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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 4054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4054 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 16.10.2025:
Visto il provvedimento del 4.2.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 10286/2022 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento del 4.2.2025;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, decide la causa come di seguito.
Il Got
TE UT
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del got TE
UT ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10286/2022 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi vertente
TRA
Parte_1
corrente in , Via Giacomo Cusmano n.24 (P.IVA Pt_1
), in persona del suo Direttore Generale e legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, dott.ssa succeduta Controparte_1
dall'1/09/2009 in tutti i rapporti della soppressa Parte_2
, elettivamente domiciliata in , Via Ippolito
[...] Pt_1
Pindemonte n.88, presso la U.O.C. Legale della stessa Pt_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Giorgio Li Vigni, Dirigente
Avvocato in ruolo presso la suddetta U.O.C. Legale Aziendale,
2 giusta procura su foglio separato, anche per trasmissione telematica in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
con sede legale in Roma (RM), alla via della Minerva CP_2
n. 1, e sede amministrativa in Caserta (CE), alla Piazza Aldo Moro
n. 9 – Parco del Corso - Codice Fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma , P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura telematica alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo dall'Avv. Domenico Stanga e dall'Avv. Sergio
Saltalamacchia, ed elettivamente domiciliata in Caserta (CE), piazza Aldo Moro n. 9 – Parco del Corso – presso lo studio dell'Avv. Domenico Stanga;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dall
[...]
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore;
3 2) revoca il decreto ingiuntivo n. 2362/2022 del Tribunale di
Palermo del 7.6.2022;
3) condanna l Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento in favore dell'opposta della residua somma di euro
7.315,57 oltre Iva 4% e oltre interessi moratori ex D.lgs
231/2002 dal dovuto al soddisfo;
4) condanna l Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite sostenute da parte opposta con riferimento al giudizio di opposizione, che liquida in complessivi € 3.300,00 oltre rimborso forfettario del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta che si distraggono, ex art. 93 cpc, in favore dei procuratori dell'opposta;
Sentenza esecutiva per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, verte sull'opposizione proposta dall , (di seguito Parte_1 [...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso Pt_1
il decreto ingiuntivo n. 2362/2022 di questo Tribunale (del
7.6.2022), con cui si è ingiunto alla predetta il pagamento, in favore di , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
della somma di € 52.500,00, a titolo di saldo della fattura n. 332/FE
4 del 1.3.2022 relativa alla fornitura di 300.000 paia di gambali al ginocchio monouso antiscivolo in TNT da fornire alla Parte_1
a seguito dell'aggiudicazione di gara pubblica, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Tanto premesso, va evidenziato che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema
Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n.
11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
5 Ciò posto, la somma ingiunta risulta essere stata quasi interamente pagata dall'opponente, come affermato dalla stessa parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni: “Si rappresenta che l'opponente con ordine di bonifico del 27.2.2024 Parte_1
ha corrisposto alla cedente la minor somma di euro Controparte_3
45.184,43 (su complessivi euro 52.500,00 richiesti con la domanda monitoria) in modo totalmente incompatibile con le avverse prospettazioni giurdiche……”.
Tuttavia, atteso che le parti insistono nelle rispettive argomentazioni circa l'an della pretesa, il pagamento nel corso di giudizio non può essere considerato fatto determinante la cessazione della materia del contendere.
Infatti, la cessazione della materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto, sicché non è configurabile quando, pur essendo avvenuto il pagamento integrale dell'importo, tale pagamento non abbia determinato il venir meno della controversia ed anzi l'ingiunto insista nelle contestazioni formulate, mentre l'altra parte agisce per la conferma del decreto ingiuntivo (Cass. Civ. 22446/2016).
Con specifico riferimento al decreto ingiuntivo ottenuto dietro presentazione di fatture, si osserva che “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del
6 procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'"an" o sul "quantum" del credito vantato in giudizio” (Cass. civ. n. 3090/1979; nello stesso senso, cfr. anche
Cass. civ. n. 9685/2000, n. 6879/1994 e n. 3261/1979).
In altri termini, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. civ. n. 5915/2011 e n.
5071/2009).
Nel caso in esame, l'opposta ha assolto pienamente al CP_2
proprio onere probatorio, attraverso il deposito (oltre che della fattura n. 332/FE del 1.3.2022) di documentazione relativa ai rapporti contrattuali dedotti in giudizio: offerta della CP_3
facente seguito all'indagine di mercato indetta dall' Parte_1
ed avente ad oggetto “acquisto urgentissimo di 300.000 gambali al ginocchio monouso antiscivolo in TNT, 200.000 camici per visitatore non sterili in TNT per l;
offerta formulata in Parte_1
data 02 febbraio 2022 dalla , munita di sottoscrizione CP_3
digitale del legale rappresentante, per la fornitura di n. 300.000
7 gambali monouso al prezzo unitario di euro 0,175; documento di stipula del 22 febbraio 2022, munito della sottoscrizione digitale del
Direttore del Dipartimento Amministrativo della Parte_1
avente ad oggetto “Acquisto Urgente n. 300.000 Gambali al
Ginocchio monouso in TNT emergenza COVID”; n.2 (due) documenti di trasporto (DDT n.140 del 2 febbraio 2022 e DDT
n.206 del 28 febbraio 2022, recanti sottoscrizioni del destinatario che ha ricevuto la merce [cfr. produzione di parte opposta].
A ciò si aggiunga che l'opponente nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 4.2.2025 ha espressamente riconosciuto il debito nei confronti della società opposta: “….nel frattempo la
[...]
ha comunque operato nel merito una sanatoria della Pt_1
fattura 337/FE e di fatto pagato l'importo di euro 55.125,00 lordi giusto mandato quietanzato di BN (ovvero euro 45.184,43 al netto di Iva) con ordinativo di pagamento che è pervenuto adesso dall'Amministrazione UFFORD n. 10585 del 26.2.2024 definitivo e che si produce con pagamento effettuato ad Itaortopedia srl…”.
Sempre ai fini dell'onere della prova, va altresì ricordato che, per effetto del novellato art. 115 cpc, applicabile alla presente controversia, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multis: Cass. CCiv. N. 14594/2012).
8 Ora, nel caso di specie, l'esistenza del rapporto contrattuale inter partes così come la fornitura dei gambali è pacifica, essendo stata espressamente ammessa da parte opponente.
Per tutto quanto sopra esposto deve essere accertata la spettanza alla del credito portato dalla fattura azionata in via monitoria. CP_2
Tuttavia, atteso che nelle more del giudizio è intervenuto il quasi integrale pagamento dell'importo di cui alla fattura , il Pt_3
decreto ingiuntivo deve essere revocato, quale naturale conseguenza della parziale estinzione del debito, atteso che il processo di cognizione, cui ha dato luogo la proposta opposizione, in tanto può chiudersi con una sentenza di condanna, in quanto il credito ancora perduri e nella misura accertata al momento della decisione.
In tal senso si è espressa più volte la Cassazione (cfr. Cass. Civ.
S.U. 7448/1993; Cass. Civ. 21432/2011 così massimate: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo — che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione —
l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere
9 probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo”).
Tali considerazioni, oltre all'infondatezza delle ragioni dell'opposizione, giustificano la revoca del decreto ingiuntivo n.
2362/2022 di questo Tribunale e la conseguente condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta della residua somma di euro 7.315,57 oltre Iva 4%, oltre interessi moratori ex
D.lgs 231/2002 dal dovuto sino all'effettivo soddisfo, oltre la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio. Queste ultime sono liquidate in dispositivo – e distratte in favore dei procuratori dell'opposta - sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, con esclusione delle spese per la fase istruttoria, non essendo stata svolta attività istruttoria endoprocessuale.
Sentenza esecutiva per legge
Così deciso in Palermo 16.10.2025
Il Got
TE UT
10 11
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 16.10.2025:
Visto il provvedimento del 4.2.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 10286/2022 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento del 4.2.2025;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, decide la causa come di seguito.
Il Got
TE UT
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del got TE
UT ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10286/2022 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi vertente
TRA
Parte_1
corrente in , Via Giacomo Cusmano n.24 (P.IVA Pt_1
), in persona del suo Direttore Generale e legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, dott.ssa succeduta Controparte_1
dall'1/09/2009 in tutti i rapporti della soppressa Parte_2
, elettivamente domiciliata in , Via Ippolito
[...] Pt_1
Pindemonte n.88, presso la U.O.C. Legale della stessa Pt_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Giorgio Li Vigni, Dirigente
Avvocato in ruolo presso la suddetta U.O.C. Legale Aziendale,
2 giusta procura su foglio separato, anche per trasmissione telematica in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
con sede legale in Roma (RM), alla via della Minerva CP_2
n. 1, e sede amministrativa in Caserta (CE), alla Piazza Aldo Moro
n. 9 – Parco del Corso - Codice Fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma , P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura telematica alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo dall'Avv. Domenico Stanga e dall'Avv. Sergio
Saltalamacchia, ed elettivamente domiciliata in Caserta (CE), piazza Aldo Moro n. 9 – Parco del Corso – presso lo studio dell'Avv. Domenico Stanga;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dall
[...]
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore;
3 2) revoca il decreto ingiuntivo n. 2362/2022 del Tribunale di
Palermo del 7.6.2022;
3) condanna l Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento in favore dell'opposta della residua somma di euro
7.315,57 oltre Iva 4% e oltre interessi moratori ex D.lgs
231/2002 dal dovuto al soddisfo;
4) condanna l Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite sostenute da parte opposta con riferimento al giudizio di opposizione, che liquida in complessivi € 3.300,00 oltre rimborso forfettario del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta che si distraggono, ex art. 93 cpc, in favore dei procuratori dell'opposta;
Sentenza esecutiva per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, verte sull'opposizione proposta dall , (di seguito Parte_1 [...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso Pt_1
il decreto ingiuntivo n. 2362/2022 di questo Tribunale (del
7.6.2022), con cui si è ingiunto alla predetta il pagamento, in favore di , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
della somma di € 52.500,00, a titolo di saldo della fattura n. 332/FE
4 del 1.3.2022 relativa alla fornitura di 300.000 paia di gambali al ginocchio monouso antiscivolo in TNT da fornire alla Parte_1
a seguito dell'aggiudicazione di gara pubblica, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Tanto premesso, va evidenziato che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema
Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n.
11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
5 Ciò posto, la somma ingiunta risulta essere stata quasi interamente pagata dall'opponente, come affermato dalla stessa parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni: “Si rappresenta che l'opponente con ordine di bonifico del 27.2.2024 Parte_1
ha corrisposto alla cedente la minor somma di euro Controparte_3
45.184,43 (su complessivi euro 52.500,00 richiesti con la domanda monitoria) in modo totalmente incompatibile con le avverse prospettazioni giurdiche……”.
Tuttavia, atteso che le parti insistono nelle rispettive argomentazioni circa l'an della pretesa, il pagamento nel corso di giudizio non può essere considerato fatto determinante la cessazione della materia del contendere.
Infatti, la cessazione della materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto, sicché non è configurabile quando, pur essendo avvenuto il pagamento integrale dell'importo, tale pagamento non abbia determinato il venir meno della controversia ed anzi l'ingiunto insista nelle contestazioni formulate, mentre l'altra parte agisce per la conferma del decreto ingiuntivo (Cass. Civ. 22446/2016).
Con specifico riferimento al decreto ingiuntivo ottenuto dietro presentazione di fatture, si osserva che “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del
6 procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'"an" o sul "quantum" del credito vantato in giudizio” (Cass. civ. n. 3090/1979; nello stesso senso, cfr. anche
Cass. civ. n. 9685/2000, n. 6879/1994 e n. 3261/1979).
