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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/05/2025, n. 2444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2444 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 17443/2022 promossa da:
elettivamente domiciliata in Padula, via Nazionale 574, Controparte_1
presso lo studio degli avv. Federico Maggio e Maria Santarsenio, che la rappresentano e difendono per delega in atti;
attrice;
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Torino, via Brofferio 1, presso lo Controparte_2
studio degli avv. Andrea Bonato e Federico Sette, che la rappresentano e difendono per delega in atti;
convenuta.
Oggetto: vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “… Nel merito,
Revocare il provvedimento monitorio in quanto il credito ingiunto è sfornito dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità per effetto della mancanza delle prove idonee stabilite dalla legge;
Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla alla Controparte_1
con riguardo al rapporto rilevato con il provvedimento opposto, per CP_2
l'intervenuto pagamento della somma ingiunta attraverso il bonifico bancario del
12/01/2022;
In via subordinata e salvo gravame, ridurre la pretesa della CP_2 nei limiti dell'equo e del giusto;
Condannare l'opposta al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.”
Convenuta: “… NEL MERITO
- rigettare, per i motivi di cui agli atti dell'esponente, l'avversaria opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque dichiarare tenuta e condannare la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della
[...]
in persona del presidente e legale rappresentante Parte_1 sig. , della somma di € 13.618,44, oltre interessi moratori ex d.lgs. CP_3
231/2002 maggiorati di due punti percentuali per la cessione di beni deteriorabili, dalla scadenza della fattura al saldo;
- Respingere per i motivi di cui agli atti dell'esponente, le domande tutte rivolte nei confronti dell'esponente nel presente giudizio.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, anche della fase monitoria, oltre
15% per spese forfettarie, CPA ed IVA, oltre alla condanna della controparte al pagamento di una sanzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cod. proc. civ. nella misura di € 5.000,00 o nella diversa e anche maggiore misura che sarà determinata dall'Ill.mo Giudice.
IN VIA ISTRUTTORIA…”
MOTIVAZIONE
1. L'attrice ha proposto opposizione, chiedendone la revoca, al decreto ingiuntivo n. 6597/2022, con cui era stato ad essa intimato il pagamento, in favore della convenuta, della somma di € 13.618,44 (oltre interessi e spese della
2 procedura) a titolo di corrispettivo per la fornitura di latte di cui alla fattura n.
591/2021, asseritamente rimasta insoluta.
L'opponente ha rilevato di avere già corrisposto alla Controparte_2
l'importo dalla stessa preteso, tramite bonifico bancario effettuato alle coordinate
Iban indicate dall'opposta nella mail recante la fattura contestata;
cionondimeno, essendo dette coordinate risultate errate verosimilmente a seguito di un'attività fraudolenta di terzi, ha richiamato l'art. 1189 Cc ed invocato l'effetto solutorio del pagamento al creditore apparente.
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione avversaria, sul presupposto dell'assenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi di cui all'art. 1189 Cc, in particolare sottolineando come ad essere stato oggetto di attacco hacker fosse stata proprio la casella postale dell'opponente.
2. La natura della controversia rende necessario soffermarsi sull'art. 1189
Cc, il quale attribuisce rilevanza all'apparenza giuridica, in deroga al principio generale secondo cui il pagamento è liberatorio solo se effettuato al creditore o al suo rappresentante. La fattispecie opera in presenza di due elementi, uno soggettivo ed uno oggettivo, che vanno entrambi provati dalla parte debitrice, qui attrice in opposizione. Il primo è costituito dalla buona fede del debitore, intesa quale ignoranza incolpevole di ledere la pretesa del creditore effettivo, mentre il secondo è rappresentato dalla situazione di fatto difforme dalla situazione di diritto, risultante da circostanze univoche capaci di indurre in errore qualunque debitore che usi l'ordinaria diligenza.
Con riferimento alla norma in esame la Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato che “l'effetto liberatorio di cui all'art. 1189 c.c. è collegato al principio dell'apparenza giuridica che ne costituisce il fondamento e siccome l'apparenza deve essere ricondotta ad un comportamento del creditore (non potendo dipendere dalle mere affermazioni o dal comportamento dell'accipiens), l'art. 1189 c.c. è applicabile solo se l'apparenza risulti giustificata da circostanze univoche e concludenti riferibili al creditore, sì da far sorgere nel debitore un ragionevole affidamento, esente da colpa, sulla effettiva sussistenza della facoltà apparente dell'accipiens di ricevere il pagamento” (Cass. 20847/2013; analogamente, in materia di rappresentanza, Cass. 27349/2023, 24980/2020, 15645/2017 e
9328/2015).
