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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 3382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3382 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 1844/2024 La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. GU TO Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott.ssa LU LLLL Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 1844/2024 il 7.11.2024 promosso con atto di citazione in appello da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo OR Parte_1 C.F._1
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Via Navigazione Interna n. 51, Padova C.F._2
presso l'avv. Edoardo OR, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante
1 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Parte_2 C.F._3
OR (c.f. ), elettivamente domiciliato in Via Navigazione Interna n. 51, C.F._2
Padova, presso l'avv. Edoardo OR, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante
contro
c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Petra Boschin (c.f. ) Controparte_2 C.F._4
e AN IN (c.f. ), elettivamente domiciliata in Via Roma n. 122, C.F._5
LZ (VE) presso lo studio degli avv.ti Petra Boschin e AN IN, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
appellata
Oggetto: “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.”; appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1525/2024 pubblicata il 3.10.2024.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1525/2024 (R.G. n. 5684/2022) del Tribunale
di Padova, pronunziata il 2.10.2024, depositata in cancelleria il 3.10.2024 e notificata in data
3.10.2024, accogliere tutte le domande avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
➢ revocare e/o dichiarare nulli e/o inefficaci i decreti ingiuntivi opposti del Tribunale di Padova
n. 1550/2022 e n. 2118/2022 per tutte le ragioni di cui in narrativa;
2 ➢ accertatati i fatti esposti in parte narrativa e, in particolare, che la Controparte_1
si è resa inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti, realizzando delle opere gravate da vizi tali da renderle inadatte alla loro destinazione, oltre ad aver realizzato parte soltanto delle lavorazioni previste, prima di abbandonare illegittimamente il cantiere, dichiararsi risolto il contratto d'appalto concluso tra le parti in data 4.5.2021 per grave inadempimento di parte opposta;
➢ per l'effetto, previo accertamento dell'entità dei vizi, del costo necessario alla loro sistemazione oltre che dell'entità del danno derivante dalle infiltrazioni ad essi riferibili, condannare la
[...]
al risarcimento di tutti i danni subiti dalla odierna opponente, nella misura Controparte_1
ritenuta di giustizia, oltre ad interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda al saldo,
compensandone l'importo con quanto dovesse risultare eventualmente dovuto in favore dell'opposta;
➢ condannare, altresì, la al pagamento in favore della odierna Controparte_1
opponente della penale per ritardo contrattualmente prevista, per l'importo quantificato in complessivi euro 66.400,00, o la diversa somma anche maggiore che risulterà giusta e/o equa, oltre ad interessi ex art. 1284, co. 4 c.c., dalla domanda al saldo, compensandone l'importo con quanto dovesse risultare eventualmente dovuto in favore dell'opposta.
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di citazione in appello.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande avanzate in via principale di merito, in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliersi l'appello e, per l'effetto, ridursi la somma ritenuta dovuta da parte dei sigg.
in favore di in considerazione di tutte le ragioni esposte. Pt_1 Controparte_1
3 IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado in quanto rilevanti ai fini del decidere, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, ossia nello specifico, la prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) Vero che in occasione della conclusione del contratto di appalto del 4.5.2021 veniva fatto presente tra le parti che non c'era ancora parte della documentazione amministrativa (permesso di costruire)? 2) Vero
che in occasione della conclusione del contratto di appalto del 4.5.2021, nonostante la mancanza di parte della documentazione amministrativa, le parti si davano atto della possibilità di poter comunque procedere allo svolgimento di parte delle lavorazioni, tra cui la messa in sicurezza e rifacimento del tetto? 3) Vero che con riferimento alle circostanze di cui ai capitoli precedenti l'ing.
evidenziò come l'eventuale mancanza di d documentazione amministrativa non sarebbe CP_3
stata di alcun impedimento per l'esecuzione dei lavori, riguardando piuttosto questioni attinenti al c.d. bonus 110%? 4) Vero che il tecnico preposto del Comune di Vigonza, geom. le Per_1
confermava la possibilità di procedere alla messa in sicurezza del tetto pur senza permesso di costruire, trattandosi di intervento urgente? 5) Vero che durante tutto lo svolgimento dei lavori presso il cantiere di cui è causa il sig. riferiva di continui impegni presso altri Controparte_2
cantieri? 6) Vero che la fornitura dei marmi era stata contrattualmente prevista? 7) Vero che, con riferimento alla fornitura dei marmi, il marmista una volta sul cantiere ha sempre interagito con il sig. ? 8) Vero che a seguito della posa del prodotto Planitop HPC Floor, avvenuta Controparte_2
nel mese di agosto 2021, il sig. non si è più presentato in cantiere per diversi Controparte_2
giorni? 9) Vero che in occasione di una telefonata con l'Ing. (Responsabile della Tes_1
Sicurezza) avvenuta in data 25.8.2021 questo affermava che il sig. procrastinava Controparte_2
gli impegni di cantiere in quanto impegnato anche in altri cantieri presso il Lido di Venezia? 10)
Vero che in occasione della telefonata di cui al capitolo precedente l'Ing. affermava Tes_1
che si sarebbe potuto procedere alla realizzazione del cappotto prima di fare il tetto? 11) Vero che,
4 con riferimento alle circostanze di cui al capitolo precedente, l'Ing. riferiva che la Tes_1
decisione di procedere prima alle opere di demolizione del tetto e poi alla realizzazione del cappotto non era legata a necessità tecniche ma era una scelta puramente discrezionale dell'impresa? 12)
Vero che in occasione di un incontro avvenuto tra le parti in cantiere il giorno 5 gennaio 2022, il
Direttore dei Lavori, Ing. , riferiva che tutta la documentazione amministrativa Persona_2
risultava in ordine? 13) Vero che in occasione dell'incontro di cui al capitolo precedente l'Ing.
riferiva che, con riferimento alla pratica ecobonus, tutta la documentazione risultava CP_3
pronta sin dal mese di giugno 2021? 14) Vero che in occasione dell'incontro di cui ai capitoli precedenti il sig. affermava che si sarebbe occupato personalmente Controparte_2
dell'eventuale smaltimento dei tubi di amianto, qualora necessario? 15) Vero che, ad oggi, non è
mai stato svolto alcun collaudo delle guaine posate da parte della ditta 16) Vero che in CP_1
data 14.6.2022 le parti fissavano un incontro in cantiere finalizzato a definire le modalità di prosecuzione delle lavorazioni? Si indicano a testi, su tutti i capitoli di prova, i sigg.ri Tes_2
e la sig.ra , entrambi residenti in [...] oltre all'ing.
[...] Testimone_3 Per_2
, con studio professionale in Padova, già indicato a prova contraria sui capitoli di prova
[...]
suindicati.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4, co.
1-bis, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
37/2018, atteso che il presente atto è stato predisposto in modo da consentire la ricerca ipertestuale dei numerosi documenti ad esso allegati.”
Per parte appellata:
“Nel merito: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ed in accoglimento delle argomentazioni in premesse svolte, respingere in toto
5 l'appello ex adverso promosso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, Con vittoria di spese e competenze del presente grado giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.9.2022, e Parte_1 Parte_2
opponevano il decreto ingiuntivo n. 1550/2022 del 23.6.2022, con il quale il Tribunale di Padova,
in accoglimento della pretesa avanzata dalla società aveva ingiunto Controparte_1
loro di pagare la somma di € 20.328,66, oltre interessi e spese della fase monitoria, quale corrispettivo per le opere di ristrutturazione di un fabbricato bifamiliare sito in Vigonza (PD),
corrispettivo previsto dal contratto d'appalto concluso dagli stessi in data 4.5.2021.
Con successivo atto di citazione ritualmente notificato in data 7.10.2022, e Parte_1 Pt_2
opponevano il decreto ingiuntivo n. 2118/2022, con il quale il Tribunale di Padova, in
[...]
accoglimento della pretesa avanzata dalla società aveva ingiunto loro Controparte_1
di pagare la somma di € 10.376,30, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di saldo della ritenuta a garanzia prevista dal contratto d'appalto del 4.5.2021.
Per quanto riguarda il primo dei due decreti ingiuntivi, e deducevano di aver Pt_1 Parte_2
concluso, in data 4.5.2021, un contratto d'appalto con l'impresa Controparte_1
contratto che aveva ad oggetto la realizzazione di opere di ristrutturazione di un fabbricato bifamiliare sito in Vigonza (PD) a fronte di un corrispettivo a misura pari a € 83.000,00, oltre I.V.A.
Il contratto prevedeva quale data di inizio lavori il 31.5.2021 e quale termine per la conclusione degli stessi il 31.10.2021. Pur tuttavia, secondo gli opponenti, non aveva rispettato le CP_1
tempistiche pattuite, dando inizio ai lavori soltanto nel mese di luglio 2021 e ritardandone l'esecuzione. Tali ritardi, peraltro, non sarebbero imputabili ai committenti, in quanto, nonostante
6 essi avessero presentato la CILA autorizzativa di alcuni lavori solo in data 29.12.2021,
l'appaltatrice avrebbe comunque potuto, nel mentre, eseguire alcune delle opere appaltate.
Osservavano, altresì, gli opponenti che le opere realizzate da presentavano gravi vizi e CP_1
difetti, i quali sarebbero stati tempestivamente denunciati dalla committenza (unitamente al ritardo nell'esecuzione) senza peraltro ricevere alcun riscontro da la quale si sarebbe limitata ad CP_1
esigere il pagamento delle fatture poi azionate in via monitoria.
Parte opponente eccepiva, inoltre, l'inesigibilità del credito portato dalle fatture de quibus, in quanto l'art. 15 del contratto d'appalto prevedeva che i pagamenti sarebbero stati corrisposti all'appaltatrice ogni qual volta fossero state realizzate opere per un ammontare complessivo di €
20.000 oltre I.V.A., previa emissione di un SAL. Ebbene, con le fatture azionate in via CP_1
monitoria, aveva chiesto il pagamento della somma di € 18.480,60 oltre I.V.A., ciò che renderebbe inesigibile il relativo credito non essendo stata raggiunta la cifra di € 20.000,00 contrattualmente prevista. Peraltro, tali fatture non erano state emesse previo contraddittorio tra Direzione Lavori e appaltatore e la stessa contabilità di cantiere era stata oggetto di contestazione da parte della
Direzione Lavori.
Sulla scorta di ciò, parte opponente chiedeva la risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento, il risarcimento del danno conseguente agli asseriti vizi delle opere eseguite da nonché il pagamento della penale per ritardo prevista dall'art. 16 del contratto d'appalto, CP_1
pari al 2,5% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo dal 31.10.2021 sino al 16.9.2022
(data in cui era stato notificato l'atto di citazione a . CP_1
In ordine, invece, al secondo decreto ingiuntivo, gli opponenti affermavano che il credito azionato in via monitoria da non era esigibile, in quanto la ritenuta a garanzia prevista dall'art. 15 CP_1
7 del contratto d'appalto avrebbe potuto essere svincolata soltanto previa verifica in contraddittorio dei lavori svolti, decorsi 60 giorni dall'emissione del SAL di fine lavori. Ebbene, tale SAL non sarebbe mai stato emesso né approvato dalla Direzione Lavori, poiché i lavori non erano stati completati e l'appaltatrice aveva abbandonato il cantiere prima dell'ultimazione degli stessi.
Gli opponenti chiedevano, quindi, la riunione delle cause e la revoca e/o declaratoria di nullità o inefficacia dei decreti ingiuntivi opposti.
Si costituiva in giudizio la quale contestava le allegazioni attoree e Controparte_1
chiedeva il rigetto di entrambe le opposizioni, nonché la condanna degli opponenti al pagamento,
a partire dal 4.7.2022, della penale giornaliera pari a € 100,00, prevista dall'art. 11 del contratto d'appalto in caso di ritardo nei pagamenti superiore a 60 giorni.
In particolare, con riferimento al primo decreto ingiuntivo, parte opposta osservava che i lavori erano iniziati con il montaggio del ponteggio solo in data 9.7.2021, in quanto prima della presentazione della CILA 87 – 2021, avvenuta in data 14.6.2021, mancavano le necessarie autorizzazioni. Inoltre, secondo l'opposta, vi era una differenza tra le opere oggetto della CILA 87
– 2021 e quelle indicate nel contratto d'appalto, sicché ciò aveva reso necessario attendere la successiva CILA del 29.12.2021 per poter procedere all'esecuzione delle stesse. I ritardi nell'esecuzione dei lavori sarebbero quindi imputabili, secondo l'opposta, alla committenza,
considerato che l'art. 22 del contratto d'appalto prevedeva tra gli oneri di quest'ultima quello di occuparsi delle pratiche di carattere tecnico e amministrativo.
