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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 08.05.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2802/2023 del ruolo generale lavoro
TRA
con sede legale in alla Via Ponte dei Francesi, n. 37/D, P. Parte_1 Pt_1
Iva , in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., P.IVA_1
Ing. nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_2 Pt_1 alla Via Medina, 40, presso lo studio dell'Avv. Gianlivio Fasciano, C.F. C.F._1
, e che dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176, II comma, c.p.c., di voler
[...] ricevere le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria a mezzo fax al seguente numero: 081 5527054, ovvero a mezzo pec di cui al seguente indirizzo:
Email_1
APPELLANTE
E
, (cf , CP_1 C.F._2 Parte_3
(cf ), rapp.ti e difesi dall'Avv. Lucia Rambone C.F._3
(cf ), ed elettivamente domiciliati presso lo studio del procuratore, C.F._4 sito in Quarto alla via Grotta del Sole n.4, e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai seguenti indirizzi: numero fax 081-19180129 e/o indirizzo PEC Email_2
APPELLATI
NONCHE' in persona del legale rapp.te p.t.. CP_2
APPELLATO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con rituale ricorso l ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n.3356/23 del 19/5/23, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato il diritto dei ricorrenti- odierni appellati- al ricalcolo del TFR nel periodo da giugno 2003 al 30 giugno 2008 mediante l'inclusione del compenso per il lavoro notturno e festivo svolto nella misura per ciascuno indicata, rigettando per il resto la loro domanda e compensando per metà le spese di lite.
L ha censurato la decisione per avere il giudice riconosciuto l'incidenza del lavoro Pt_1 notturno ai fini del calcolo del TFR nonostante il CCNL di settore escludesse espressamente e tassativamente questa voce e per avere erroneamente ritenuto lo svolgimento fisso e continuativo delle prestazioni di lavoro notturno;
reiterata altresì l'eccezione di prescrizione, ha chiesto la riforma della sentenza con il rigetto della domanda, sottolineando l'errore in cui era incorso il primo Giudice anche in relazione alla posizione di giammai costituita e non dichiarata contumace. CP_2
Ricostituito il contraddittorio, gli appellati lavoratori sostenevano l'infondatezza dell'appello per i motivi espressi in memoria.
Non si costituiva nel presente grado a cui pure veniva notificato l'atto di CP_2 appello.
Disposta la trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c., la causa, sulla scorta delle note di trattazione depositate dalle parti, è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Premesso che gli errori evidenziati dalla società appellante in relazione alla mancata costituzione del fondo pur fondati, non incidono sull'oggetto del presente CP_2 gravame ( le domande nei confronti del fondo sono state rigettate dal Primo giudice e tali statuizioni non sono state impugnate dai lavoratori) , questa Corte rileva che per una migliore comprensione dei fatti di causa e delle censure mosse avverso la decisione di primo grado, occorre innanzitutto precisare il periodo interessato dalla domanda di giusto accantonamento del TFR proposta dagli attuali appellati, che è quello che va da giugno 2003 al 30 giugno 2008, come si legge nella sentenza impugnata.
Tale precisazione è importante al fine di dare conto che le varie sentenze di rigetto della domanda di altri dipendenti , che avevano proposto analoga vertenza, indicate e Pt_1 prodotte dalla società appellante, si riferiscono a lavoratori assunti negli anni successivi al 2008 e a periodi diversi da quello oggetto della presente vertenza, relativamente ai quali è stata applicata la disciplina di cui all'art. 71 del CCNL del 2008.
Fatta questa doverosa premessa al fine di sgombrare il campo da equivoci circa la disciplina collettiva applicabile, si evidenzia che il giudice di prime cure, con un excursus molto preciso e dettagliato, ha dato conto che la norma applicabile ratione temporis è quella dell'art. 68 del CCNL di settore del 22 maggio 2003 e tanto fino all'entrata in vigore del nuovo CCNL del 30 giugno 2008, che ha espressamente previsto l'applicazione, sia per i lavoratori in forza al 30 aprile 2008 (come appunto gli odierni appellati) che per quelli assunti successivamente a tale data, che il compenso per lavoro notturno debba essere computato nel calcolo del TFR qualora la relativa prestazione sia stata resa per almeno il 50% dei giorni effettivamente lavorati nel singolo mese.
