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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/04/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2139/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Stefania Deiana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2139/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAOLA SERRA Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
col patrocinio degli avv.ti MANUELA LADU e ANTONELLO PIANA Controparte_1
APPELLATO
oggetto: appello sentenza del giudice di pace di Sassari n. 243 del 26 gennaio 2023
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Sassari, contrariis reiectis, in totale riforma dell'impugnata sentenza 1) in via principale e nel merito rigettare tutte le domande dell'attore odierno appellato perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
2) sempre con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”
PER L'APPELLATO: “Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
rigettare l'appello per i motivi indicati e confermare la sentenza per la correttezza della decisione e della motivazione congrua e ineccepibile;
con eventuale accoglimento ed integrazione dei motivi assorbiti Dichiarare le commissioni di istruttoria, di post erogazione, e per l'intermediario, o comunque denominate, illegittimamente imputate quali costi a carico del consumatore per i motivi sopra Controparte_1 esposti, per mancanza di giustificazione o vessatorietà delle clausole ex art. 33 CdC, o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, per nullità o mancanza dei contratti di mediazione, intermediazione tra terzi e consumatore, e dolo incidente e per ingiustificato arricchimento, e per l'effetto condannare alla restituzione della somma omnia di € 2.914 o veriore accertanda, oltre interessi al tasso Pt_1 contrattuale ed € 400 per spese di mediazione, e così per un totale di € 3.351 e comunque entro il limite di competenza per valore del Giudice adito;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario e con condanna ex art. 96 cpc per temerarietà dell'appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con citazione notificata il 31 luglio 2023 (già conveniva davanti Parte_1 Parte_2
a questo tribunale proponendo tempestivo appello contro la sentenza di cui in epigrafe, Controparte_1 notificatale il 29 giugno 2023, che aveva accolto la domanda dell'odierno appellato, diretta a sentir dichiarare la nullità di alcune commissioni applicate ad un contratto di finanziamento.
CP_ Esponeva l'appellante che il sig. aveva domandato al giudice adito di rilevare l'illegittimità delle commissioni di istruttoria, di post erogazione e per l'intermediario, o comunque denominate, trattandosi di costi posti a carico del beneficiario del prestito in difetto di alcuna giustificazione causale e quindi con sostanziale mancanza della relativa prestazione. Le relative clausole contrattuali del contratto di finanziamento, concluso dall'attore nel 2015 e rimborsato mediante cessione del quinto, erano inoltre da reputarsi vessatorie, stipulate in violazione della forma scritta ex artt. 125 bis e 125 novies del TUB e adottate in violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza gravanti sulla società finanziaria. In particolare, l'attore aveva allegato l'illegittimità delle commissioni istruttorie a favore della Banca mandataria, quantificate in € 1.413,36, affermando che non era indicata alcuna “banca mandataria” e che l'importo preteso era eccessivo, delle commissioni post erogazione per la banca mandataria, quantificate in ulteriori € 761,04 perché prive di “carattere remunerativo” e di quelle per l'intermediario del credito, addebitate per € 453,00 perché il consumatore si era “rivolto direttamente alla senza l'intervento di terzi operatori. Ne aveva quindi chiesto la restituzione, a Parte_2 titolo di indebito, con interessi e rimborso (€ 400 euro) per le spese di mediazione.
La convenuta si era costituita innanzi al giudice di prime cure ed aveva chiesto il rigetto della domanda, osservando che tutte le commissioni, comprese quelle inerenti all'attività istruttoria e di intermediazione, peraltro chiaramente illustrate nella documentazione anche precontrattuale fornita al mutuatario, erano legittime e giustificate dall'attività svolta dalla mutuante e dagli intermediari finanziari, siccome dirette a remunerarne le prestazioni di consulenza ed assistenza espletate su incarico CP_ della banca. Aggiungeva che il 2 maggio 2019 il seguendo le indicazioni fornitegli al riguardo dalla banca, aveva estinto anticipatamente il prestito.
Tanto premesso, lamentava che con la sentenza di accoglimento della domanda proposta dal Pt_1 mutuatario il giudice di primo grado aveva erroneamente accolto la domanda attrice, ritenendo le clausole contrattuali inerenti alle commissioni contestate nulle perché prive di giustificazione funzionale, nonché vessatorie, e condannandola alla restituzione della somma di 2914 euro, oltre a 400 euro per spese di mediazione, con gli interessi e le spese di lite.
La banca proponeva quindi gravame, censurando la dichiarazione di nullità delle clausole contestate e l'improprio richiamo alla violazione dell'art. 125 bis del TUB, essendo i costi tutti correttamente inclusi nel calcolo del TAEG, come peraltro pacifico. Osservava come proprio il rinvio all'art. 125 bis
TUB, effettuato dal giudicante, fosse in contrasto con detta disposizione che prevede espressamente, richiamando l'art. 121 TUB, come gli oneri dell'operazione finanziaria siano costituiti dagli interessi e da “tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito stipulato, i quali devono essere inclusi nel TAEG”, non essendo pertanto corretto che la remunerazione dell'attività imprenditoriale del mutuante debba essere soddisfatta dalla solo corresponsione degli interessi, come ritenuto nella sentenza impugnata.
Aggiungeva l'appellante che dette attività erano correttamente remunerate in quanto necessarie al regolare svolgimento del rapporto e perciò dotate di una specifica funzione economico sociale.
pagina 2 di 6 Quanto alla commissione istruttoria, sottolineava che i costi ivi annoverati erano connessi alla procedura di avvio del finanziamento e a tutte le attività prodromiche alla conclusione del contratto, il cui effettivo espletamento non era stato contestato.
Circa le commissioni “post erogazione” aggiungeva l'appellante come queste concernessero l'attività di incasso delle rate dall'ente pensionistico, la gestione anche contabile del prestito dopo l'erogazione e l'assunzione del rischio per decesso del cedente, trattandosi comunque di prestazioni funzionali allo svolgimento del rapporto e in quanto tali da remunerare.
Sosteneva poi come fosse legittima anche la commissione per l'intermediario del credito, dovuta “per le prestazioni effettuate per la promozione del prestito nei confronti del richiedente (…) per le attività di offerta fuori sede e di consulenza, raccolta dei documenti necessari per l'istruttoria e l'espletamento degli adempimenti previsti in materia di trasparenza bancaria, antiriciclaggio e trattamento dei dati personali”, espressamente richiamate dall'art. 4 delle condizioni generali allegate al contratto.
L'appellante censurava dunque le motivazioni adottate dal gdp, peraltro del tutto generiche al riguardo essendosi il giudicante limitato a richiamare il dato normativo senza fornire alcuna puntuale argomentazione, e negava che fosse ravvisabile quello squilibrio giuridico che, alterando il sinallagma contrattuale, deponeva secondo l'assunto della controparte per la vessatorietà delle clausole ai sensi degli artt. 33 e 34 del CdC.
Sulla base di tali motivi di gravame, chiedeva la totale riforma della sentenza impugnata, Pt_1 CP_ anche in punto di condanna alle spese, concludendo per il rigetto delle domande proposte dal
Si costituiva l'appellato e contestava le ragioni a fondamento del gravame ribadendo la mancanza di trasparenza del contratto in ordine all'identificazione dell'intermediario finanziario e dell'agente cui sarebbero destinate le commissioni, soggetti che non avevano provato di aver informato il cliente del loro ruolo, e che non era stato firmato il contratto ex art. 125 novies TUB tra gli intermediari e il consumatore.
Ribadiva come il contratto di finanziamento prevedesse i costi in contestazione, palesemente anomali rispetto all'ammontare degli interessi e sommati al capitale finanziato, realizzandosi in tal modo un illegittimo effetto anatocistico, per attività già comprese nell'istruttoria e nell'attivazione del prestito, essendo quindi essi privi di giustificazione causale. Richiamava al riguardo le previsioni introdotte dall'art. 125 novies, TUB che imponeva la stipulazione per iscritto dei contratti con intermediari del credito, figure non intervenute nella specie.
Riproponeva comunque le eccezioni già sollevate in primo grado in ordine alla vessatorietà delle clausole e alla mancanza di trasparenza del contratto, concludendo per il rigetto del gravame.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 13 febbraio 2025 sulle riferite conclusioni.
***
L'appello è parzialmente fondato e dev'essere accolto nei limiti di cui alle seguenti motivazioni.
Le voci in contestazione, riportate nel modulo informativo contenente le “informazioni europee di base” e nel contratto di finanziamento, concernono le commissioni di istruttoria (€ 1413,36), quelle inerenti all'intermediario finanziario (addebitate per € 453,00), nonché le commissioni “post pagina 3 di 6 erogazione” che comprendono quelle per la gestione del rischio assicurativo diretto per perdita dell'impiego o decesso dell'assicurato (€ 761,04).