Parte opposta affermava, altresì, che in data 12.5.2022 i committenti avevano dichiarato conclusi i lavori e avevano intimato a di liberare il cantiere, nonostante sapessero che gli stessi non CP_1
erano ancora terminati. Ciò nonostante, aveva comunque ultimato le opere a regola d'arte, CP_1
8 astenendosi soltanto dal realizzare il cappotto termico in ragione del mancato pagamento delle ultime fatture, poi azionate in via monitoria.
Inoltre, secondo l'opposta, le fatture azionate con il ricorso monitorio erano relative a opere per complessivi € 20.328,66 e non già € 18.480,60, in quanto si doveva computare ai fini dell'esigibilità del credito anche la trattenuta del 10% oltre I.V.A., non fatturata, prevista dall'art. 15 a garanzia del contratto di appalto.
Quanto al secondo decreto ingiuntivo, parte opposta affermava che la Direzione Lavori, in data
13.5.2022, aveva liquidato il SAL di € 20.238,66 ma il pagamento di tale somma non era avvenuto,
sicché aveva sospeso i lavori e, decorsi 30 giorni, aveva preteso il saldo delle ritenute a CP_1
garanzia che le era comunque dovuto in forza del contratto d'appalto.
Con ordinanza del 20.1.2023 veniva disposta la riunione delle due cause, in ragione dei profili di connessione sussistenti tra le medesime. La causa, istruita documentalmente e tramite l'espletamento di una consulenza tecnica, veniva quindi decisa con la sentenza impugnata, con la quale il giudice di prime cure rigettava l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.
1550/2022, confermando lo stesso e dichiarandone l'esecutorietà, e revocava il decreto ingiuntivo n. 2118/2022, condannando gli opponenti al pagamento della minor somma di € 6.311,15, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dal 26.8.2022 fino al saldo.
In particolare, il giudice di primo grado osservava che risultava provato in via documentale (nonché
tramite c.t.u.) che e avevano concluso con in data 4.5.2021, un Pt_1 Parte_2 CP_1
contratto d'appalto avente ad oggetto la realizzazione di opere di ristrutturazione di un fabbricato bifamiliare sito in Vigonza (PD) a fronte di un corrispettivo a misura pari a € 83.000,00; che nel contratto era prevista quale data di inizio lavori il 31.5.2021 e quale data di conclusione degli stessi
9 il 31.10.2021; che la realizzazione delle opere aveva avuto inizio solo nel giugno-luglio 2021, in quanto il permesso di costruire n. 020/2020 non autorizzava i lavori oggetto del contratto e solo in data 14.6.2021 i committenti avevano presentato la CILA n. 0087 – 2021 necessaria ai fini dell'esecuzione degli stessi;
che la realizzazione delle restanti opere previste dal contratto necessitava di una ulteriore asseverazione, sicché la stessa era iniziata solo dopo il 29.12.2021, data di presentazione da parte dei committenti della CILA Superbonus n. 0306 – 2021; che l'appaltatrice aveva terminato le lavorazioni relative al grezzo e, alla data del 29.4.2022, restava da eseguire solo il cappotto termico;
che i committenti si erano rifiutati di pagare il corrispettivo di cui alle fatture
25, 26, 31 e 32 emesse per complessivi € 20.000,00, lamentando la presenza di vizi nelle opere realizzate;
che l'appaltatrice, a fronte del mancato pagamento delle fatture in questione, aveva lasciato il cantiere omettendo di realizzare il cappotto isolante.
Tanto premesso, il giudice di prime cure rigettava la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento proposta da parte opponente, osservando che, in base alle risultanze della c.t.u.,
non era ravvisabile un grave inadempimento dell'impresa appaltatrice in relazione al termine di esecuzione delle opere. Infatti, il permesso di costruire n. 020/2020 menzionato nel contratto d'appalto non autorizzava la realizzazione delle opere appaltate e le parti avevano concluso il contratto con la consapevolezza che i lavori ivi previsti avrebbero potuto essere iniziati solo previa autorizzazione. Prova ne era l'art. 16 del contratto d'appalto, a mente del quale “l'appaltatore
dovrà iniziare i lavori entro il 31/5/2021 salvo essere in possesso di tutte le autorizzazioni
necessarie”, nonché la successiva condotta delle parti: i committenti, infatti, si erano attivati per ottenere la prima CILA del 14.6.2021 che legittimava soltanto una parte dei lavori, salvo poi presentare per le restanti opere la seconda CILA del 29.12.2021 che per la prima volta faceva
10 riferimento ai benefici fiscali di cui al d.l. 34/2020, come modificato dal d.l. 77/2021 (cd.
Superbonus 110%).
Secondo il giudice di primo grado, quindi, l'appaltatrice non era incorsa in un notevole ritardo nell'esecuzione delle opere, non potendo essa dare inizio alla maggior parte dei lavori prima della presentazione della CILA del 29.12.2021. Né tantomeno poteva imputarsi a la mancata CP_1
esecuzione del cappotto termico, posto che quest'ultima si era resa disponibile a realizzarlo previo pagamento delle fatture poi azionate in via monitoria, sicché la stessa aveva legittimamente opposto ai committenti un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
In ordine agli asseriti vizi invocati dai committenti quale legittimo motivo di rifiuto del pagamento,
il giudice di prime cure affermava che gli stessi non potevano ritenersi tali, stante la mancata ultimazione delle opere: essendo l'appalto ancora in corso di esecuzione al momento della sospensione dei lavori, non potevano configurarsi vizi delle opere, posto che l'appaltatore vi avrebbe potuto porre rimedio se i lavori fossero fisiologicamente proseguiti. Peraltro, come accertato in sede di c.t.u., i vizi in questione non erano così rilevanti da configurare un inadempimento grave dell'appaltatrice. Il giudice di prime cure ravvisava, infatti, la sussistenza di due soli difetti addebitabili all'appaltatrice, consistenti nella presenza di fessurazioni nel pavimento di calcestruzzo e sui parapetti dei poggioli, con un costo stimato per il ripristino degli stessi pari a
€ 5.005,00. In ordine invece alla soletta di rinforzo dei solai, il tribunale aderiva alla ricostruzione del c.t.u., il quale aveva accertato che la stessa aveva uno spessore inferiore rispetto a quello previsto nella CILA del 29.12.2021. Pur tuttavia, secondo il giudice, la concreta modalità di esecuzione della soletta non poteva ritenersi imputabile all'appaltatrice né tanto meno la stessa integrava un grave inadempimento, posto che gli opponenti non ne avevano contestato la difformità
11 e essa era stata realizzata su indicazione verbale del direttore lavori nell'agosto 2021 (cioè, prima della presentazione della CILA del 29.12.2021).
Osservava il primo giudice che non risultava fondato nemmeno l'assunto degli opponenti secondo cui non sarebbe stato raggiunto l'ammontare di € 20.000,00 di corrispettivo previsto dall'art. 15
del contratto d'appalto per l'esigibilità del pagamento. Ciò in quanto se è vero che l'I.V.A. non andava computata, doveva tuttavia computarsi la ritenuta a garanzia operata nella misura del 10%,
la quale aveva ridotto il corrispettivo fatturato dall'importo di € 20.534,00 a quello esigibile di €
18.480,60.
Per ciò che concerne, invece, la domanda di pagamento della penale prevista dall'art. 16 del contratto d'appalto, il giudice di primo grado rigettava la stessa, osservando che la maggior parte delle opere non avrebbe potuto essere iniziata prima della CILA del 29.12.2021, sicché il termine di cinque mesi, originariamente previsto dal contratto per l'esecuzione dei lavori, doveva computarsi dal quindicesimo giorno successivo al 29.12.2021, in considerazione dell'art. 16,
comma 2 del contratto secondo cui in caso di sospensione dei lavori per cause non imputabili all'appaltatore, gli stessi devono riprendere entro 15 giorni “dal via libera” (cioè dalla data della
CILA autorizzativa). Sulla scorta di ciò, l'ultimazione dei lavori avvenuta in data 29.4.2022 doveva ritenersi conforme al termine di cinque mesi originariamente previsto nel contratto d'appalto.
Quanto, invece, alla domanda di parte convenuta avente ad oggetto il pagamento della penale di €
100,00 giornalieri per ogni giorno di ritardo nel pagamento delle fatture oltre i 60 giorni dalla scadenza, il giudice di primo grado rigettava la stessa, affermando che la condotta dell'appaltatrice
– la quale aveva rilasciato il cantiere senza ultimare le opere, dopo aver intimato il pagamento delle fatture azionate in via monitoria – era indice della ritenuta sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto per inadempimento di controparte. Quindi, pur non avendo proposto in
12 giudizio domanda di risoluzione del contratto, l'appaltatrice aveva tenuto una condotta indicativa del verificarsi dei presupposti per la risoluzione del contratto per inadempimento e non avrebbe potuto poi invocarne in giudizio la vigenza per ottenere il pagamento della penale.
Alla luce di tali considerazioni e sulla base dei rilievi della c.t.u. espletata, il giudice di prime cure quantificava il credito residuo dell'impresa nell'importo di € 31.644,81, importo dal quale CP_1
scomputare il costo dei lavori necessari per la rimozione dei vizi, per un totale di € 26.639,81.
Confermava, quindi, il decreto ingiuntivo n. 1550/2022 per l'importo di € 20.328,66, mentre revocava il decreto ingiuntivo n. 2118/2022, con conseguente condanna degli opponenti al pagamento della minor somma di € 6.311,15, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c. dalla domanda al saldo.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello e , i quali Parte_1 Parte_2
lamentavano: 1) violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c. per avere il giudice di primo grado ritenuto addebitabile ai committenti il ritardo nell'esecuzione dei lavori;
2) errata valutazione di fatto e di diritto in relazione ad un fatto determinante ai fini del decidere per avere il giudice di primo grado ritenuto non rilevante la difformità di spessore della soletta;
3) violazione dell'art. 29, d.p.r. n.
380/2001 e dell'art. 2033 c.c. per avere il giudice di primo grado ritenuto che la difformità della soletta fosse addebitabile ai committenti e per non aver rilevato la nullità del contratto e/o l'inesigibilità del corrispettivo.
Concludevano, quindi, chiedendo la riforma della sentenza n. 1525/2024, Tribunale di Padova,
nonché la revoca e/o declaratoria di nullità / inefficacia dei decreti ingiuntivi opposti, la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento, la condanna di al risarcimento dei danni CP_1
subìti e al pagamento della penale per ritardo contrattualmente prevista.
13 Si costituiva in giudizio la quale contestava le allegazioni degli Controparte_1
appellanti ed eccepiva l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. del terzo motivo d'appello, con riferimento alla domanda di nullità del contratto per abusività delle opere realizzate, in quanto domanda nuova mai proposta nel giudizio di primo grado. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 20.11.2025 che si svolgeva in forma cartolare, previa concessione dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
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1. Con il primo motivo d'appello, parte appellante censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c. nella parte in cui la stessa ha imputato ogni responsabilità per i ritardi nell'esecuzione dei lavori a . CP_4 Parte_2
Affermano, infatti, gli appellanti che l'impresa appaltatrice sarebbe stata a conoscenza dell'effettivo contenuto del permesso di costruire n. 020/2020, tanto da rassicurare i committenti in ordine alla possibilità di iniziare i lavori di ristrutturazione anche senza la presentazione della relativa CILA. Diversamente, non si spiegherebbe perché i committenti avessero previsto una data precisa per l'inizio dei lavori, nonostante sapessero che gli stessi non potevano essere avviati.
Peraltro, con l'espressione “autorizzazioni necessarie” di cui all'art. 16 del contratto, si farebbe riferimento a tutta la documentazione necessaria per l'esecuzione dei lavori e non specificamente alle autorizzazioni amministrative. In ogni caso, secondo gli appellanti, sarebbe onere del costruttore accertare, prima dell'inizio dei lavori, la presenza delle prescritte autorizzazioni. Ne
conseguirebbe l'erroneità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c., in
14 quanto, avendo l'impresa appaltatrice la qualifica di “professionista”, essa non avrebbe dovuto impegnarsi a concludere i lavori entro una data precisa, senza che ve ne fossero le condizioni.
Secondo parte appellante, il giudice di prime cure avrebbe poi errato nell'affermare che solo con la CILA del 29.12.2021 si era fatto riferimento ai benefici fiscali del cd. Superbonus 110%, in quanto era a conoscenza del fatto che le opere appaltate erano finalizzate all'ottenimento CP_1
dei benefici fiscali di cui al Superbonus. Ciò si evincerebbe sia dal tenore letterale del contratto,
sia dalle fatture emesse da le quali fin dal 14.6.2021 facevano riferimento ai cd. ecobonus CP_1
110% e bonus efficientamento sismico.