In particolare, l'art.68 del CCNL, al comma 2, prevede l'elenco degli istituti di cui bisogna tener conto nella determinazione della base di calcolo utile per la determinazione del TFR. Tale elenco termina con il punto 23), il quale prescrive che vanno inseriti nella predetta base di calcolo “… tutti i compensi o le indennità previsti per legge, qualora gli stessi siano corrisposti in maniera fissa e continuativa”.
Il successivo comma 3 del medesimo art.68 del CCNL di settore prevede, quindi, la tassatività dell'elenco riportato al comma 2.
Il Tribunale, quindi, sulla base della norma di chiusura dell'art. 68 del CCNL, dopo avere affermato che il compenso per il lavoro notturno è di previsione legale (giacché discende dall'art. 2108 c.c. e dal D.lgs. n.66/2003, in particolare, artt. da 11 a 15, emanato in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE), ha ritenuto che lo stesso, nonostante non vi fosse una esplicita previsione, dovesse essere incluso nella base di calcolo del TFR, atteso che, dalle buste paga prodotte, risultava che si trattava di una voce fissa e continuativa, non tenendo conto del limite del 50 per cento (criterio quantitativo a fronte di quello pregresso valutativo-qualitativo, come si legge in sentenza), avendo espressamente negato che la norma dell'art. 71 del CCNL del 30 giugno 2008 potesse applicarsi, ratione temporis, alla fattispecie al suo esame, relativa al periodo antecedente alla sua entrata in vigore.
Orbene, tale precisa ricostruzione ed interpretazione della disciplina collettiva applicabile nel caso concreto, come osservato anche dagli attuali appellati, non è stata minimamente censurata dalla società appellante, sicchè deve ritenersi un dato ormai coperto da giudicato, mentre le uniche censure investono la parte motiva della sentenza che ha accertato la natura fissa e continuativa del compenso per lavoro notturno, il rigetto dell'eccezione di prescrizione, la mancata applicazione della previsione dell'art. 71 del CCNL del 2008 (non pertinente per quanto in precedenza rilevato) e la generica contestazione dei conteggi, non supportata da alcun conteggio alternativo denotante gli errori commessi, che pertanto correttamente è già stata disattesa dal Tribunale.
Il giudice di primo grado, ha, inoltre, correttamente evidenziato in sentenza che lo svolgimento costante del lavoro notturno, oltre a non essere stato contestato, era provato a mezzo delle buste paga prodotte, le quali davano conto della natura non occasionale, episodica o transitoria del relativo compenso, che, invece, era ricorrente nelle buste paga del periodo di riferimento, sicchè va disattesa anche la censura della società, che, del tutto infondatamente, nega che la prova della natura fissa e continuativa del compenso potesse evincersi dalle buste paga dalla stessa emesse, senza spiegarne le ragioni e senza contrastare quanto specificamente affermato in sentenza anche attraverso il richiamo ai principi giurisprudenziali della Suprema Corte, fissati per il lavoro straordinario, estensibili anche a quello notturno. Il Tribunale ha inoltre dato atto che tanto il vecchio CCNL del 2003 che il nuovo del 2008, per i dipendenti assunti prima del 30 aprile 2008, considerano, nella base di computo del TFR, il compenso per lavoro festivo, in ordine al quale non risultano, infatti, censure nell'atto di appello.
Va, infine, disattesa l'infondata censura relativa al rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti sollevata dalla società nella memoria, dovendosi confermare in questa sede del gravame che la prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto non può che decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro e che tale diritto non va confuso con quello all'accertamento della quota temporaneamente maturata, che non si può prescrivere.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in euro 2579,00 oltre Iva, cpa e spese forfettarie, con attribuzione all'avv. Lucia Rambone.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto.
Napoli 8.5.2025
Il Presidente Est
(dr.ssa Anna Carla Catalano)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 08.05.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2802/2023 del ruolo generale lavoro
TRA
con sede legale in alla Via Ponte dei Francesi, n. 37/D, P. Parte_1 Pt_1
Iva , in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., P.IVA_1
Ing. nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_2 Pt_1 alla Via Medina, 40, presso lo studio dell'Avv. Gianlivio Fasciano, C.F. C.F._1
, e che dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176, II comma, c.p.c., di voler
[...] ricevere le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria a mezzo fax al seguente numero: 081 5527054, ovvero a mezzo pec di cui al seguente indirizzo:
Email_1
APPELLANTE
E
, (cf , CP_1 C.F._2 Parte_3
(cf ), rapp.ti e difesi dall'Avv. Lucia Rambone C.F._3
(cf ), ed elettivamente domiciliati presso lo studio del procuratore, C.F._4 sito in Quarto alla via Grotta del Sole n.4, e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai seguenti indirizzi: numero fax 081-19180129 e/o indirizzo PEC Email_2
APPELLATI
NONCHE' in persona del legale rapp.te p.t.. CP_2
APPELLATO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con rituale ricorso l ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n.3356/23 del 19/5/23, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato il diritto dei ricorrenti- odierni appellati- al ricalcolo del TFR nel periodo da giugno 2003 al 30 giugno 2008 mediante l'inclusione del compenso per il lavoro notturno e festivo svolto nella misura per ciascuno indicata, rigettando per il resto la loro domanda e compensando per metà le spese di lite.
L ha censurato la decisione per avere il giudice riconosciuto l'incidenza del lavoro Pt_1 notturno ai fini del calcolo del TFR nonostante il CCNL di settore escludesse espressamente e tassativamente questa voce e per avere erroneamente ritenuto lo svolgimento fisso e continuativo delle prestazioni di lavoro notturno;
reiterata altresì l'eccezione di prescrizione, ha chiesto la riforma della sentenza con il rigetto della domanda, sottolineando l'errore in cui era incorso il primo Giudice anche in relazione alla posizione di giammai costituita e non dichiarata contumace. CP_2
Ricostituito il contraddittorio, gli appellati lavoratori sostenevano l'infondatezza dell'appello per i motivi espressi in memoria.
Non si costituiva nel presente grado a cui pure veniva notificato l'atto di CP_2 appello.
Disposta la trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c., la causa, sulla scorta delle note di trattazione depositate dalle parti, è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Premesso che gli errori evidenziati dalla società appellante in relazione alla mancata costituzione del fondo pur fondati, non incidono sull'oggetto del presente CP_2 gravame ( le domande nei confronti del fondo sono state rigettate dal Primo giudice e tali statuizioni non sono state impugnate dai lavoratori) , questa Corte rileva che per una migliore comprensione dei fatti di causa e delle censure mosse avverso la decisione di primo grado, occorre innanzitutto precisare il periodo interessato dalla domanda di giusto accantonamento del TFR proposta dagli attuali appellati, che è quello che va da giugno 2003 al 30 giugno 2008, come si legge nella sentenza impugnata.
Tale precisazione è importante al fine di dare conto che le varie sentenze di rigetto della domanda di altri dipendenti , che avevano proposto analoga vertenza, indicate e Pt_1 prodotte dalla società appellante, si riferiscono a lavoratori assunti negli anni successivi al 2008 e a periodi diversi da quello oggetto della presente vertenza, relativamente ai quali è stata applicata la disciplina di cui all'art. 71 del CCNL del 2008.
Fatta questa doverosa premessa al fine di sgombrare il campo da equivoci circa la disciplina collettiva applicabile, si evidenzia che il giudice di prime cure, con un excursus molto preciso e dettagliato, ha dato conto che la norma applicabile ratione temporis è quella dell'art. 68 del CCNL di settore del 22 maggio 2003 e tanto fino all'entrata in vigore del nuovo CCNL del 30 giugno 2008, che ha espressamente previsto l'applicazione, sia per i lavoratori in forza al 30 aprile 2008 (come appunto gli odierni appellati) che per quelli assunti successivamente a tale data, che il compenso per lavoro notturno debba essere computato nel calcolo del TFR qualora la relativa prestazione sia stata resa per almeno il 50% dei giorni effettivamente lavorati nel singolo mese.