La sentenza merita conferma con riferimento alla commissione relativa ai costi d'intermediazione e di agenzia.
Vengono in considerazione nella specie sia i principi di chiarezza ed informazione imposti nella redazione dei contratti di credito e, segnatamente a quelli regolati dal codice del consumo, oltre che dal
TUB (si richiamano in particolare, gli artt. 116 e 117, 123, 124, 125 bis e 125 novies del TUB, l'art. 34, co. 2° e 35 del CdC), sia, correlativamente, la necessità che, con adeguata trasparenza, gli elementi contrattuali che individuano le prestazioni a carico dell'esercente il credito e che concorrono quindi a integrare l'elemento causale del contratto siano oggettivamente individuabili e comprensibili, riferendosi ad attività reali e quindi remunerabili in quanto tali.
Devono, in particolare, valorizzarsi, alla stregua delle richiamate disposizioni, l'obbligo di forma scritta degli accordi, di specifica sottoscrizione delle clausole contrattuali e, in generale, di fornire al consumatore tutte le informazioni utili per comprendere le caratteristiche dell'operazione e del rapporto contrattuale, nonché il costo effettivo del credito. Per soddisfare detto requisito occorre, invero, che le clausole contrattuali siano redatte in modo corretto, completo e comprensibile.
Con riferimento agli oneri e commissioni previsti quale remunerazione del soggetto erogatore del credito, occorre dunque che anche il lessico utilizzato sia semplice e tale da poter essere compreso dalla generalità della clientela cui il prestito è destinato.
Solo un'effettiva trasparenza delle clausole e delle condizioni contrattuali può, invero, consentire il doveroso esame, necessario nei contratti col consumatore, della natura del corrispettivo preteso, quindi inerente all'effettiva ricorrenza della causa giustificativa del costo posto a carico del beneficiario del prestito e all'eventuale individuazione dell'eventuale squilibrio fra prestazioni offerte e controprestazioni a carico del mutuatario (al riguardo, Cass civ. n. 23655/2021), ossia fra diritti ed obblighi delle parti. Squilibrio che dà luogo al carattere abusivo delle clausole contrattuali.
In buona sostanza, indicare delle prestazioni non individuate in modo chiaro e comprensibile, e comunque non riferibili ad attività o servizi effettivamente offerti dal finanziatore e che debbano quindi trovare una remunerazione distinta e ulteriore rispetto al normale corrispettivo del prestito, costituito dagli interessi, o, ancora, costituenti duplicazioni di voci inerenti a prestazioni già enunciate da altre clausole, viola il principio che impone l'equilibrio (non economico, ex art. 34, co.2, cdc, ma giuridico) fra diritti ed obblighi nascenti dal contratto. Devono, prima ancora e in generale, ritenersi nulle per difetto di causa ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c., quelle clausole che prevedano, alterando la correlazione fra prestazione e controprestazione, la remunerazione a carico del consumatore di attività non individuabili in modo chiaro e comprensibile, oltre che duplicate rispetto ad altre già previste.
Tanto più ove esse siano riferite all'intervento di intermediari o agenti nell'attività preparatoria e di erogazione del credito che in concreto non abbiano mai preso parte né reso alcun servizio specifico in ordine alle vicende contrattuali.
Nella specie, le richiamate commissioni d'intermediazione incorrono, anche per la mancanza di chiarezza circa il riferimento ad attività e servizi effettivamente prestati ed ulteriori rispetto a quelli pagina 4 di 6 rientranti nell'attività istruttoria e nell'ordinaria gestione del prestito, già addebitati al cliente, nel vizio di totale assenza di causa, non essendo dato comprenderne l'effettiva funzione economico sociale.
In particolare, appare alquanto opaca la distinzione fra il ruolo e gli adempimenti riconducibili alla banca erogatrice del prestito e quelli ascrivibili al soggetto terzo agente in attività finanziaria convenzionato con la medesima banca, essendo peraltro indiscusso che il mutuatario si era rivolto direttamente alla senza l'effettivo ed autonomo intervento di soggetti terzi, invero non Parte_2 distinguibili e sulla cui concreta attività nulla ha argomentato l'appellante. Detta commissione non torva dunque adeguata illustrazione e fondamento, non essendo dato comprendere, anche in ragione della evidente duplicazione delle attività d'istruttoria (già remunerate con un importo alquanto considerevole), a quale agente o a quale funzione d'intermediazione si riferiscano.