In ordine all'esecuzione dei lavori, gli appellanti osservano che, nonostante alcuni di essi avrebbero potuto essere iniziati in forza del permesso di costruire n. 020/2020, gli stessi non erano stati ancora avviati da dopo un mese dalla stipula del contratto, se non in minima parte. Tanto ciò vero CP_1
che, alla data del 14.4.2022 (cioè, dopo un anno dalla conclusione del contratto), l'impresa non aveva ancora completato il montaggio del ponteggio. Avrebbe, quindi, errato il giudice di prime cure nel ritenere che alla data del 29.4.2022 tutte le opere erano state realizzate, ad eccezione del solo cappotto termico. In ogni caso, se il termine previsto per l'esecuzione di tutti i lavori era pari a cinque mesi, anche a voler far partire la data di inizio delle opere dalla CILA del 29.12.201, alla fine del mese di aprile risultava comunque mancante la realizzazione di una delle opere più
importanti, cioè il cappotto.
Sulla scorta di ciò, gli appellanti affermano che nessuna responsabilità potrebbe essere a loro addebitata per i ritardi nell'inizio e nello svolgimento delle opere appaltate, essendo tale circostanza imputabile esclusivamente all'impresa appaltatrice, con conseguente riforma della sentenza impugnata e accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, nonché
della domanda di condanna di al pagamento della penale prevista dall'art. 16 del contratto CP_1
15 d'appalto, per un importo di € 66.400,00 (pari al 2,5% dell'importo contrattuale moltiplicato per i
320 giorni di ritardo, dal 31.10.2021 alla data di proposizione della domanda di risoluzione del contratto) ovvero, tutt'al più per un importo di € 22.285,00 (pari al 2,5% dell'importo contrattuale moltiplicato per 110 giorni, dal 29.12.2021 alla data di proposizione della domanda di risoluzione del contratto).
2. Con il secondo motivo d'impugnazione, parte appellante censura la sentenza impugnata per erroneità nella valutazione di fatto e di diritto in ordine alla difformità di spessore della soletta realizzata da CP_1
Secondo gli appellanti, risulterebbe sfornito di prova l'assunto secondo cui l' opera suddetta era stata realizzata sulla base delle direttive verbali impartite dal DL. Tanto ciò vero che lo stesso c.t.u.,
nella relazione tecnica, ha affermato: “Il sig. della ditta ostiene di aver avuto CP_2 CP_1
indicazioni verbali dal direttore lavori per eseguire la soletta collaborante con uno spessore di 2.5
cm. Il CTU non può avvalorare tale tesi per mancanza di elementi” (p. 22, c.t.u.). Inoltre, secondo gli appellanti, la circostanza che la soletta dovesse avere uno spessore di almeno 3 cm era nota a in quanto ad essa si era fatto riferimento sia nella relazione sui rinforzi strutturali (all. CP_1
5.9 alla c.t.u.), sia nel SAL 1 (all. 6 e 6.1 alla c.t.u.) sottoscritto dalla stessa appaltatrice, sia nel preventivo del 29.7.2021 (doc. 13, parte appellante) dal quale si evince che lo spessore della soletta era fondamentale al fine del miglioramento sismico necessario per fruire delle relative agevolazioni fiscali. Né tanto meno potrebbe condividersi, secondo gli appellanti, l'assunto del giudice di prime cure secondo cui l'opera era comunque migliorativa sul piano tecnico della statica dell'edificio e poteva essere incrementata con un ulteriore strato di materiale fino al raggiungimento dello spessore previsto nella CILA. Ciò in quanto la soletta, così come realizzata da non CP_1
potrebbe offrire le caratteristiche antisismiche previste, né sarebbe sufficiente apporre un ulteriore
16 strato di materiale, cosa che peraltro risulterebbe impossibile dal punto di vista tecnico. Ne
conseguirebbe, dunque, la necessaria riforma della sentenza impugnata sul punto, per non aver il giudice di prime cure valorizzato tale difformità di spessore della soletta, imputando anzi la stessa ai committenti.
3. Con il terzo ed ultimo motivo di impugnazione, gli appellanti lamentano violazione dell'art. 29,
d.p.r. n. 380/2001 e dell'art. 2033 c.c. per non aver il giudice di primo grado rilevato l'abusività
delle opere realizzate e la conseguente nullità del contratto ovvero la non esigibilità del corrispettivo.
Secondo parte appellante, il giudice di prime cure ha correttamente rilevato che la soletta è stata realizzata prima della presentazione della CILA del 29.12.2021, salvo poi errare nell'affermare che la difformità di spessore della stessa andava imputata ai committenti. Troverebbe, infatti,
applicazione nel caso di specie l'art. 29, d.p.r. n. 380/2001, ai sensi del quale anche il costruttore è
responsabile, insieme al titolare del permesso di costruire e al committente, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano e a quelle del permesso, nonché alle modalità esecutive stabilite dal medesimo.
Inoltre, secondo gli appellanti, poiché la soletta è stata realizzata in assenza di permesso o titolo autorizzativo, ciò determinerebbe la nullità del contratto d'appalto per abusività dell'opera in questione. Ne conseguirebbe l'impossibilità per l'appaltatrice di esigere il pagamento del corrispettivo per l'opera abusiva realizzata. Peraltro, avrebbe realizzato anche altre opere CP_1
senza le prescritte autorizzazioni, opere che rivestono carattere strutturale, con conseguente impossibilità di procedere ad una sanatoria dell'abuso compiuto.
17 In ogni caso, affermano gli appellanti, quand'anche il contratto d'appalto non fosse integralmente nullo, la fattispecie sarebbe riconducibile all'alveo dell'art. 2033 c.c., in quanto il pagamento eseguito in forza di un titolo invalido non è dovuto essendo privo di causa.
4. Il primo motivo d'appello non è fondato.
Parte appellante ha chiesto la risoluzione del contratto d'appalto del 4.5.2021 per inadempimento,
dell'impresa in quanto quest'ultima avrebbe ritardato l'inizio dei lavori e l'esecuzione CP_1
degli stessi. Contestano, altresì, gli appellanti la sussistenza di gravi vizi e difetti nelle opere realizzate dall'appaltatrice.
Ebbene, tali doglianze risultano prive di fondamento.
In ordine agli asseriti ritardi dell'impresa appaltatrice nell'inizio e nell'esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto, si osserva che gli stessi non sussistono, come accertato in sede di c.t.u. disposta nel giudizio di primo grado, le cui conclusioni devono ritenersi condivisibili in quanto prive di contraddizioni intrinseche o estrinseche.
Il c.t.u. è stato, infatti, incaricato di accertare quali fossero le opere previste dal contratto d'appalto del 4.5.2021 che l'appaltatrice avrebbe potuto realizzare in forza del permesso di costruire n.
020/2020 e quali invece le opere realizzabili in forza alla CILA del 29.12.2021 (cfr. Ordinanza
Tribunale di Padova del 7.7.2023). Ebbene, dopo aver esaminato gli atti di causa e aver riepilogato le opere oggetto delle due CILA presentate dai committenti, il c.t.u. ha accertato che i lavori autorizzati con il permesso di costruire n. 20/2020 prevedevano un cambio d'uso senza opere della porzione al piano terra dell'edificio, nonché lavori di sistemazione esterna e delle fognature: tali lavori sono iniziati il 9.7.2020 e si sono conclusi in data 1.3.2021 (p. 7, c.t.u.), ossia prima della stipula del contratto d'appalto avvenuta il 4.5.2021. Sulla scorta di ciò, il c.t.u. ha accertato che
18 “visto l'oggetto del PDC 020/2020, l'inizio dei lavori in data 9.7.2020 e la fine lavori in data
1.3.2021, l'impresa non poteva eseguire nessuno dei lavori indicati nel contratto Controparte_1
d'appalto e computi metrici estimativi del 4.5.2021” (p. 13, c.t.u.). Prosegue il c.t.u. osservando che, considerati l'oggetto e i contenuti della CILA del 14.6.2021, l'impresa appaltatrice poteva eseguire solo una parte delle opere indicate nel contratto d'appalto, mentre i restanti lavori non potevano essere realizzati in quanto consistevano in lavorazioni sulle strutture portanti, non asseverate dalla CILA del 14.6.2021. Né tantomeno avrebbe potuto essere realizzato il cappotto termico isolante, in quanto la demolizione della copertura e la realizzazione dei muretti di parapetto del tetto piano non erano stati ancora autorizzati, così come i lavori di consolidamento delle pareti.
(p. 13 – 14, c.t.u.). Soltanto a seguito della presentazione della CILA del 29.12.2021, l'impresa poteva effettuare interventi sulle strutture portanti del fabbricato, interventi che peraltro risultavano essere i principali dal punto di vista economico (p. 18, c.t.u.).
Ciò chiarito in ordine alla impossibilità per di dare inizio ai lavori in forza del solo CP_1
contratto d'appalto del 4.5.2021 e del permesso di costruire n. 20/2020, giova altresì sottolineare che l'art. 22 del contratto prevede che, tra gli oneri a carico della committenza, rientri anche quello relativo alle pratiche di carattere tecnico e amministrativo, mentre ai sensi dell'art. 16 l'appaltatore deve dare inizio ai lavori entro il 31.5.2021, “salvo essere in possesso di tutte le autorizzazioni
necessarie” (doc. 1, parte appellante). Pertanto, dal dato testuale si evince che sarebbe stato onere dei committenti attivarsi per ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni amministrative, al fine di consentire all'impresa appaltatrice di dare tempestivamente inizio ai lavori.
Non sussiste, dunque, l'asserito inadempimento di rispetto ai tempi di esecuzione CP_1
dell'appalto, posto che sino al 14.6.2021 mancavano le autorizzazioni necessarie per dare inizio ai lavori, e, anche successivamente a tale data, la CILA presentata dai committenti non autorizzava
19 lo svolgimento di tutte le opere appaltate, tanto ciò vero che si era poi resa necessaria la presentazione di una successiva CILA in data 29.12.2021.
Peraltro, la non imputabilità a del mancato rispetto dei termini previsti dal contratto CP_1
d'appalto risulta provata altresì per tabulas. Infatti, con comunicazione del 29.7.2021, ha CP_1
sollecitato l'invio degli elaborati grafici necessari per proseguire con i lavori e dare inizio all'intervento di rinforzo dei solai (cfr. doc. 8, fascicolo di primo grado, parte opposta).
Con successiva mail del 30.7.2021, ha scritto al Direttore Lavori (ing. Parte_2 Per_2
): “nella telefonata della settimana scorsa, prima con la vostra segretaria e poi con te, mi
[...]
era stato detto che aveva ricevuto tutta la documentazione necessaria per procedere, CP_2
planimetrie e calcoli, invece, ora mi confermi che non è così. Quindi con la pec inviata CP_2
aveva ragione”. (cfr. doc. 33, fascicolo di primo grado, parte opposta). Dal tenore della mail in questione, si evince quindi che lo stesso dà atto che il legale rappresentante di Parte_2
(cioè ) non aveva ricevuto la documentazione necessaria per la CP_1 Controparte_2
prosecuzione dei lavori.
Per ciò che concerne la consapevolezza o meno da parte di del fatto che le opere appaltate CP_1
erano finalizzate all'ottenimento dei benefici fiscali previsti dal cd. superbonus, giova sottolineare che tale circostanza non risulta rilevante, in quanto, anche nell'ipotesi in cui l'impresa appaltatrice ne fosse stata a conoscenza, ciò non varrebbe a superare il fatto che era onere dei committenti munirsi delle prescritte autorizzazioni amministrative, per consentire l'esecuzione dei lavori in termini compatibili con quelli prescritti dalla legislazione sul c.d. superbonus.
In ogni caso, nel contratto d'appalto del 4.5.2021 non si fa espressa menzione della necessità di rispettare le scadenze temporali indicate al fine di ottenere i benefici fiscali del cd. Superbonus.
20 In ordine, invece, alla mancata realizzazione del cappotto termico, si osserva che il c.t.u. ha dato atto che lo stesso non poteva essere realizzato nel luglio 2021, in quanto “la demolizione della
copertura e la realizzazione dei muretti di parapetti del tetto piano non erano stati autorizzati, così
come i lavori di consolidamento delle pareti. Si precisa che non è possibile eseguire l'isolamento
termico a cappotto prima di realizzare gli intonaci armati di consolidamento.” (p. 14, c.t.u.).
Parte appellante ha, altresì, contestato la sussistenza di gravi vizi nelle opere realizzate dall'impresa
Ebbene, nemmeno tale doglianza risulta essere fondata. CP_1
Infatti, in sede di consulenza tecnica, il c.t.u. ha riscontrato la sussistenza di due soli vizi nelle opere realizzate da consistenti nella presenza di fessurazioni nel pavimento e nei parapetti CP_1
dei poggioli del piano primo e secondo, con un costo stimato per il ripristino degli stessi pari a €
5.005,00 (p. 19 – 20, c.t.u.). Ne consegue che, a fronte di un appalto con corrispettivo pari a €
123.934,80 (così come accertato dal c.t.u.), la sussistenza di vizi nelle opere realizzate per soli €
5.005,00 non configura un inadempimento grave, tale da giustificare la risoluzione del contratto,
ben potendo i committenti procedere al ripristino degli stessi previo scomputo della suddetta somma dal corrispettivo complessivo dell'appalto.
