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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/11/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1047/2025 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, vertente tra:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RI TT;
- ricorrente -
e
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
- resistente contumace - nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.5.2025 ha introdotto il presente Parte_1
procedimento contenzioso nei confronti della moglie , all'uopo deducendo che: Controparte_1
a) in data 28/07/2002, in IA AB, ebbe a contrarre matrimonio concordatario con la resistente;
b) dalla loro unione sono nate tre figlie in data 16.07.1997, Persona_1 [...]
in data 25.09.2000 e in data 12.01.2004), tutte maggiorenni e indipendenti Per_2 Per_3
economicamente; c) nel tempo, il rapporto di coniugio si era progressivamente incrinato al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, motivo per cui la - già dal 2008 - CP_1
trasferì la propria residenza in Argentina, unitamente alle figlie;
d) con sentenza n. 209/2023, pubblicata in data 13.2.2023 e resa nell'ambito del procedimento rubricato al n. 2736/19 RG, il Tribunale di Castrovillari aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
e) dopo la separazione la convivenza tra i coniugi non era mai stata ripristinata.
Tanto premesso, hanno concluso formulando le seguenti richieste: “1) Pronunciare, ai sensi dell'art.3 n.2, lett.b), della legge 1 dicembre 1970 n.898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra ordinando all'ufficiale dello Parte_1 Controparte_1 stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Con riserva di meglio articolare, precisare, integrare le domande e/o le richieste istruttorie anche a seguito delle difese di controparte. Si dichiara che il procedimento è esente da contributo unificato di iscrizione a ruolo ex art. 9, comma 8, Legge 488/1999. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Instaurato il contraddittorio, la resistente - sebbene evocata in giudizio - non ha inteso costituirsi, motivo per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 14.11.2025, essendo preclusa ogni possibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al collegio, non essendo necessario l'espletamento di alcuna attività istruttoria.
Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
2. Ciò posto, ritiene questo Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Ritiene, infatti, questo Tribunale che, nel caso di specie, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 3, n.
2), lettera b) della l. n. 898/70, essendo ampiamente decorso il termine di legge (pari a dodici mesi) computato dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (22.2.2022) per il tentativo di conciliazione esperito in sede di giudizio di separazione rubricato al n. 2736/2019
R.G., poi definito con sentenza n. 209/2023, pubblicata in data 13.2.2023.
D'altra parte, risultando pacifico che i coniugi non hanno mai più ripreso la convivenza, né si è tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale, lo stato di separazione - in mancanza di provata eccezione di segno contrario - deve ritenersi ininterrotto, sicché non può che concludersi per la sussistenza dei presupposti legittimanti l'invocata pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le odierne parti in causa.
3. Da ultimo, quanto alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che possa esserne disposta l'integrale compensazione, considerato l'interesse anche di parte resistente contumace alla presente pronuncia, mancando qualsiasi opposizione da parte di questa e non profilandosi sul piano dei concreti interessi una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 1047/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di . Controparte_1
2) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 28/07/2002, in
IA AB, tra (C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
IA AB in data 31/10/1968) e (nata a [...] - Argentina, in Controparte_1
data 21.08.1975), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IA al n. 75, parte II, serie A, anno 2002.
3) Ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e gli adempimenti di competenza.
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
5) Dispone, in ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Castrovillari, in data 17/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1047/2025 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, vertente tra:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RI TT;
- ricorrente -
e
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
- resistente contumace - nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.5.2025 ha introdotto il presente Parte_1
procedimento contenzioso nei confronti della moglie , all'uopo deducendo che: Controparte_1
a) in data 28/07/2002, in IA AB, ebbe a contrarre matrimonio concordatario con la resistente;
b) dalla loro unione sono nate tre figlie in data 16.07.1997, Persona_1 [...]
in data 25.09.2000 e in data 12.01.2004), tutte maggiorenni e indipendenti Per_2 Per_3
economicamente; c) nel tempo, il rapporto di coniugio si era progressivamente incrinato al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, motivo per cui la - già dal 2008 - CP_1
trasferì la propria residenza in Argentina, unitamente alle figlie;
d) con sentenza n. 209/2023, pubblicata in data 13.2.2023 e resa nell'ambito del procedimento rubricato al n. 2736/19 RG, il Tribunale di Castrovillari aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
e) dopo la separazione la convivenza tra i coniugi non era mai stata ripristinata.
Tanto premesso, hanno concluso formulando le seguenti richieste: “1) Pronunciare, ai sensi dell'art.3 n.2, lett.b), della legge 1 dicembre 1970 n.898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra ordinando all'ufficiale dello Parte_1 Controparte_1 stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Con riserva di meglio articolare, precisare, integrare le domande e/o le richieste istruttorie anche a seguito delle difese di controparte. Si dichiara che il procedimento è esente da contributo unificato di iscrizione a ruolo ex art. 9, comma 8, Legge 488/1999. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Instaurato il contraddittorio, la resistente - sebbene evocata in giudizio - non ha inteso costituirsi, motivo per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 14.11.2025, essendo preclusa ogni possibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al collegio, non essendo necessario l'espletamento di alcuna attività istruttoria.
Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
2. Ciò posto, ritiene questo Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Ritiene, infatti, questo Tribunale che, nel caso di specie, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 3, n.
2), lettera b) della l. n. 898/70, essendo ampiamente decorso il termine di legge (pari a dodici mesi) computato dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (22.2.2022) per il tentativo di conciliazione esperito in sede di giudizio di separazione rubricato al n. 2736/2019
R.G., poi definito con sentenza n. 209/2023, pubblicata in data 13.2.2023.
D'altra parte, risultando pacifico che i coniugi non hanno mai più ripreso la convivenza, né si è tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale, lo stato di separazione - in mancanza di provata eccezione di segno contrario - deve ritenersi ininterrotto, sicché non può che concludersi per la sussistenza dei presupposti legittimanti l'invocata pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le odierne parti in causa.
3. Da ultimo, quanto alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che possa esserne disposta l'integrale compensazione, considerato l'interesse anche di parte resistente contumace alla presente pronuncia, mancando qualsiasi opposizione da parte di questa e non profilandosi sul piano dei concreti interessi una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 1047/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di . Controparte_1
2) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 28/07/2002, in
IA AB, tra (C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
IA AB in data 31/10/1968) e (nata a [...] - Argentina, in Controparte_1
data 21.08.1975), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IA al n. 75, parte II, serie A, anno 2002.
3) Ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e gli adempimenti di competenza.
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
5) Dispone, in ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Castrovillari, in data 17/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola