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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/03/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 934/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 18.03.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, , rappresentata e difesa dagli avv. ti Nicolino MUSACCHIO Parte_1 C.F._1
e Michele GIGLIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dei menzionati legali, in Larino,
Piazza dei Frentani n. 25
RICORRENTE
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 dello Stato di Campobasso, domiciliato ope legis in Campobasso, Via Insorti d'Ungheria n. 74;
RESISTENTE
Oggetto: carta elettronica del docente
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, allegando di aver prestato servizio con plurimi contratti a tempo determinato in qualità di supplente e di non aver beneficiato della c.d. Carta elettronica del docente, introdotta dalla L. n.
107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, ha sostenuto l'illegittima sua esclusione dai destinatari del beneficio in quanto docente a tempo determinato, chiedendo pertanto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui di cui alla predetta Carta elettronica, con conseguente condanna del convenuto. CP_1 pagina 1 di 4 Il resistente si costituiva eccependo l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito CP_1 relativamente agli scolastici 2018/2019 e 2019/2020, in virtù dell'art. 2948, comma 1, n. 4) c.c. e, dunque, dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito connesso con l'attribuzione della Carta docente, il cui termine iniziale era da individuarsi nel momento in cui era sorto il diritto all'accredito, ovverosia dalla data della stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato (Cass. civ. sez. lavoro, sent., n. 29961/2023). L'Amministrazione resistente, preso atto delle indicazioni resa dalla S.C., non si opponeva, invece, all'emissione della carta docente in favore della ricorrente per l'annualità
2020/2021.
**********
La domanda va accolta limitatamente alla annualità 2020/2021, alla luce del pronunciamento della
S.C. (sentenza n.29961/23 del 27.10.23) in relazione alla questione del riconoscimento della carta docente in favore dei supplenti (cd. precari) che hanno svolto servizio in relazione alle supplenze fino al 30.6 ovvero al 31.8.
Tale pronuncia ha affermato che:
-l'art.1 comma 121 della legge n.107/15 attributiva del beneficio della carta elettronica docente deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui ne limita il riconoscimento ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2);
-ai predetti docenti il beneficio spetta in misura piena;
-trattasi di un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
-la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che "la Carta non è più fruibile" e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
-il diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, ma l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo;
-l'accredito non ha natura retributiva a fini fiscali;
-il beneficio (già) maturato può essere richiesto dal supplente fino a quando resta iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze con azione di adempimento in forma specifica per un importo pari al valore che spettava (mentre nel caso di cancellazione resta solo il diritto al risarcimento del danno);
-non rileva la presentazione, a suo tempo, della domanda al;
CP_1
-la prescrizione è quinquennale quanto all'azione di adempimento specifico, con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del
1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla pagina 2 di 4 registrazione telematica onde fruire del beneficio), decennale quella del risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio.
Applicando i principi illustrati alla fattispecie in esame, si può infatti rilevare come:
-al momento della presente pronuncia parte ricorrente risulta entrata in ruolo;
-per l'anno scolastico 2020/2021 risulta una supplenza dal 15.09.2020 fino al 31.8.2021.
Va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00.
Nella specie, tenuto conto del contratto a termine di cui alla documentazione in atti, alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del convenuto a provvedervi in conformità. CP_1
Quanto alle residue annualità, valutata l'eccezione di prescrizione, sollevata dal resistente, CP_1 costituitosi tempestivamente, si rileva che l'azione per l'adempimento in forma specifica si prescrive ex art. 2948 n.4 c.c. in 5 anni ed inizia a decorrere dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, cioè, per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se successivo, dalla data in cui il sistema telematico ammetteva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.
Ciò posto, il primo giorno in cui il docente poteva esercitare il diritto in relazione al bonus previsto per l'a.s. 2018/2019 era quindi il 25.09.2018 e, in relazione all'a.s. 2019/2020, era il 28.09.2019: trattasi invero delle date di conferimento dei relativi incarichi;
dagli indicati giorni iniziava, quindi, a decorrere il termine di prescrizione quinquennale per ciascuna delle annualità indicate.
Pertanto, per gli anni scolastici in questione, non rinvenendosi precedenti atti interruttivi, il termine quinquennale di prescrizione decorreva dal 25.09.2018 (per l'anno 2018/2019) e dal 28.09.2019 (per l'anno 2019/2020) e, quindi, detto termine risultava già spirato al momento della notifica al CP_1 del ricorso introduttivo della domanda giudiziaria (ottobre 2024).
Le spese di lite possono essere compensate nella misura del 50% in ragione della intervenuta prescrizione per due annualità e della -conseguente- parziale soccombenza di parte attrice e, per il resto, seguono la soccombenza del resistente. CP_1
PQM
1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente,
pagina 3 di 4 di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2020/2021 e, conseguentemente, condanna il alla corresponsione alla parte ricorrente, Controparte_1 mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di euro 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) Rigetta la domanda per le residue annualità per intervenuta prescrizione;
3) Compensa le spese processuali nella misura della metà e condanna il resistente al CP_1 pagamento delle spese di lite residue in favore di parte ricorrente, spese che liquida in detta proporzione in euro 200,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali nella misura del
15%, con distrazione.
