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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/12/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 913/2023 R.G. promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Solarino, Parte_1
Via Palestro n. 45, c.f./p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Maria Guerci e dall'Avv.
SO ER, come da procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, in Siracusa Viale Santa Panagia n. 90
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, , nato a [...] il [...], residente a [...], Controparte_1
Via Amendola 76, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Li Noce, C.F._1 come da procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Siracusa,
Via Indipendenza n. 38.
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Con decreto reso all'udienza del 13.11.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3, c.p.c., e veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1970/2022, emesso dal Tribunale di Siracusa, in data 27.12.2022, con il quale si ingiungeva il pagamento da parte della ditta individuale Controparte_1 , la somma di euro 42.700,00, oltre interessi ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 ed alle spese e
[...] compensi per presunti lavori extracontrattuali eseguiti nell'ambito del contratto di appalto concluso in data 06.07.2019 per la ristrutturazione di un immobile sito in Siracusa, Via Riviera Dionisio il
Grande 79, che prevedeva la realizzazione di opere edili per un corrispettivo pari ad euro 161.290,96, oltre IVA.
Deduceva la opponente – appaltante che a seguito dei notevoli ritardi consumati nell'esecuzione dei lavori, che avevano determinato il rischio di perdita del finanziamento mediante il POR FERSR
2014/2020 Azione 3.5.1_01 aveva comunicato alla ditta appaltatrice, in data 14.04.2021, il recesso anticipato;
che di conseguenza in data 16.04.2021, le parti avevano eseguito un sopralluogo congiunto, in esito al quale la appaltatrice aveva ritirato le proprie attrezzature, chiedendo la redazione della contabilità finale da parte del direttore dei lavori, Ing. il quale aveva CP_2 elaborato una relazione finale ed un quadro comparativo, operando una comparazione tra il progetto originario e l' ultimo SAL( il 6°) da cui emergeva un debito dell'impresa appaltatrice pari alla somma di euro 2.099,86.
Deduceva che dalla contabilità finale dei lavori eseguiti emergeva che la somma complessivamente dovuta alla appaltatrice ammontava ad euro 144.391,44, oltre Iva, laddove i versamenti erano stati eseguiti per la maggior somma di euro 146.491,30; che incoato un procedimento di accertamento tecnico preventivo dichiarato inammissibile, era stata emessa fattura che poi era stata posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, che riguardava un computo metrico relativo a lavori extra contrattuali, privo tuttavia di sottoscrizione e disconosciuto dalla opponente.
Deduceva infine l'opponente di aver provveduto a pagare direttamente a Parte_2
la fornitura di battiscopa e mattonelle, con un acconto di euro 1.907,90, importo posto a carico
[...] della ditta opposta.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo, contestando la fondatezza della pretesa ivi azionata, e in via riconvenzionale, la condanna della ditta opposta al pagamento della somma di euro
4.007,76 (euro 2.099,86+1.907,90), oltre interessi maturati e maturandi.
Si costituiva in giudizio la , deducendo di aver eseguito Controparte_1 le opere commissionate dal contratto di appalto stipulato in data 06.07.2019, nonché ulteriori lavori extra capitolato, per un importo pari ad euro 42.700,00 che erano stati oggetto dell'opposto monitorio.
Deduceva che il Geom. nominato per la direzione lavori e la contabilità nel Controparte_3 contratto di appalto, aveva inviato alla ditta appaltatrice, in allegato alla email del 24.03.2021, un dettagliato computo metrico relativo a tali nuove opere che erano state eseguite dalla appaltatrice ma mai contabilizzate nel 6°SAL e nella contabilità finale effettuata dal direttore dei lavori.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione con domanda riconvenzionale e della opposizione. All'esito della compiuta istruttoria, nel corso della quale veniva disposta CTU, la causa con decreto reso all'udienza del 13.11.2025, veniva rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti e decisa, nel termine assegnato di giorni 30, come da dispositivo che segue.
*********
L'opposizione va accolta per i motivi che seguono.
La vicenda concerne il diritto dell'impresa appaltatrice, odierna opposta, alla corresponsione del corrispettivo per l'esecuzione di opere extra capitolato.
In punto di diritto, la disciplina in materia di appalto, in tema di variazioni nella esecuzione delle opere appaltate, all'art. 1659 c.c., prevede che l'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate e che detta autorizzazione deve provarsi per iscritto. L'appaltatore, infatti, è tenuto ad eseguire l'opera in base al progetto del committente e non può apportarvi unilateralmente variazioni non necessarie.
Dall'altra parte, ai sensi del disposto dell'art. 1661 c.c., il committente può apportare variazioni al progetto purchè il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto.
Tale misura è posta a tutela dell'appaltatore che non può vedere stravolto il progetto concordato, salvo che lo stesso abbia accettato di compiere le ulteriori opere richieste, dando vita ad una ipotesi di modifica concordata dei patti originari.
In tema di regime probatorio, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che, se le modifiche sono dovute all'iniziativa dell'appaltatore, l'art. 1659 c. c. richiede che siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione sia attestata da un atto scritto ad substantiam, diversamente, se le variazioni sono richieste dal committente, l'art. 1661 c.c. permette all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che tali variazioni sono state richieste dal committente (Cass. n.
21823/2024).
Nella fattispecie, non risulta provato, nemmeno in via presuntiva, che la committente, opponente odierna, abbia autorizzato le opere extra capitolato oggetto di causa e/o che le abbia commissionate.
In proposito, la ditta opposta, è in grado di fornire soltanto una email datata 24.03.2021, recante in allegato un computo metrico modificato con l'aggiunta di ulteriori lavori, privo di specifica sottoscrizione delle parti e proveniente dall'indirizzo email ” sì da Email_1 ricondurla al Geom. addetto alla direzione lavori, fatto di per sé inidoneo a Controparte_3 supportare la pretesa vantata dalla opposta in ordine ai lavori extra capitolato, anche a fronte del disconoscimento operato espresso della committente.
Invero l'elemento fondamentale che supporta la esigibilità di tale pretesa è il compimento dei lavori previa autorizzazione del committente, prova che nel caso non risulta essere stata fornita, e che non può essere colmata dalla prova della effettiva esecuzione dei lavori extra contratto, elemento fattuale che seppur rilevante non è decisivo, in assenza di prova dell'autorizzazione da parte della società committente, odierna opponente.
Si aggiunga poi che del resto nello stesso contratto di appalto del 06.07.2019 risulta apposta una clausola nella quale si legge all'art. 2, che “l'impresa appaltatrice non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali” ad ulteriore riprova della necessità di una specifica preventiva autorizzazione a lavori extra convenuta concordemente dalle parti stipulanti.
La esecuzione di lavori extra capitolato non autorizzati è stata poi posta dalla stessa committente a fondamento della dichiarazione di recesso anticipato inoltrata in data 14.04.2021, nella quale si contestavano oltre ai gravi ritardi nel completamento dei lavori anche la richiesta di somme per lavori effettuati senza autorizzazione.
Si aggiunga poi che le parti addivenivano alla redazione per concorde volontà , all'esito del sopralluogo in data 16.04.2021, della contabilità finale da parte del direttore dei lavori, da cui risultavano eseguiti lavori dalla ditta appaltatrice per il corrispettivo di euro 144.391,44, oltre Iva, a fronte dei quali invece risultavano eseguiti versamenti da parte della opponente per la maggiore somma di euro 146.491,30, risultando, quindi, un credito in favore di quest'ultima pari alla somma di euro 2.099,86 .
