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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 23/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1231/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1231/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 23 gennaio 2025 ad ore 11:30 innanzi al dott. Laura Fioroni, sono comparsi:
Per l'avv. GIOVANELLI ROBERTO, il quale precisa le conclusioni come da Parte_1 atto introduttivo;
Per Controparte_2
( ) VIA BARBERIA 30 40123 BOLOGNA il quale precisa le conclusioni nel C.F._1 merito come da comparsa di risposta e in via istruttoria come da seconda memoria istruttoria;
Dopo breve discussione orale nella quale i procuratori delle parti si riportano ai propri scritti, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16:40, terminata la camera di consiglio, il Giudice, nell'assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1231/2023 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANELLI Parte_1 C.F._2
ROBERTO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIOVANELLI
ROBERTO
ATTORE contro
) rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. LENZI NICOLA e dall'avv. ( ) VIA CP_2 C.F._1
BARBERIA 30 40123 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA 30 BOLOGNA presso il difensore avv. LENZI NICOLA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio esponendo di Parte_1 Controparte_3 aver intrattenuto con la (oggi Controparte_4 CP_3
il rapporto di conto corrente n. 04/01/04412, estinto con saldo zero il 21/7/2016 e lamentando
[...] che nel corso del rapporto l'istituto di credito aveva illegittimamente addebitato alla cliente spese, competenze, commissioni e interessi non dovuti. Sulla scorta di ciò ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in ripetizione della somma di € 12.237,07. Parte attrice ha altresì dato atto di aver introdotto un precedente giudizio innanzi all'intestato Tribunale formulando le medesime domande di cui al presente, dichiarate improcedibili con sentenza n. 171/2023 per assenza di valida procura in atti.
Si è costituita preliminarmente eccependo l'inesistenza della procura alle liti allegata CP_3 all'atto di citazione notificato, affermando che la firma ivi presente riportante il nome dell'attrice non pagina 2 di 6 era all'evidenza redatta manualmente, bensì al computer, e dunque apocrifa, chiedendo l'autorizzazione alla presentazione di querela di falso avverso il mandato alle liti.
Alla prima udienza parte attrice ha depositato una nuova procura ad litem.
La causa è stata istruita documentalmente quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna. all'esito della quale viene decisa come di seguito.
Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di inesistenza della procura sollevata dalla convenuta.
Va premesso che ai sensi dell'art. 83 c.p.c. la procura alle liti deve essere rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero apposta in calce o a margine dell'atto introduttivo, con certificazione in questo caso dell'autografia della sottoscrizione della parte ad opera del difensore.
Poiché per scrittura privata deve intendersi quello scritto riconducibile a un determinato soggetto in forza della sua sottoscrizione deve escludersi che possa considerarsi atto idoneo al rilascio della procura alle liti una scrittura non firmata.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la sottoscrizione è indispensabile ai fini della individuazione dell'autore del documento e costituisce un elemento essenziale dello stesso, precisando che la “procura alle liti sottoscritta con crocesegno o priva del tutto di sottoscrizione non è suscettibile di autenticazione né da parte del difensore, ove rilasciata in calce o a margine dell'atto giudiziale, né, ove rilasciata con atto separato, da alcun pubblico ufficiale (Cass. Sez. Lav. sent. 16/4/2004 n. 7305;
Cass. Sez. II sent. 1/2/2010 n. 2303).
Orbene, nel caso in esame è del tutto evidente che la procura alle liti allegata all'atto di citazione è priva sia di firma analogica che di firma digitale riferibile alla signora comparendo in Parte_1 calce al documento unicamente un segno grafico digitalmente creato. Tale circostanza è peraltro altresì incontroversa a norma e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., con conseguente superfluità della querela di falso proposta da parte convenuta ex art. 221 c.p.c.
Ciò posto, al documento di cui si discorre non può essere attribuita l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. quanto alla riferibilità al suo autore apparente, riconosciuta dal Codice dell'amministrazione digitale solo al documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (“La sottoscrizione costituita dalla firma del dichiarante, cioè dal nome e cognome scritti di suo pugno o quantomeno da una sigla caratteristica ed identificabile, ovvero, in caso di documento informatico, dalla firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, rappresenta l'espressione grafica della paternità ed impegnatività della dichiarazione che la precede, la quale in mancanza non comporta la conclusione definitiva di un negozio giuridico” Cass. Sez. II ord. 24/7/2023
n. 22012).