Campobasso, 24 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 18.03.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, , rappresentata e difesa dagli avv. ti Nicolino MUSACCHIO Parte_1 C.F._1
e Michele GIGLIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dei menzionati legali, in Larino,
Piazza dei Frentani n. 25
RICORRENTE
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 dello Stato di Campobasso, domiciliato ope legis in Campobasso, Via Insorti d'Ungheria n. 74;
RESISTENTE
Oggetto: carta elettronica del docente
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, allegando di aver prestato servizio con plurimi contratti a tempo determinato in qualità di supplente e di non aver beneficiato della c.d. Carta elettronica del docente, introdotta dalla L. n.
107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, ha sostenuto l'illegittima sua esclusione dai destinatari del beneficio in quanto docente a tempo determinato, chiedendo pertanto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui di cui alla predetta Carta elettronica, con conseguente condanna del convenuto. CP_1 pagina 1 di 4 Il resistente si costituiva eccependo l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito CP_1 relativamente agli scolastici 2018/2019 e 2019/2020, in virtù dell'art. 2948, comma 1, n. 4) c.c. e, dunque, dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito connesso con l'attribuzione della Carta docente, il cui termine iniziale era da individuarsi nel momento in cui era sorto il diritto all'accredito, ovverosia dalla data della stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato (Cass. civ. sez. lavoro, sent., n. 29961/2023). L'Amministrazione resistente, preso atto delle indicazioni resa dalla S.C., non si opponeva, invece, all'emissione della carta docente in favore della ricorrente per l'annualità
2020/2021.
**********
La domanda va accolta limitatamente alla annualità 2020/2021, alla luce del pronunciamento della
S.C. (sentenza n.29961/23 del 27.10.23) in relazione alla questione del riconoscimento della carta docente in favore dei supplenti (cd. precari) che hanno svolto servizio in relazione alle supplenze fino al 30.6 ovvero al 31.8.
Tale pronuncia ha affermato che:
-l'art.1 comma 121 della legge n.107/15 attributiva del beneficio della carta elettronica docente deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui ne limita il riconoscimento ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2);
-ai predetti docenti il beneficio spetta in misura piena;
-trattasi di un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
-la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che "la Carta non è più fruibile" e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
-il diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, ma l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo;
-l'accredito non ha natura retributiva a fini fiscali;
-il beneficio (già) maturato può essere richiesto dal supplente fino a quando resta iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze con azione di adempimento in forma specifica per un importo pari al valore che spettava (mentre nel caso di cancellazione resta solo il diritto al risarcimento del danno);
-non rileva la presentazione, a suo tempo, della domanda al;
CP_1
-la prescrizione è quinquennale quanto all'azione di adempimento specifico, con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del
1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla pagina 2 di 4 registrazione telematica onde fruire del beneficio), decennale quella del risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio.
Applicando i principi illustrati alla fattispecie in esame, si può infatti rilevare come:
-al momento della presente pronuncia parte ricorrente risulta entrata in ruolo;
-per l'anno scolastico 2020/2021 risulta una supplenza dal 15.09.2020 fino al 31.8.2021.
Va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00.
Nella specie, tenuto conto del contratto a termine di cui alla documentazione in atti, alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del convenuto a provvedervi in conformità. CP_1
Quanto alle residue annualità, valutata l'eccezione di prescrizione, sollevata dal resistente, CP_1 costituitosi tempestivamente, si rileva che l'azione per l'adempimento in forma specifica si prescrive ex art. 2948 n.4 c.c. in 5 anni ed inizia a decorrere dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, cioè, per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se successivo, dalla data in cui il sistema telematico ammetteva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.
Ciò posto, il primo giorno in cui il docente poteva esercitare il diritto in relazione al bonus previsto per l'a.s. 2018/2019 era quindi il 25.09.2018 e, in relazione all'a.s. 2019/2020, era il 28.09.2019: trattasi invero delle date di conferimento dei relativi incarichi;
dagli indicati giorni iniziava, quindi, a decorrere il termine di prescrizione quinquennale per ciascuna delle annualità indicate.
Pertanto, per gli anni scolastici in questione, non rinvenendosi precedenti atti interruttivi, il termine quinquennale di prescrizione decorreva dal 25.09.2018 (per l'anno 2018/2019) e dal 28.09.2019 (per l'anno 2019/2020) e, quindi, detto termine risultava già spirato al momento della notifica al CP_1 del ricorso introduttivo della domanda giudiziaria (ottobre 2024).
Le spese di lite possono essere compensate nella misura del 50% in ragione della intervenuta prescrizione per due annualità e della -conseguente- parziale soccombenza di parte attrice e, per il resto, seguono la soccombenza del resistente. CP_1
PQM
1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente,
pagina 3 di 4 di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2020/2021 e, conseguentemente, condanna il alla corresponsione alla parte ricorrente, Controparte_1 mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di euro 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) Rigetta la domanda per le residue annualità per intervenuta prescrizione;
3) Compensa le spese processuali nella misura della metà e condanna il resistente al CP_1 pagamento delle spese di lite residue in favore di parte ricorrente, spese che liquida in detta proporzione in euro 200,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali nella misura del
15%, con distrazione.
Campobasso, 24 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 4 di 4