3 3. In applicazione di questi principi, l'opposizione della Controparte_1 va respinta, in quanto la stessa non ha assolto all'onere probatorio di cui l'art. 1189
Cc, così come interpretato dalla giurisprudenza, grava la parte debitrice.
Fermo che l'elemento soggettivo della buona fede del debitore non è contestato dalla , occorre soffermarsi sugli altri requisiti della Controparte_2
norma in esame.
Quanto all'elemento oggettivo delle circostanze univoche generatrici di un affidamento incolpevole del debitore, va rilevato che l'opponente ha effettuato il bonifico alle coordinate Iban effettivamente riportate nella copia di cortesia della fattura mandata via mail secondo le solite modalità e che il messaggio è pervenuto dall'abituale indirizzo mail del mittente. La non aveva perciò Controparte_1
ragione di dubitare della correttezza di quanto comunicatole e di compiere ulteriori verifiche, non essendo peraltro inconsueto che una società abbia più conti o cambi l'istituto bancario di appoggio.
Il punto è che in base alla consulenza tecnica del dr. , dalla Per_1 quale non v'è ragione di discostarsi, l'apparenza discende da circostanze non riferibili al creditore, in quanto la casella di posta elettronica manomessa è quella della debitrice. Dalla consulenza emerge, invero, che lato generazione della fattura ed invio tramite il sistema online non vi è nulla di anomalo, mentre l'account della risulta avere, ancora al momento delle indagini peritali, Controparte_1
configurazioni modificate con filtri blocchi su mittenti e filtri posta, indicativi di una compromissione di tipo Man in The Mail.
Quanto alle osservazioni del consulente di parte attrice secondo cui le risultanze della consulenza non sarebbero dirimenti nel caso di specie, dato che le fatture non provengono dall'indirizzo della che il consulente ha Controparte_2
accertato essere bloccato, ma da un altro, con dominio Aruba, il dr. ha Per_1
esaurientemente risposto, proponendo considerazioni che qui si richiamano. In particolare, ha rilevato che, a prescindere dall'indirizzo da cui è pervenuta la fattura, l'opponente non è riuscita a produrre il messaggio di posta elettronica non contraffatto, ma solo la fattura modificata, a riprova del fatto che su quell'account, al momento del pervenimento della fattura, era già attiva l'impostazione di inoltro e cancellazione dei messaggi ricevuti dalla come mittente. Ciò Controparte_2
parrebbe trovare conferma nel fatto che da quando la comunica Controparte_2
4 con la tramite l'indirizzo personale di , Controparte_1 Persona_2
l'opponente riceve correttamente tutti i messaggi.
Infine, è inconferente la difesa dell'opponente, riferita negli scritti conclusivi, secondo cui la , ricevendo prima della consegna il pagamento, Controparte_2
avrebbe potuto accorgersi del mancato pervenimento della somma prima di effettuare la consegna della partita di latte in questione, in quanto, al fine di integrare la fattispecie di cui all'art. 1189 Cc, la colpa deve riferirsi alla situazione di apparenza e non già a circostanze sopravvenute.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto delle caratteristiche della controversia e delle questioni trattate, si liquidano CP_ in € 5.077,00 per compenso (in relazione alla nota spese depositata dalla e ai valori medi della tabella di riferimento), oltre rimborso delle spese CP_2 forfettarie nella misura del 15% e di quelle anticipate per la consulenza tecnica (€
530,40) e per l'onorario del proprio consulente di parte (€ 915,00), sussistendo nella specie la prova dell'esborso (Cass. 21402/2022 e 2605/2006).
Va, invece, rigettata la domanda di condanna per lite temeraria proposta dall'opposta nei confronti dell'opponente ai sensi dell'art. 96 Cpc, non sussistendone i relativi presupposti, anche tenuto in considerazione il fatto che, al fine di risolvere compiutamente la controversia, è stato necessario esperire una consulenza tecnica.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta l'opposizione e le domande proposte dalla nei Controparte_1 confronti della , disponendo l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. Controparte_2
6597/2022; condanna la a rimborsare alla le spese Controparte_1 Controparte_2 di lite, liquidate in € 5.077,00 per compenso dei difensori ed € 915,00 per compenso del consulente di parte, oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
Cpa e Iva;
pone le spese della consulenza tecnica a carico della Controparte_1
condanna la a rimborsare alla le spese Controparte_1 Controparte_2
5 della consulenza tecnica già anticipate, pari a € 530,40.
Torino, 19/05/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
Minuta redatta dalla Mot dr.ssa Lucrezia Gandolfo.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 17443/2022 promossa da:
elettivamente domiciliata in Padula, via Nazionale 574, Controparte_1
presso lo studio degli avv. Federico Maggio e Maria Santarsenio, che la rappresentano e difendono per delega in atti;
attrice;
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Torino, via Brofferio 1, presso lo Controparte_2
studio degli avv. Andrea Bonato e Federico Sette, che la rappresentano e difendono per delega in atti;
convenuta.
Oggetto: vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “… Nel merito,
Revocare il provvedimento monitorio in quanto il credito ingiunto è sfornito dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità per effetto della mancanza delle prove idonee stabilite dalla legge;
Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla alla Controparte_1
con riguardo al rapporto rilevato con il provvedimento opposto, per CP_2
l'intervenuto pagamento della somma ingiunta attraverso il bonifico bancario del
12/01/2022;
In via subordinata e salvo gravame, ridurre la pretesa della CP_2 nei limiti dell'equo e del giusto;
Condannare l'opposta al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.”
Convenuta: “… NEL MERITO
- rigettare, per i motivi di cui agli atti dell'esponente, l'avversaria opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque dichiarare tenuta e condannare la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della
[...]
in persona del presidente e legale rappresentante Parte_1 sig. , della somma di € 13.618,44, oltre interessi moratori ex d.lgs. CP_3
231/2002 maggiorati di due punti percentuali per la cessione di beni deteriorabili, dalla scadenza della fattura al saldo;
- Respingere per i motivi di cui agli atti dell'esponente, le domande tutte rivolte nei confronti dell'esponente nel presente giudizio.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, anche della fase monitoria, oltre
15% per spese forfettarie, CPA ed IVA, oltre alla condanna della controparte al pagamento di una sanzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cod. proc. civ. nella misura di € 5.000,00 o nella diversa e anche maggiore misura che sarà determinata dall'Ill.mo Giudice.
IN VIA ISTRUTTORIA…”
MOTIVAZIONE
1. L'attrice ha proposto opposizione, chiedendone la revoca, al decreto ingiuntivo n. 6597/2022, con cui era stato ad essa intimato il pagamento, in favore della convenuta, della somma di € 13.618,44 (oltre interessi e spese della
2 procedura) a titolo di corrispettivo per la fornitura di latte di cui alla fattura n.
591/2021, asseritamente rimasta insoluta.
L'opponente ha rilevato di avere già corrisposto alla Controparte_2
l'importo dalla stessa preteso, tramite bonifico bancario effettuato alle coordinate
Iban indicate dall'opposta nella mail recante la fattura contestata;
cionondimeno, essendo dette coordinate risultate errate verosimilmente a seguito di un'attività fraudolenta di terzi, ha richiamato l'art. 1189 Cc ed invocato l'effetto solutorio del pagamento al creditore apparente.
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione avversaria, sul presupposto dell'assenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi di cui all'art. 1189 Cc, in particolare sottolineando come ad essere stato oggetto di attacco hacker fosse stata proprio la casella postale dell'opponente.
2. La natura della controversia rende necessario soffermarsi sull'art. 1189
Cc, il quale attribuisce rilevanza all'apparenza giuridica, in deroga al principio generale secondo cui il pagamento è liberatorio solo se effettuato al creditore o al suo rappresentante. La fattispecie opera in presenza di due elementi, uno soggettivo ed uno oggettivo, che vanno entrambi provati dalla parte debitrice, qui attrice in opposizione. Il primo è costituito dalla buona fede del debitore, intesa quale ignoranza incolpevole di ledere la pretesa del creditore effettivo, mentre il secondo è rappresentato dalla situazione di fatto difforme dalla situazione di diritto, risultante da circostanze univoche capaci di indurre in errore qualunque debitore che usi l'ordinaria diligenza.
Con riferimento alla norma in esame la Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato che “l'effetto liberatorio di cui all'art. 1189 c.c. è collegato al principio dell'apparenza giuridica che ne costituisce il fondamento e siccome l'apparenza deve essere ricondotta ad un comportamento del creditore (non potendo dipendere dalle mere affermazioni o dal comportamento dell'accipiens), l'art. 1189 c.c. è applicabile solo se l'apparenza risulti giustificata da circostanze univoche e concludenti riferibili al creditore, sì da far sorgere nel debitore un ragionevole affidamento, esente da colpa, sulla effettiva sussistenza della facoltà apparente dell'accipiens di ricevere il pagamento” (Cass. 20847/2013; analogamente, in materia di rappresentanza, Cass. 27349/2023, 24980/2020, 15645/2017 e
9328/2015).