Né del resto emerge alcun elemento a supporto della necessaria autorizzazione a lavori extra da parte del nominato CTU, che del resto nella relazione versata in atti ha precisato “……in funzione di quanto inserito nei fascicoli in atti, non si è in grado di stabilire se determinate lavorazioni siano o meno state eseguite e da chi, il perché e, quindi, di verificarne le quantità […] Si ribadisce che le somme desunte derivano da ragionamenti volti al raggiungimento di un accordo, non dalla verifica puntuale di tutte le quantità delle varie lavorazioni, in tale ottica molte lavorazioni sono state decurtate. Alla base del tentativo di conciliazione, portato avanti dalla scrivente, vi è la consapevolezza che molte quantità non possono essere verificate e che, nel momento in cui sorgono contestazioni sul chi abbia eseguito una determinata lavorazione, la scrivente non ha, allo stato, i mezzi per stabilire chi abbia fatto cosa.” ( così relazione del CTU, pagg. 4/6).
Alla luce degli evidenziati elementi deve quindi ritenersi carente di prova la pretesa creditoria azionata in via monitoria, dovendosi quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Chiede ancora la opponente accertarsi in via riconvenzionale il credito a proprio favore pari alla somma di euro 2.099,86, attestato dal direttore dei lavori, nominato nell'ambito del contratto di appalto intercorso tra le odierne parti, nella contabilità finale.
La domanda è fondata. Invero la fondatezza della pretesa restitutoria in oggetto discende dal fatto che è stata accertata da un soggetto, per l'appunto il direttore dei lavori, deputato da entrambe le parti in forza del contratto a tale accertamento, il cui operato non è stato comunque ex adverso contestato.
Ad altra conclusione deve addivenirsi invece in ordine alla ulteriore domanda in via riconvenzionale con cui la opponente ha richiesto il rimborso della somma di euro 1.907,90, asseritamente pagata dalla opponente direttamente alla fornitrice per l'acquisto di battiscopa Parte_2
e mattonelle, rimasta sfornita di prova, dovendosi ritenere insufficienti le due fatture quietanzate nei confronti del terzo, quale deve qualificarsi la odierna opposta.( vedi sul punto Cass. Sez. 6-1,
Ordinanza n. 3897/2021; + n. 24690/2017;Cass. n. 3122/2024).
Va rilevata l'inidoneità delle dette fatture a costituire prova della pretesa restitutoria azionata dalla odierna opponente in via riconvenzionale
Infatti la fattura versata in atti dall' opponente per un importo pari ad euro 7.465,71, superiore al credito vantato, pari invece ad euro 1.907,90, reca un'annotazione di acconto, pari a euro 1.000,00 con accanto una firma, senza alcuna espressa annotazione “pagato” o indicativa in modo inequivocabile dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione e l'entità della somma versata.
Né a diversa conclusione può addivenirsi con riferimento alla seconda fattura, in quanto le annotazioni a penna ivi rilevabili, non sono per evidenza niente affatto intellegibili e, come tali, devono ritenersi inidonee a fornire prova del titolo e dell'entità del credito.
Quanto alle spese processuali, ivi comprese quelle di CTU, seguono la prevalente soccombenza di parte opposta limitatamente a due terzi, avendo riguardo all'accoglimento della opposizione nonché
a quello solo parziale della proposta riconvenzionale, e possono liquidarsi per l'intero, ai sensi del
DM n. 55/2014 e successive modifiche, come da dispositivo che segue, compensandosi per il residuo.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 913/2023
r.g. in accoglimento per quanto di ragione dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
nei confronti di così dispone: Parte_1 Controparte_1
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1970/2022;
- in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 2.099,86, oltre interessi come da domanda fino al soddisfo;
[...]
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
delle spese processuali nei limiti di 2/3 che liquida per l'intero nella somma Parte_1 di euro 5.077,33, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, disponendone per il residuo terzo la compensazione;
- pone in via definitiva a carico di parte opposta i compensi liquidati già al CTU in via provvisoria con decreto del 30.8.2025.