Alla luce di tali considerazioni, deve rigettarsi la domanda di e avente ad Pt_1 Parte_2
oggetto la risoluzione del contratto per inadempimento di Ne consegue, altresì, CP_1
l'assorbimento della domanda di condanna di al pagamento della penale per ritardo di cui CP_1
all'art. 16 del contratto d'appalto.
5. Il secondo e il terzo motivo d'appello devono essere esaminati congiuntamente, in quanto vertenti su questioni connesse.
21 Parte appellante ha, infatti, censurato la sentenza impugnata per non avere il giudice di primo grado valorizzato la difformità della soletta realizzata da nonostante il c.t.u. avesse accertato CP_1
che la stessa presentava uno spessore compreso tra 1,7 e 2,5 cm a fronte di uno spessore di 3,5 cm,
previsto nella relazione sui rinforzi strutturali del 21.9.2021 e nel SAL 1 sottoscritto da CP_1
nonché nel preventivo del 29.7.2021. In ogni caso, secondo parte appellante, il giudice di prime cure avrebbe errato nel non rilevare la nullità del contratto d'appalto, nonostante avesse correttamente affermato che la soletta era stata realizzata dall'appaltatrice prima della presentazione della CILA del 29.12.2021. Afferma, infatti, l'appellante che la realizzazione di un'opera abusiva, in quanto realizzata in assenza di permesso di costruire e/o titolo autorizzativo,
determina la nullità del contratto ex art. 31 d.p.r. 380/2001. Ne conseguirebbe l'impossibilità per di esigere il pagamento del corrispettivo per la realizzazione della soletta, stante il CP_1
disposto dell'art. 29 d.p.r. 380/2001, a mente del quale il titolare del permesso, il committente e il costruttore sono responsabili in solido della conformità delle opere alla normativa urbanistica.
Per converso, parte appellata ha eccepito l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda di nullità del contratto per abusività dell'opera, in quanto domanda nuova mai proposta dagli opponenti nel precedente grado di giudizio. Afferma, altresì, l'appellata che, come emerso in sede di c.t.u., la realizzazione della soletta di consolidamento dei solai non era oggetto del contratto d'appalto del 4.5.2021, sicché gli appellanti non potrebbero invocare la risoluzione del contratto per ritardata esecuzione di un'opera che non era nemmeno prevista nello stesso.
In primis, si osserva che va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda di nullità del contratto, sollevata dall'appellata. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
chiamate a pronunciarsi sulla questione, hanno chiarito che: “la domanda di accertamento della
nullità di un negozio proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, primo
22 comma, cod. proc. civ., salva la possibilità per il giudice del gravame – obbligato comunque a
rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai
sensi dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. - di convertirla ed esaminarla come eccezione
di nullità legittimamente formulata dall'appellante, giusta il secondo comma del citato art. 345”
(Cass. Civ., S.U., Sent. 26243/2014). Ne consegue, dunque, che la domanda di nullità del contratto per abusività dell'opera, proposta dagli appellanti, non va dichiarata inammissibile in ragione della sua novità, bensì deve essere esaminata nel merito in termini di eccezione di nullità a fronte della richiesta di pagamento.
Tanto premesso in ordine all'ammissibilità della questione di nullità del contratto, si osserva che non ricorre l'invalidità denunciata.
Sul punto sussiste, infatti, un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “l'appalto per la costruzione di un immobile totalmente privo di concessione edilizia è
nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., per violazione di norme imperative in materia
urbanistica, con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall'origine
al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell'art.
1423 c.c. (Cass. 4015/2007; Cass. 20301/2012; Cass. 2013/21475; Cass. 21398/2013). La
medesima nullità colpisce anche il contratto che abbia ad oggetto immobili da costruire o costruiti
in modo difforme dalla concessione edilizia. Occorre, in particolare, distinguere a seconda che
tale difformità sia totale o parziale: nel primo caso (art. 7 L. 47/1985) l'opera è da equiparare a
quella costruita in assenza di concessione, con la conseguenza che il relativo contratto di appalto
è nullo per illiceità dell'oggetto e per violazione delle norme imperative in materia urbanistica.
Nessuna nullità sussiste – invece - nel secondo caso (art. 12, L. 47/1985), ove si configuri una
difformità solo parziale (Cass. 20258/2008; Cass. 2187/2011; Cass. 30703/2018; Cass.
23 1469/2019)” (Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 10808/2023). Più di recente, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19258/2025, ha ribadito che “in tema di contratto di appalto avente ad oggetto la
costruzione di immobili eseguiti senza rispettare la concessione edilizia, occorre distinguere le
ipotesi di difformità totale e parziale. Nel primo caso, come quello che ci occupa, che si verifica
ove l'edificio realizzato sia radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie,
l'opera è da equiparare a quella posta in essere in assenza di concessione, con conseguente nullità
del detto contratto per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 30703 del27/11/2018, Rv. 651755 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7961 del 20/04/2016,
Rv. 639609 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 13969 del 24/06/2011, Rv. 618451 - 01).” Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, al fine di distinguere tra difformità totale – che determina nullità del contratto, in quanto l'opera è equiparabile a quella costruita in assenza di concessione – e nullità solo parziale, occorre fare riferimento all'art. 31, d.p.r. n. 380/2001, il quale
“dispone che sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che
comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche
tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso o
l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo
edilizio o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile, intendendosi per
specifica rilevanza un aumento consistente di volumi in relazione alla struttura realizzata ad una
valutazione assoluta ed oggettiva, e per autonoma utilizzabilità una struttura precisamente
individuabile e suscettibile di un uso indipendente anche se l'accesso allo stesso avvenga
attraverso lo stabile principale” (Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 10808/2023).
Alla luce dei suddetti approdi ermeneutici, deve osservarsi che la difformità di spessore della soletta, accertata dal c.t.u., non integra una difformità totale rispetto a quanto previsto nella
24 concessione edilizia (id est, nel caso di specie, la CILA del 29.12.2021), tale da poter equiparare l'opera realizzata a quella costruita in assenza di concessione con conseguente nullità del contratto.
Infatti, il c.t.u., incaricato di verificare le opere realizzate da ha accertato che la soletta CP_1
collaborante presenta uno spessore compreso tra 1,7 e 2,5 cm, a fronte di un progetto strutturale,
contenuto nella CILA del 29.12.2021, che prevedeva uno spessore di 3,5 cm. (cfr. p. 22, c.t.u.). Di
conseguenza, nell'accertare il corrispettivo eventualmente spettante all'appaltatrice per l'opera in questione, il c.t.u. ha stimato lo stesso tenendo conto dell'effettiva quantità di materiale utilizzato pari a 204,00 mq. (p. 22, c.t.u.).
Ebbene, alla luce delle risultanze della c.t.u. espletata, deve ritenersi che la realizzazione della soletta con uno spessore difforme rispetto a quello previsto dalla CILA del 29.12.2021 non integra una difformità totale dell'opera rispetto alla concessione edilizia.
Depone in tal senso, innanzitutto, la circostanza che tra lo spessore concretamente rilevato dal c.t.u.
e quello previsto dal progetto vi sia una differenza di un solo centimetro (tutt'al più 1,3 cm, nel punto in cui la soletta presenta uno spessore di 1,7 cm). Non si tratta, quindi, di un intervento edilizio radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione rispetto a quello oggetto della CILA del 29.12.2021, né tanto meno la concreta modalità di realizzazione della soletta ha comportato l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto medesimo. Tanto ciò vero che, gli stessi appellanti, nell'atto di citazione in appello,
affermano, a supporto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, che CP_1
avrebbe comunque potuto eseguire tempestivamente le opere di consolidamento dei solai previste dal contratto, in quanto “il rifacimento di un solaio, ove non alteri i volumi o la superficie dell'unità
immobiliare non richiede il rilascio di un permesso di costruire, trattandosi di intervento di
manutenzione straordinaria volto ad una migliore conservazione del bene che lascia inalterata la
25 struttura dell'edificio e la distribuzione interna dei locali” (p. 19, atto di citazione in appello),
salvo poi sostenere la radicale nullità del contratto per abusività dell'opera in ragione della mancanza di permesso di costruire e/o titolo autorizzativo (cfr. p. 26, atto di citazione in appello).
Inoltre, l'appellante stessa, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dà atto che,
secondo le indicazioni dei tecnici della ditta che aveva fornito il prodotto utilizzato per la realizzazione della soletta, lo spessore di applicazione dovrebbe essere compreso tra 15 e 80 mm
(cfr. p. 9, atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), sicché deve ritenersi che la ditta abbia rispettato le suddette indicazioni tecniche, realizzando la soletta con uno spessore CP_1
conforme a quello previsto dalla ditta fornitrice del prodotto.
Giova, infine, sottolineare che, nonostante la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata faccia riferimento all'art. 31 d.p.r. 380/2001 e segnatamente al permesso di costruire, lo stesso deve ritenersi condivisibile, a fortiori, anche per quegli interventi di minor impatto edilizio che non modificano volume o destinazione d'uso dell'edificio, quali quelli oggetto di CILA. Tanto ciò vero che la Corte di Cassazione, nel fissare le suddette coordinate ermeneutiche, fa riferimento, in via generale, alla mancanza della cd. “concessione edilizia” ovvero alla difformità dell'opera concretamente realizzata rispetto a quest'ultima.
Parte appellante ha affermato, altresì, che la difformità dell'opera realizzata da darebbe CP_1
luogo a un abuso non sanabile, in quanto incidente su parti strutturali dell'edificio.
Ebbene, tale doglianza risulta priva di pregio, essendo la stessa sfornita di adeguato supporto probatorio. Non è stata, infatti, prodotta in giudizio alcuna documentazione che attesti l'effettiva non sanabilità della difformità di spessore della soletta, né il c.t.u. si è espresso in questo senso,
26 prospettando anzi la possibile esecuzione di consolidamenti o aumenti di spessore della soletta dopo aver sentito il collaudatore delle opere (cfr. p. 31, c.t.u.)
Sulla scorta di tali considerazioni, deve ritenersi che nel caso di specie non si verte nell'ipotesi di radicale assenza di concessione edilizia, posto che, come accertato dal c.t.u., la realizzazione della soletta collaborante è stata asseverata con CILA del 29.12.2021 (cfr. p. 15, c.t.u.) e la difformità di spessore riscontrata non è tale da poter equiparare l'intervento edilizio in esame a quello posto in essere in assenza del relativo titolo autorizzativo. Ne consegue il rigetto della domanda di nullità
del contratto, proposta da e . Pt_1 Parte_2
Risulta, altresì, privo di fondamento il secondo motivo d'appello, con il quale e Pt_1 Parte_2
lamentano la mancata valorizzazione, da parte del giudice di prime cure, della difformità di spessore della soletta realizzata da CP_1
Innanzitutto, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, non può ritenersi che la concreta modalità di realizzazione della soletta abbia inciso negativamente sulla tenuta sismica dell'edifico,
in quanto il c.t.u. stesso, in risposta alle osservazioni del c.t.p. di parte opponente, ha affermato che le solette collaboranti, pur non essendo conformi al progetto presentato in sede di CILA, hanno comunque migliorato la prestazione sismica dell'edificio (p. 29, c.t.u.). Peraltro, nel contratto d'appalto stipulato dalle parti non si fa riferimento alla circostanza che le solette collaboranti dovessero essere realizzate con un determinato spessore, al fine di poter accedere ad eventuali benefici fiscali connessi al miglioramento sismico dell'edificio.
In ogni caso, si osserva che il giudice di prime cure, nel condannare gli opponenti al pagamento del corrispettivo della soletta, ha tenuto conto della ricostruzione fatta dal c.t.u., il quale ha chiarito che, ai fini del riconoscimento del corrispettivo dell'opera all'appaltatrice, l'importo dovuto deve
27 essere calcolato sull'effettiva quantità di prodotto utilizzata, pari a mq. 204,00, per una somma complessiva di € 25.680 (cfr. p. 22, c.t.u.).
6. Conclusivamente l'appello va respinto e la sentenza appellata confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti, applicati nella misura media, secondo lo scaglione di pertinenza (euro 26.001 e euro
52.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.
115/2002, come introdotto dalla legge n. 228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali da questa sostenute nel presente giudizio che liquida in complessivi euro 9.991,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
del dpr n. 115/2002, come introdotto dalla legge n. 228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
28 LU LLLL
GU TO
29
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 1844/2024 La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. GU TO Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott.ssa LU LLLL Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 1844/2024 il 7.11.2024 promosso con atto di citazione in appello da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo OR Parte_1 C.F._1
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Via Navigazione Interna n. 51, Padova C.F._2
presso l'avv. Edoardo OR, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante
1 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Parte_2 C.F._3
OR (c.f. ), elettivamente domiciliato in Via Navigazione Interna n. 51, C.F._2
Padova, presso l'avv. Edoardo OR, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante
contro
c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Petra Boschin (c.f. ) Controparte_2 C.F._4
e AN IN (c.f. ), elettivamente domiciliata in Via Roma n. 122, C.F._5
LZ (VE) presso lo studio degli avv.ti Petra Boschin e AN IN, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
appellata
Oggetto: “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.”; appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1525/2024 pubblicata il 3.10.2024.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1525/2024 (R.G. n. 5684/2022) del Tribunale
di Padova, pronunziata il 2.10.2024, depositata in cancelleria il 3.10.2024 e notificata in data
3.10.2024, accogliere tutte le domande avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
➢ revocare e/o dichiarare nulli e/o inefficaci i decreti ingiuntivi opposti del Tribunale di Padova
n. 1550/2022 e n. 2118/2022 per tutte le ragioni di cui in narrativa;
2 ➢ accertatati i fatti esposti in parte narrativa e, in particolare, che la Controparte_1
si è resa inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti, realizzando delle opere gravate da vizi tali da renderle inadatte alla loro destinazione, oltre ad aver realizzato parte soltanto delle lavorazioni previste, prima di abbandonare illegittimamente il cantiere, dichiararsi risolto il contratto d'appalto concluso tra le parti in data 4.5.2021 per grave inadempimento di parte opposta;
➢ per l'effetto, previo accertamento dell'entità dei vizi, del costo necessario alla loro sistemazione oltre che dell'entità del danno derivante dalle infiltrazioni ad essi riferibili, condannare la
[...]
al risarcimento di tutti i danni subiti dalla odierna opponente, nella misura Controparte_1
ritenuta di giustizia, oltre ad interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda al saldo,
compensandone l'importo con quanto dovesse risultare eventualmente dovuto in favore dell'opposta;
➢ condannare, altresì, la al pagamento in favore della odierna Controparte_1
opponente della penale per ritardo contrattualmente prevista, per l'importo quantificato in complessivi euro 66.400,00, o la diversa somma anche maggiore che risulterà giusta e/o equa, oltre ad interessi ex art. 1284, co. 4 c.c., dalla domanda al saldo, compensandone l'importo con quanto dovesse risultare eventualmente dovuto in favore dell'opposta.
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di citazione in appello.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande avanzate in via principale di merito, in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliersi l'appello e, per l'effetto, ridursi la somma ritenuta dovuta da parte dei sigg.
in favore di in considerazione di tutte le ragioni esposte. Pt_1 Controparte_1
3 IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado in quanto rilevanti ai fini del decidere, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, ossia nello specifico, la prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) Vero che in occasione della conclusione del contratto di appalto del 4.5.2021 veniva fatto presente tra le parti che non c'era ancora parte della documentazione amministrativa (permesso di costruire)? 2) Vero
che in occasione della conclusione del contratto di appalto del 4.5.2021, nonostante la mancanza di parte della documentazione amministrativa, le parti si davano atto della possibilità di poter comunque procedere allo svolgimento di parte delle lavorazioni, tra cui la messa in sicurezza e rifacimento del tetto? 3) Vero che con riferimento alle circostanze di cui ai capitoli precedenti l'ing.
evidenziò come l'eventuale mancanza di d documentazione amministrativa non sarebbe CP_3
stata di alcun impedimento per l'esecuzione dei lavori, riguardando piuttosto questioni attinenti al c.d. bonus 110%? 4) Vero che il tecnico preposto del Comune di Vigonza, geom. le Per_1
confermava la possibilità di procedere alla messa in sicurezza del tetto pur senza permesso di costruire, trattandosi di intervento urgente? 5) Vero che durante tutto lo svolgimento dei lavori presso il cantiere di cui è causa il sig. riferiva di continui impegni presso altri Controparte_2
cantieri? 6) Vero che la fornitura dei marmi era stata contrattualmente prevista? 7) Vero che, con riferimento alla fornitura dei marmi, il marmista una volta sul cantiere ha sempre interagito con il sig. ? 8) Vero che a seguito della posa del prodotto Planitop HPC Floor, avvenuta Controparte_2
nel mese di agosto 2021, il sig. non si è più presentato in cantiere per diversi Controparte_2
giorni? 9) Vero che in occasione di una telefonata con l'Ing. (Responsabile della Tes_1
Sicurezza) avvenuta in data 25.8.2021 questo affermava che il sig. procrastinava Controparte_2
gli impegni di cantiere in quanto impegnato anche in altri cantieri presso il Lido di Venezia? 10)
Vero che in occasione della telefonata di cui al capitolo precedente l'Ing. affermava Tes_1
che si sarebbe potuto procedere alla realizzazione del cappotto prima di fare il tetto? 11) Vero che,
4 con riferimento alle circostanze di cui al capitolo precedente, l'Ing. riferiva che la Tes_1
decisione di procedere prima alle opere di demolizione del tetto e poi alla realizzazione del cappotto non era legata a necessità tecniche ma era una scelta puramente discrezionale dell'impresa? 12)
Vero che in occasione di un incontro avvenuto tra le parti in cantiere il giorno 5 gennaio 2022, il
Direttore dei Lavori, Ing. , riferiva che tutta la documentazione amministrativa Persona_2
risultava in ordine? 13) Vero che in occasione dell'incontro di cui al capitolo precedente l'Ing.
riferiva che, con riferimento alla pratica ecobonus, tutta la documentazione risultava CP_3
pronta sin dal mese di giugno 2021? 14) Vero che in occasione dell'incontro di cui ai capitoli precedenti il sig. affermava che si sarebbe occupato personalmente Controparte_2
dell'eventuale smaltimento dei tubi di amianto, qualora necessario? 15) Vero che, ad oggi, non è
mai stato svolto alcun collaudo delle guaine posate da parte della ditta 16) Vero che in CP_1
data 14.6.2022 le parti fissavano un incontro in cantiere finalizzato a definire le modalità di prosecuzione delle lavorazioni? Si indicano a testi, su tutti i capitoli di prova, i sigg.ri Tes_2
e la sig.ra , entrambi residenti in [...] oltre all'ing.
[...] Testimone_3 Per_2
, con studio professionale in Padova, già indicato a prova contraria sui capitoli di prova
[...]
suindicati.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4, co.
1-bis, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
37/2018, atteso che il presente atto è stato predisposto in modo da consentire la ricerca ipertestuale dei numerosi documenti ad esso allegati.”
Per parte appellata:
“Nel merito: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ed in accoglimento delle argomentazioni in premesse svolte, respingere in toto
5 l'appello ex adverso promosso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, Con vittoria di spese e competenze del presente grado giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.9.2022, e Parte_1 Parte_2
opponevano il decreto ingiuntivo n. 1550/2022 del 23.6.2022, con il quale il Tribunale di Padova,
in accoglimento della pretesa avanzata dalla società aveva ingiunto Controparte_1
loro di pagare la somma di € 20.328,66, oltre interessi e spese della fase monitoria, quale corrispettivo per le opere di ristrutturazione di un fabbricato bifamiliare sito in Vigonza (PD),
corrispettivo previsto dal contratto d'appalto concluso dagli stessi in data 4.5.2021.
Con successivo atto di citazione ritualmente notificato in data 7.10.2022, e Parte_1 Pt_2
opponevano il decreto ingiuntivo n. 2118/2022, con il quale il Tribunale di Padova, in
[...]
accoglimento della pretesa avanzata dalla società aveva ingiunto loro Controparte_1
di pagare la somma di € 10.376,30, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di saldo della ritenuta a garanzia prevista dal contratto d'appalto del 4.5.2021.
Per quanto riguarda il primo dei due decreti ingiuntivi, e deducevano di aver Pt_1 Parte_2
concluso, in data 4.5.2021, un contratto d'appalto con l'impresa Controparte_1
contratto che aveva ad oggetto la realizzazione di opere di ristrutturazione di un fabbricato bifamiliare sito in Vigonza (PD) a fronte di un corrispettivo a misura pari a € 83.000,00, oltre I.V.A.
Il contratto prevedeva quale data di inizio lavori il 31.5.2021 e quale termine per la conclusione degli stessi il 31.10.2021. Pur tuttavia, secondo gli opponenti, non aveva rispettato le CP_1
tempistiche pattuite, dando inizio ai lavori soltanto nel mese di luglio 2021 e ritardandone l'esecuzione. Tali ritardi, peraltro, non sarebbero imputabili ai committenti, in quanto, nonostante
6 essi avessero presentato la CILA autorizzativa di alcuni lavori solo in data 29.12.2021,
l'appaltatrice avrebbe comunque potuto, nel mentre, eseguire alcune delle opere appaltate.
Osservavano, altresì, gli opponenti che le opere realizzate da presentavano gravi vizi e CP_1
difetti, i quali sarebbero stati tempestivamente denunciati dalla committenza (unitamente al ritardo nell'esecuzione) senza peraltro ricevere alcun riscontro da la quale si sarebbe limitata ad CP_1
esigere il pagamento delle fatture poi azionate in via monitoria.
Parte opponente eccepiva, inoltre, l'inesigibilità del credito portato dalle fatture de quibus, in quanto l'art. 15 del contratto d'appalto prevedeva che i pagamenti sarebbero stati corrisposti all'appaltatrice ogni qual volta fossero state realizzate opere per un ammontare complessivo di €
20.000 oltre I.V.A., previa emissione di un SAL. Ebbene, con le fatture azionate in via CP_1
monitoria, aveva chiesto il pagamento della somma di € 18.480,60 oltre I.V.A., ciò che renderebbe inesigibile il relativo credito non essendo stata raggiunta la cifra di € 20.000,00 contrattualmente prevista. Peraltro, tali fatture non erano state emesse previo contraddittorio tra Direzione Lavori e appaltatore e la stessa contabilità di cantiere era stata oggetto di contestazione da parte della
Direzione Lavori.
Sulla scorta di ciò, parte opponente chiedeva la risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento, il risarcimento del danno conseguente agli asseriti vizi delle opere eseguite da nonché il pagamento della penale per ritardo prevista dall'art. 16 del contratto d'appalto, CP_1
pari al 2,5% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo dal 31.10.2021 sino al 16.9.2022
(data in cui era stato notificato l'atto di citazione a . CP_1
In ordine, invece, al secondo decreto ingiuntivo, gli opponenti affermavano che il credito azionato in via monitoria da non era esigibile, in quanto la ritenuta a garanzia prevista dall'art. 15 CP_1
7 del contratto d'appalto avrebbe potuto essere svincolata soltanto previa verifica in contraddittorio dei lavori svolti, decorsi 60 giorni dall'emissione del SAL di fine lavori. Ebbene, tale SAL non sarebbe mai stato emesso né approvato dalla Direzione Lavori, poiché i lavori non erano stati completati e l'appaltatrice aveva abbandonato il cantiere prima dell'ultimazione degli stessi.
Gli opponenti chiedevano, quindi, la riunione delle cause e la revoca e/o declaratoria di nullità o inefficacia dei decreti ingiuntivi opposti.
Si costituiva in giudizio la quale contestava le allegazioni attoree e Controparte_1
chiedeva il rigetto di entrambe le opposizioni, nonché la condanna degli opponenti al pagamento,
a partire dal 4.7.2022, della penale giornaliera pari a € 100,00, prevista dall'art. 11 del contratto d'appalto in caso di ritardo nei pagamenti superiore a 60 giorni.
In particolare, con riferimento al primo decreto ingiuntivo, parte opposta osservava che i lavori erano iniziati con il montaggio del ponteggio solo in data 9.7.2021, in quanto prima della presentazione della CILA 87 – 2021, avvenuta in data 14.6.2021, mancavano le necessarie autorizzazioni. Inoltre, secondo l'opposta, vi era una differenza tra le opere oggetto della CILA 87
– 2021 e quelle indicate nel contratto d'appalto, sicché ciò aveva reso necessario attendere la successiva CILA del 29.12.2021 per poter procedere all'esecuzione delle stesse. I ritardi nell'esecuzione dei lavori sarebbero quindi imputabili, secondo l'opposta, alla committenza,
considerato che l'art. 22 del contratto d'appalto prevedeva tra gli oneri di quest'ultima quello di occuparsi delle pratiche di carattere tecnico e amministrativo.