3 3. In applicazione di questi principi, l'opposizione della Controparte_1 va respinta, in quanto la stessa non ha assolto all'onere probatorio di cui l'art. 1189
Cc, così come interpretato dalla giurisprudenza, grava la parte debitrice.
Fermo che l'elemento soggettivo della buona fede del debitore non è contestato dalla , occorre soffermarsi sugli altri requisiti della Controparte_2
norma in esame.
Quanto all'elemento oggettivo delle circostanze univoche generatrici di un affidamento incolpevole del debitore, va rilevato che l'opponente ha effettuato il bonifico alle coordinate Iban effettivamente riportate nella copia di cortesia della fattura mandata via mail secondo le solite modalità e che il messaggio è pervenuto dall'abituale indirizzo mail del mittente. La non aveva perciò Controparte_1
ragione di dubitare della correttezza di quanto comunicatole e di compiere ulteriori verifiche, non essendo peraltro inconsueto che una società abbia più conti o cambi l'istituto bancario di appoggio.
Il punto è che in base alla consulenza tecnica del dr. , dalla Per_1 quale non v'è ragione di discostarsi, l'apparenza discende da circostanze non riferibili al creditore, in quanto la casella di posta elettronica manomessa è quella della debitrice. Dalla consulenza emerge, invero, che lato generazione della fattura ed invio tramite il sistema online non vi è nulla di anomalo, mentre l'account della risulta avere, ancora al momento delle indagini peritali, Controparte_1
configurazioni modificate con filtri blocchi su mittenti e filtri posta, indicativi di una compromissione di tipo Man in The Mail.
Quanto alle osservazioni del consulente di parte attrice secondo cui le risultanze della consulenza non sarebbero dirimenti nel caso di specie, dato che le fatture non provengono dall'indirizzo della che il consulente ha Controparte_2
accertato essere bloccato, ma da un altro, con dominio Aruba, il dr. ha Per_1
esaurientemente risposto, proponendo considerazioni che qui si richiamano. In particolare, ha rilevato che, a prescindere dall'indirizzo da cui è pervenuta la fattura, l'opponente non è riuscita a produrre il messaggio di posta elettronica non contraffatto, ma solo la fattura modificata, a riprova del fatto che su quell'account, al momento del pervenimento della fattura, era già attiva l'impostazione di inoltro e cancellazione dei messaggi ricevuti dalla come mittente. Ciò Controparte_2
parrebbe trovare conferma nel fatto che da quando la comunica Controparte_2
4 con la tramite l'indirizzo personale di , Controparte_1 Persona_2
l'opponente riceve correttamente tutti i messaggi.
Infine, è inconferente la difesa dell'opponente, riferita negli scritti conclusivi, secondo cui la , ricevendo prima della consegna il pagamento, Controparte_2
avrebbe potuto accorgersi del mancato pervenimento della somma prima di effettuare la consegna della partita di latte in questione, in quanto, al fine di integrare la fattispecie di cui all'art. 1189 Cc, la colpa deve riferirsi alla situazione di apparenza e non già a circostanze sopravvenute.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto delle caratteristiche della controversia e delle questioni trattate, si liquidano CP_ in € 5.077,00 per compenso (in relazione alla nota spese depositata dalla e ai valori medi della tabella di riferimento), oltre rimborso delle spese CP_2 forfettarie nella misura del 15% e di quelle anticipate per la consulenza tecnica (€
530,40) e per l'onorario del proprio consulente di parte (€ 915,00), sussistendo nella specie la prova dell'esborso (Cass. 21402/2022 e 2605/2006).
Va, invece, rigettata la domanda di condanna per lite temeraria proposta dall'opposta nei confronti dell'opponente ai sensi dell'art. 96 Cpc, non sussistendone i relativi presupposti, anche tenuto in considerazione il fatto che, al fine di risolvere compiutamente la controversia, è stato necessario esperire una consulenza tecnica.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta l'opposizione e le domande proposte dalla nei Controparte_1 confronti della , disponendo l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. Controparte_2
6597/2022; condanna la a rimborsare alla le spese Controparte_1 Controparte_2 di lite, liquidate in € 5.077,00 per compenso dei difensori ed € 915,00 per compenso del consulente di parte, oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
Cpa e Iva;
pone le spese della consulenza tecnica a carico della Controparte_1
condanna la a rimborsare alla le spese Controparte_1 Controparte_2
5 della consulenza tecnica già anticipate, pari a € 530,40.
Torino, 19/05/2025.
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Minuta redatta dalla Mot dr.ssa Lucrezia Gandolfo.
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