Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 22467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22467 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22467/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07249/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7249 del 2024, proposto da
EL NT, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police e Raimondo D'Aquino Di Caramanico, con domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
contro
Corte dei conti e Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;
per l'annullamento
- in parte qua del decreto di autorizzazione presidenziale n. 59 del 26 aprile 2024, con cui il Presidente della Corte dei conti autorizzava l’odierna ricorrente ad accettare l’incarico di Capo di Gabinetto presso la Corte dei conti europea, nella parte in cui delimita la durata di tale incarico a soli tre anni, in luogo della intera durata del mandato dal Membro della Corte dei conti europea stabilita dall’art. 286 par. 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi incluso il Parere della Prima Commissione espresso nell’Adunanza del 23 aprile 2024, ivi richiamato;
nonché, in subordine, per l’accertamento
- della nullità in parte qua del medesimo decreto di autorizzazione presidenziale n. 59/2024, per elusione e/o violazione delle statuizioni dettate dalla sentenza del TAR Lazio del 2 novembre 2021, n. 11134, e del conseguente vincolo conformativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Corte dei conti e del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. BE UG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la dott.ssa EL NT, Consigliera della Corte dei conti, ha chiesto l’annullamento in parte qua degli atti con cui è stata accolta la sua istanza di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di Capo di Gabinetto del Membro italiano della Corte dei conti europea in posizione di fuori ruolo, limitando però l’autorizzazione ad un periodo di tre anni, anziché all’intero periodo di mandato del predetto Membro.
2. – L’ iter procedimentale che si è concluso con l’adozione degli atti impugnati può essere, così, sintetizzato:
i) con istanza in data 16 aprile 2024, la Cons. NT ha chiesto l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di “ his head of office ” (Capo ufficio/Gabinetto) del Membro italiano della Corte dei conti europea in posizione di fuori ruolo, dal giorno 1° maggio 2024 per l’intera durata del relativo mandato, come stabilita dall’art. 286, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
ii) l’istanza è stata esaminata dalla Prima Commissione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti nel corso dell’adunanza del 23-24 aprile 2024, all’esito della quale è stato proposto al Consiglio il collocamento della Cons. NT in posizione di fuori ruolo extra-istituzionale obbligatorio – ai sensi dell’art. 19 della delibera n. 231/2019 e degli artt. 11 e 15 del d.lgs. n. 45 del 28 marzo 2024 – per un periodo di tre anni, a decorrere dal 1° maggio 2024;
iii) l’istanza ha ricevuto, inoltre, il parere positivo della Seconda Commissione del Consiglio di Presidenza;
iv) il Consiglio di Presidenza, con deliberazione n. 188 del 24 aprile 2024, richiamato il parere della Prima e della Seconda Commissione, e ritenuta la sussistenza “ dei presupposti dell’art. 2 (incarichi esercitabili esclusivamente fuori ruolo), i requisiti per il collocamento fuori ruolo (di cui all’art. 4), l’interesse dell’amministrazione (di cui all’art. 5), i requisiti di percentuale di scopertura dell’ufficio di provenienza ed esigenze d’ufficio (di cui all’art. 6), e, che quindi, l’autorizzabilità del fuori ruolo, nei limiti di cui agli artt. 11, comma 1 (limiti di permanenza fuori ruolo) e 15 commi 1 e 3 (disposizioni transitorie), del decreto legislativo del 28 marzo 2024, n. 45 ”, ha disposto il collocamento della Cons. NT “ in posizione di fuori ruolo extra-istituzionale obbligatorio, ai sensi dell’art. 19 della delibera n. 231/2019, e nei limiti di quanto previsto dall’art. 11, comma 1 e dall’art. 15, commi 1 e 3 del decreto-legislativo del 28 marzo 2024, n. 45, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° maggio 2024 per lo svolgimento dell’incarico di “head of office” (Capo ufficio o Capo di gabinetto) del componente italiano della Corte dei conti europea ”;
v) con decreto n. 59 del 26 aprile 2024, il Presidente della Corte dei conti, richiamato il parere delle due Commissioni e la delibera del Consiglio di Presidenza n. 188 del 2024, nonché “ ritenuto che dal curriculum vitae del predetto magistrato risulta che lo stesso è in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento dell'incarico di cui trattasi e che non sussistono incompatibilità, di fatto o di diritto ”, ha autorizzato “ il Consigliere EL NT ad accettare l’incarico di “head of office” (Capo ufficio o Capo di gabinetto) del componente italiano della Corte dei conti europea, in posizione di fuori ruolo extra-istituzionale obbligatorio, come da deliberazione n. 188/CP/2024, del 24 aprile 2024, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° maggio 2024 ”.
3. – La Cons. NT ha chiesto l’annullamento dell’autorizzazione al fuori ruolo nella parte in cui è stata limitata a soli tre anni, per Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 15 del D.lgs. n. 45/2024; violazione dell’articolo 2 della l. 241/1990 e dell’articolo 3 della Costituzione; violazione dei fondamentali principi previsti dai Trattati europei e segnatamente degli artt. 285-286, par. 1 e 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea e dell’art. 4, par 3, del Trattato sull’Unione europea; eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e difetto di motivazione .
La ricorrente afferma che la limitazione temporale dell’autorizzazione al fuori ruolo sia viziata, in quanto l’incarico di Capo di Gabinetto del Membro italiano della Corte dei conti europea non sarebbe soggetto al limite temporale massimo di sette anni previsto per il fuori ruolo dall’art. 11 co. 1, d.lgs. n. 45/2024.
L’incarico sarebbe, infatti, esonerato da ogni limite temporale ai sensi del comma 3 del predetto art. 11, rientrando negli “ incarichi di coordinamento e/o supporto all'attività giudiziaria e giurisdizionale svolti a livello internazionale ” (quale è quello rivestito dalla ricorrente in qualità di Capo di Gabinetto) presso “ Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l’Italia aderisce ” (nel caso di specie, la Corte dei conti europea).
La limitazione temporale dell’autorizzazione al fuori ruolo sarebbe anche viziata da difetto di motivazione, poiché non recherebbe menzione alcuna delle ragioni di fatto e di diritto per le quali l’istanza, formulata per l’intera durata del mandato del Membro italiano della Corte dei conti europea stabilita dall’art. 286, par. 2, TFUE, debba essere accolta soltanto per tre anni, ossia per metà della durata richiesta e prevista dell’incarico in questione.
4. – In via subordinata, la ricorrente ha formulato domanda di accertamento della nullità della medesima, limitata autorizzazione per elusione e/o violazione delle statuizioni dettate dalla sentenza del TAR Lazio – Roma, Sez. I, 2 novembre 2021, n. 11134, che ha riconosciuto espressamente – e proprio in relazione alla durata del fuori ruolo in un giudizio di cui la ricorrente e la Corte dei conti erano parti – la natura di “Corte internazionale” della Corte dei conti europea e la natura non amministrativa bensì giudiziaria dei controlli di legittimità e regolarità svolti dalla Corte dei conti italiana, e del pari dalla Corte dei conti europea, trattandosi di attività svolte in posizione di piena indipendenza espressamente garantita dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (art. 285 e 286 co. 3, TFUE).
5. – Si sono costituiti in giudizio la Corte dei conti e il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, per eccepire l’inammissibilità del ricorso e per chiederne, in ogni caso, il rigetto nel merito.
6. – La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 12 novembre 2025.
7. – Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalle Amministrazioni resistenti, per aver la ricorrente (in tesi) impugnato soltanto il decreto n. 59 del 26 aprile 2024 del Presidente della Corte dei conti (contente l’autorizzazione ad accettare l’incarico di Capo di Gabinetto del componente italiano dell’ECA per tre anni) e non anche la precedente deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 188 del 24 aprile 2024, che ha disposto il suo collocamento in fuori ruolo per il suddetto periodo.
Il decreto presidenziale n. 59/2024, tuttavia, rappresenterebbe un atto meramente ricognitivo del deliberato collegiale n. 188/2024, il quale costituirebbe l’atto presupposto immediatamente lesivo dell’interesse azionato in giudizio, atteso che la competenza a disporre il collocamento fuori ruolo dei magistrati contabili spetterebbe al Consiglio di Presidenza e non al Presidente della Corte dei conti, cui compete, invece, l’adozione del provvedimento formale di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali ex art. 11, comma 7, della l. n. 15/2009.
La ricorrente non potrebbe, dunque, trarre alcuna concreta utilità dall’odierno giudizio, atteso che, ove pure l’impugnato decreto presidenziale fosse annullato, resterebbe comunque integra e produttiva di effetti la delibera consiliare n. 188/2024 ed il suo contenuto dispositivo, ossia il collocamento fuori ruolo soltanto “ per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° maggio 2024 ”.
7.1. – La ricorrente ha replicato che l’eccezione di inammissibilità è infondata:
(i) perché nel ricorso si chiede espressamente “ l’annullamento e/o la riforma in parte qua del decreto di autorizzazione presidenziale n. 59 del 26 aprile 2024, con cui il Presidente della Corte dei conti autorizzava l’odierna ricorrente ad accettare l’incarico di Capo di Gabinetto presso la Corte dei conti europea, nella parte in cui delimita la durata di tale incarico a soli tre anni, in luogo della intera durata del mandato dal Membro della Corte dei conti europea stabilita dall’art. 286 par. 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi incluso il Parere della Prima Commissione espresso nell’Adunanza del 23 aprile 2024, ivi richiamato ”;
(ii) e perché l’art. 11, comma 7, quarto periodo, della legge n. 15/2009 attribuisce il potere decisionale in tema di autorizzazione al fuori ruolo al Presidente della Corte dei conti e non al Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, il quale esprimerebbe sul punto soltanto un parere obbligatorio ma non vincolante.
7.2. – L’eccezione di inammissibilità del ricorso non è fondata per la prima delle ragioni evidenziate dalla Cons. NT.
Nel caso di specie, non è necessario dilungarsi a verificare quale sia la reale natura della delibera del Consiglio di Presidenza in tema di autorizzazione al fuori ruolo (e, in particolare, se questa debba essere, o meno, oggetto di specifica impugnazione in quanto direttamente lesiva), atteso che, alla luce del contenuto testuale del ricorso proposto dalla Cons. NT, non appare minimamente dubbio che quest’ultima abbia inteso impugnare tutta la sequenza di atti che hanno condotto all’autorizzazione del suo incarico fuori ruolo con limitazione temporale a tre anni: una sequenza iniziata con il parere della Prima Commissione del Consiglio di Presidenza, transitata per la deliberazione del Consiglio di Presidenza e, infine, conclusasi con il decreto presidenziale.
Nell’epigrafe del ricorso, infatti, sono stati espressamente menzionati il primo e l’ultimo atto della predetta sequenza e sono stati, poi, complessivamente richiamati gli atti intermedi.
Nel corpo del ricorso, inoltre, è stata puntualmente descritta la delibera del Consiglio di Presidenza e la motivazione in essa contenuta.
Le censure articolate in ricorso sono state, infine, specificatamente rivolte proprio avverso il contenuto di quest’ultima motivazione, che è stata ripresa nel decreto presidenziale finale.
Alla luce di ciò, e secondo una condivisibile visione sostanzialistica del processo amministrativo ( cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 20 febbraio 2023, n. 1708; id. , Sez. VI, 20 agosto 2019, n. 5761; Tar Lazio – Roma, Sez. I, 28 giugno 2021, n. 403), l’oggetto del presente giudizio e, nella specie, gli atti impugnati dalla ricorrente devono evincersi dall’intero tenore dell’atto introduttivo, senza poter attribuire alcun rilievo al fatto che manchi nell’epigrafe del ricorso l’indicazione puntuale degli estremi della delibera del Consiglio di Presidenza.
L’eccezione di inammissibilità del ricorso non è, dunque, suscettibile di accoglimento.
8. – Nel merito, il ricorso è fondato.
8.1. – La disciplina applicabile alla fattispecie di cui è causa è rinvenibile nel d.lgs. 28 marzo 2024, n. 45 ( Disposizioni per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in attuazione dell’articolo 1, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71 ), entrato in vigore in data 21 aprile 2024, dunque prima che l’incarico di cui è causa venisse conferito alla ricorrente ( cfr . art. 15, comma 1: “ la disciplina prevista dal presente decreto si applica agli incarichi conferiti o autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto ”).
Nel caso di specie viene, in particolare, in rilievo l’art. 11 ( Limiti di permanenza fuori ruolo ) del decreto legislativo citato, il quale prevede:
- al comma 1, che i magistrati contabili, al pari di quelli ordinari e amministrativi, possono essere collocati in fuori ruolo per un periodo complessivo non superiore a sette anni;
- al comma 3, che la limitazione temporale dei sette anni non si applica “ agli incarichi caratterizzati dall’esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all’estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l’Italia aderisce, di procuratore capo europeo, di procuratore europeo, di magistrato di collegamento, nonché agli incarichi di coordinamento e/o supporto all’attività giudiziaria e giurisdizionale svolti a livello internazionale ”.
In altri termini, l’art. 11, comma 3, prevede una deroga all’applicazione del limite settennale di fuori ruolo per gli incarichi connotati dall’esercizio di funzioni “giudiziarie e giurisdizionali” o a supporto di esse.
Il medesimo decreto legislativo prevede, all’art. 15, comma 3, che “ Ai magistrati collocati fuori ruolo successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano anteriormente ricoperto incarichi con collocamento fuori ruolo, si applica la disciplina relativa ai limiti temporali prevista dal presente decreto. La durata del precedente incarico è computata nel termine complessivo, salvo che per gli incarichi da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri o presso gli organi di governo autonomo ”.
8.2. – Per valutare, dunque, se nel caso di specie sia legittima la limitazione temporale di tre anni apposta all’autorizzazione al fuori ruolo della ricorrente, deve essere essenzialmente verificato se l’incarico di Capo di Gabinetto del Membro italiano della Corte dei conti europea sia riconducibile, o meno, ad uno degli “ incarichi di coordinamento e/o supporto all’attività giudiziaria e giurisdizionale svolti a livello internazionale ” per i quali l’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 45/2024 prevede, come visto, che non si applichi la durata massima di sette anni per il fuori ruolo.
In caso di risposta positiva al predetto quesito, infatti, sarebbe ex se illegittima la limitazione temporale apposta all’autorizzazione di cui è causa, a prescindere da quanti anni la ricorrente possa aver in passato ricoperto incarichi in fuori ruolo.
Per dare soluzione al predetto quesito occorre valutare, più in dettaglio, due profili, ossia:
a) se le funzioni esercitate dal Membro italiano della Corte dei Conti europea possano essere qualificabili come “ giudiziarie ” o “ giurisdizionali ” a livello internazionale;
b) e se il ruolo di Capo di Gabinetto comporti lo svolgimento di un’attività di coordinamento e di supporto alla precedente attività.
8.3. – In relazione al quesito sub a) , questo Collegio richiama le condivisibili argomentazioni svolte da questa Sezione nella pronuncia n. 11134 del 2 novembre 2021, che ha riconosciuto come la Corte dei conti europea esercita funzioni giudiziarie al pari di quella italiana, atteso che:
“- la Corte dei conti europea, al pari di quella italiana […], svolge funzioni di legittimità/regolarità in posizione di totale autonomia, senza l’obbligo di rispondere a direttive di soggetti terzi;
- essa svolge l’attività di accertamento dell’attendibilità e affidabilità delle scritture contabili, al pari del giudizio di parificazione del bilancio Stato, nonché le verifiche di sana gestione finanziaria, ai sensi dell’art. 248 TFUE;
- i membri della Corte dei conti europea […] non devono accettare istruzioni dai governi o da altri organismi, anche comunitari, ai sensi dell’art. 286 TFUE;
- la Corte dei conti europea, al pari della Corte dei conti italiana […] ha la possibilità di adire un Giudice (in questo caso, la Corte di Giustizia europea) al fine di tutelare ogni possibile lesione delle proprie prerogative istituzionali;
- ai componenti della Corte dei conti europea […] sono assicurate guarentigie specifiche uguali a quelle assicurate ai giudici della Corte di Giustizia europea, ai sensi dell’art. 286 TFUE ”.
Alla luce di tali elementi, deve riconoscersi che il Membro italiano della Corte dei Conti europea svolge attività qualificabile come “ giudiziaria e giurisdizionale … a livello internazionale ”, ai sensi dell’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 45 del 2024.
8.4. – Soluzione positiva deve essere offerta anche al quesito sub b) sopra citato, il quanto il Capo di Gabinetto del Membro italiano della Corte dei Conti europea, tra i vari compiti assegnati, svolge senz’altro anche quelli di supporto alla predetta attività giuridiziaria.
8.5. – Le considerazioni che precedono portano a concludere che l’incarico di Capo di Gabinetto del Membro italiano della Corte dei conti europea, in quanto qualificabile quale incarico “ di coordinamento e/o supporto all’attività giudiziaria e giurisdizionale svolti a livello internazionale ”, non sia soggetto al tetto massimo di sette anni del periodo di fuori ruolo previsto dall’art. 11 del d.lgs. n. 45 del 2024.
8.6. – Da ciò consegue che, nel caso di specie, non sia giustificata la limitazione a tre anni (anziché ad un periodo pari all’intero mandato del Membro italiano (sei anni), così come richiesto dalla ricorrente) apposta all’autorizzazione all’incarico fuori ruolo.
9. – Precisa, inoltre, il Collegio che, poiché l’incarico de quo non rientra nel periodo massimo autorizzabile fuori ruolo, non rilevano in questo giudizio le diffuse considerazioni spese dalla ricorrente, e poi in replica dalle Amministrazioni resistenti, in merito alla natura del precedente incarico svolto in fuori ruolo quale componente del collegio internazionale dei revisori dei conti della NATO ( International Board of Auditors for NATO ).
Da ultimo si evidenzia che né il Presidente della Corte dei Conti, né il Consiglio di presidenza hanno indicato, nei rispettivi atti, se vi fossero motivazioni specifiche, diverse e ulteriori rispetto a quelle legate al periodo massimo di fuori ruolo assentibile, per limitare a soli tre anni il medesimo periodo di fuori ruolo.
Di esse non è possibile, pertanto, disquisire in questa sede.
10. – In conclusione, la domanda di annullamento svolta dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nella sola parte in cui limitano l’autorizzazione al fuori ruolo a un periodo di soli tre anni, anziché consentirla per tutto il periodo richiesto.
L’accoglimento della domanda proposta in via principale comporta l’assorbimento della domanda di nullità, che è stata espressamente dedotta in via subordinata.
11. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, quindi, poste in capo alle Amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, negli stessi termini, annulla gli atti impugnati.
Condanna la Corte dei conti e il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti a rifondere alla Cons. EL NT le spese di lite, quantificate in euro 1.500,00, oltre al rimborso del contributo unificato se pagato, Iva e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO IT, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
BE UG, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE UG | RO IT |
IL SEGRETARIO