Alla parcellizzazione delle relative prestazioni a carico del mutuatario non sembra infatti corrispondere una altrettanto varia offerta di servizi al consumatore che nella fase di avvio del finanziamento non sembra godere in concreto di alcuna prestazione ulteriore e diversa da quella di informazione ed erogazione del mutuo. E' sufficiente notare al riguardo (v. contratto di finanziamento allegato dall'appellante: doc.2) come le attività e prestazioni remunerate dal consumatore e descritte al punto
3.1 sub B (commissione di istruttoria) siano in buona parte sovrapponibili a quelle enunciate sub 3.1 F
(remunerazione dell'intermediario del credito), laddove si reitera, fra l'altro, il riferimento alle attività di raccolta dei documenti necessari per l'istruttoria e l'espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio, duplicandosi dunque i costi in difetto di giustificazione causale.
La decisione resa dal giudice di prime cure al riguardo dev'essere pertanto condivisa.
L'appello va invece accolto con riferimento ai costi di istruttoria e di gestione del prestito successiva alla sua erogazione.
Quanto ai primi, che comprendono anche l'assistenza alla rete distributiva e all'area istruttoria nella fase precontrattuale, la ricezione e il controllo della documentazione fornita dal cliente, la delibera della pratica, l'elaborazione dati necessaria in funzione della normativa antiriciclaggio e anti usura, la notifica all'amministrazione ceduta, nonché ogni altro costo connesso, essi risultano correttamente riconducibili a tale commissione che appare dunque giustificata, sebbene prevista nella specie per un ammontare alquanto considerevole (€ 1413,36) in relazione all'importo del finanziamento. Invero, come peraltro riconosciuto dallo stesso attore nella citazione introduttiva del giudizio, essa concerne attività ed oneri compresi nel TAEG, effettivamente preliminari e funzionali all'erogazione del prestito, non assumendo invece alcuna significativa rilevanza il differente profilo del suo costo elevato, non potendo venire in considerazione eventuali ragioni di squilibrio meramente economico, anche ai fini della vessatorietà delle clausole, trattandosi di costi chiaramente indicati e funzionalmente giustificati.
Il relativo gravame è pertanto accolto, risultando corretto il rilievo dell'appellante attinente alla legittima imposizione delle spese d'istruttoria.
Quanto alla giustificazione funzionale della commissione per i costi di gestione, essa risiede essenzialmente nella necessità di coprire gli oneri assicurativi, dato che, sebbene la relativa voce (v. contratto, 3.1, lettera C) annoveri anche una serie di adempimenti che non sembrano remunerare servizi specifici rientrando nell'ordinaria attività d'impresa successiva all'erogazione del prestito e di riscossione dei ratei di rimborso dovuti dal mutuatario, la clausola appare coerente alle regole di trasparenza imposte all'esercente l'attività di erogazione del credito ai consumatori, sottolineandosi pagina 5 di 6 come abbia al riguardo adeguatamente illustrato, sia nel modulo SECCI che nel contratto di Pt_1 finanziamento, la necessità della polizza assicurativa obbligatoriamente stipulata a garanzia del credito.
In ragione del limitato accoglimento del gravame sono compensate per la metà le spese processuali del presente grado d'appello, liquidate per l'intero come in dispositivo e poste per la residua metà a carico dell'appellato, stante la prevalente soccombenza, mentre sono rideterminate come in dispositivo le spese di lite del primo grado di giudizio, apparendo giustificato quantomeno l'accoglimento parziale della domanda attrice, qui confermato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie, per quanto di ragione,
l'appello proposto da e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara non Parte_1 dovuta la sola commissione per l'intermediario, illegittimamente addebitata all'appellato
[...]
per la somma di € 453,00, condannando la banca alla rifusione in favore del difensore CP_1 antistatario dell'appellato della somma di € 400,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge, per le spese processuali del giudizio di primo grado.
Condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante della metà delle spese processuali del presente giudizio di gravame, liquidate per l'intero in complessivi € 1250,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge, e compensate per la metà residua.