Siracusa 15 dicembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 913/2023 R.G. promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Solarino, Parte_1
Via Palestro n. 45, c.f./p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Maria Guerci e dall'Avv.
SO ER, come da procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, in Siracusa Viale Santa Panagia n. 90
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, , nato a [...] il [...], residente a [...], Controparte_1
Via Amendola 76, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Li Noce, C.F._1 come da procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Siracusa,
Via Indipendenza n. 38.
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Con decreto reso all'udienza del 13.11.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3, c.p.c., e veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1970/2022, emesso dal Tribunale di Siracusa, in data 27.12.2022, con il quale si ingiungeva il pagamento da parte della ditta individuale Controparte_1 , la somma di euro 42.700,00, oltre interessi ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 ed alle spese e
[...] compensi per presunti lavori extracontrattuali eseguiti nell'ambito del contratto di appalto concluso in data 06.07.2019 per la ristrutturazione di un immobile sito in Siracusa, Via Riviera Dionisio il
Grande 79, che prevedeva la realizzazione di opere edili per un corrispettivo pari ad euro 161.290,96, oltre IVA.
Deduceva la opponente – appaltante che a seguito dei notevoli ritardi consumati nell'esecuzione dei lavori, che avevano determinato il rischio di perdita del finanziamento mediante il POR FERSR
2014/2020 Azione 3.5.1_01 aveva comunicato alla ditta appaltatrice, in data 14.04.2021, il recesso anticipato;
che di conseguenza in data 16.04.2021, le parti avevano eseguito un sopralluogo congiunto, in esito al quale la appaltatrice aveva ritirato le proprie attrezzature, chiedendo la redazione della contabilità finale da parte del direttore dei lavori, Ing. il quale aveva CP_2 elaborato una relazione finale ed un quadro comparativo, operando una comparazione tra il progetto originario e l' ultimo SAL( il 6°) da cui emergeva un debito dell'impresa appaltatrice pari alla somma di euro 2.099,86.
Deduceva che dalla contabilità finale dei lavori eseguiti emergeva che la somma complessivamente dovuta alla appaltatrice ammontava ad euro 144.391,44, oltre Iva, laddove i versamenti erano stati eseguiti per la maggior somma di euro 146.491,30; che incoato un procedimento di accertamento tecnico preventivo dichiarato inammissibile, era stata emessa fattura che poi era stata posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, che riguardava un computo metrico relativo a lavori extra contrattuali, privo tuttavia di sottoscrizione e disconosciuto dalla opponente.
Deduceva infine l'opponente di aver provveduto a pagare direttamente a Parte_2
la fornitura di battiscopa e mattonelle, con un acconto di euro 1.907,90, importo posto a carico
[...] della ditta opposta.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo, contestando la fondatezza della pretesa ivi azionata, e in via riconvenzionale, la condanna della ditta opposta al pagamento della somma di euro
4.007,76 (euro 2.099,86+1.907,90), oltre interessi maturati e maturandi.
Si costituiva in giudizio la , deducendo di aver eseguito Controparte_1 le opere commissionate dal contratto di appalto stipulato in data 06.07.2019, nonché ulteriori lavori extra capitolato, per un importo pari ad euro 42.700,00 che erano stati oggetto dell'opposto monitorio.
Deduceva che il Geom. nominato per la direzione lavori e la contabilità nel Controparte_3 contratto di appalto, aveva inviato alla ditta appaltatrice, in allegato alla email del 24.03.2021, un dettagliato computo metrico relativo a tali nuove opere che erano state eseguite dalla appaltatrice ma mai contabilizzate nel 6°SAL e nella contabilità finale effettuata dal direttore dei lavori.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione con domanda riconvenzionale e della opposizione. All'esito della compiuta istruttoria, nel corso della quale veniva disposta CTU, la causa con decreto reso all'udienza del 13.11.2025, veniva rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti e decisa, nel termine assegnato di giorni 30, come da dispositivo che segue.
