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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 28/07/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice Dr.ssa Silvia Grana, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 827 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 proposta da:
) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIULIANO VIVIO per delega in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. OTTONE MARTELLI per delega in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
) CP_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. OTTONE MARTELLI per delega in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
ESSE ) Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. OTTONE MARTELLI per delega in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
1
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio , ed CP_1 CP_2 Controparte_4 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Piaccia allo Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, previo accertamento delle illegittimità ed illiceità dedotte in premessa, conseguenti alla indebita appropriazione delle attrezzature concesse in locazione ed esattamente innanzi indicate: a-) condannare parte convenuta in solido alla restituzione di tutto il materiale
e le attrezzature sottratte, nel medesimo stato in cui sono state lasciate in uso alla società
[...]
e del sig. tenendo conto della normale usura durante il periodo della Controparte_4 CP_1 locazione;
- ovvero, nel caso di omessa restituzione entro il termine di gg. 30 dalla pubblicazione della emananda sentenza: - condannare parte convenuta in solido all'integrale pagamento del valore delle attrezzature pari ad € 25.000,0, o della diversa somma ritenuta di giustizia, quale valore di mercato alla CP_ data della messa a disposizione del e della soc. ; nonché in ogni caso: b-) Controparte_4 condannare parte convenuta in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali, comunque derivanti dal fatto illecito di rilevanza penale (sottrazione delle attrezzature) pari ad euro 5.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, con quantificazione anche in via equitativa;
a-) condannare parte convenuta in solido al risarcimento dei danni derivanti dal mancato guadagno conseguente alla rinuncia ad offerte di lavoro per mancanza delle attrezzature necessarie per la loro esecuzione, pari ad euro 15.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, con quantificazione anche in via equitativa;
5-) condannare la soc.
al pagamento del canone di locazione relativo al periodo di utilizzazione del Controparte_4 materiale, nella misura di € 2.400,0 o nella diversa misura ritenuta di giustizia. Il tutto in uno agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalla data di messa in mora sino allo effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”.
Si è costituito in giudizio il convenuto contestando la domanda e CP_1 formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Rieti adito, disattesa e respinta ogni avversa richiesta, eccezione, deduzione e difesa, cosi provvedere: IN VIA PREGIUDIZIALE E
PRELIMINARE: − dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di
Cosenza; NEL MERITO: − Dichiarare l'infondatezza della domanda giudiziale e comunque dichiarare il credito prescritto ex art. 2946 e 2947 c.c. Il tutto con vittoria di spese e compenso difensivo da porre ad esclusivo carico di parte attrice”.
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Si sono costituiti in giudizio anche i convenuti ed CP_2 Controparte_4
contestando la domanda e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
[...]
Tribunale di Rieti adito, disattesa e respinta ogni avversa richiesta, eccezione, deduzione e difesa, cosi provvedere: IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE: − Dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Cosenza;
− Sempre in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva della signora e della società CP_2 Controparte_4
e per l'effetto ordinare l'estromissione dal presente giudizio. NEL MERITO: − Dichiarare
l'infondatezza della domanda giudiziale e comunque dichiarare il credito prescritto ex art. 2946 e 2947
c.c. Il tutto con vittoria di spese e compenso difensivo da porre ad esclusivo carico di parte attrice”.
Ritenuto che le eccezioni preliminari potessero essere decise unitamente al merito, la causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale dei convenuti e prove testimoniali, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 31/10/2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali hanno anche usufruito dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito dei rispettivi scritti conclusivi.
Con comparsa del 02/01/2024, l'Avv. Ottone Martelli si è costituito in giudizio anche per il convenuto , in sostituzione del precedente difensore, facendo proprie tutte le CP_1 precedenti difese.
In via preliminare, l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adìto deve essere respinta, considerato che oggetto della domanda è il risarcimento del danno conseguente ad un fatto illecito (l'appropriazione indebita di attrezzature da lavoro), che sarebbe stato realizzato nel circondario del Tribunale di Rieti.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle convenute ed CP_2 [...] attengono al merito, non trattandosi di questione attinente alla Controparte_4 condizione dell'azione, posto che dalla esposizione dei fatti contenuta nell'atto di citazione
(in cui si assume, seppure in forma piuttosto confusa, la sussistenza di una loro responsabilità) la condizione deve ritenersi sussistente.
Passando quindi all'esame del merito, l'attore deduce che nell'anno 2008, su suggerimento del convenuto e con l'aiuto di quest'ultimo, aveva trasportato il suo materiale CP_1 da cantiere edile, elencato nell'atto di citazione, nella proprietà di Testimone_1 conoscente del , in località Campoloniano, alla quale quest'ultimo aveva il libero CP_1 accesso, detenendone le chiavi;
che dopo circa 12/18 mesi egli si era recato nella proprietà del non vi aveva più rinvenuto i suoi beni, ed il li aveva riferito che fossero Tes_1 Tes_1
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stati portati via dal;
che egli allora, a seguito di informazioni assunte da colleghi, si
CP_1 era recato in un cantiere a Rieti, zona Porta d'Arce, dove stava eseguendo dei lavori la società della quale erano soci la moglie e la figlia del , ed Controparte_4 CP_1 ivi aveva rinvenuto i suoi materiali, utilizzati da detta società, ed aveva dichiarato di volere sporgere denuncia contro il , ma aveva poi desistito dal farlo ed aveva lasciato i
CP_1 materiali nella disponibilità della società in quanto il , rintracciato telefonicamente da
CP_1 un operaio presente in cantiere, gli aveva promesso che la società gli avrebbe pagato il costo del noleggio dei materiali e che essi, al termine dei lavori, sarebbero stati riportati presso un deposito a Rivodutri;
che egli era tornato nel cantiere di Rieti dopo due o tre anni, quando i lavori erano terminati, ed il custode del cantiere, tale gli aveva Per_1 riferito che i materiali edili di sua proprietà sarebbero stati portati via dal;
riteneva
CP_1 responsabili del reato di appropriazione indebita e dei conseguenti danni sia il convenuto che la di lui moglie , amministratrice e socia della società
CP_1 CP_2 [...]
la quale società aveva utilizzato per ultima i materiali da cantiere, e Controparte_4 ritenuta anch'essa “responsabile civile ai sensi dell'art. 2055 c.c.”.
La domanda dell'attore deve qualificarsi quale domanda di risarcimento del danno da fatto illecito, di cui all'art. 2043 ed all'art. 2059 c.c., ed è appunto diretta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale in forma specifica, con la restituzione dei materiali da cantiere dei quali l'attore assume essersi appropriati i convenuti - che ne avevano la disponibilità per essere il in possesso delle chiavi di accesso alla proprietà di CP_1 Tes_1 dove essi erano stati depositati -, ovvero per equivalente, oltre al risarcimento del
[...] danno da mancato guadagno per avere dovuto rinunciare ad offerte di lavoro a causa della mancanza delle attrezzature necessarie, ed al risarcimento del danno non patrimoniale;
l'attore ha anche chiesto la condanna dei convenuti al pagamento del canone di locazione delle attrezzature asseritamente oggetto dell'appropriazione indebita.
Tutti i convenuti hanno eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Il convenuto , nella sua costituzione in giudizio, ha anche contestato la sussistenza CP_1 dell'illecito, sostenendo che tra lui ed il sarebbe intercorso un accordo secondo il Pt_1 quale egli avrebbe acquisito in proprietà i materiali da cantiere del a titolo di Pt_1
“compensazione totale dei rispettivi crediti e debiti”, poiché il avrebbe avuto un debito di Pt_1
20.000,00 euro nei confronti del per lavori edili da quest'ultimo eseguiti per conto CP_1 del primo in vari cantieri a Rieti.
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L'eccezione di prescrizione deve ritenersi fondata.
Dalla esposizione dei fatti contenuta nell'atto di citazione non è chiaro quando l'attore assume che sarebbe stata posta in essere l'illecito in suo danno;
non è chiaro se si intenda integrato tra il 2008 ed il 2009/2010 (12/18 mesi dopo il trasporto dei materiali nella proprietà del , quando l'attore si sarebbe recato presso la proprietà del in Tes_1 Tes_1 località Campoloniano per riprendere i suoi materiali e non ve li avrebbe trovati, ovvero successivamente, con il trasferimento altrove dei materiali da parte del , dopo la CP_1 ultimazione dei lavori da parte della società nel cantiere di Porta Controparte_4
d'Arci;
considerato che
l'attore ha dedotto che, rinvenuti successivamente al 2009/2010 detti materiali nel cantiere in Rieti, Porta d'Arce, di proprietà egli si era Tes_2 accordato con il per il pagamento di un canone di noleggio e per la restituzione al CP_1 termine dei lavori in quel cantiere, e che dopo due/tre anni era tornato in quel cantiere per riprendere i suoi materiali stante l'inadempimento all'accordo dei convenuti, ed aveva appreso che il li aveva portati altrove, deve ritenersi che – in tesi - l'illecito sarebbe CP_1 stato integrato quando il , terminati i lavori della società CP_1 Controparte_4 nel cantiere in Rieti, Porta d'Arce, vi avrebbe portato via il materiale.
Pertanto, secondo le deduzioni della parte attrice, i fatti si sarebbero verificati al più tardi successivamente alla conclusione dei lavori nel cantiere di proprietà in zona Tes_2
Porta d'Arce, e quindi nel 2014 (cfr. dichiarazioni del teste e l'attore ne sarebbe Per_1 venuto a conoscenza nello stesso anno.