Sassari 28 aprile 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Stefania Deiana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2139/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAOLA SERRA Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
col patrocinio degli avv.ti MANUELA LADU e ANTONELLO PIANA Controparte_1
APPELLATO
oggetto: appello sentenza del giudice di pace di Sassari n. 243 del 26 gennaio 2023
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Sassari, contrariis reiectis, in totale riforma dell'impugnata sentenza 1) in via principale e nel merito rigettare tutte le domande dell'attore odierno appellato perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
2) sempre con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”
PER L'APPELLATO: “Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
rigettare l'appello per i motivi indicati e confermare la sentenza per la correttezza della decisione e della motivazione congrua e ineccepibile;
con eventuale accoglimento ed integrazione dei motivi assorbiti Dichiarare le commissioni di istruttoria, di post erogazione, e per l'intermediario, o comunque denominate, illegittimamente imputate quali costi a carico del consumatore per i motivi sopra Controparte_1 esposti, per mancanza di giustificazione o vessatorietà delle clausole ex art. 33 CdC, o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, per nullità o mancanza dei contratti di mediazione, intermediazione tra terzi e consumatore, e dolo incidente e per ingiustificato arricchimento, e per l'effetto condannare alla restituzione della somma omnia di € 2.914 o veriore accertanda, oltre interessi al tasso Pt_1 contrattuale ed € 400 per spese di mediazione, e così per un totale di € 3.351 e comunque entro il limite di competenza per valore del Giudice adito;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario e con condanna ex art. 96 cpc per temerarietà dell'appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con citazione notificata il 31 luglio 2023 (già conveniva davanti Parte_1 Parte_2
a questo tribunale proponendo tempestivo appello contro la sentenza di cui in epigrafe, Controparte_1 notificatale il 29 giugno 2023, che aveva accolto la domanda dell'odierno appellato, diretta a sentir dichiarare la nullità di alcune commissioni applicate ad un contratto di finanziamento.
CP_ Esponeva l'appellante che il sig. aveva domandato al giudice adito di rilevare l'illegittimità delle commissioni di istruttoria, di post erogazione e per l'intermediario, o comunque denominate, trattandosi di costi posti a carico del beneficiario del prestito in difetto di alcuna giustificazione causale e quindi con sostanziale mancanza della relativa prestazione. Le relative clausole contrattuali del contratto di finanziamento, concluso dall'attore nel 2015 e rimborsato mediante cessione del quinto, erano inoltre da reputarsi vessatorie, stipulate in violazione della forma scritta ex artt. 125 bis e 125 novies del TUB e adottate in violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza gravanti sulla società finanziaria. In particolare, l'attore aveva allegato l'illegittimità delle commissioni istruttorie a favore della Banca mandataria, quantificate in € 1.413,36, affermando che non era indicata alcuna “banca mandataria” e che l'importo preteso era eccessivo, delle commissioni post erogazione per la banca mandataria, quantificate in ulteriori € 761,04 perché prive di “carattere remunerativo” e di quelle per l'intermediario del credito, addebitate per € 453,00 perché il consumatore si era “rivolto direttamente alla senza l'intervento di terzi operatori. Ne aveva quindi chiesto la restituzione, a Parte_2 titolo di indebito, con interessi e rimborso (€ 400 euro) per le spese di mediazione.
La convenuta si era costituita innanzi al giudice di prime cure ed aveva chiesto il rigetto della domanda, osservando che tutte le commissioni, comprese quelle inerenti all'attività istruttoria e di intermediazione, peraltro chiaramente illustrate nella documentazione anche precontrattuale fornita al mutuatario, erano legittime e giustificate dall'attività svolta dalla mutuante e dagli intermediari finanziari, siccome dirette a remunerarne le prestazioni di consulenza ed assistenza espletate su incarico CP_ della banca. Aggiungeva che il 2 maggio 2019 il seguendo le indicazioni fornitegli al riguardo dalla banca, aveva estinto anticipatamente il prestito.
Tanto premesso, lamentava che con la sentenza di accoglimento della domanda proposta dal Pt_1 mutuatario il giudice di primo grado aveva erroneamente accolto la domanda attrice, ritenendo le clausole contrattuali inerenti alle commissioni contestate nulle perché prive di giustificazione funzionale, nonché vessatorie, e condannandola alla restituzione della somma di 2914 euro, oltre a 400 euro per spese di mediazione, con gli interessi e le spese di lite.
