Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2290 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare dell'1 aprile 2025 e vertente tra
TRA
, (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese, per procura in atti, dall'Avv. Guido GIANNINI;
C.F._2
APPELLANTI
E
c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Nicola DONATO per procura in atti;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. la proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_3
2319/2018, ottenuto da e per il pagamento di Euro 48.000,00 (24.000 Parte_1 Parte_2 ciascuna) a titolo di quota, chiedendo a) dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per essere la relativa domanda già stata proposta in sede di arbitrato rituale;
b) dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto in quanto la domanda avrebbe dovuto formare oggetto di un nuovo procedimento arbitrale;
c) accertare il mancato inadempimento da parte della in ordine alle proprie obbligazioni sociali e conseguente Parte_3
d) accertare illegittimità della domanda avanzata in via monitoria per l'ammontare di €. 24.000,00 non essendo possibile la restituzione della somma di €. 2000,00 conferita a titolo di spese amministrative;
e) con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.
Le opposte e si costituivano in giudizio, con comparsa depositata in data Parte_1 Parte_2
5.3.2019, precisando le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2319/2018, essendo l'opposizione non fondata su prova scritta, e non essendo la controversia di facile e pronta soluzione;
2) accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione per mancata notifica alle controparti nel domicilio eletto dell'atto di citazione in opposizione e per decorso del termine di cui all'art. 645 c.p.c.; 3) rigettare l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità della domanda per la sussistenza di ne bis in idem, essendo diversa la natura della domanda avanzata in sede monitoria rispetto a quella proposta dinanzi al Collegio Arbitrale;
4) rigettare l'eccezione di improcedibilità della domanda conseguente alla competenza del Collegio Arbitrale, non essendo provata la qualità di socio delle convenute ed essendo la richiesta di restituzione avanzata in via monitoria inerente al solo rapporto di scambio, senza alcuna contestazione del rapporto sociale;
5) rigettare la domanda attorea volta a ridurre il quantum dovuto, non essendo provata la qualità di socio e l'ammontare delle spese amministrative affrontate;
6) accertare e dichiarare l'inadempimento della e per l'effetto Controparte_1 condannare la medesima Società alla restituzione della somma di €. 24.000,00 ciascuna;
7) con vittoria di spese, competenze, rimborso forfettario 15%, ed onorari da distrarsi”.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha revocato il decreto ingiuntivo e compensato tra le parti le spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha rilevato , quanto alla questione della notifica dell'opposizione, quanto segue: ““va anzitutto verificata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione e quindi la tempestività dell'opposizione. Al riguardo la notificazione dell'atto di citazione è stata effettuata ed eseguita all'indirizzo dello studio del difensore risultante dal timbro apposto dal medesimo sulla busta includente il decreto ingiuntivo, con validità della stessa poiché indirizzata in luogo riferibile al procuratore, come si ricava dalla relazione redatta dall'agente del fornitore servizio postale (con l'immissione dell'avviso in cassetta) anche se trattasi di indirizzo diverso da quello indicato all'ordine di appartenenza”.
Quanto , poi, alla clausola arbitrale, ha ritenuto che l'art. 34 dello Statuto , riferibile anche alle liti relative alla qualità di socio, prevedesse un arbitrato rituale, con conseguenti effetto di riserva al giudizio arbitrale della controversia.
§ 2 — Hanno proposto appello le originarie opposte, in epigrafe indicate, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ NEL MERITO: accogliere il presente appello e per
l'effetto accertare e dichiarare l'l'improcedibilità dell'atto di citazione in opposizione per mancata notifica alle controparti nel domicilio eletto e per decorso del termine di cui all'art. 645 c.p.c e per
l'effetto nulla l'impugnata sentenza n. 2111/2019 (Rep. 3880/2019) emessa in data 21.11.2019 dal Tribunale Ordinario di Velletri – Sezione Civile - Dott. Roberto CAMILLETTI - nel procedimento avente R.G.N. 7416/2019;
NEL MERITO: accogliere il presente appello e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza n.
2111/2019 (Rep. 3880/2019), emessa in data 21.11.2019 dal Tribunale Ordinario di Velletri –
Sezione Civile - Dott. Roberto CAMILLETTI - nel procedimento avente R.G.N. 7416/2019 per i motivi dedotti in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA, ammettere la prova documentale, come articolata e dedotta nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte”.
Ha resistito la società appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
Le parti hanno depositato le note di trattazione scritta riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo titolato “SULL'IMPROCEDIBILTÀ DELLA PROPOSTA OPPOSIZIONE
A DECRETO INGIUNTIVO PER DIFETTO/INESISTENZA DI NOTIFICA E PER DECORSO DEL
TERMINE DI CUI ALL'ART. 645 C.P.C.” le appellanti lamentano che la sentenza è viziata per la violazione e falsa applicazione degli artt. 645 c.p.c. e 638 c.p.c., nonché l'omessa e contradditoria motivazione, ricostruendo i tempi e le modalità della notifica dell'atto di opposizione, avvenuta ad indirizzo e domicilio diverso – a seguito di mutamento avvenuto il 4.10.18 e comunicato all'Ordine
– da quello ove la notifica, inesistente, è stata effettuata in data 10.11.18.
Richiamate questioni relative all'elezione di domicilio e giurisprudenza, concludono per la invalidità insanabile della notifica.
§ 3.2 — Col secondo motivo titolato “ SULL'IMPROCEDIBILTÀ DELLA PROPOSTA
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO. SUL DIFETTO DI MOTIVAZIONE” le parti appellanti, riportato il brano di motivazione (“ al riguardo la notificazione dell'atto di citazione è stata effettuata ed eseguita all'indirizzo dello studio del difensore risultante dal timbro apposto dal medesimo sulla busta includente il decreto ingiuntivo, con validità della stessa poiché indirizzata in luogo riferibile al procuratore”) denunciano: “Evidente come la motivazione addotta sia del tutto carente e contraddittoria, se non addirittura mancante, non essendo stata compiutamente valutata e motivata, come eccepito e richiesto in sede di costituzione in giudizio, la circostanza dell'avvenuto trasferimento dello Studio professionale del procuratore alle liti.”, invocando la prevalenza dell'elemento personale (in tema di notifiche) rispetto al dato topografico. § 3.3 — Col terzo motivo titolato “ SULLE RICHIESTE ISTRUTTORIE ARTICOLATE NEL CORSO
DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO” le parti appellanti chiedono l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 CPC, in particolare chiedendo in particolare, l'ammissione, quale prova documentale, della comunicazione di trasferimento del domicilio professionale e dell'estratto autentico rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, attestante proprio la data dell'effettivo trasferimento.
§ 4 — L'appello – limitato alla sola questione della validità della notifica dell'atto di opposizione, quindi, della sua esistenza e tempestività - è infondato.
I motivi di doglianza, tutti strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
Il gravame si fonda sulla tesi della inesistenza della notifica (in data 10.11.18) dell'atto di opposizione, perché avvenuta sostanzialmente in luogo ove non vi sarebbe stato – sin dal 4 ottobre
2018 – alcun interesse/attività del difensore delle appellanti a seguito del trasferimento dello studio e della attività forense ad altro indirizzo, ritualmente comunicato all'ordine professionale in pari data.
Ritiene il Collegio di condividere appieno il ragionamento logico giuridico – sebbene sintetico – del
Tribunale per le seguenti ragioni che operano anche ad integrazione della sentenza impugnata che qui si conferma.
Il dato certo risulta “per tabulas”: la notifica dell'atto di opposizione è stata richiesta all'ufficiale giudiziario con l'indicazione dell'indirizzo che risultava dall'intestazione del ricorso per decreto ingiuntivo così come dalla procura alle liti in esso versata.
L'ufficiale giudiziario, per mezzo del servizio postale, ha eseguito la notifica che è andata a buon fine, elemento peraltro che differenzia il caso in esame con quelli cui si riferisce la molteplicità delle pronunce giurisprudenziali indicate in gravame.
Infatti, è stata effettuata una notifica ex art. 140 CPC con affissione di avviso e immissione in cassetta,
e conseguente compiuta giacenza del plico.
E' evidente – come implicitamente ha ritenuto il Tribunale – che per poter operare tale attestazione,
l'ufficiale giudiziario ha rivenuto il nominativo del difensore delle odierne appellanti ed una cassetta postale a lui riferibile, con la conseguenza che detti dati conducono a ritenere che, in realtà, al di là del dato formale (che ancora oggi le appellanti vorrebbero provare richiamando documenti allegati alla memoria istruttoria, ma trattasi di elementi appunto irrilevanti) detto difensore aveva ancora in quel luogo affari e interessi tanto da far permanere i suoi riferimenti visibili e utilizzabili dall'ufficiale giudiziario.
Le attestazioni da quest'ultimo redatte circa le attività da egli svolte fanno fede fino a querela di falso, sicchè in assenza di ciò, dimostrano la detta sussistenza di interessi ed affari, si ripete a prescindere dal dato formale del cambio di studio comunicato all'Ordine.
La compiuta giacenza, quindi, del plico – che equivale a presunzione di conoscenza ex art. 1335 C.C.
– non può di certo ritenersi imputabile alla parte appellata, che ha proceduto in modo corretto e rituale.
Da escludersi, dunque, non solo la denunciata inesistenza della notifica, ma anche una sua nullità, visto che vi era ancora un chiaro collegamento tra quel luogo (ove il destinatario era ancora reperibile ai sensi dell'art. 140 CPC) e il difensore delle appellanti come indicato, anche nel suo domicilio, nel ricorso monitorio. Non vi era, infine, alcun onere a carico dell'Ufficiale Giudiziario di eseguire ulteriori indagini circa il mutamento di indirizzo dello studio professionale atteso che quest'ultimo era ancora individuabile con chiari elementi quali il nominativo del professionista sul citofono e l'esistenza sempre a lui riferibile di cassetta postale.
Pertanto, tutte le sentenze di legittimità citate dalle appellanti sono inconferenti, perché si riferiscono agli oneri di diligenza operanti in caso di esito negativo (e successivo necessario riavvio tempestivo) della notifica, atteso che quest'ultima – come detto – ha avuto esito positivo ex art. 140 CPC in presenza di tutti i presupposti dalla norma previsti.
Ne consegue la reiezione di un gravame che , nel merito, non ripropone alcuna questione, ormai decisa in via definitiva.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00 Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 2111/19 del tribunale di Velletri, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna le parti appellanti, in solido tra loro, alla rifusione – in favore di parte appellata – delle spese del grado che si liquidano in Euro 9.991,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara le parti appellanti tenute, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'1 aprile 2025 Il consigliere estensore
IL PRESIDENTE