*********
L'opposizione va accolta per i motivi che seguono.
La vicenda concerne il diritto dell'impresa appaltatrice, odierna opposta, alla corresponsione del corrispettivo per l'esecuzione di opere extra capitolato.
In punto di diritto, la disciplina in materia di appalto, in tema di variazioni nella esecuzione delle opere appaltate, all'art. 1659 c.c., prevede che l'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate e che detta autorizzazione deve provarsi per iscritto. L'appaltatore, infatti, è tenuto ad eseguire l'opera in base al progetto del committente e non può apportarvi unilateralmente variazioni non necessarie.
Dall'altra parte, ai sensi del disposto dell'art. 1661 c.c., il committente può apportare variazioni al progetto purchè il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto.
Tale misura è posta a tutela dell'appaltatore che non può vedere stravolto il progetto concordato, salvo che lo stesso abbia accettato di compiere le ulteriori opere richieste, dando vita ad una ipotesi di modifica concordata dei patti originari.
In tema di regime probatorio, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che, se le modifiche sono dovute all'iniziativa dell'appaltatore, l'art. 1659 c. c. richiede che siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione sia attestata da un atto scritto ad substantiam, diversamente, se le variazioni sono richieste dal committente, l'art. 1661 c.c. permette all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che tali variazioni sono state richieste dal committente (Cass. n.
21823/2024).
Nella fattispecie, non risulta provato, nemmeno in via presuntiva, che la committente, opponente odierna, abbia autorizzato le opere extra capitolato oggetto di causa e/o che le abbia commissionate.
In proposito, la ditta opposta, è in grado di fornire soltanto una email datata 24.03.2021, recante in allegato un computo metrico modificato con l'aggiunta di ulteriori lavori, privo di specifica sottoscrizione delle parti e proveniente dall'indirizzo email ” sì da Email_1 ricondurla al Geom. addetto alla direzione lavori, fatto di per sé inidoneo a Controparte_3 supportare la pretesa vantata dalla opposta in ordine ai lavori extra capitolato, anche a fronte del disconoscimento operato espresso della committente.
Invero l'elemento fondamentale che supporta la esigibilità di tale pretesa è il compimento dei lavori previa autorizzazione del committente, prova che nel caso non risulta essere stata fornita, e che non può essere colmata dalla prova della effettiva esecuzione dei lavori extra contratto, elemento fattuale che seppur rilevante non è decisivo, in assenza di prova dell'autorizzazione da parte della società committente, odierna opponente.
Si aggiunga poi che del resto nello stesso contratto di appalto del 06.07.2019 risulta apposta una clausola nella quale si legge all'art. 2, che “l'impresa appaltatrice non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali” ad ulteriore riprova della necessità di una specifica preventiva autorizzazione a lavori extra convenuta concordemente dalle parti stipulanti.
La esecuzione di lavori extra capitolato non autorizzati è stata poi posta dalla stessa committente a fondamento della dichiarazione di recesso anticipato inoltrata in data 14.04.2021, nella quale si contestavano oltre ai gravi ritardi nel completamento dei lavori anche la richiesta di somme per lavori effettuati senza autorizzazione.
Si aggiunga poi che le parti addivenivano alla redazione per concorde volontà , all'esito del sopralluogo in data 16.04.2021, della contabilità finale da parte del direttore dei lavori, da cui risultavano eseguiti lavori dalla ditta appaltatrice per il corrispettivo di euro 144.391,44, oltre Iva, a fronte dei quali invece risultavano eseguiti versamenti da parte della opponente per la maggiore somma di euro 146.491,30, risultando, quindi, un credito in favore di quest'ultima pari alla somma di euro 2.099,86 .
