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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/06/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 914/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di AN, in composizione monocratica, in persona del dott. Valerio Guidarelli, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 914 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 e promossa da
( ), ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( ) e Parte_3 C.F._3 Parte_4
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Alessandrini ed elettivamente C.F._4
domiciliati presso il suo studio in Senigallia, via Fratelli Bandiera n. 42; ricorrenti contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , ,
[...] CP_5 CP_6 Controparte_7
, , , CP_8 CP_9 Controparte_10
, , , Controparte_11 CP_12 CP_13 CP_14
, ,
[...] CP_15 Controparte_16
, , , Controparte_17 CP_18 Controparte_19 CP_20
, , ,
[...] Controparte_21 Controparte_22 CP_23
, , ,
[...] Controparte_24 Controparte_25 CP_26
, , ED I SUOI
[...] CP_27 Parte_5
SUCCESSORI, ED I SUOI SUCCESSORI, ED Parte_6 Parte_7
- 1 - I SUOI SUCCESSORI, ED I SUOI SUCCESSORI, Parte_8 Pt_9
ED I SUOI SUCCESSORI;
[...]
convenuti - contumaci
OGGETTO: USUCAPIONE
CONCLUSIONI: PER I RICORRENTI: “1) voglia il GU, espletate le opportune attività istruttorie, e trattenuto il ricorso in decisione, accertare e dichiarare che Persona_1
madre defunta e dante causa dei ricorrenti e , questi quest' Parte_1 Parte_10
ultimo quale dante causa dei ricorrenti suoi eredi, hanno posseduto in modo continuato, ininterrotto ed indisturbato per oltre quaranta anni l'unità immobiliare sita in Comune di
Arcevia, fraz. San Ginesio, Numero Civico 15, individuata al NCEU del Comune di Arcevia al
Foglio 54, Particella 78, Cat. A5, Cl. 3, Vani 9, Superficie lorda mq. 209, rendita Euro 204,52 confinante con Strada Comunale, Papi, Gagliardini s.a.,
2) per l'effetto voglia il GU dichiarare che i sig.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , come in epigrafe specificati, sono proprietari esclusivi per
[...] Parte_4
maturata usucapione quindicennale ex art 1159 bis cc, ovvero. In subordine, per maturata usucapione ventennale ex art 1159 cc, dell'unità immobiliare indicata, per le rispettive quote di
3/6 (= ½) in favore di e di 1/6 ciascuno in favore di , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , nella loro qualità di eredi di :
[...] Parte_4 Parte_10
3) Voglia dichiarare compensate le spese di lite ove non esperita resistenza alla domanda, ovvero condannare i convenuti nel caso di resistenza e soccombenza.
4) Voglia infine, ex art. 2651 cc, ordinare al competente Ufficio del Territorio di AN
(Conservatoria RRII ed Ufficio Catasto) la Trascrizione dell'emananda sentenza e la Voltura
Catastale, con esonero dei Conservatori da ogni responsabilità.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. , e , questi ultimi tre Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rispettivamente moglie e figli di (doc. 2), hanno chiesto di accertare il loro Parte_10
acquisto per usucapione dell'unità immobiliare sita in Arcevia, Frazione San Ginesio.
2. I convenuti non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
3. La causa è stata istruita con prove testimoniali e documentali.
- 2 - All'udienza del 9.04.2025 il difensore dei ricorrenti ha precisato le conclusioni e discusso la causa ed il giudice si è riservato di depositare la sentenza nel termine previsto dal terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
Con ordinanza del 12.4.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per chiedere chiarimenti ai ricorrenti considerato che il ricorso è stato proposto per ottenere l'usucapione dell'unità immobiliare sita in Arcevia, fraz. San Ginesio, Via San Ginesio 16, ma la visura catastale agli atti faceva riferimento ad un immobile sito al civico n. 22.
Il difensore dei ricorrenti il 29.5.2025 ha depositato una memoria nella quale ha fornito tutti i chiarimenti richiesti ed all'udienza del 5.6.2025 ha nuovamente discusso la causa che è stata trattenuta in decisione.
