sottoscritto tra le parti in data 9.2.2016 (registrato in pari data) per inadempimento del conduttore;
CP_1
- che pertanto il conduttore è tenuto alla refusione, in favore di , CP_1 Parte_2
e delle somme dovute nel periodo 27.4.2017 (data di cessione del Parte_3 Parte_1
contratto all'Avv. fino alla data di rilascio pari ad euro 9.403,17 di cui € 6.750,00 a titolo di CP_1
pagina 5 di 6 canoni scaduti ed € 2.653,17 di spese condominiali insolute nonché agli interessi legali da ogni singola scadenza al saldo.
Le spese del giudizio debbano seguire il fondamentale canone della soccombenza;
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione anche istruttoria, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie le domande proposte da , e con il ricorso Parte_2 Parte_3 Parte_1
introduttivo del presente giudizio.
- conferma i provvedimenti assunti nella fase sommaria del presente procedimento;
- Dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso non abitativo originariamente sottoscritto tra le parti in data 9.2.2016 (registrato in pari data) per inadempimento del conduttore;
CP_1
- Condanna al rimborso, in favore di , e CP_1 Parte_2 Parte_3 [...]
delle somme dovute nel periodo 27.4.2027 (data di cessione del contratto all'Avv. Pt_1 CP_1
fino alla data di rilascio pari ad euro 9.403,17 di cui € 6.750,00 a titolo di canoni scaduti ed € 2.653,17 di spese condominiali insolute nonché agli interessi legali da ogni singola scadenza al saldo ed infine alla refusione delle spese del giudizio che liquida nel complessivo importo di euro 3.000,00 per onorario di difesa, oltre spese per esborsi, 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si dà atto che al termine dell'odierna udienza è stata data lettura integrale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che le parti sono state avvertite che la sentenza emessa si intende pubblicata immediatamente per via telematica.
Viterbo, 27 novembre 2024
IL GIUDICE
(Francesco Scavo Lombardo)
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