Ritenuto dunque che la procura allegata all'atto di citazione è priva di sottoscrizione, va dato atto che, a fronte dell'eccezione tempestivamente sollevata dalla convenuta, come già riferito in premessa, in sede di prima udienza parte attrice ha depositato una nuova procura ad litem nonché dichiarazione dell'attrice di “aver sottoscritto la procura inviatami dall'avv.to Roberto Giovanelli in data 27 febbraio e di averla trasmessa allo stesso via email. Confermo in ogni caso la procura alle liti sottoscritta”. In pagina 3 di 6 disparte l'irrilevanza di tale dichiarazione, dovendosi escludere per le ragioni anzidette che il segno grafico presente sulla prima procura alle liti possa essere qualificato come “sottoscrizione”, alla luce del deposito in giudizio della seconda procura ad litem va affrontata la questione se nel caso in esame possa trovare applicazione il meccanismo della sanatoria dell'art. 182 c.p.c. Va precisato che la norma trova applicazione nella presente controversia nella sua formulazione anteriore alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 149/2022, posto che, ai sensi dell'art. 35 del suddetto decreto legislativo,
l'entrata in vigore della nuova formulazione, a seguito della modifica introdotta con l'art. 1 co. 380 della
L. 197/2022, è stata prevista per i soli procedimenti instaurati successivamente al 28/2/2023.
Si osserva che l'art. 182 co. 2 c.p.c. nella versione precedente all'ultima novella prevede che “quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza, o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”; l'attuale formulazione dell'art. 182 co. 2 c.p.c., in vigore, come detto, solo per i procedimenti instaurati a decorrere dal 28/2/2023, dispone invece che “quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
Come noto, con riguardo all'art. 182 c.p.c. applicabile ratione temporis, sono intervenute le Sezioni
Unite che, aderendo all'orientamento più restrittivo formatosi in materia hanno statuito che “l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall' art. 46, comma 2, della L. n. 69 del 2009, non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite” sia in forza del dato letterale, “che va univocamente riferito alla sola nullità e non all'inesistenza”, sia in base alla considerazione che un'estensione all'inesistenza di tale previsione determinerebbe “un irrisolvibile contrato con l'art. 125 comma 2, artt. 165,166 e 168 c.p.c., e art. 72 delle disp. att. e trans., i quali disegnerebbero una disciplina inconferente e inutile”. La pronuncia tiene inoltre conto della riformulazione dell'art. 182 c.p.c. attualmente vigente - e non applicabile al presente giudizio - statuendo che con la novella il legislatore, anziché superare un dubbio interpretativo, abbia inteso innovare, e che dunque la nuova formulazione, in cui viene espressamente fatto riferimento alla
“mancanza della procura”, confermi “a contrario la correttezza della linea interpretativa qui sposata, secondo la quale la norma vigente non consente la sanatoria dell'inesistenza della procura” (Cass. S.U. sent. 37434/2022).
Pertanto, posto che il rimedio della sanatoria è applicabile alla procura nulla, per la regolarizzazione del difetto di assistenza, rappresentanza o autorizzazione, ma non alla procura inesistente ab origine, nel pagina 4 di 6 qual caso è escluso che il giudice possa concedere, ai sensi dell'art. 182 co. 2 c.p.c. un termine perentorio per la sanatoria di un vizio insuscettibile di essere sanato, diviene dirimente qualificare in quale ipotesi rientri il caso dell'allegazione di una procura alle liti non sottoscritta dalla parte, e nello specifico se essa configuri un vizio di nullità o di inesistenza della procura.
Orbene sul punto questo giudice ritiene di condividere, in quanto conforme ai principi generali in materia di validità degli atti giuridici, il principio già espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “la procura al difensore, mancante della sottoscrizione della parte – ovvero con sottoscrizione falsa – determina l'inesistenza di tale atto” (Cass. n. 7186/2002) o, comunque, rientra nell'ipotesi della mancanza. Come condivisibilmente sostenuto anche da recente giurisprudenza di merito “tale conclusione appare del resto coerente con i principi generali che riconducono all'inesistenza le ipotesi di omessa sottoscrizione degli atti, già espressi in relazione all'omessa sottoscrizione del ricorso da parte del procuratore, di cui all'art. 125 c.p.c., per cui esso è da considerarsi inesistente "quando non desumibile da altri elementi, quali la sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine dello stesso (…) atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dello stesso" (Cass. 1275/2011), nonché in relazione all'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice "quando questa sia del tutto mancante, con conseguente non riconducibilità dell'atto al giudice"
(Cass. 7546/2017), a fronte del fatto che la diversa soluzione della nullità (relativa) è stata propugnata dalla giurisprudenza in ipotesi di presenza di sottoscrizione illeggibile della sentenza (ex multis cfr. cit.