In particolare, l'art.68 del CCNL, al comma 2, prevede l'elenco degli istituti di cui bisogna tener conto nella determinazione della base di calcolo utile per la determinazione del TFR. Tale elenco termina con il punto 23), il quale prescrive che vanno inseriti nella predetta base di calcolo “… tutti i compensi o le indennità previsti per legge, qualora gli stessi siano corrisposti in maniera fissa e continuativa”.
Il successivo comma 3 del medesimo art.68 del CCNL di settore prevede, quindi, la tassatività dell'elenco riportato al comma 2.
Il Tribunale, quindi, sulla base della norma di chiusura dell'art. 68 del CCNL, dopo avere affermato che il compenso per il lavoro notturno è di previsione legale (giacché discende dall'art. 2108 c.c. e dal D.lgs. n.66/2003, in particolare, artt. da 11 a 15, emanato in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE), ha ritenuto che lo stesso, nonostante non vi fosse una esplicita previsione, dovesse essere incluso nella base di calcolo del TFR, atteso che, dalle buste paga prodotte, risultava che si trattava di una voce fissa e continuativa, non tenendo conto del limite del 50 per cento (criterio quantitativo a fronte di quello pregresso valutativo-qualitativo, come si legge in sentenza), avendo espressamente negato che la norma dell'art. 71 del CCNL del 30 giugno 2008 potesse applicarsi, ratione temporis, alla fattispecie al suo esame, relativa al periodo antecedente alla sua entrata in vigore.
Orbene, tale precisa ricostruzione ed interpretazione della disciplina collettiva applicabile nel caso concreto, come osservato anche dagli attuali appellati, non è stata minimamente censurata dalla società appellante, sicchè deve ritenersi un dato ormai coperto da giudicato, mentre le uniche censure investono la parte motiva della sentenza che ha accertato la natura fissa e continuativa del compenso per lavoro notturno, il rigetto dell'eccezione di prescrizione, la mancata applicazione della previsione dell'art. 71 del CCNL del 2008 (non pertinente per quanto in precedenza rilevato) e la generica contestazione dei conteggi, non supportata da alcun conteggio alternativo denotante gli errori commessi, che pertanto correttamente è già stata disattesa dal Tribunale.
Il giudice di primo grado, ha, inoltre, correttamente evidenziato in sentenza che lo svolgimento costante del lavoro notturno, oltre a non essere stato contestato, era provato a mezzo delle buste paga prodotte, le quali davano conto della natura non occasionale, episodica o transitoria del relativo compenso, che, invece, era ricorrente nelle buste paga del periodo di riferimento, sicchè va disattesa anche la censura della società, che, del tutto infondatamente, nega che la prova della natura fissa e continuativa del compenso potesse evincersi dalle buste paga dalla stessa emesse, senza spiegarne le ragioni e senza contrastare quanto specificamente affermato in sentenza anche attraverso il richiamo ai principi giurisprudenziali della Suprema Corte, fissati per il lavoro straordinario, estensibili anche a quello notturno. Il Tribunale ha inoltre dato atto che tanto il vecchio CCNL del 2003 che il nuovo del 2008, per i dipendenti assunti prima del 30 aprile 2008, considerano, nella base di computo del TFR, il compenso per lavoro festivo, in ordine al quale non risultano, infatti, censure nell'atto di appello.
Va, infine, disattesa l'infondata censura relativa al rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti sollevata dalla società nella memoria, dovendosi confermare in questa sede del gravame che la prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto non può che decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro e che tale diritto non va confuso con quello all'accertamento della quota temporaneamente maturata, che non si può prescrivere.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in euro 2579,00 oltre Iva, cpa e spese forfettarie, con attribuzione all'avv. Lucia Rambone.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto.
Napoli 8.5.2025
Il Presidente Est
(dr.ssa Anna Carla Catalano)
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