Allora, ove raggiunta la prova del fatto illecito, il diritto sarebbe comunque prescritto.
Ciò in quanto ai sensi dell'art. 2947 c.c. il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal fatto, ovvero nel termine più lungo previsto dalla legge penale quando integri l'ipotesi di reato, e per costante giurisprudenza il 'dies a quo' coincide con la conoscenza del fatto da parte del danneggiato.
Nel caso di specie, considerato che ai sensi del comb. disp. artt. 157 e 646 c.p., il reato di appropriazione indebita si prescrive in sei anni, anche a ritenere che l'attore abbia avuto conoscenza dell'illecito nel 2014, al momento della proposizione dell'azione (coincidente con la spedizione per la notifica dell'atto di citazione del 17/05/2021) il diritto era certamente prescritto.
Fermo quanto sopra, la domanda è rimasta comunque sfornita di prova. I testimoni escussi hanno reso dichiarazioni generiche e non sufficienti a ritenere provata la commissione del
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fatto illecito dedotto in giudizio da parte dei convenuti. In particolare, il teste Tes_1
i è limitato a confermare che nel 2008 il aveva portato alcuni materiali edili
[...] Pt_1
- senza sapere specificare con esattezza se si trattasse di tutti i materiali elencati nell'atto di citazione - sul terreno di sua proprietà in Campoloniano, per l'accesso nel quale aveva le chiavi il , e che il aveva eseguito dei lavori in Rieti, zona Porta d'Arce, nel CP_1 CP_1 cantiere di proprietà ma a suo ricordo detti lavori sarebbero stati ultimati prima Tes_2 che i materiali del ossero portati nel suo deposito;
nulla ha saputo riferire in ordine Pt_1 alle ulteriori circostanze oggetto dei capitoli di prova. Il teste responsabile e Tes_3 direttore lavori del cantiere di proprietà n Rieti, zona Porta d'Arce, in cui aveva Tes_2 eseguito i lavori la società ha dichiarato che il aveva portato Controparte_4 CP_1 nel cantiere dei materiali e che detti materiali vi erano rimasti fino al 2014 e poi erano stati smontati dal ed erano stati portati via e conservati in un capannone di proprietà CP_1 sito vicino al cantiere, e che il si era recato nel cantiere e gli aveva Tes_2 Pt_1 chiesto notizie di una molazza, che egli aveva verificato essere quella che egli stesso aveva messo all'interno del capannone e, contattato il , quest'ultimo gli aveva detto che CP_1 avrebbe deciso un giudice in ordine alla proprietà della stessa;
nulla ha saputo riferire in ordine alle ulteriori circostanze capitolate.
Le dichiarazioni di cui sopra non dimostrano l'avvenuta appropriazione di beni dell'attore ad opera dei convenuti
A ciò si aggiunga che il convenuto in sede di interrogatorio formale, ha CP_1 confermato le circostanze di cui ai primi tre capitoli – e quindi che nell'anno 2008 il su suo suggerimento e con il suo aiuto, aveva trasportato il suo materiale da
Pt_1 cantiere in un terreno del Sig. in loc. Campoloniano, del quale lui aveva le Testimone_1 chiavi, e che 12/18 mesi dopo il si era recato presso il luogo di deposito per
Pt_1 riprendere i suoi materiali e non ve li aveva rinvenuti, ma alla conferma di tali circostanze ha aggiunto che egli stesso aveva concluso un accordo con il secondo il quale i
Pt_1 suddetti beni gli erano stati trasferiti in proprietà, a “compensazione” di un debito di somme di denaro che il aveva nei suoi confronti.
Pt_1
Le dichiarazioni aggiunte alla confessione non sono state contestate dalla parte attrice ed esse, quindi, fanno piena prova nella loro interezza, ai sensi dell'art. 2734 c.c.
Per tutto quanto sopra, la domanda deve essere respinta.
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Le spese di lite, liquidate in dispositivo in base ai parametri minimi del D.M. 55/2014, stante la ridotta complessità della controversia, seguono la soccombenza dell'attore. Tali spese sono liquidate in eguale misura in favore dei convenuti ed CP_2 [...]
in solido tra loro, costituiti con il medesimo procuratore, e del convenuto Controparte_4
dapprima costituito in giudizio con diverso procuratore, poi sostituito con CP_1 il procuratore degli altri convenuti, prima dell'ultima udienza istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
Respinge la domanda.
Condanna l'attore a rifondere ai convenuti ed CP_2 Controparte_4 in solido, le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3.809,00 per compensi, oltre a spese generali e oneri di legge.
Condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese del presente giudizio, CP_1 che liquida in complessivi euro 3.809,00 per compensi, oltre a spese generali e oneri di legge.
Così deciso in Rieti, il 28/07/2025
La Giudice
Dr.ssa Silvia Grana
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