Né del resto emerge alcun elemento a supporto della necessaria autorizzazione a lavori extra da parte del nominato CTU, che del resto nella relazione versata in atti ha precisato “……in funzione di quanto inserito nei fascicoli in atti, non si è in grado di stabilire se determinate lavorazioni siano o meno state eseguite e da chi, il perché e, quindi, di verificarne le quantità […] Si ribadisce che le somme desunte derivano da ragionamenti volti al raggiungimento di un accordo, non dalla verifica puntuale di tutte le quantità delle varie lavorazioni, in tale ottica molte lavorazioni sono state decurtate. Alla base del tentativo di conciliazione, portato avanti dalla scrivente, vi è la consapevolezza che molte quantità non possono essere verificate e che, nel momento in cui sorgono contestazioni sul chi abbia eseguito una determinata lavorazione, la scrivente non ha, allo stato, i mezzi per stabilire chi abbia fatto cosa.” ( così relazione del CTU, pagg. 4/6).
Alla luce degli evidenziati elementi deve quindi ritenersi carente di prova la pretesa creditoria azionata in via monitoria, dovendosi quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Chiede ancora la opponente accertarsi in via riconvenzionale il credito a proprio favore pari alla somma di euro 2.099,86, attestato dal direttore dei lavori, nominato nell'ambito del contratto di appalto intercorso tra le odierne parti, nella contabilità finale.
La domanda è fondata. Invero la fondatezza della pretesa restitutoria in oggetto discende dal fatto che è stata accertata da un soggetto, per l'appunto il direttore dei lavori, deputato da entrambe le parti in forza del contratto a tale accertamento, il cui operato non è stato comunque ex adverso contestato.
Ad altra conclusione deve addivenirsi invece in ordine alla ulteriore domanda in via riconvenzionale con cui la opponente ha richiesto il rimborso della somma di euro 1.907,90, asseritamente pagata dalla opponente direttamente alla fornitrice per l'acquisto di battiscopa Parte_2
e mattonelle, rimasta sfornita di prova, dovendosi ritenere insufficienti le due fatture quietanzate nei confronti del terzo, quale deve qualificarsi la odierna opposta.( vedi sul punto Cass. Sez. 6-1,
Ordinanza n. 3897/2021; + n. 24690/2017;Cass. n. 3122/2024).
Va rilevata l'inidoneità delle dette fatture a costituire prova della pretesa restitutoria azionata dalla odierna opponente in via riconvenzionale
Infatti la fattura versata in atti dall' opponente per un importo pari ad euro 7.465,71, superiore al credito vantato, pari invece ad euro 1.907,90, reca un'annotazione di acconto, pari a euro 1.000,00 con accanto una firma, senza alcuna espressa annotazione “pagato” o indicativa in modo inequivocabile dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione e l'entità della somma versata.
Né a diversa conclusione può addivenirsi con riferimento alla seconda fattura, in quanto le annotazioni a penna ivi rilevabili, non sono per evidenza niente affatto intellegibili e, come tali, devono ritenersi inidonee a fornire prova del titolo e dell'entità del credito.
Quanto alle spese processuali, ivi comprese quelle di CTU, seguono la prevalente soccombenza di parte opposta limitatamente a due terzi, avendo riguardo all'accoglimento della opposizione nonché
a quello solo parziale della proposta riconvenzionale, e possono liquidarsi per l'intero, ai sensi del
DM n. 55/2014 e successive modifiche, come da dispositivo che segue, compensandosi per il residuo.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 913/2023
r.g. in accoglimento per quanto di ragione dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
nei confronti di così dispone: Parte_1 Controparte_1
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1970/2022;
- in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 2.099,86, oltre interessi come da domanda fino al soddisfo;
[...]
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
delle spese processuali nei limiti di 2/3 che liquida per l'intero nella somma Parte_1 di euro 5.077,33, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, disponendone per il residuo terzo la compensazione;
- pone in via definitiva a carico di parte opposta i compensi liquidati già al CTU in via provvisoria con decreto del 30.8.2025.
Siracusa 15 dicembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore