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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 15/07/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Nr.638/2021 R.G. Trib.
R E P UB B L IC A I T A LI A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 20.06.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Cannata ed elettivamente C.F._1 domiciliato in Caltanissetta nella via Via Malta n.73/d
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti CP_1
DOLCE STEFANO e RUSSO CARMELO, in forza di procura generale alle liti del 21 luglio 2015
a rogito notaio di Roma, elettivamente domiciliata a Caltanissetta, Via Val d'Aosta Persona_1
14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_2
- convenuto -
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 28.05.2021, Parte_1
proponeva opposizione e contestuale istanza di sospensione avverso l'avviso di addebito n.
[...]
592 2019 00007294 77 000 del 24.07.2019, predisposto dall' di Caltanissetta- CP_3 notificato in data 03.05.2021, con il quale comunicava: (in relazione alla posizione della ditta Parafarmacia S. Elia S.r.l. in liquidazione, corrente in Caltanissetta -Viale Luigi Monaco n. 12/E -
Cod. Fisc.: ; matricola n. 1806037986- ) “Di aver proceduto al controllo della P.IVA_1 posizione contributiva sopra riportata relativamente al periodo da 11/2015 a 06/2016. Il presente atto riguarda i contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, per l'importo totale, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, di € 2.461,21”
A sostegno dell'opposizione il ricorrente esponeva di essere stato liquidatore della ditta
Parafarmacia S. Elia S.r.l., corrente in Caltanissetta - Viale Luigi Monaco n. 12/E (C.F.
) in liquidazione, con atto del 31.10.2016 e sino al 11.05.2018, data in cui la Società è P.IVA_1 stata definitivamente sciolta;
che in data 13.04.2018 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione previsto dall'art. 2495 c.c. con contestuale richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.
Ciò premesso deduceva l'insussistenza dei presupposti della pretesa creditoria tenuto conto che trattasi di Società di capitali nonché dell'avvenuta cessazione e cancellazione dal registro delle imprese.
Rilevava pertanto, di essere un soggetto privo di qualsivoglia legittimazione passiva e ogni caso, eccepiva l'intervenuta prescrizione estintiva delle somme richieste con l'avviso di addebito opposto, per il decorso del termine prescrizionale previsto dalla vigente normativa (art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995), relativamente al periodo dal 11/2015 al 04/2016.
Si costituiva l' spiegando difese volte al rigetto del ricorso. CP_1
Sul contraddittorio così instaurato, autorizzato il deposito di note, all'esito la causa è stata discussa mediante scambio di note scritte e decisa con l'adozione fuori udienza della sentenza.
***
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità della opposizione in quanto proposta entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito secondo quanto previsto dall'art. 24 del d.lgs. 46/99.
Nel merito il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
Come è stato affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la cancellazione delle società di persone e di capitali dal registro delle imprese determina, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. n. 6/2003 –che modificando l'art. 2495, co. 2, c.c., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione- l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo. Le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno altresì affermato che, a seguito della estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto dei creditori sociali-ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti “pendente societate”. Ne discende che i soci, successori della società, subentrano altresì nella legittimazione processuale facente capo all'ente
(cfr. Cass. S.U. 6070/2013) –la cui estinzione è equiparabile alla morte della persona fisica, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.- in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovverosia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (cfr. Cass. 9418/01, 20874/04,
23765/08, 24955/13).
Ciò premesso, nel caso di specie, come si evince dalla documentazione in atti, l'avviso di addebito ha ad oggetto crediti iscritti a ruolo dall' nei confronti della società “Parafarmacia S. CP_1
Elia S.r.l.”, formato il 24.07.2019 e notificato all'odierno ricorrente in data 03.05.2021 senza specificazione della qualità di quest'ultimo (all. n. 1).
Orbene, dalla visura camerale in atti (all. n. 2), la società a responsabilità limitata in questione, risulta cancellata dal registro delle imprese il 11.05.2018 e, pertanto, da tale data essa deve considerarsi estinta.
