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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/07/2025, n. 3167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3167 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. nella causa iscritta al n.r.g. 9101/2024, promossa da:
nato in [...] il [...]; Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. KOLAJ KLODJAN
RICORRENTE contro
, nata in [...] il [...]; CP_1 Pt_1 con il patrocinio dell'Avv. SIMEONE LAURA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A P A R Z I A L E ( ai sensi dell'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c. )
1. e , contraevano matrimonio in Albania il 23.8.04 (atto Parte_1 CP_1 Pt_1 non trascritto nei registri dello stato civile italiani).
Il ricorrente ha chiesto la separazione dal coniuge. La resistente si è costituita in giudizio. Il Pubblico Ministero è intervenuto, mediante l'apertura della visibilità del fascicolo.
Con ordinanza del 29.3.25 il giudice ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti;
stante la loro richiesta, ha altresì rimesso la causa al Collegio per la pronuncia della sentenza parziale sullo status. Il certificato di matrimonio è stato depositato il 20.6.25.
2. Il Collegio rende la presente pronuncia esclusivamente sul vincolo matrimoniale, rinviando per ogni altra decisione al prosieguo del procedimento.
Visto il tenore degli atti di parte e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, da cui può ricavarsi l'intollerabilità della convivenza e/o il grave pregiudizio per l'educazione della prole, devono ritenersi sussistenti i requisiti che consentono di dichiarare la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c.
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Cass. n. 16698/20 ha infatti ben chiarito il concetto di intollerabilità della convivenza: «In tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale».
Va richiamata peraltro la giurisprudenza di questa Sezione (sent. 13/12/18), secondo la quale: «Non osta alla pronuncia della separazione personale dei coniugi la mancata trascrizione del matrimonio celebrato [all'estero] nei registri dello stato civile italiano, poiché il matrimonio celebrato all'estero ha piena rilevanza nel nostro ordinamento, in applicazione dell'art. 28 L. 218/95, secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento, con conseguente mera rilevanza dichiarativa per l'ordinamento giuridico italiano della trascrizione del matrimonio».
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, con sentenza parziale: pronuncia la separazione personale dei coniugi:
nato in [...] il [...] e Parte_1
, nata in [...] il [...], CP_1 Pt_1 unitisi in matrimonio in Albania il 23.8.08 (atto non trascritto nei registri dello stato civile italiani); dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria della causa;
rinvia la liquidazione delle spese di lite alla sentenza definitiva;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 15/07/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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