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il presente giudizio ha ad oggetto l'usucapione di un immobile edificato agli inizi del diciannovesimo secolo che in un primo momento era stato accatastato quale fondo rustico, registrato al Catasto Terreni del Comune di Arcevia al Foglio 54 (già Foglio 3), Particella 78 per poi essere accatastato quale Ente Urbano, al medesimo Foglio 54 (già Foglio 3), Particella 78,
Cat. A5, Cl. 3, Vani 9, Superficie lorda 209 mq, rendita Euro 204,52 (doc. 16 e 17).
Gli intestatari formali della particella in questione sono quale usufruttuaria Controparte_28
di 1/3 e , , , , , e Persona_2 Per_3 Per_4 Per_5 Pt_5 Per_6 Pt_6 Pt_7 Pt_8
tutti defunti. CP_7
Nel ricorso (al quale si rimanda interamente) l'attore ha analiticamente ricostruito le vicende successorie di tutti gli intestatari rispetto ai quali è riuscito a reperire informazioni.
I ricorrenti a sostegno della domanda hanno dedotto che:
- l'immobile è pervenuto loro per effetto dell'eredità lasciata da al nonno Parte_11
e da questi ai propri figli, tra cui ovvero la madre del Persona_7 Persona_1
ricorrente e del fratello Parte_1 Pt_10
- le uniche persone che nel tempo hanno goduto dell'unità immobiliare “familiare” sono stati la signora ed i figli, abituati sin da piccoli a frequentarla durante i week-end ed i mesi Per_1
estivi, i quali hanno continuato ad occuparsene sino ad oggi, manutenendo l'immobile, tutt'oggi in buone condizioni, ed utilizzandolo in maniera esclusiva, continuata, indisturbata, non condivisa da altri parenti, come aveva fatto prima, ed assieme a loro, la madre;
- 3 - - si è intestata le utenze, ha gestito i rapporti con il Comune di Arcevia, ha Persona_1
pagato le tasse, ha utilizzato la casa per sé e la propria famiglia durante i weekend e le ferie estive ed il terreno circostante piantumandovi alberi da frutta, coltivando anche alcuni ortaggi ed erbe da cucina;
- e hanno continuato a possedere l'immobile affiancandosi prima e Parte_1 Pt_10
sostituendosi poi alla madre, subentrandole anche nell'intestazione delle utenze e nel pagamento delle tasse.
5. La domanda è fondata e va accolta.
L'usucapione, disciplinata dall'art. 1158 c.c., è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale, a titolo originario, che si perfeziona attraverso il possesso del bene per il tempo indicato dalla legge.
Fondamento dell'usucapione è dunque il possesso, cioè una situazione di fatto che si sostanzia nell'esercizio ininterrotto delle facoltà proprie del diritto reale da parte di un soggetto che concretamente si sostituisce al titolare effettivo del diritto.
Contestualmente al possesso è poi necessario che vi sia il mancato esercizio del diritto da parte del suo titolare.
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili, tra cui vi rientra il terreno oggetto di causa, avviene in virtù del possesso continuato per venti anni. In caso di successione nel possesso, ai sensi dell'art. 1146 c.c. ai fini del decorso del termine utile all'usucapione il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione.
6. In primo luogo va rilevato che nel ricorso introduttivo i ricorrenti hanno indicato l'immobile con il numero civico 16 anziché con il numero civico 22 che invece risultava al catasto (doc. 17).
In seguito al rilievo effettuato dal Tribunale con l'ordinanza del 12.4.2025 il difensore dei ricorrenti ha chiesto chiarimenti al Comune di Arcevia, che ha evidenziato come all'immobile catastalmente distinto al Foglio 54, Particella 78 non risulti attribuito né il numero 16 né il numero 22, bensì il numero 15 (doc. 49).
Quanto riferito dal Comune trova spiegazione nel fatto che, come risulta dalle fotografie prodotte dai ricorrenti, l'immobile presenta un portone individuato con numero civico 15 (doc. 50), oltre ad un ulteriore portone con il numero civico 16 (doc. 51), che è quello che i ricorrenti hanno sempre utilizzato quale portone d'ingresso, tanto che la posta e le bollette risultavano essere al numero 16 (doc. da 22 a 46).