Facendo applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione deve ritenersi anzitutto che, a seguito della estinzione della “Parafarmacia S. Elia S.r.l.”, l' non CP_1 poteva iscrivere a ruolo somme nei confronti di quest'ultima e notificare al Parte_1
(liquidatore) un avviso di addebito, ciò potendo unicamente fare nei confronti dei
[...] soci ad essa succeduti quali titolari passivi delle obbligazioni sociali.
A questi ultimi inoltre –o ad uno di essi-, nella qualità, l'avviso di addebito avrebbe dovuto essere notificato e sempre i soci avrebbero dovuto essere parte del presente giudizio in qualità di litisconsorti necessari (litisconsorzio necessario processuale) –Cass. 31037/2017, 25487/2018, Cass.
23534/2019).
Facendo applicazione dei predetti principi giurisprudenziali deve altresì dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del ricorrente e la infondatezza della pretesa creditoria nei confronti di quest'ultimo in quanto non avente la qualità di socio alla data di cancellazione della società rivestendo viceversa nell'ambito della stessa la qualità di liquidatore.
Alla luce di tali considerazioni deve pertanto essere dichiarata la nullità dell'iscrizione a ruolo e dell'avviso di addebito oggetto di opposizione (Cass. 6924/2011) per inesistenza del soggetto passivo destinatario dell'imposizione avvenuta nei confronti di società cancellata dal registro delle imprese in data antecedente alla notifica dell'avviso di addebito nonché il difetto di legittimazione passiva del ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55/2014 e ss. mod. (cause di previdenza, senza attività istruttoria, di valore da € 1.101 a €
5.200) con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nella causa in epigrafe indicata così provvede:
1. dichiara la illegittimità dell'avviso di addebito n. 592 2019 00007294 77 000 del 24.07.2019, notificato in data 03.05.2021 e la infondatezza della pretesa creditoria nei confronti di
[...]
; Parte_1
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 886,00 oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giorgio Cannata.
Caltanissetta, 15 luglio 2025 IL GOP
Maria Zammito
R E P UB B L IC A I T A LI A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 20.06.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Cannata ed elettivamente C.F._1 domiciliato in Caltanissetta nella via Via Malta n.73/d
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti CP_1
DOLCE STEFANO e RUSSO CARMELO, in forza di procura generale alle liti del 21 luglio 2015
a rogito notaio di Roma, elettivamente domiciliata a Caltanissetta, Via Val d'Aosta Persona_1
14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_2
- convenuto -
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 28.05.2021, Parte_1
proponeva opposizione e contestuale istanza di sospensione avverso l'avviso di addebito n.
[...]
592 2019 00007294 77 000 del 24.07.2019, predisposto dall' di Caltanissetta- CP_3 notificato in data 03.05.2021, con il quale comunicava: (in relazione alla posizione della ditta Parafarmacia S. Elia S.r.l. in liquidazione, corrente in Caltanissetta -Viale Luigi Monaco n. 12/E -
Cod. Fisc.: ; matricola n. 1806037986- ) “Di aver proceduto al controllo della P.IVA_1 posizione contributiva sopra riportata relativamente al periodo da 11/2015 a 06/2016. Il presente atto riguarda i contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, per l'importo totale, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, di € 2.461,21”
A sostegno dell'opposizione il ricorrente esponeva di essere stato liquidatore della ditta
Parafarmacia S. Elia S.r.l., corrente in Caltanissetta - Viale Luigi Monaco n. 12/E (C.F.
) in liquidazione, con atto del 31.10.2016 e sino al 11.05.2018, data in cui la Società è P.IVA_1 stata definitivamente sciolta;
che in data 13.04.2018 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione previsto dall'art. 2495 c.c. con contestuale richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.
Ciò premesso deduceva l'insussistenza dei presupposti della pretesa creditoria tenuto conto che trattasi di Società di capitali nonché dell'avvenuta cessazione e cancellazione dal registro delle imprese.