Parte opposta affermava, altresì, che in data 12.5.2022 i committenti avevano dichiarato conclusi i lavori e avevano intimato a di liberare il cantiere, nonostante sapessero che gli stessi non CP_1
erano ancora terminati. Ciò nonostante, aveva comunque ultimato le opere a regola d'arte, CP_1
8 astenendosi soltanto dal realizzare il cappotto termico in ragione del mancato pagamento delle ultime fatture, poi azionate in via monitoria.
Inoltre, secondo l'opposta, le fatture azionate con il ricorso monitorio erano relative a opere per complessivi € 20.328,66 e non già € 18.480,60, in quanto si doveva computare ai fini dell'esigibilità del credito anche la trattenuta del 10% oltre I.V.A., non fatturata, prevista dall'art. 15 a garanzia del contratto di appalto.
Quanto al secondo decreto ingiuntivo, parte opposta affermava che la Direzione Lavori, in data
13.5.2022, aveva liquidato il SAL di € 20.238,66 ma il pagamento di tale somma non era avvenuto,
sicché aveva sospeso i lavori e, decorsi 30 giorni, aveva preteso il saldo delle ritenute a CP_1
garanzia che le era comunque dovuto in forza del contratto d'appalto.
Con ordinanza del 20.1.2023 veniva disposta la riunione delle due cause, in ragione dei profili di connessione sussistenti tra le medesime. La causa, istruita documentalmente e tramite l'espletamento di una consulenza tecnica, veniva quindi decisa con la sentenza impugnata, con la quale il giudice di prime cure rigettava l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.
1550/2022, confermando lo stesso e dichiarandone l'esecutorietà, e revocava il decreto ingiuntivo n. 2118/2022, condannando gli opponenti al pagamento della minor somma di € 6.311,15, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dal 26.8.2022 fino al saldo.
In particolare, il giudice di primo grado osservava che risultava provato in via documentale (nonché
tramite c.t.u.) che e avevano concluso con in data 4.5.2021, un Pt_1 Parte_2 CP_1
contratto d'appalto avente ad oggetto la realizzazione di opere di ristrutturazione di un fabbricato bifamiliare sito in Vigonza (PD) a fronte di un corrispettivo a misura pari a € 83.000,00; che nel contratto era prevista quale data di inizio lavori il 31.5.2021 e quale data di conclusione degli stessi
9 il 31.10.2021; che la realizzazione delle opere aveva avuto inizio solo nel giugno-luglio 2021, in quanto il permesso di costruire n. 020/2020 non autorizzava i lavori oggetto del contratto e solo in data 14.6.2021 i committenti avevano presentato la CILA n. 0087 – 2021 necessaria ai fini dell'esecuzione degli stessi;
che la realizzazione delle restanti opere previste dal contratto necessitava di una ulteriore asseverazione, sicché la stessa era iniziata solo dopo il 29.12.2021, data di presentazione da parte dei committenti della CILA Superbonus n. 0306 – 2021; che l'appaltatrice aveva terminato le lavorazioni relative al grezzo e, alla data del 29.4.2022, restava da eseguire solo il cappotto termico;
che i committenti si erano rifiutati di pagare il corrispettivo di cui alle fatture
25, 26, 31 e 32 emesse per complessivi € 20.000,00, lamentando la presenza di vizi nelle opere realizzate;
che l'appaltatrice, a fronte del mancato pagamento delle fatture in questione, aveva lasciato il cantiere omettendo di realizzare il cappotto isolante.
Tanto premesso, il giudice di prime cure rigettava la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento proposta da parte opponente, osservando che, in base alle risultanze della c.t.u.,
non era ravvisabile un grave inadempimento dell'impresa appaltatrice in relazione al termine di esecuzione delle opere. Infatti, il permesso di costruire n. 020/2020 menzionato nel contratto d'appalto non autorizzava la realizzazione delle opere appaltate e le parti avevano concluso il contratto con la consapevolezza che i lavori ivi previsti avrebbero potuto essere iniziati solo previa autorizzazione. Prova ne era l'art. 16 del contratto d'appalto, a mente del quale “l'appaltatore
dovrà iniziare i lavori entro il 31/5/2021 salvo essere in possesso di tutte le autorizzazioni
necessarie”, nonché la successiva condotta delle parti: i committenti, infatti, si erano attivati per ottenere la prima CILA del 14.6.2021 che legittimava soltanto una parte dei lavori, salvo poi presentare per le restanti opere la seconda CILA del 29.12.2021 che per la prima volta faceva
10 riferimento ai benefici fiscali di cui al d.l. 34/2020, come modificato dal d.l. 77/2021 (cd.
Superbonus 110%).
Secondo il giudice di primo grado, quindi, l'appaltatrice non era incorsa in un notevole ritardo nell'esecuzione delle opere, non potendo essa dare inizio alla maggior parte dei lavori prima della presentazione della CILA del 29.12.2021. Né tantomeno poteva imputarsi a la mancata CP_1
esecuzione del cappotto termico, posto che quest'ultima si era resa disponibile a realizzarlo previo pagamento delle fatture poi azionate in via monitoria, sicché la stessa aveva legittimamente opposto ai committenti un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
In ordine agli asseriti vizi invocati dai committenti quale legittimo motivo di rifiuto del pagamento,
il giudice di prime cure affermava che gli stessi non potevano ritenersi tali, stante la mancata ultimazione delle opere: essendo l'appalto ancora in corso di esecuzione al momento della sospensione dei lavori, non potevano configurarsi vizi delle opere, posto che l'appaltatore vi avrebbe potuto porre rimedio se i lavori fossero fisiologicamente proseguiti. Peraltro, come accertato in sede di c.t.u., i vizi in questione non erano così rilevanti da configurare un inadempimento grave dell'appaltatrice. Il giudice di prime cure ravvisava, infatti, la sussistenza di due soli difetti addebitabili all'appaltatrice, consistenti nella presenza di fessurazioni nel pavimento di calcestruzzo e sui parapetti dei poggioli, con un costo stimato per il ripristino degli stessi pari a
€ 5.005,00. In ordine invece alla soletta di rinforzo dei solai, il tribunale aderiva alla ricostruzione del c.t.u., il quale aveva accertato che la stessa aveva uno spessore inferiore rispetto a quello previsto nella CILA del 29.12.2021. Pur tuttavia, secondo il giudice, la concreta modalità di esecuzione della soletta non poteva ritenersi imputabile all'appaltatrice né tanto meno la stessa integrava un grave inadempimento, posto che gli opponenti non ne avevano contestato la difformità
11 e essa era stata realizzata su indicazione verbale del direttore lavori nell'agosto 2021 (cioè, prima della presentazione della CILA del 29.12.2021).
Osservava il primo giudice che non risultava fondato nemmeno l'assunto degli opponenti secondo cui non sarebbe stato raggiunto l'ammontare di € 20.000,00 di corrispettivo previsto dall'art. 15
del contratto d'appalto per l'esigibilità del pagamento. Ciò in quanto se è vero che l'I.V.A. non andava computata, doveva tuttavia computarsi la ritenuta a garanzia operata nella misura del 10%,
la quale aveva ridotto il corrispettivo fatturato dall'importo di € 20.534,00 a quello esigibile di €
18.480,60.
Per ciò che concerne, invece, la domanda di pagamento della penale prevista dall'art. 16 del contratto d'appalto, il giudice di primo grado rigettava la stessa, osservando che la maggior parte delle opere non avrebbe potuto essere iniziata prima della CILA del 29.12.2021, sicché il termine di cinque mesi, originariamente previsto dal contratto per l'esecuzione dei lavori, doveva computarsi dal quindicesimo giorno successivo al 29.12.2021, in considerazione dell'art. 16,
comma 2 del contratto secondo cui in caso di sospensione dei lavori per cause non imputabili all'appaltatore, gli stessi devono riprendere entro 15 giorni “dal via libera” (cioè dalla data della
CILA autorizzativa). Sulla scorta di ciò, l'ultimazione dei lavori avvenuta in data 29.4.2022 doveva ritenersi conforme al termine di cinque mesi originariamente previsto nel contratto d'appalto.
Quanto, invece, alla domanda di parte convenuta avente ad oggetto il pagamento della penale di €
100,00 giornalieri per ogni giorno di ritardo nel pagamento delle fatture oltre i 60 giorni dalla scadenza, il giudice di primo grado rigettava la stessa, affermando che la condotta dell'appaltatrice
– la quale aveva rilasciato il cantiere senza ultimare le opere, dopo aver intimato il pagamento delle fatture azionate in via monitoria – era indice della ritenuta sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto per inadempimento di controparte. Quindi, pur non avendo proposto in
12 giudizio domanda di risoluzione del contratto, l'appaltatrice aveva tenuto una condotta indicativa del verificarsi dei presupposti per la risoluzione del contratto per inadempimento e non avrebbe potuto poi invocarne in giudizio la vigenza per ottenere il pagamento della penale.
Alla luce di tali considerazioni e sulla base dei rilievi della c.t.u. espletata, il giudice di prime cure quantificava il credito residuo dell'impresa nell'importo di € 31.644,81, importo dal quale CP_1
scomputare il costo dei lavori necessari per la rimozione dei vizi, per un totale di € 26.639,81.
Confermava, quindi, il decreto ingiuntivo n. 1550/2022 per l'importo di € 20.328,66, mentre revocava il decreto ingiuntivo n. 2118/2022, con conseguente condanna degli opponenti al pagamento della minor somma di € 6.311,15, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c. dalla domanda al saldo.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello e , i quali Parte_1 Parte_2
lamentavano: 1) violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c. per avere il giudice di primo grado ritenuto addebitabile ai committenti il ritardo nell'esecuzione dei lavori;
2) errata valutazione di fatto e di diritto in relazione ad un fatto determinante ai fini del decidere per avere il giudice di primo grado ritenuto non rilevante la difformità di spessore della soletta;
3) violazione dell'art. 29, d.p.r. n.
380/2001 e dell'art. 2033 c.c. per avere il giudice di primo grado ritenuto che la difformità della soletta fosse addebitabile ai committenti e per non aver rilevato la nullità del contratto e/o l'inesigibilità del corrispettivo.
Concludevano, quindi, chiedendo la riforma della sentenza n. 1525/2024, Tribunale di Padova,
nonché la revoca e/o declaratoria di nullità / inefficacia dei decreti ingiuntivi opposti, la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento, la condanna di al risarcimento dei danni CP_1
subìti e al pagamento della penale per ritardo contrattualmente prevista.
13 Si costituiva in giudizio la quale contestava le allegazioni degli Controparte_1
appellanti ed eccepiva l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. del terzo motivo d'appello, con riferimento alla domanda di nullità del contratto per abusività delle opere realizzate, in quanto domanda nuova mai proposta nel giudizio di primo grado. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 20.11.2025 che si svolgeva in forma cartolare, previa concessione dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
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1. Con il primo motivo d'appello, parte appellante censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c. nella parte in cui la stessa ha imputato ogni responsabilità per i ritardi nell'esecuzione dei lavori a . CP_4 Parte_2
Affermano, infatti, gli appellanti che l'impresa appaltatrice sarebbe stata a conoscenza dell'effettivo contenuto del permesso di costruire n. 020/2020, tanto da rassicurare i committenti in ordine alla possibilità di iniziare i lavori di ristrutturazione anche senza la presentazione della relativa CILA. Diversamente, non si spiegherebbe perché i committenti avessero previsto una data precisa per l'inizio dei lavori, nonostante sapessero che gli stessi non potevano essere avviati.
Peraltro, con l'espressione “autorizzazioni necessarie” di cui all'art. 16 del contratto, si farebbe riferimento a tutta la documentazione necessaria per l'esecuzione dei lavori e non specificamente alle autorizzazioni amministrative. In ogni caso, secondo gli appellanti, sarebbe onere del costruttore accertare, prima dell'inizio dei lavori, la presenza delle prescritte autorizzazioni. Ne
conseguirebbe l'erroneità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c., in
14 quanto, avendo l'impresa appaltatrice la qualifica di “professionista”, essa non avrebbe dovuto impegnarsi a concludere i lavori entro una data precisa, senza che ve ne fossero le condizioni.
Secondo parte appellante, il giudice di prime cure avrebbe poi errato nell'affermare che solo con la CILA del 29.12.2021 si era fatto riferimento ai benefici fiscali del cd. Superbonus 110%, in quanto era a conoscenza del fatto che le opere appaltate erano finalizzate all'ottenimento CP_1
dei benefici fiscali di cui al Superbonus. Ciò si evincerebbe sia dal tenore letterale del contratto,
sia dalle fatture emesse da le quali fin dal 14.6.2021 facevano riferimento ai cd. ecobonus CP_1
110% e bonus efficientamento sismico.
