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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 668/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore GALAZZI DANIELA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3947/2022 depositato il 29/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200037669287000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296202210080868275000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220032744200000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso in data 29 dicembre 2022, impugnava le cartelle di pagamento di cui in epigrafe, limitatamente alle tasse automobilistiche dovute in relazione al possesso Targa_1dell'autovettura targata , per gli anni 2017, 2018 e 2019, che assumeva non dovute, per essere stata, tale autovettura, da lui ceduta a terzi con atto del 31 ottobre 2007. Costituitasi in giudizio, la Regione Siciliana chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, avendo, il contribuente, assolto ai propri obblighi, nel corso del giudizio. In data odierna, questa Corte ha deliberato come da dispositivo che segue, non avendo avuto luogo l'udienza pubblica stabilita per la stessa data, per l' assenza delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dato atto che, nelle more del giudizio – in data 23 maggio 2023 – il ricorrente ha provveduto all'annotazione sul PRA della denuncia di perdita di possesso dell'autoveicolo targato Targa_1, con efficacia retroattiva a partire dal 31 luglio 2007, avendo già aderito alla definizione agevolata dei tributi con riguardo all'altro autoveicolo sottoposto a tassazione. In conseguenza di ciò, la resistente Regione ha emesso provvedimento di sgravio di entrambi i ruoli contenuti nelle impugnate cartelle. Non è quindi dubbio, alla luce di ciò, che sia venuta meno ogni ragione di controversia, tra le parti. Il presente giudizio va, pertanto, dichiarato estinto. Le spese vanno compensate, in ragione degli eventi che hanno determinato la decisione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Palermo, 27 gennaio 2026.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore GALAZZI DANIELA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3947/2022 depositato il 29/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200037669287000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296202210080868275000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220032744200000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso in data 29 dicembre 2022, impugnava le cartelle di pagamento di cui in epigrafe, limitatamente alle tasse automobilistiche dovute in relazione al possesso Targa_1dell'autovettura targata , per gli anni 2017, 2018 e 2019, che assumeva non dovute, per essere stata, tale autovettura, da lui ceduta a terzi con atto del 31 ottobre 2007. Costituitasi in giudizio, la Regione Siciliana chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, avendo, il contribuente, assolto ai propri obblighi, nel corso del giudizio. In data odierna, questa Corte ha deliberato come da dispositivo che segue, non avendo avuto luogo l'udienza pubblica stabilita per la stessa data, per l' assenza delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dato atto che, nelle more del giudizio – in data 23 maggio 2023 – il ricorrente ha provveduto all'annotazione sul PRA della denuncia di perdita di possesso dell'autoveicolo targato Targa_1, con efficacia retroattiva a partire dal 31 luglio 2007, avendo già aderito alla definizione agevolata dei tributi con riguardo all'altro autoveicolo sottoposto a tassazione. In conseguenza di ciò, la resistente Regione ha emesso provvedimento di sgravio di entrambi i ruoli contenuti nelle impugnate cartelle. Non è quindi dubbio, alla luce di ciò, che sia venuta meno ogni ragione di controversia, tra le parti. Il presente giudizio va, pertanto, dichiarato estinto. Le spese vanno compensate, in ragione degli eventi che hanno determinato la decisione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Palermo, 27 gennaio 2026.