Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 01/07/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
Sezione civile
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1913/2015 del R.G.A.C. vertente
TRA
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Massimiliano Carnovale ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Lamezia Terme, Via Trento n. 3, giusta procura in calce all'atto di citazione
Parte attorea, opponente
CONTRO
(c.f. e p. iva ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Curatore Fallimentare, dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Bruno Famularo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via
Ettore e Ruggiero de Medici n. 31, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata in data 6.06.2025
Parte Convenuta opposta,
Oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 450/2015, emesso dal Tribunale di Lamezia
Terme in data 26.10.2015 e notificato in data 30.10.2015 provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, come da separato verbale, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo indicato in Parte_1 oggetto, con il quale il Tribunale di Lamezia Terme ha ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di euro Controparte_1 CP_1
21.406,80, oltre interessi e spese per la procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per la fornitura di merce indicata e descritta nelle fatture n.190 del 31.08.2012, n. 301 del
30.09.2009 e n.329 del 31.10.2009.
In particolare, a fondamento dell'opposizione, parte opponente, preliminarmente, ha eccepito il difetto di idonea prova scritta del credito, deducendo la genericità delle fatture, il difetto di bollatura e vidimatura del Registro IVA, nonché la mancata consegna dei documenti afferenti la regolarità contributiva e il ritardo nell'esecuzione della prestazione.
1
Parte opponente ha quindi chiesto all'adito Tribunale di dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 cpc.
2. Si è costituita in giudizio parte opposta la quale ha argomentato per l'infondatezza dell'opposizione. In particolare, parte opposta ha dedotto la genericità delle contestazioni formulate da parte opponente in ordine alla documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, evidenziando la mancata specifica contestazione degli ordini della fornitura, degli importi indicati nelle fatture, del termine di pagamento ivi indicato e dei documenti di trasporto allegati alle fatture medesime e attestanti l'avvenuta consegna della merce. Ha altresì dedotto che, a fronte della documentazione prodotta, le contestazioni generiche formulate da parte opposta sarebbero prive di riscontri obiettivi. Quanto al credito, parte opposta ha dedotto che le fatture, attenendo a rapporti commerciali intercorsi tra imprenditori, sono dotate dell'efficacia probatoria di cui all'art. 2710 c.c., in quanto iscritte nei libri contabili regolarmente tenuti ed ha eccepito il difetto di prova dell'intervenuto pagamento, quale fatto estintivo del credito. Parte opposta ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione e, in subordine, la condanna dell'opponente la pagamento dell'eventuale minore somma accertata in corso di causa.
Con vittoria di spese di lite.
3. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnato alle parti termine per espletare il procedimento di mediazione e con cessi i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita, oltre che in via documentale, mediante prova testimoniale e rinviata per la precisazione delle conclusioni e successiva discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. Dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa, assegnata al sottoscritto giudicante nel mese di dicembre 2024, è decisa nei termini seguenti.
4. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Come noto, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (in tal senso, a titolo esemplificativo, Cass. n. 2421/2006; Cass. n. 6663/2002; Cass. n.
6528/2000). Inoltre, quanto alla posizione sostanziale delle parti in giudizio, è altresì noto che il creditore opposto mantiene la veste di attore, mentre l'opponente quella di convenuto. Consegue che, sul piano del riparto dell'onere della prova, in applicazione
2 della regola generale sancita dall'art. 2697 c.c., spetta al creditore opposto (attore sostanziale) fornire la prova dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata mentre grava sull'opponente (convenuto sostanziale) fornire la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi posti a fondamento delle relative eccezioni formulate.
Inoltre, occorre rilevare che, come più volte precisato anche nella giurisprudenza di legittimità, in forza dell'art. 115 c.p.c. grava sul convenuto, e dunque sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, l'onere di contestazione specifica dei fatti costitutivi della avversa domanda (a titolo esemplificativo: Cass. nn. 15107/2004; 6666/2004;
Cass. N. 9285/2003). Egli non può quindi limitarsi ad una generica contestazione dei fatti e dunque anche dei conteggi, allegati dall'opposto (attore in senso sostanziale)
(cfr. in tal senso, SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 9285 del 2003). La “non contestazione, alla quale è processualmente equiparabile la contestazione generica, ha quindi valenza processuale di comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 28/03/2006; Cass. Sez.
3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Ebbene, nel caso di specie, come ben rilevato parte opposta, parte opponente non ha contestato la sussistenza del rapporto contrattuale intercorso fra le parti e la regolarità nell'esecuzione della prestazione, limitandosi a contestare genericamente il ritardo nell'esecuzione della prestazione ed eccepire il difetto di prova nella consegna dei beni, nelle quantità e misure indicate nelle fatture n.190 del 31.08.2012, n. 301 del 30.09.2009 e n.329 del 31.10.2009, poste a fondamento del decreto ingiuntivo.
Più precisamente, l'opponente assume, preliminarmente, che il decreto ingiuntivo sarebbe invalido poiché emesso in carenza di prova scritta idonea, essendo l'estratto del libro IVA privo della bollatura e vidimazione.
L'eccezione deve essere disattesa, in quanto irrilevante ai fine della decisione. Al riguardo, come evidenziato, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004), sicché, se il credito risulta fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle
3 condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006).
Ciò posto, quanto alla documentazione posta a fondamento della pretesa creditoria azionata nel procedimento monitorio, va rilevato che per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente che le fatture riguardanti imprenditori commerciali concernenti somministrazioni di merci o prestazioni di servizi, risultino emesse in conformità con le attestazioni risultanti dalle scritture contabili regolarmente tenute. In particolare, l'art. 634 c.p.c. riconosce l'efficacia di prova scritta, idonea all'emissione del decreto ingiuntivo, agli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile nonché di quelle prescritte dalle leggi tributarie, purchè tenute, anche con strumenti informatici, con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge.
Parte ricorrente ha prodotto copia delle fatture n.190 del 31.08.2012, n. 301 del 30.09.2009 e n.329 del 31.10.2009 con allegati i documenti di trasporto e l'estratto del libro giornale munito di attestazione di conformità da parte del Curatore.
Rispetto alla documentazione prodotta, che legittima l'emissione del decreto ingiuntivo, l'eccezione sollevata da parte opponente è infondata, oltre che inconferente, in quanto relativa a presunte irregolarità dell'estratto del libro IVA, non presente in atti.
Quanto al merito della pretesa creditoria, deve evidenziarsi come la contestazione sui ritardi e la mancata prova della consegna dei beni indicati nelle citate fatture sia generica, infondata e non supportata da riscontri obiettivi.
Preliminarmente si osserva che in via generale, le fatture trasmesse al cliente, secondo consolidato orientamento, non assumono valore probatorio, ma al più indiziario, in ragione del carattere unilaterale della provenienza dei documenti stessi con la conseguenza che, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (ex multis Cass. 28.6.2010, n. 15383Cass.
22.10.2002 n. 14891).
Premesso pertanto il valore indiziario delle fatture, le quali, quindi, ex se si configurano inidonee alla dimostrazione del rapporto giuridico come dedotto dalla parte convenuta opposta, queste ultime nella fattispecie in esame, risultano corredate dai documenti di trasporto, sottoscritte dal preposto alla consegna di parte opposta e dal soggetto ricevente per parte opponente. E' bene precisare sul punto, che la contestazione dei documenti di trasporto è stata formulata nell'atto di citazione in modo generico e astratto.
A riguardo, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, anche il disconoscimento di una scrittura privata ex art. 214 c.p.c., pur non richiedendo una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e determinatezza e non può costituire una mera espressione di stile (ex multis Cass.
20.8.2014 n. 18042). Nel caso in esame il disconoscimento della documentazione prodotta risulta inidoneo a confutare il valore, quanto meno indiziario, della documentazione stessa.
Deve, inoltre, valorizzarsi la portata probatoria, ex artt. 2709 e 2710 c.c., dell'estratto autentico del libro giornale depositato in fase monitoria e prodotto nel giudizio di opposizione. In particolare, le
4 fatture regolarmente registrate nelle scritture contabili, in base al principio sancito dall'art. 2710 c.c., costituiscono prove ordinarie quando si tratti di rapporti tra imprenditori e colui contro il quale sono dirette non sollevi contestazioni specifiche riguardo alle relative appostazioni ivi specificatamente indicate. Il principio è stato anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (v. Cass.
n. 3581/2024, a titolo esemplificativo e tra le più recenti).
Il suddetto e consolidato principio giurisprudenziale, risulta ancor più rafforzato dalla riforma apportata all'art. 115 c.p.c. dall'art. 45, comma 14, L. 18 giugno 2009, n. 69, in base alla quale il giudice "deve" porre a fondamento della decisione, oltre alle prove fornite dalle parti, anche "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita". (Tribunale Marsala sez. I, 18/09/2024, n.648).
Nella fattispecie in esame, nelle fatture poste a fondamento dell'azione promossa dall'ingiungente opposta, appaiono compiutamente descritte le forniture, le quantità, le misure e gli importi;
inoltre le fatture sono corredate dai documenti di trasporto, che descrivono la stessa merce, nelle quantità e misure indicate nelle fatture;
in fase istruttoria il teste, in qualità di autista della ha riconosciuto la propria sottoscrizione sui Parte_2 documenti di trasporto.
In tale quadro probatorio, riveste valore significativo anche la circostanza che, pur a fronte di trasmissione di lettera di diffida inviata dalla Curatela del Fallimento recante la Parte_2 puntuale indicazione del credito, non sia stata formulata alcuna contestazione in sede stragiudiziale da parte della società opponente.
In definitiva, gli elementi indiziari e probatori acquisiti (fatture corredate dai documenti di trasporto, nota di sollecito non riscontrata, estratto autentico del libro giornale e dichiarazioni testimoniali), consentono una valutazione positiva circa la fondatezza nell'an e nel quantum della pretesa creditoria azionata in via monitoria, tenuto conto che parte opponente non ha sollevato contestazioni specifiche riguardo alle fatture indicate nei libro giornale, in ordine alla merce indicata nelle fatture e, in generale, al rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
Più precisamente, parte opponente si è limitata a contestare genericamente la prova della consegna della merce, nella quantità e misure indicate nelle fatture, e la mancanza di pattuizione in ordine al prezzo, senza tuttavia fornire alcun elemento di riscontro (quali precedenti accordi o prezzi applicati in precedenti forniture).
Inoltre, parte opponente ha assunto genericamente il ritardo nella prestazione, così riconoscendo implicitamente l'esecuzione della fornitura, salvo poi contraddirsi eccependo la mancanza di prova nella consegna dei beni indicati in fattura.
La lacuna assertiva e probatoria di quanto eccepito si traduce, alla luce di quanto sopra precisato in punto di diritto, nella non contestazione dei fatti e nella fondatezza della pretesa creditoria azionata da parte opposta.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base del DM 147/2022 e con applicazione dei valori ridotti alla metà, tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia e considerata la limitata attività difensiva espletata nelle fasi istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Daniela Lagani, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
2) condanna parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.540,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Lamezia Terme, 1 luglio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
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