Rilevava pertanto, di essere un soggetto privo di qualsivoglia legittimazione passiva e ogni caso, eccepiva l'intervenuta prescrizione estintiva delle somme richieste con l'avviso di addebito opposto, per il decorso del termine prescrizionale previsto dalla vigente normativa (art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995), relativamente al periodo dal 11/2015 al 04/2016.
Si costituiva l' spiegando difese volte al rigetto del ricorso. CP_1
Sul contraddittorio così instaurato, autorizzato il deposito di note, all'esito la causa è stata discussa mediante scambio di note scritte e decisa con l'adozione fuori udienza della sentenza.
***
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità della opposizione in quanto proposta entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito secondo quanto previsto dall'art. 24 del d.lgs. 46/99.
Nel merito il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
Come è stato affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la cancellazione delle società di persone e di capitali dal registro delle imprese determina, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. n. 6/2003 –che modificando l'art. 2495, co. 2, c.c., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione- l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo. Le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno altresì affermato che, a seguito della estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto dei creditori sociali-ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti “pendente societate”. Ne discende che i soci, successori della società, subentrano altresì nella legittimazione processuale facente capo all'ente
(cfr. Cass. S.U. 6070/2013) –la cui estinzione è equiparabile alla morte della persona fisica, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.- in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovverosia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (cfr. Cass. 9418/01, 20874/04,
23765/08, 24955/13).
Ciò premesso, nel caso di specie, come si evince dalla documentazione in atti, l'avviso di addebito ha ad oggetto crediti iscritti a ruolo dall' nei confronti della società “Parafarmacia S. CP_1
Elia S.r.l.”, formato il 24.07.2019 e notificato all'odierno ricorrente in data 03.05.2021 senza specificazione della qualità di quest'ultimo (all. n. 1).
Orbene, dalla visura camerale in atti (all. n. 2), la società a responsabilità limitata in questione, risulta cancellata dal registro delle imprese il 11.05.2018 e, pertanto, da tale data essa deve considerarsi estinta.
Facendo applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione deve ritenersi anzitutto che, a seguito della estinzione della “Parafarmacia S. Elia S.r.l.”, l' non CP_1 poteva iscrivere a ruolo somme nei confronti di quest'ultima e notificare al Parte_1
(liquidatore) un avviso di addebito, ciò potendo unicamente fare nei confronti dei
[...] soci ad essa succeduti quali titolari passivi delle obbligazioni sociali.
A questi ultimi inoltre –o ad uno di essi-, nella qualità, l'avviso di addebito avrebbe dovuto essere notificato e sempre i soci avrebbero dovuto essere parte del presente giudizio in qualità di litisconsorti necessari (litisconsorzio necessario processuale) –Cass. 31037/2017, 25487/2018, Cass.
23534/2019).
Facendo applicazione dei predetti principi giurisprudenziali deve altresì dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del ricorrente e la infondatezza della pretesa creditoria nei confronti di quest'ultimo in quanto non avente la qualità di socio alla data di cancellazione della società rivestendo viceversa nell'ambito della stessa la qualità di liquidatore.
Alla luce di tali considerazioni deve pertanto essere dichiarata la nullità dell'iscrizione a ruolo e dell'avviso di addebito oggetto di opposizione (Cass. 6924/2011) per inesistenza del soggetto passivo destinatario dell'imposizione avvenuta nei confronti di società cancellata dal registro delle imprese in data antecedente alla notifica dell'avviso di addebito nonché il difetto di legittimazione passiva del ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55/2014 e ss. mod. (cause di previdenza, senza attività istruttoria, di valore da € 1.101 a €
5.200) con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nella causa in epigrafe indicata così provvede:
1. dichiara la illegittimità dell'avviso di addebito n. 592 2019 00007294 77 000 del 24.07.2019, notificato in data 03.05.2021 e la infondatezza della pretesa creditoria nei confronti di
[...]
; Parte_1
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 886,00 oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giorgio Cannata.
Caltanissetta, 15 luglio 2025 IL GOP
Maria Zammito