Cass. 1275/2011), mentre l'illeggibilità della procura alle liti è stata considerata fonte di nullità nelle società, "in caso di mancata indicazione della persona a cui ne è conferita la rappresentanza" (Cass.
21205/2013), ma solo ove "il vizio formale abbia determinato l'impossibilità di individuazione della sua provenienza e, perciò, di controllo (anche "aliunde") dell'effettiva titolarità dei poteri spesi" (Cass.
7765/2021)” (Tribunale Biella sent. 18/7/2024 n. 192).
Ne consegue che, per le ragioni espresse dalla Suprema Corte in relazione all'art. 182 c.p.c., nella versione applicabile alla presente causa, l'inesistenza o la mancanza della procura alle liti non può essere sanata ex tunc dal successivo deposito di una valida procura alle liti.
Alla luce di tutto quanto esposto va rilevata l'invalidità di un elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto introduttivo del giudizio che incide sulla validità stessa dell'instaurazione del rapporto processuale, impedendo la produzione di qualsiasi effetto giuridico.
L'azione deve conseguentemente essere dichiarata improcedibile.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve rilevarsi che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. III sent. 12/11/2024 n. 29209, Cass. S.U. sent. 10/5/2006
n. 10706/2006) “in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume pagina 5 di 6 esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio”. Le spese del presente giudizio devono dunque essere poste a carico dell'avv. Roberto
Giovanelli e liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori minimi di cui al d.m.
147/2022 tenuto conto della non particolare complessità delle questioni affrontate, della ridotta attività relativa alla fase decisoria nonché dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara l'improcedibilità della domanda;
2. Condanna l'avv. Roberto Giovanelli a rimborsare a Controparte_3
e spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovute, e
[...] oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Reggio nell'Emilia, 23 gennaio 2025
Il Giudice dott. Laura Fioroni
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1231/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 23 gennaio 2025 ad ore 11:30 innanzi al dott. Laura Fioroni, sono comparsi:
Per l'avv. GIOVANELLI ROBERTO, il quale precisa le conclusioni come da Parte_1 atto introduttivo;
Per Controparte_2
( ) VIA BARBERIA 30 40123 BOLOGNA il quale precisa le conclusioni nel C.F._1 merito come da comparsa di risposta e in via istruttoria come da seconda memoria istruttoria;
Dopo breve discussione orale nella quale i procuratori delle parti si riportano ai propri scritti, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16:40, terminata la camera di consiglio, il Giudice, nell'assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1231/2023 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANELLI Parte_1 C.F._2
ROBERTO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIOVANELLI
ROBERTO
ATTORE contro
) rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. LENZI NICOLA e dall'avv. ( ) VIA CP_2 C.F._1
BARBERIA 30 40123 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA 30 BOLOGNA presso il difensore avv. LENZI NICOLA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio esponendo di Parte_1 Controparte_3 aver intrattenuto con la (oggi Controparte_4 CP_3
il rapporto di conto corrente n. 04/01/04412, estinto con saldo zero il 21/7/2016 e lamentando
[...] che nel corso del rapporto l'istituto di credito aveva illegittimamente addebitato alla cliente spese, competenze, commissioni e interessi non dovuti. Sulla scorta di ciò ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in ripetizione della somma di € 12.237,07. Parte attrice ha altresì dato atto di aver introdotto un precedente giudizio innanzi all'intestato Tribunale formulando le medesime domande di cui al presente, dichiarate improcedibili con sentenza n. 171/2023 per assenza di valida procura in atti.
Si è costituita preliminarmente eccependo l'inesistenza della procura alle liti allegata CP_3 all'atto di citazione notificato, affermando che la firma ivi presente riportante il nome dell'attrice non pagina 2 di 6 era all'evidenza redatta manualmente, bensì al computer, e dunque apocrifa, chiedendo l'autorizzazione alla presentazione di querela di falso avverso il mandato alle liti.
Alla prima udienza parte attrice ha depositato una nuova procura ad litem.
La causa è stata istruita documentalmente quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna. all'esito della quale viene decisa come di seguito.
Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di inesistenza della procura sollevata dalla convenuta.
Va premesso che ai sensi dell'art. 83 c.p.c. la procura alle liti deve essere rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero apposta in calce o a margine dell'atto introduttivo, con certificazione in questo caso dell'autografia della sottoscrizione della parte ad opera del difensore.
Poiché per scrittura privata deve intendersi quello scritto riconducibile a un determinato soggetto in forza della sua sottoscrizione deve escludersi che possa considerarsi atto idoneo al rilascio della procura alle liti una scrittura non firmata.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la sottoscrizione è indispensabile ai fini della individuazione dell'autore del documento e costituisce un elemento essenziale dello stesso, precisando che la “procura alle liti sottoscritta con crocesegno o priva del tutto di sottoscrizione non è suscettibile di autenticazione né da parte del difensore, ove rilasciata in calce o a margine dell'atto giudiziale, né, ove rilasciata con atto separato, da alcun pubblico ufficiale (Cass. Sez. Lav. sent. 16/4/2004 n. 7305;
Cass. Sez. II sent. 1/2/2010 n. 2303).
Orbene, nel caso in esame è del tutto evidente che la procura alle liti allegata all'atto di citazione è priva sia di firma analogica che di firma digitale riferibile alla signora comparendo in Parte_1 calce al documento unicamente un segno grafico digitalmente creato. Tale circostanza è peraltro altresì incontroversa a norma e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., con conseguente superfluità della querela di falso proposta da parte convenuta ex art. 221 c.p.c.
Ciò posto, al documento di cui si discorre non può essere attribuita l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. quanto alla riferibilità al suo autore apparente, riconosciuta dal Codice dell'amministrazione digitale solo al documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (“La sottoscrizione costituita dalla firma del dichiarante, cioè dal nome e cognome scritti di suo pugno o quantomeno da una sigla caratteristica ed identificabile, ovvero, in caso di documento informatico, dalla firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, rappresenta l'espressione grafica della paternità ed impegnatività della dichiarazione che la precede, la quale in mancanza non comporta la conclusione definitiva di un negozio giuridico” Cass. Sez. II ord. 24/7/2023
n. 22012).
Ritenuto dunque che la procura allegata all'atto di citazione è priva di sottoscrizione, va dato atto che, a fronte dell'eccezione tempestivamente sollevata dalla convenuta, come già riferito in premessa, in sede di prima udienza parte attrice ha depositato una nuova procura ad litem nonché dichiarazione dell'attrice di “aver sottoscritto la procura inviatami dall'avv.to Roberto Giovanelli in data 27 febbraio e di averla trasmessa allo stesso via email. Confermo in ogni caso la procura alle liti sottoscritta”. In pagina 3 di 6 disparte l'irrilevanza di tale dichiarazione, dovendosi escludere per le ragioni anzidette che il segno grafico presente sulla prima procura alle liti possa essere qualificato come “sottoscrizione”, alla luce del deposito in giudizio della seconda procura ad litem va affrontata la questione se nel caso in esame possa trovare applicazione il meccanismo della sanatoria dell'art. 182 c.p.c. Va precisato che la norma trova applicazione nella presente controversia nella sua formulazione anteriore alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 149/2022, posto che, ai sensi dell'art. 35 del suddetto decreto legislativo,
l'entrata in vigore della nuova formulazione, a seguito della modifica introdotta con l'art. 1 co. 380 della
L. 197/2022, è stata prevista per i soli procedimenti instaurati successivamente al 28/2/2023.
Si osserva che l'art. 182 co. 2 c.p.c. nella versione precedente all'ultima novella prevede che “quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza, o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”; l'attuale formulazione dell'art. 182 co. 2 c.p.c., in vigore, come detto, solo per i procedimenti instaurati a decorrere dal 28/2/2023, dispone invece che “quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
Come noto, con riguardo all'art. 182 c.p.c. applicabile ratione temporis, sono intervenute le Sezioni
Unite che, aderendo all'orientamento più restrittivo formatosi in materia hanno statuito che “l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall' art. 46, comma 2, della L. n. 69 del 2009, non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite” sia in forza del dato letterale, “che va univocamente riferito alla sola nullità e non all'inesistenza”, sia in base alla considerazione che un'estensione all'inesistenza di tale previsione determinerebbe “un irrisolvibile contrato con l'art. 125 comma 2, artt. 165,166 e 168 c.p.c., e art. 72 delle disp. att. e trans., i quali disegnerebbero una disciplina inconferente e inutile”. La pronuncia tiene inoltre conto della riformulazione dell'art. 182 c.p.c. attualmente vigente - e non applicabile al presente giudizio - statuendo che con la novella il legislatore, anziché superare un dubbio interpretativo, abbia inteso innovare, e che dunque la nuova formulazione, in cui viene espressamente fatto riferimento alla
“mancanza della procura”, confermi “a contrario la correttezza della linea interpretativa qui sposata, secondo la quale la norma vigente non consente la sanatoria dell'inesistenza della procura” (Cass. S.U. sent. 37434/2022).