- 4 - I ricorrenti, allora, hanno chiesto al la formale attestazione dell'attribuzione Controparte_29
del numero civico, ricevuta in data 28/05/2025 per il civico n. 15 (doc. 52).
Il Comune ha inoltre precisato che “Tale attribuzione risulta difforme da quanto riportato nella visura catastale, che erroneamente indica il numero civico 22”, tanto che i ricorrenti hanno chiesto ed ottenuto la variazione catastale (doc. 53), sicché ad oggi l'immobile risulta censito al
NCEU del Comune di Arcevia Foglio 54, Particella 78 con indicazione del numero civico 15.
Tali iniziali discrepanze, oramai risolte, non possono pregiudicare l'accoglimento della domanda, trattandosi infatti di questioni meramente burocratiche che non hanno in alcun modo inciso sulla situazione di fatto, né possono aver negativamente condizionato i testimoni.
7. Ciò premesso, l'istruttoria svolta ha permesso di accertare che i ricorrenti, anche in considerazione del possesso esercitato dalla signora e dal figlio da Persona_1 Pt_10
almeno venti anni stanno possedendo l'abitazione pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente.
Va anzitutto evidenziato che al ricorso sono state allegate le copie dei vari pagamenti effettuati da sino al 2014 e poi dai figli, ovvero: bollette dell'acqua (doc. da 22 a 30), Persona_1
rifiuti (doc da 31 a 38), imposte erariali (doc. da 39 a 40), bollette della luce (doc. da 41 a 46), acquisto materiali Edili (doc. 47).
Tali risultanze documentali sono corroborate dalle dichiarazioni rese dai testimoni.
che da quasi cinquanta anni abita in una casa confinante con quella oggetto del Parte_12 presente giudizio, ha riferito che “La casa del civico n. 16 è sempre stata nella disponibilità esclusiva della signora e della sua famiglia. Loro non ci vivevano in maniera Persona_1
stabile, ma la utilizzavano sia in estate che durante le feste. Sono loro che si sono sempre occupati della gestione e della manutenzione. e suo fratello hanno Parte_1 Pt_10
continuato ad utilizzare la casa anche dopo il decesso della madre Io non ho mai visto Per_1 altre persone occuparsi o vivere la casa”.
Anche l'altro testimone sentito, il quale abita da più di sessanta anni nelle Testimone_1 vicinanze dell'immobile, ha confermato tale situazione di fatto, affermando in particolare che
“quella casa è sempre stata utilizzata da e dalla sua famiglia come residenza Persona_1
estiva e durante le festività. Non ho mai visto nessuno al di fuori di loco occuparsi di quella casa. Per quello che ho potuto vedere dopo il decesso della signora i figli e Per_1 Pt_1
hanno continuato ad utilizzare la casa, in particolare viene molto spesso”. Pt_10 Pt_1
- 5 - Sono entrambi testimoni attendibili in quanto conoscono da molto tempo i luoghi e non hanno alcun tipo di interesse nella causa.
Va infine dato atto che i convenuti non si sono costituiti e non hanno quindi rivendicato la proprietà del bene in questione.
Vi è dunque piena prova del fatto che i ricorrenti stiano possedendo l'immobile da almeno venti anni.
8. Per queste ragioni la domanda va accolta e va dichiarato l'acquisto per usucapione da parte dei ricorrenti dell'immobile per cui è causa. Nulla sulle spese di lite, considerato che i ricorrenti ne hanno chiesto la condanna in loro favore soltanto in caso di resistenza in giudizio dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara , e proprietari Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
esclusivi per intervenuta usucapione dell'unità immobiliare sita in Arcevia, fraz. San Ginesio,
Numero Civico 15, individuata al NCEU del Comune di Arcevia al Foglio 54, Particella 78, Cat.