La banca proponeva quindi gravame, censurando la dichiarazione di nullità delle clausole contestate e l'improprio richiamo alla violazione dell'art. 125 bis del TUB, essendo i costi tutti correttamente inclusi nel calcolo del TAEG, come peraltro pacifico. Osservava come proprio il rinvio all'art. 125 bis
TUB, effettuato dal giudicante, fosse in contrasto con detta disposizione che prevede espressamente, richiamando l'art. 121 TUB, come gli oneri dell'operazione finanziaria siano costituiti dagli interessi e da “tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito stipulato, i quali devono essere inclusi nel TAEG”, non essendo pertanto corretto che la remunerazione dell'attività imprenditoriale del mutuante debba essere soddisfatta dalla solo corresponsione degli interessi, come ritenuto nella sentenza impugnata.
Aggiungeva l'appellante che dette attività erano correttamente remunerate in quanto necessarie al regolare svolgimento del rapporto e perciò dotate di una specifica funzione economico sociale.
pagina 2 di 6 Quanto alla commissione istruttoria, sottolineava che i costi ivi annoverati erano connessi alla procedura di avvio del finanziamento e a tutte le attività prodromiche alla conclusione del contratto, il cui effettivo espletamento non era stato contestato.
Circa le commissioni “post erogazione” aggiungeva l'appellante come queste concernessero l'attività di incasso delle rate dall'ente pensionistico, la gestione anche contabile del prestito dopo l'erogazione e l'assunzione del rischio per decesso del cedente, trattandosi comunque di prestazioni funzionali allo svolgimento del rapporto e in quanto tali da remunerare.
Sosteneva poi come fosse legittima anche la commissione per l'intermediario del credito, dovuta “per le prestazioni effettuate per la promozione del prestito nei confronti del richiedente (…) per le attività di offerta fuori sede e di consulenza, raccolta dei documenti necessari per l'istruttoria e l'espletamento degli adempimenti previsti in materia di trasparenza bancaria, antiriciclaggio e trattamento dei dati personali”, espressamente richiamate dall'art. 4 delle condizioni generali allegate al contratto.
L'appellante censurava dunque le motivazioni adottate dal gdp, peraltro del tutto generiche al riguardo essendosi il giudicante limitato a richiamare il dato normativo senza fornire alcuna puntuale argomentazione, e negava che fosse ravvisabile quello squilibrio giuridico che, alterando il sinallagma contrattuale, deponeva secondo l'assunto della controparte per la vessatorietà delle clausole ai sensi degli artt. 33 e 34 del CdC.
Sulla base di tali motivi di gravame, chiedeva la totale riforma della sentenza impugnata, Pt_1 CP_ anche in punto di condanna alle spese, concludendo per il rigetto delle domande proposte dal
Si costituiva l'appellato e contestava le ragioni a fondamento del gravame ribadendo la mancanza di trasparenza del contratto in ordine all'identificazione dell'intermediario finanziario e dell'agente cui sarebbero destinate le commissioni, soggetti che non avevano provato di aver informato il cliente del loro ruolo, e che non era stato firmato il contratto ex art. 125 novies TUB tra gli intermediari e il consumatore.
Ribadiva come il contratto di finanziamento prevedesse i costi in contestazione, palesemente anomali rispetto all'ammontare degli interessi e sommati al capitale finanziato, realizzandosi in tal modo un illegittimo effetto anatocistico, per attività già comprese nell'istruttoria e nell'attivazione del prestito, essendo quindi essi privi di giustificazione causale. Richiamava al riguardo le previsioni introdotte dall'art. 125 novies, TUB che imponeva la stipulazione per iscritto dei contratti con intermediari del credito, figure non intervenute nella specie.
Riproponeva comunque le eccezioni già sollevate in primo grado in ordine alla vessatorietà delle clausole e alla mancanza di trasparenza del contratto, concludendo per il rigetto del gravame.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 13 febbraio 2025 sulle riferite conclusioni.
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L'appello è parzialmente fondato e dev'essere accolto nei limiti di cui alle seguenti motivazioni.
Le voci in contestazione, riportate nel modulo informativo contenente le “informazioni europee di base” e nel contratto di finanziamento, concernono le commissioni di istruttoria (€ 1413,36), quelle inerenti all'intermediario finanziario (addebitate per € 453,00), nonché le commissioni “post pagina 3 di 6 erogazione” che comprendono quelle per la gestione del rischio assicurativo diretto per perdita dell'impiego o decesso dell'assicurato (€ 761,04).