In ordine all'esecuzione dei lavori, gli appellanti osservano che, nonostante alcuni di essi avrebbero potuto essere iniziati in forza del permesso di costruire n. 020/2020, gli stessi non erano stati ancora avviati da dopo un mese dalla stipula del contratto, se non in minima parte. Tanto ciò vero CP_1
che, alla data del 14.4.2022 (cioè, dopo un anno dalla conclusione del contratto), l'impresa non aveva ancora completato il montaggio del ponteggio. Avrebbe, quindi, errato il giudice di prime cure nel ritenere che alla data del 29.4.2022 tutte le opere erano state realizzate, ad eccezione del solo cappotto termico. In ogni caso, se il termine previsto per l'esecuzione di tutti i lavori era pari a cinque mesi, anche a voler far partire la data di inizio delle opere dalla CILA del 29.12.201, alla fine del mese di aprile risultava comunque mancante la realizzazione di una delle opere più
importanti, cioè il cappotto.
Sulla scorta di ciò, gli appellanti affermano che nessuna responsabilità potrebbe essere a loro addebitata per i ritardi nell'inizio e nello svolgimento delle opere appaltate, essendo tale circostanza imputabile esclusivamente all'impresa appaltatrice, con conseguente riforma della sentenza impugnata e accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, nonché
della domanda di condanna di al pagamento della penale prevista dall'art. 16 del contratto CP_1
15 d'appalto, per un importo di € 66.400,00 (pari al 2,5% dell'importo contrattuale moltiplicato per i
320 giorni di ritardo, dal 31.10.2021 alla data di proposizione della domanda di risoluzione del contratto) ovvero, tutt'al più per un importo di € 22.285,00 (pari al 2,5% dell'importo contrattuale moltiplicato per 110 giorni, dal 29.12.2021 alla data di proposizione della domanda di risoluzione del contratto).
2. Con il secondo motivo d'impugnazione, parte appellante censura la sentenza impugnata per erroneità nella valutazione di fatto e di diritto in ordine alla difformità di spessore della soletta realizzata da CP_1
Secondo gli appellanti, risulterebbe sfornito di prova l'assunto secondo cui l' opera suddetta era stata realizzata sulla base delle direttive verbali impartite dal DL. Tanto ciò vero che lo stesso c.t.u.,
nella relazione tecnica, ha affermato: “Il sig. della ditta ostiene di aver avuto CP_2 CP_1
indicazioni verbali dal direttore lavori per eseguire la soletta collaborante con uno spessore di 2.5
cm. Il CTU non può avvalorare tale tesi per mancanza di elementi” (p. 22, c.t.u.). Inoltre, secondo gli appellanti, la circostanza che la soletta dovesse avere uno spessore di almeno 3 cm era nota a in quanto ad essa si era fatto riferimento sia nella relazione sui rinforzi strutturali (all. CP_1
5.9 alla c.t.u.), sia nel SAL 1 (all. 6 e 6.1 alla c.t.u.) sottoscritto dalla stessa appaltatrice, sia nel preventivo del 29.7.2021 (doc. 13, parte appellante) dal quale si evince che lo spessore della soletta era fondamentale al fine del miglioramento sismico necessario per fruire delle relative agevolazioni fiscali. Né tanto meno potrebbe condividersi, secondo gli appellanti, l'assunto del giudice di prime cure secondo cui l'opera era comunque migliorativa sul piano tecnico della statica dell'edificio e poteva essere incrementata con un ulteriore strato di materiale fino al raggiungimento dello spessore previsto nella CILA. Ciò in quanto la soletta, così come realizzata da non CP_1
potrebbe offrire le caratteristiche antisismiche previste, né sarebbe sufficiente apporre un ulteriore
16 strato di materiale, cosa che peraltro risulterebbe impossibile dal punto di vista tecnico. Ne
conseguirebbe, dunque, la necessaria riforma della sentenza impugnata sul punto, per non aver il giudice di prime cure valorizzato tale difformità di spessore della soletta, imputando anzi la stessa ai committenti.
3. Con il terzo ed ultimo motivo di impugnazione, gli appellanti lamentano violazione dell'art. 29,
d.p.r. n. 380/2001 e dell'art. 2033 c.c. per non aver il giudice di primo grado rilevato l'abusività
delle opere realizzate e la conseguente nullità del contratto ovvero la non esigibilità del corrispettivo.
Secondo parte appellante, il giudice di prime cure ha correttamente rilevato che la soletta è stata realizzata prima della presentazione della CILA del 29.12.2021, salvo poi errare nell'affermare che la difformità di spessore della stessa andava imputata ai committenti. Troverebbe, infatti,
applicazione nel caso di specie l'art. 29, d.p.r. n. 380/2001, ai sensi del quale anche il costruttore è
responsabile, insieme al titolare del permesso di costruire e al committente, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano e a quelle del permesso, nonché alle modalità esecutive stabilite dal medesimo.
Inoltre, secondo gli appellanti, poiché la soletta è stata realizzata in assenza di permesso o titolo autorizzativo, ciò determinerebbe la nullità del contratto d'appalto per abusività dell'opera in questione. Ne conseguirebbe l'impossibilità per l'appaltatrice di esigere il pagamento del corrispettivo per l'opera abusiva realizzata. Peraltro, avrebbe realizzato anche altre opere CP_1
senza le prescritte autorizzazioni, opere che rivestono carattere strutturale, con conseguente impossibilità di procedere ad una sanatoria dell'abuso compiuto.
17 In ogni caso, affermano gli appellanti, quand'anche il contratto d'appalto non fosse integralmente nullo, la fattispecie sarebbe riconducibile all'alveo dell'art. 2033 c.c., in quanto il pagamento eseguito in forza di un titolo invalido non è dovuto essendo privo di causa.
4. Il primo motivo d'appello non è fondato.
Parte appellante ha chiesto la risoluzione del contratto d'appalto del 4.5.2021 per inadempimento,
dell'impresa in quanto quest'ultima avrebbe ritardato l'inizio dei lavori e l'esecuzione CP_1
degli stessi. Contestano, altresì, gli appellanti la sussistenza di gravi vizi e difetti nelle opere realizzate dall'appaltatrice.
Ebbene, tali doglianze risultano prive di fondamento.
In ordine agli asseriti ritardi dell'impresa appaltatrice nell'inizio e nell'esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto, si osserva che gli stessi non sussistono, come accertato in sede di c.t.u. disposta nel giudizio di primo grado, le cui conclusioni devono ritenersi condivisibili in quanto prive di contraddizioni intrinseche o estrinseche.
Il c.t.u. è stato, infatti, incaricato di accertare quali fossero le opere previste dal contratto d'appalto del 4.5.2021 che l'appaltatrice avrebbe potuto realizzare in forza del permesso di costruire n.
020/2020 e quali invece le opere realizzabili in forza alla CILA del 29.12.2021 (cfr. Ordinanza
Tribunale di Padova del 7.7.2023). Ebbene, dopo aver esaminato gli atti di causa e aver riepilogato le opere oggetto delle due CILA presentate dai committenti, il c.t.u. ha accertato che i lavori autorizzati con il permesso di costruire n. 20/2020 prevedevano un cambio d'uso senza opere della porzione al piano terra dell'edificio, nonché lavori di sistemazione esterna e delle fognature: tali lavori sono iniziati il 9.7.2020 e si sono conclusi in data 1.3.2021 (p. 7, c.t.u.), ossia prima della stipula del contratto d'appalto avvenuta il 4.5.2021. Sulla scorta di ciò, il c.t.u. ha accertato che
18 “visto l'oggetto del PDC 020/2020, l'inizio dei lavori in data 9.7.2020 e la fine lavori in data
1.3.2021, l'impresa non poteva eseguire nessuno dei lavori indicati nel contratto Controparte_1
d'appalto e computi metrici estimativi del 4.5.2021” (p. 13, c.t.u.). Prosegue il c.t.u. osservando che, considerati l'oggetto e i contenuti della CILA del 14.6.2021, l'impresa appaltatrice poteva eseguire solo una parte delle opere indicate nel contratto d'appalto, mentre i restanti lavori non potevano essere realizzati in quanto consistevano in lavorazioni sulle strutture portanti, non asseverate dalla CILA del 14.6.2021. Né tantomeno avrebbe potuto essere realizzato il cappotto termico isolante, in quanto la demolizione della copertura e la realizzazione dei muretti di parapetto del tetto piano non erano stati ancora autorizzati, così come i lavori di consolidamento delle pareti.
(p. 13 – 14, c.t.u.). Soltanto a seguito della presentazione della CILA del 29.12.2021, l'impresa poteva effettuare interventi sulle strutture portanti del fabbricato, interventi che peraltro risultavano essere i principali dal punto di vista economico (p. 18, c.t.u.).
Ciò chiarito in ordine alla impossibilità per di dare inizio ai lavori in forza del solo CP_1
contratto d'appalto del 4.5.2021 e del permesso di costruire n. 20/2020, giova altresì sottolineare che l'art. 22 del contratto prevede che, tra gli oneri a carico della committenza, rientri anche quello relativo alle pratiche di carattere tecnico e amministrativo, mentre ai sensi dell'art. 16 l'appaltatore deve dare inizio ai lavori entro il 31.5.2021, “salvo essere in possesso di tutte le autorizzazioni
necessarie” (doc. 1, parte appellante). Pertanto, dal dato testuale si evince che sarebbe stato onere dei committenti attivarsi per ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni amministrative, al fine di consentire all'impresa appaltatrice di dare tempestivamente inizio ai lavori.
Non sussiste, dunque, l'asserito inadempimento di rispetto ai tempi di esecuzione CP_1
dell'appalto, posto che sino al 14.6.2021 mancavano le autorizzazioni necessarie per dare inizio ai lavori, e, anche successivamente a tale data, la CILA presentata dai committenti non autorizzava
19 lo svolgimento di tutte le opere appaltate, tanto ciò vero che si era poi resa necessaria la presentazione di una successiva CILA in data 29.12.2021.
Peraltro, la non imputabilità a del mancato rispetto dei termini previsti dal contratto CP_1
d'appalto risulta provata altresì per tabulas. Infatti, con comunicazione del 29.7.2021, ha CP_1
sollecitato l'invio degli elaborati grafici necessari per proseguire con i lavori e dare inizio all'intervento di rinforzo dei solai (cfr. doc. 8, fascicolo di primo grado, parte opposta).
Con successiva mail del 30.7.2021, ha scritto al Direttore Lavori (ing. Parte_2 Per_2
): “nella telefonata della settimana scorsa, prima con la vostra segretaria e poi con te, mi
[...]
era stato detto che aveva ricevuto tutta la documentazione necessaria per procedere, CP_2
planimetrie e calcoli, invece, ora mi confermi che non è così. Quindi con la pec inviata CP_2
aveva ragione”. (cfr. doc. 33, fascicolo di primo grado, parte opposta). Dal tenore della mail in questione, si evince quindi che lo stesso dà atto che il legale rappresentante di Parte_2
(cioè ) non aveva ricevuto la documentazione necessaria per la CP_1 Controparte_2
prosecuzione dei lavori.
Per ciò che concerne la consapevolezza o meno da parte di del fatto che le opere appaltate CP_1
erano finalizzate all'ottenimento dei benefici fiscali previsti dal cd. superbonus, giova sottolineare che tale circostanza non risulta rilevante, in quanto, anche nell'ipotesi in cui l'impresa appaltatrice ne fosse stata a conoscenza, ciò non varrebbe a superare il fatto che era onere dei committenti munirsi delle prescritte autorizzazioni amministrative, per consentire l'esecuzione dei lavori in termini compatibili con quelli prescritti dalla legislazione sul c.d. superbonus.
In ogni caso, nel contratto d'appalto del 4.5.2021 non si fa espressa menzione della necessità di rispettare le scadenze temporali indicate al fine di ottenere i benefici fiscali del cd. Superbonus.
20 In ordine, invece, alla mancata realizzazione del cappotto termico, si osserva che il c.t.u. ha dato atto che lo stesso non poteva essere realizzato nel luglio 2021, in quanto “la demolizione della
copertura e la realizzazione dei muretti di parapetti del tetto piano non erano stati autorizzati, così
come i lavori di consolidamento delle pareti. Si precisa che non è possibile eseguire l'isolamento
termico a cappotto prima di realizzare gli intonaci armati di consolidamento.” (p. 14, c.t.u.).
Parte appellante ha, altresì, contestato la sussistenza di gravi vizi nelle opere realizzate dall'impresa
Ebbene, nemmeno tale doglianza risulta essere fondata. CP_1
Infatti, in sede di consulenza tecnica, il c.t.u. ha riscontrato la sussistenza di due soli vizi nelle opere realizzate da consistenti nella presenza di fessurazioni nel pavimento e nei parapetti CP_1
dei poggioli del piano primo e secondo, con un costo stimato per il ripristino degli stessi pari a €
5.005,00 (p. 19 – 20, c.t.u.). Ne consegue che, a fronte di un appalto con corrispettivo pari a €
123.934,80 (così come accertato dal c.t.u.), la sussistenza di vizi nelle opere realizzate per soli €
5.005,00 non configura un inadempimento grave, tale da giustificare la risoluzione del contratto,
ben potendo i committenti procedere al ripristino degli stessi previo scomputo della suddetta somma dal corrispettivo complessivo dell'appalto.