In altri termini, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. civ. n. 5915/2011 e n.
5071/2009).
Nel caso in esame, l'opposta ha assolto pienamente al CP_2
proprio onere probatorio, attraverso il deposito (oltre che della fattura n. 332/FE del 1.3.2022) di documentazione relativa ai rapporti contrattuali dedotti in giudizio: offerta della CP_3
facente seguito all'indagine di mercato indetta dall' Parte_1
ed avente ad oggetto “acquisto urgentissimo di 300.000 gambali al ginocchio monouso antiscivolo in TNT, 200.000 camici per visitatore non sterili in TNT per l;
offerta formulata in Parte_1
data 02 febbraio 2022 dalla , munita di sottoscrizione CP_3
digitale del legale rappresentante, per la fornitura di n. 300.000
7 gambali monouso al prezzo unitario di euro 0,175; documento di stipula del 22 febbraio 2022, munito della sottoscrizione digitale del
Direttore del Dipartimento Amministrativo della Parte_1
avente ad oggetto “Acquisto Urgente n. 300.000 Gambali al
Ginocchio monouso in TNT emergenza COVID”; n.2 (due) documenti di trasporto (DDT n.140 del 2 febbraio 2022 e DDT
n.206 del 28 febbraio 2022, recanti sottoscrizioni del destinatario che ha ricevuto la merce [cfr. produzione di parte opposta].
A ciò si aggiunga che l'opponente nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 4.2.2025 ha espressamente riconosciuto il debito nei confronti della società opposta: “….nel frattempo la
[...]
ha comunque operato nel merito una sanatoria della Pt_1
fattura 337/FE e di fatto pagato l'importo di euro 55.125,00 lordi giusto mandato quietanzato di BN (ovvero euro 45.184,43 al netto di Iva) con ordinativo di pagamento che è pervenuto adesso dall'Amministrazione UFFORD n. 10585 del 26.2.2024 definitivo e che si produce con pagamento effettuato ad Itaortopedia srl…”.
Sempre ai fini dell'onere della prova, va altresì ricordato che, per effetto del novellato art. 115 cpc, applicabile alla presente controversia, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multis: Cass. CCiv. N. 14594/2012).
8 Ora, nel caso di specie, l'esistenza del rapporto contrattuale inter partes così come la fornitura dei gambali è pacifica, essendo stata espressamente ammessa da parte opponente.
Per tutto quanto sopra esposto deve essere accertata la spettanza alla del credito portato dalla fattura azionata in via monitoria. CP_2
Tuttavia, atteso che nelle more del giudizio è intervenuto il quasi integrale pagamento dell'importo di cui alla fattura , il Pt_3
decreto ingiuntivo deve essere revocato, quale naturale conseguenza della parziale estinzione del debito, atteso che il processo di cognizione, cui ha dato luogo la proposta opposizione, in tanto può chiudersi con una sentenza di condanna, in quanto il credito ancora perduri e nella misura accertata al momento della decisione.
In tal senso si è espressa più volte la Cassazione (cfr. Cass. Civ.
S.U. 7448/1993; Cass. Civ. 21432/2011 così massimate: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo — che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione —
l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere
9 probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo”).
Tali considerazioni, oltre all'infondatezza delle ragioni dell'opposizione, giustificano la revoca del decreto ingiuntivo n.
2362/2022 di questo Tribunale e la conseguente condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta della residua somma di euro 7.315,57 oltre Iva 4%, oltre interessi moratori ex
D.lgs 231/2002 dal dovuto sino all'effettivo soddisfo, oltre la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio. Queste ultime sono liquidate in dispositivo – e distratte in favore dei procuratori dell'opposta - sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, con esclusione delle spese per la fase istruttoria, non essendo stata svolta attività istruttoria endoprocessuale.
Sentenza esecutiva per legge
Così deciso in Palermo 16.10.2025
Il Got
TE UT
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