La sentenza merita conferma con riferimento alla commissione relativa ai costi d'intermediazione e di agenzia.
Vengono in considerazione nella specie sia i principi di chiarezza ed informazione imposti nella redazione dei contratti di credito e, segnatamente a quelli regolati dal codice del consumo, oltre che dal
TUB (si richiamano in particolare, gli artt. 116 e 117, 123, 124, 125 bis e 125 novies del TUB, l'art. 34, co. 2° e 35 del CdC), sia, correlativamente, la necessità che, con adeguata trasparenza, gli elementi contrattuali che individuano le prestazioni a carico dell'esercente il credito e che concorrono quindi a integrare l'elemento causale del contratto siano oggettivamente individuabili e comprensibili, riferendosi ad attività reali e quindi remunerabili in quanto tali.
Devono, in particolare, valorizzarsi, alla stregua delle richiamate disposizioni, l'obbligo di forma scritta degli accordi, di specifica sottoscrizione delle clausole contrattuali e, in generale, di fornire al consumatore tutte le informazioni utili per comprendere le caratteristiche dell'operazione e del rapporto contrattuale, nonché il costo effettivo del credito. Per soddisfare detto requisito occorre, invero, che le clausole contrattuali siano redatte in modo corretto, completo e comprensibile.
Con riferimento agli oneri e commissioni previsti quale remunerazione del soggetto erogatore del credito, occorre dunque che anche il lessico utilizzato sia semplice e tale da poter essere compreso dalla generalità della clientela cui il prestito è destinato.
Solo un'effettiva trasparenza delle clausole e delle condizioni contrattuali può, invero, consentire il doveroso esame, necessario nei contratti col consumatore, della natura del corrispettivo preteso, quindi inerente all'effettiva ricorrenza della causa giustificativa del costo posto a carico del beneficiario del prestito e all'eventuale individuazione dell'eventuale squilibrio fra prestazioni offerte e controprestazioni a carico del mutuatario (al riguardo, Cass civ. n. 23655/2021), ossia fra diritti ed obblighi delle parti. Squilibrio che dà luogo al carattere abusivo delle clausole contrattuali.
In buona sostanza, indicare delle prestazioni non individuate in modo chiaro e comprensibile, e comunque non riferibili ad attività o servizi effettivamente offerti dal finanziatore e che debbano quindi trovare una remunerazione distinta e ulteriore rispetto al normale corrispettivo del prestito, costituito dagli interessi, o, ancora, costituenti duplicazioni di voci inerenti a prestazioni già enunciate da altre clausole, viola il principio che impone l'equilibrio (non economico, ex art. 34, co.2, cdc, ma giuridico) fra diritti ed obblighi nascenti dal contratto. Devono, prima ancora e in generale, ritenersi nulle per difetto di causa ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c., quelle clausole che prevedano, alterando la correlazione fra prestazione e controprestazione, la remunerazione a carico del consumatore di attività non individuabili in modo chiaro e comprensibile, oltre che duplicate rispetto ad altre già previste.
Tanto più ove esse siano riferite all'intervento di intermediari o agenti nell'attività preparatoria e di erogazione del credito che in concreto non abbiano mai preso parte né reso alcun servizio specifico in ordine alle vicende contrattuali.
Nella specie, le richiamate commissioni d'intermediazione incorrono, anche per la mancanza di chiarezza circa il riferimento ad attività e servizi effettivamente prestati ed ulteriori rispetto a quelli pagina 4 di 6 rientranti nell'attività istruttoria e nell'ordinaria gestione del prestito, già addebitati al cliente, nel vizio di totale assenza di causa, non essendo dato comprenderne l'effettiva funzione economico sociale.
In particolare, appare alquanto opaca la distinzione fra il ruolo e gli adempimenti riconducibili alla banca erogatrice del prestito e quelli ascrivibili al soggetto terzo agente in attività finanziaria convenzionato con la medesima banca, essendo peraltro indiscusso che il mutuatario si era rivolto direttamente alla senza l'effettivo ed autonomo intervento di soggetti terzi, invero non Parte_2 distinguibili e sulla cui concreta attività nulla ha argomentato l'appellante. Detta commissione non torva dunque adeguata illustrazione e fondamento, non essendo dato comprendere, anche in ragione della evidente duplicazione delle attività d'istruttoria (già remunerate con un importo alquanto considerevole), a quale agente o a quale funzione d'intermediazione si riferiscano.