A5, Cl. 3, Vani 9, Superficie lorda mq. 209, rendita Euro 204,52; ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione del presente provvedimento;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
AN, 6 giugno 2025
Il Giudice dott. Valerio Guidarelli
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di AN, in composizione monocratica, in persona del dott. Valerio Guidarelli, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 914 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 e promossa da
( ), ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( ) e Parte_3 C.F._3 Parte_4
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Alessandrini ed elettivamente C.F._4
domiciliati presso il suo studio in Senigallia, via Fratelli Bandiera n. 42; ricorrenti contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , ,
[...] CP_5 CP_6 Controparte_7
, , , CP_8 CP_9 Controparte_10
, , , Controparte_11 CP_12 CP_13 CP_14
, ,
[...] CP_15 Controparte_16
, , , Controparte_17 CP_18 Controparte_19 CP_20
, , ,
[...] Controparte_21 Controparte_22 CP_23
, , ,
[...] Controparte_24 Controparte_25 CP_26
, , ED I SUOI
[...] CP_27 Parte_5
SUCCESSORI, ED I SUOI SUCCESSORI, ED Parte_6 Parte_7
- 1 - I SUOI SUCCESSORI, ED I SUOI SUCCESSORI, Parte_8 Pt_9
ED I SUOI SUCCESSORI;
[...]
convenuti - contumaci
OGGETTO: USUCAPIONE
CONCLUSIONI: PER I RICORRENTI: “1) voglia il GU, espletate le opportune attività istruttorie, e trattenuto il ricorso in decisione, accertare e dichiarare che Persona_1
madre defunta e dante causa dei ricorrenti e , questi quest' Parte_1 Parte_10
ultimo quale dante causa dei ricorrenti suoi eredi, hanno posseduto in modo continuato, ininterrotto ed indisturbato per oltre quaranta anni l'unità immobiliare sita in Comune di
Arcevia, fraz. San Ginesio, Numero Civico 15, individuata al NCEU del Comune di Arcevia al
Foglio 54, Particella 78, Cat. A5, Cl. 3, Vani 9, Superficie lorda mq. 209, rendita Euro 204,52 confinante con Strada Comunale, Papi, Gagliardini s.a.,
2) per l'effetto voglia il GU dichiarare che i sig.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , come in epigrafe specificati, sono proprietari esclusivi per
[...] Parte_4
maturata usucapione quindicennale ex art 1159 bis cc, ovvero. In subordine, per maturata usucapione ventennale ex art 1159 cc, dell'unità immobiliare indicata, per le rispettive quote di
3/6 (= ½) in favore di e di 1/6 ciascuno in favore di , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , nella loro qualità di eredi di :
[...] Parte_4 Parte_10
3) Voglia dichiarare compensate le spese di lite ove non esperita resistenza alla domanda, ovvero condannare i convenuti nel caso di resistenza e soccombenza.
4) Voglia infine, ex art. 2651 cc, ordinare al competente Ufficio del Territorio di AN
(Conservatoria RRII ed Ufficio Catasto) la Trascrizione dell'emananda sentenza e la Voltura
Catastale, con esonero dei Conservatori da ogni responsabilità.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. , e , questi ultimi tre Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rispettivamente moglie e figli di (doc. 2), hanno chiesto di accertare il loro Parte_10
acquisto per usucapione dell'unità immobiliare sita in Arcevia, Frazione San Ginesio.
2. I convenuti non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
3. La causa è stata istruita con prove testimoniali e documentali.
- 2 - All'udienza del 9.04.2025 il difensore dei ricorrenti ha precisato le conclusioni e discusso la causa ed il giudice si è riservato di depositare la sentenza nel termine previsto dal terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
Con ordinanza del 12.4.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per chiedere chiarimenti ai ricorrenti considerato che il ricorso è stato proposto per ottenere l'usucapione dell'unità immobiliare sita in Arcevia, fraz. San Ginesio, Via San Ginesio 16, ma la visura catastale agli atti faceva riferimento ad un immobile sito al civico n. 22.
Il difensore dei ricorrenti il 29.5.2025 ha depositato una memoria nella quale ha fornito tutti i chiarimenti richiesti ed all'udienza del 5.6.2025 ha nuovamente discusso la causa che è stata trattenuta in decisione.