Pertanto, posto che il rimedio della sanatoria è applicabile alla procura nulla, per la regolarizzazione del difetto di assistenza, rappresentanza o autorizzazione, ma non alla procura inesistente ab origine, nel pagina 4 di 6 qual caso è escluso che il giudice possa concedere, ai sensi dell'art. 182 co. 2 c.p.c. un termine perentorio per la sanatoria di un vizio insuscettibile di essere sanato, diviene dirimente qualificare in quale ipotesi rientri il caso dell'allegazione di una procura alle liti non sottoscritta dalla parte, e nello specifico se essa configuri un vizio di nullità o di inesistenza della procura.
Orbene sul punto questo giudice ritiene di condividere, in quanto conforme ai principi generali in materia di validità degli atti giuridici, il principio già espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “la procura al difensore, mancante della sottoscrizione della parte – ovvero con sottoscrizione falsa – determina l'inesistenza di tale atto” (Cass. n. 7186/2002) o, comunque, rientra nell'ipotesi della mancanza. Come condivisibilmente sostenuto anche da recente giurisprudenza di merito “tale conclusione appare del resto coerente con i principi generali che riconducono all'inesistenza le ipotesi di omessa sottoscrizione degli atti, già espressi in relazione all'omessa sottoscrizione del ricorso da parte del procuratore, di cui all'art. 125 c.p.c., per cui esso è da considerarsi inesistente "quando non desumibile da altri elementi, quali la sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine dello stesso (…) atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dello stesso" (Cass. 1275/2011), nonché in relazione all'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice "quando questa sia del tutto mancante, con conseguente non riconducibilità dell'atto al giudice"
(Cass. 7546/2017), a fronte del fatto che la diversa soluzione della nullità (relativa) è stata propugnata dalla giurisprudenza in ipotesi di presenza di sottoscrizione illeggibile della sentenza (ex multis cfr. cit.
Cass. 1275/2011), mentre l'illeggibilità della procura alle liti è stata considerata fonte di nullità nelle società, "in caso di mancata indicazione della persona a cui ne è conferita la rappresentanza" (Cass.
21205/2013), ma solo ove "il vizio formale abbia determinato l'impossibilità di individuazione della sua provenienza e, perciò, di controllo (anche "aliunde") dell'effettiva titolarità dei poteri spesi" (Cass.
7765/2021)” (Tribunale Biella sent. 18/7/2024 n. 192).
Ne consegue che, per le ragioni espresse dalla Suprema Corte in relazione all'art. 182 c.p.c., nella versione applicabile alla presente causa, l'inesistenza o la mancanza della procura alle liti non può essere sanata ex tunc dal successivo deposito di una valida procura alle liti.
Alla luce di tutto quanto esposto va rilevata l'invalidità di un elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto introduttivo del giudizio che incide sulla validità stessa dell'instaurazione del rapporto processuale, impedendo la produzione di qualsiasi effetto giuridico.
L'azione deve conseguentemente essere dichiarata improcedibile.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve rilevarsi che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. III sent. 12/11/2024 n. 29209, Cass. S.U. sent. 10/5/2006
n. 10706/2006) “in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume pagina 5 di 6 esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio”. Le spese del presente giudizio devono dunque essere poste a carico dell'avv. Roberto
Giovanelli e liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori minimi di cui al d.m.
147/2022 tenuto conto della non particolare complessità delle questioni affrontate, della ridotta attività relativa alla fase decisoria nonché dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara l'improcedibilità della domanda;
2. Condanna l'avv. Roberto Giovanelli a rimborsare a Controparte_3
e spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovute, e
[...] oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Reggio nell'Emilia, 23 gennaio 2025
Il Giudice dott. Laura Fioroni
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