Alla parcellizzazione delle relative prestazioni a carico del mutuatario non sembra infatti corrispondere una altrettanto varia offerta di servizi al consumatore che nella fase di avvio del finanziamento non sembra godere in concreto di alcuna prestazione ulteriore e diversa da quella di informazione ed erogazione del mutuo. E' sufficiente notare al riguardo (v. contratto di finanziamento allegato dall'appellante: doc.2) come le attività e prestazioni remunerate dal consumatore e descritte al punto
3.1 sub B (commissione di istruttoria) siano in buona parte sovrapponibili a quelle enunciate sub 3.1 F
(remunerazione dell'intermediario del credito), laddove si reitera, fra l'altro, il riferimento alle attività di raccolta dei documenti necessari per l'istruttoria e l'espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio, duplicandosi dunque i costi in difetto di giustificazione causale.
La decisione resa dal giudice di prime cure al riguardo dev'essere pertanto condivisa.
L'appello va invece accolto con riferimento ai costi di istruttoria e di gestione del prestito successiva alla sua erogazione.
Quanto ai primi, che comprendono anche l'assistenza alla rete distributiva e all'area istruttoria nella fase precontrattuale, la ricezione e il controllo della documentazione fornita dal cliente, la delibera della pratica, l'elaborazione dati necessaria in funzione della normativa antiriciclaggio e anti usura, la notifica all'amministrazione ceduta, nonché ogni altro costo connesso, essi risultano correttamente riconducibili a tale commissione che appare dunque giustificata, sebbene prevista nella specie per un ammontare alquanto considerevole (€ 1413,36) in relazione all'importo del finanziamento. Invero, come peraltro riconosciuto dallo stesso attore nella citazione introduttiva del giudizio, essa concerne attività ed oneri compresi nel TAEG, effettivamente preliminari e funzionali all'erogazione del prestito, non assumendo invece alcuna significativa rilevanza il differente profilo del suo costo elevato, non potendo venire in considerazione eventuali ragioni di squilibrio meramente economico, anche ai fini della vessatorietà delle clausole, trattandosi di costi chiaramente indicati e funzionalmente giustificati.
Il relativo gravame è pertanto accolto, risultando corretto il rilievo dell'appellante attinente alla legittima imposizione delle spese d'istruttoria.
Quanto alla giustificazione funzionale della commissione per i costi di gestione, essa risiede essenzialmente nella necessità di coprire gli oneri assicurativi, dato che, sebbene la relativa voce (v. contratto, 3.1, lettera C) annoveri anche una serie di adempimenti che non sembrano remunerare servizi specifici rientrando nell'ordinaria attività d'impresa successiva all'erogazione del prestito e di riscossione dei ratei di rimborso dovuti dal mutuatario, la clausola appare coerente alle regole di trasparenza imposte all'esercente l'attività di erogazione del credito ai consumatori, sottolineandosi pagina 5 di 6 come abbia al riguardo adeguatamente illustrato, sia nel modulo SECCI che nel contratto di Pt_1 finanziamento, la necessità della polizza assicurativa obbligatoriamente stipulata a garanzia del credito.
In ragione del limitato accoglimento del gravame sono compensate per la metà le spese processuali del presente grado d'appello, liquidate per l'intero come in dispositivo e poste per la residua metà a carico dell'appellato, stante la prevalente soccombenza, mentre sono rideterminate come in dispositivo le spese di lite del primo grado di giudizio, apparendo giustificato quantomeno l'accoglimento parziale della domanda attrice, qui confermato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie, per quanto di ragione,
l'appello proposto da e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara non Parte_1 dovuta la sola commissione per l'intermediario, illegittimamente addebitata all'appellato
[...]
per la somma di € 453,00, condannando la banca alla rifusione in favore del difensore CP_1 antistatario dell'appellato della somma di € 400,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge, per le spese processuali del giudizio di primo grado.
Condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante della metà delle spese processuali del presente giudizio di gravame, liquidate per l'intero in complessivi € 1250,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge, e compensate per la metà residua.
Sassari 28 aprile 2025
Il giudice
Stefania Deiana
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