Alla luce di tali considerazioni, deve rigettarsi la domanda di e avente ad Pt_1 Parte_2
oggetto la risoluzione del contratto per inadempimento di Ne consegue, altresì, CP_1
l'assorbimento della domanda di condanna di al pagamento della penale per ritardo di cui CP_1
all'art. 16 del contratto d'appalto.
5. Il secondo e il terzo motivo d'appello devono essere esaminati congiuntamente, in quanto vertenti su questioni connesse.
21 Parte appellante ha, infatti, censurato la sentenza impugnata per non avere il giudice di primo grado valorizzato la difformità della soletta realizzata da nonostante il c.t.u. avesse accertato CP_1
che la stessa presentava uno spessore compreso tra 1,7 e 2,5 cm a fronte di uno spessore di 3,5 cm,
previsto nella relazione sui rinforzi strutturali del 21.9.2021 e nel SAL 1 sottoscritto da CP_1
nonché nel preventivo del 29.7.2021. In ogni caso, secondo parte appellante, il giudice di prime cure avrebbe errato nel non rilevare la nullità del contratto d'appalto, nonostante avesse correttamente affermato che la soletta era stata realizzata dall'appaltatrice prima della presentazione della CILA del 29.12.2021. Afferma, infatti, l'appellante che la realizzazione di un'opera abusiva, in quanto realizzata in assenza di permesso di costruire e/o titolo autorizzativo,
determina la nullità del contratto ex art. 31 d.p.r. 380/2001. Ne conseguirebbe l'impossibilità per di esigere il pagamento del corrispettivo per la realizzazione della soletta, stante il CP_1
disposto dell'art. 29 d.p.r. 380/2001, a mente del quale il titolare del permesso, il committente e il costruttore sono responsabili in solido della conformità delle opere alla normativa urbanistica.
Per converso, parte appellata ha eccepito l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda di nullità del contratto per abusività dell'opera, in quanto domanda nuova mai proposta dagli opponenti nel precedente grado di giudizio. Afferma, altresì, l'appellata che, come emerso in sede di c.t.u., la realizzazione della soletta di consolidamento dei solai non era oggetto del contratto d'appalto del 4.5.2021, sicché gli appellanti non potrebbero invocare la risoluzione del contratto per ritardata esecuzione di un'opera che non era nemmeno prevista nello stesso.
In primis, si osserva che va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda di nullità del contratto, sollevata dall'appellata. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
chiamate a pronunciarsi sulla questione, hanno chiarito che: “la domanda di accertamento della
nullità di un negozio proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, primo
22 comma, cod. proc. civ., salva la possibilità per il giudice del gravame – obbligato comunque a
rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai
sensi dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. - di convertirla ed esaminarla come eccezione
di nullità legittimamente formulata dall'appellante, giusta il secondo comma del citato art. 345”
(Cass. Civ., S.U., Sent. 26243/2014). Ne consegue, dunque, che la domanda di nullità del contratto per abusività dell'opera, proposta dagli appellanti, non va dichiarata inammissibile in ragione della sua novità, bensì deve essere esaminata nel merito in termini di eccezione di nullità a fronte della richiesta di pagamento.
Tanto premesso in ordine all'ammissibilità della questione di nullità del contratto, si osserva che non ricorre l'invalidità denunciata.
Sul punto sussiste, infatti, un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “l'appalto per la costruzione di un immobile totalmente privo di concessione edilizia è
nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., per violazione di norme imperative in materia
urbanistica, con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall'origine
al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell'art.
1423 c.c. (Cass. 4015/2007; Cass. 20301/2012; Cass. 2013/21475; Cass. 21398/2013). La
medesima nullità colpisce anche il contratto che abbia ad oggetto immobili da costruire o costruiti
in modo difforme dalla concessione edilizia. Occorre, in particolare, distinguere a seconda che
tale difformità sia totale o parziale: nel primo caso (art. 7 L. 47/1985) l'opera è da equiparare a
quella costruita in assenza di concessione, con la conseguenza che il relativo contratto di appalto
è nullo per illiceità dell'oggetto e per violazione delle norme imperative in materia urbanistica.
Nessuna nullità sussiste – invece - nel secondo caso (art. 12, L. 47/1985), ove si configuri una
difformità solo parziale (Cass. 20258/2008; Cass. 2187/2011; Cass. 30703/2018; Cass.
23 1469/2019)” (Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 10808/2023). Più di recente, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19258/2025, ha ribadito che “in tema di contratto di appalto avente ad oggetto la
costruzione di immobili eseguiti senza rispettare la concessione edilizia, occorre distinguere le
ipotesi di difformità totale e parziale. Nel primo caso, come quello che ci occupa, che si verifica
ove l'edificio realizzato sia radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie,
l'opera è da equiparare a quella posta in essere in assenza di concessione, con conseguente nullità
del detto contratto per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 30703 del27/11/2018, Rv. 651755 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7961 del 20/04/2016,
Rv. 639609 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 13969 del 24/06/2011, Rv. 618451 - 01).” Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, al fine di distinguere tra difformità totale – che determina nullità del contratto, in quanto l'opera è equiparabile a quella costruita in assenza di concessione – e nullità solo parziale, occorre fare riferimento all'art. 31, d.p.r. n. 380/2001, il quale
“dispone che sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che
comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche
tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso o
l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo
edilizio o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile, intendendosi per
specifica rilevanza un aumento consistente di volumi in relazione alla struttura realizzata ad una
valutazione assoluta ed oggettiva, e per autonoma utilizzabilità una struttura precisamente
individuabile e suscettibile di un uso indipendente anche se l'accesso allo stesso avvenga
attraverso lo stabile principale” (Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 10808/2023).
Alla luce dei suddetti approdi ermeneutici, deve osservarsi che la difformità di spessore della soletta, accertata dal c.t.u., non integra una difformità totale rispetto a quanto previsto nella
24 concessione edilizia (id est, nel caso di specie, la CILA del 29.12.2021), tale da poter equiparare l'opera realizzata a quella costruita in assenza di concessione con conseguente nullità del contratto.
Infatti, il c.t.u., incaricato di verificare le opere realizzate da ha accertato che la soletta CP_1
collaborante presenta uno spessore compreso tra 1,7 e 2,5 cm, a fronte di un progetto strutturale,
contenuto nella CILA del 29.12.2021, che prevedeva uno spessore di 3,5 cm. (cfr. p. 22, c.t.u.). Di
conseguenza, nell'accertare il corrispettivo eventualmente spettante all'appaltatrice per l'opera in questione, il c.t.u. ha stimato lo stesso tenendo conto dell'effettiva quantità di materiale utilizzato pari a 204,00 mq. (p. 22, c.t.u.).
Ebbene, alla luce delle risultanze della c.t.u. espletata, deve ritenersi che la realizzazione della soletta con uno spessore difforme rispetto a quello previsto dalla CILA del 29.12.2021 non integra una difformità totale dell'opera rispetto alla concessione edilizia.
Depone in tal senso, innanzitutto, la circostanza che tra lo spessore concretamente rilevato dal c.t.u.
e quello previsto dal progetto vi sia una differenza di un solo centimetro (tutt'al più 1,3 cm, nel punto in cui la soletta presenta uno spessore di 1,7 cm). Non si tratta, quindi, di un intervento edilizio radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione rispetto a quello oggetto della CILA del 29.12.2021, né tanto meno la concreta modalità di realizzazione della soletta ha comportato l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto medesimo. Tanto ciò vero che, gli stessi appellanti, nell'atto di citazione in appello,
affermano, a supporto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, che CP_1
avrebbe comunque potuto eseguire tempestivamente le opere di consolidamento dei solai previste dal contratto, in quanto “il rifacimento di un solaio, ove non alteri i volumi o la superficie dell'unità
immobiliare non richiede il rilascio di un permesso di costruire, trattandosi di intervento di
manutenzione straordinaria volto ad una migliore conservazione del bene che lascia inalterata la
25 struttura dell'edificio e la distribuzione interna dei locali” (p. 19, atto di citazione in appello),
salvo poi sostenere la radicale nullità del contratto per abusività dell'opera in ragione della mancanza di permesso di costruire e/o titolo autorizzativo (cfr. p. 26, atto di citazione in appello).
Inoltre, l'appellante stessa, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dà atto che,
secondo le indicazioni dei tecnici della ditta che aveva fornito il prodotto utilizzato per la realizzazione della soletta, lo spessore di applicazione dovrebbe essere compreso tra 15 e 80 mm
(cfr. p. 9, atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), sicché deve ritenersi che la ditta abbia rispettato le suddette indicazioni tecniche, realizzando la soletta con uno spessore CP_1
conforme a quello previsto dalla ditta fornitrice del prodotto.
Giova, infine, sottolineare che, nonostante la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata faccia riferimento all'art. 31 d.p.r. 380/2001 e segnatamente al permesso di costruire, lo stesso deve ritenersi condivisibile, a fortiori, anche per quegli interventi di minor impatto edilizio che non modificano volume o destinazione d'uso dell'edificio, quali quelli oggetto di CILA. Tanto ciò vero che la Corte di Cassazione, nel fissare le suddette coordinate ermeneutiche, fa riferimento, in via generale, alla mancanza della cd. “concessione edilizia” ovvero alla difformità dell'opera concretamente realizzata rispetto a quest'ultima.
Parte appellante ha affermato, altresì, che la difformità dell'opera realizzata da darebbe CP_1
luogo a un abuso non sanabile, in quanto incidente su parti strutturali dell'edificio.
Ebbene, tale doglianza risulta priva di pregio, essendo la stessa sfornita di adeguato supporto probatorio. Non è stata, infatti, prodotta in giudizio alcuna documentazione che attesti l'effettiva non sanabilità della difformità di spessore della soletta, né il c.t.u. si è espresso in questo senso,
26 prospettando anzi la possibile esecuzione di consolidamenti o aumenti di spessore della soletta dopo aver sentito il collaudatore delle opere (cfr. p. 31, c.t.u.)
Sulla scorta di tali considerazioni, deve ritenersi che nel caso di specie non si verte nell'ipotesi di radicale assenza di concessione edilizia, posto che, come accertato dal c.t.u., la realizzazione della soletta collaborante è stata asseverata con CILA del 29.12.2021 (cfr. p. 15, c.t.u.) e la difformità di spessore riscontrata non è tale da poter equiparare l'intervento edilizio in esame a quello posto in essere in assenza del relativo titolo autorizzativo. Ne consegue il rigetto della domanda di nullità
del contratto, proposta da e . Pt_1 Parte_2
Risulta, altresì, privo di fondamento il secondo motivo d'appello, con il quale e Pt_1 Parte_2
lamentano la mancata valorizzazione, da parte del giudice di prime cure, della difformità di spessore della soletta realizzata da CP_1
Innanzitutto, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, non può ritenersi che la concreta modalità di realizzazione della soletta abbia inciso negativamente sulla tenuta sismica dell'edifico,
in quanto il c.t.u. stesso, in risposta alle osservazioni del c.t.p. di parte opponente, ha affermato che le solette collaboranti, pur non essendo conformi al progetto presentato in sede di CILA, hanno comunque migliorato la prestazione sismica dell'edificio (p. 29, c.t.u.). Peraltro, nel contratto d'appalto stipulato dalle parti non si fa riferimento alla circostanza che le solette collaboranti dovessero essere realizzate con un determinato spessore, al fine di poter accedere ad eventuali benefici fiscali connessi al miglioramento sismico dell'edificio.
In ogni caso, si osserva che il giudice di prime cure, nel condannare gli opponenti al pagamento del corrispettivo della soletta, ha tenuto conto della ricostruzione fatta dal c.t.u., il quale ha chiarito che, ai fini del riconoscimento del corrispettivo dell'opera all'appaltatrice, l'importo dovuto deve
27 essere calcolato sull'effettiva quantità di prodotto utilizzata, pari a mq. 204,00, per una somma complessiva di € 25.680 (cfr. p. 22, c.t.u.).
6. Conclusivamente l'appello va respinto e la sentenza appellata confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti, applicati nella misura media, secondo lo scaglione di pertinenza (euro 26.001 e euro
52.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.
115/2002, come introdotto dalla legge n. 228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali da questa sostenute nel presente giudizio che liquida in complessivi euro 9.991,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
del dpr n. 115/2002, come introdotto dalla legge n. 228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
28 LU LLLL
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29