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il presente giudizio ha ad oggetto l'usucapione di un immobile edificato agli inizi del diciannovesimo secolo che in un primo momento era stato accatastato quale fondo rustico, registrato al Catasto Terreni del Comune di Arcevia al Foglio 54 (già Foglio 3), Particella 78 per poi essere accatastato quale Ente Urbano, al medesimo Foglio 54 (già Foglio 3), Particella 78,
Cat. A5, Cl. 3, Vani 9, Superficie lorda 209 mq, rendita Euro 204,52 (doc. 16 e 17).
Gli intestatari formali della particella in questione sono quale usufruttuaria Controparte_28
di 1/3 e , , , , , e Persona_2 Per_3 Per_4 Per_5 Pt_5 Per_6 Pt_6 Pt_7 Pt_8
tutti defunti. CP_7
Nel ricorso (al quale si rimanda interamente) l'attore ha analiticamente ricostruito le vicende successorie di tutti gli intestatari rispetto ai quali è riuscito a reperire informazioni.
I ricorrenti a sostegno della domanda hanno dedotto che:
- l'immobile è pervenuto loro per effetto dell'eredità lasciata da al nonno Parte_11
e da questi ai propri figli, tra cui ovvero la madre del Persona_7 Persona_1
ricorrente e del fratello Parte_1 Pt_10
- le uniche persone che nel tempo hanno goduto dell'unità immobiliare “familiare” sono stati la signora ed i figli, abituati sin da piccoli a frequentarla durante i week-end ed i mesi Per_1
estivi, i quali hanno continuato ad occuparsene sino ad oggi, manutenendo l'immobile, tutt'oggi in buone condizioni, ed utilizzandolo in maniera esclusiva, continuata, indisturbata, non condivisa da altri parenti, come aveva fatto prima, ed assieme a loro, la madre;
- 3 - - si è intestata le utenze, ha gestito i rapporti con il Comune di Arcevia, ha Persona_1
pagato le tasse, ha utilizzato la casa per sé e la propria famiglia durante i weekend e le ferie estive ed il terreno circostante piantumandovi alberi da frutta, coltivando anche alcuni ortaggi ed erbe da cucina;
- e hanno continuato a possedere l'immobile affiancandosi prima e Parte_1 Pt_10
sostituendosi poi alla madre, subentrandole anche nell'intestazione delle utenze e nel pagamento delle tasse.
5. La domanda è fondata e va accolta.
L'usucapione, disciplinata dall'art. 1158 c.c., è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale, a titolo originario, che si perfeziona attraverso il possesso del bene per il tempo indicato dalla legge.
Fondamento dell'usucapione è dunque il possesso, cioè una situazione di fatto che si sostanzia nell'esercizio ininterrotto delle facoltà proprie del diritto reale da parte di un soggetto che concretamente si sostituisce al titolare effettivo del diritto.
Contestualmente al possesso è poi necessario che vi sia il mancato esercizio del diritto da parte del suo titolare.
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili, tra cui vi rientra il terreno oggetto di causa, avviene in virtù del possesso continuato per venti anni. In caso di successione nel possesso, ai sensi dell'art. 1146 c.c. ai fini del decorso del termine utile all'usucapione il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione.
6. In primo luogo va rilevato che nel ricorso introduttivo i ricorrenti hanno indicato l'immobile con il numero civico 16 anziché con il numero civico 22 che invece risultava al catasto (doc. 17).
In seguito al rilievo effettuato dal Tribunale con l'ordinanza del 12.4.2025 il difensore dei ricorrenti ha chiesto chiarimenti al Comune di Arcevia, che ha evidenziato come all'immobile catastalmente distinto al Foglio 54, Particella 78 non risulti attribuito né il numero 16 né il numero 22, bensì il numero 15 (doc. 49).
Quanto riferito dal Comune trova spiegazione nel fatto che, come risulta dalle fotografie prodotte dai ricorrenti, l'immobile presenta un portone individuato con numero civico 15 (doc. 50), oltre ad un ulteriore portone con il numero civico 16 (doc. 51), che è quello che i ricorrenti hanno sempre utilizzato quale portone d'ingresso, tanto che la posta e le bollette risultavano essere al numero 16 (doc. da 22 a 46).
- 4 - I ricorrenti, allora, hanno chiesto al la formale attestazione dell'attribuzione Controparte_29
del numero civico, ricevuta in data 28/05/2025 per il civico n. 15 (doc. 52).
Il Comune ha inoltre precisato che “Tale attribuzione risulta difforme da quanto riportato nella visura catastale, che erroneamente indica il numero civico 22”, tanto che i ricorrenti hanno chiesto ed ottenuto la variazione catastale (doc. 53), sicché ad oggi l'immobile risulta censito al
NCEU del Comune di Arcevia Foglio 54, Particella 78 con indicazione del numero civico 15.
Tali iniziali discrepanze, oramai risolte, non possono pregiudicare l'accoglimento della domanda, trattandosi infatti di questioni meramente burocratiche che non hanno in alcun modo inciso sulla situazione di fatto, né possono aver negativamente condizionato i testimoni.
7. Ciò premesso, l'istruttoria svolta ha permesso di accertare che i ricorrenti, anche in considerazione del possesso esercitato dalla signora e dal figlio da Persona_1 Pt_10
almeno venti anni stanno possedendo l'abitazione pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente.
Va anzitutto evidenziato che al ricorso sono state allegate le copie dei vari pagamenti effettuati da sino al 2014 e poi dai figli, ovvero: bollette dell'acqua (doc. da 22 a 30), Persona_1
rifiuti (doc da 31 a 38), imposte erariali (doc. da 39 a 40), bollette della luce (doc. da 41 a 46), acquisto materiali Edili (doc. 47).
Tali risultanze documentali sono corroborate dalle dichiarazioni rese dai testimoni.
che da quasi cinquanta anni abita in una casa confinante con quella oggetto del Parte_12 presente giudizio, ha riferito che “La casa del civico n. 16 è sempre stata nella disponibilità esclusiva della signora e della sua famiglia. Loro non ci vivevano in maniera Persona_1
stabile, ma la utilizzavano sia in estate che durante le feste. Sono loro che si sono sempre occupati della gestione e della manutenzione. e suo fratello hanno Parte_1 Pt_10
continuato ad utilizzare la casa anche dopo il decesso della madre Io non ho mai visto Per_1 altre persone occuparsi o vivere la casa”.
Anche l'altro testimone sentito, il quale abita da più di sessanta anni nelle Testimone_1 vicinanze dell'immobile, ha confermato tale situazione di fatto, affermando in particolare che
“quella casa è sempre stata utilizzata da e dalla sua famiglia come residenza Persona_1
estiva e durante le festività. Non ho mai visto nessuno al di fuori di loco occuparsi di quella casa. Per quello che ho potuto vedere dopo il decesso della signora i figli e Per_1 Pt_1
hanno continuato ad utilizzare la casa, in particolare viene molto spesso”. Pt_10 Pt_1
- 5 - Sono entrambi testimoni attendibili in quanto conoscono da molto tempo i luoghi e non hanno alcun tipo di interesse nella causa.
Va infine dato atto che i convenuti non si sono costituiti e non hanno quindi rivendicato la proprietà del bene in questione.
Vi è dunque piena prova del fatto che i ricorrenti stiano possedendo l'immobile da almeno venti anni.
8. Per queste ragioni la domanda va accolta e va dichiarato l'acquisto per usucapione da parte dei ricorrenti dell'immobile per cui è causa. Nulla sulle spese di lite, considerato che i ricorrenti ne hanno chiesto la condanna in loro favore soltanto in caso di resistenza in giudizio dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara , e proprietari Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
esclusivi per intervenuta usucapione dell'unità immobiliare sita in Arcevia, fraz. San Ginesio,
Numero Civico 15, individuata al NCEU del Comune di Arcevia al Foglio 54, Particella 78, Cat.
A5, Cl. 3, Vani 9, Superficie lorda mq. 209, rendita Euro 204,52; ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione del presente provvedimento;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
AN, 6 giugno 2025
Il Giudice dott. Valerio Guidarelli
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