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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1041/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 540/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltagirone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 920/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, emesso dal Comune di Caltagirone in relazione a somme richieste a titolo di IMU con riguardo all'anno d'imposta 2019.
Il ricorrente, in particolare, sosteneva che l'atto impugnato doveva considerarsi illegittimo e nullo in considerazione:
1) del difetto di motivazione;
2) dell'errata determinazione del valore dell'area edificabile con particella catastale n. 1472;
3) dell'errata individuazione in mq.
2.623 della superficie dell'area edificabile con particella catastale n. 1472;
4) dell'errata individuazione della percentuale di possesso delle ulteriori aree edificabili.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Caltagirone non si costituiva in giudizio.
Il ricorrente depositava memorie.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Invero:
1) In relazione al primo motivo d'impugnazione (difetto di motivazione), deve osservarsi che l'atto impugnato risulta adeguatamente motivato, indicando tanto le unità immobiliari sottoposte a tassazione, quanto la rendita od il valore degli immobili, l'aliquota applicata e gli importi richiesti, specificandosi l'imposta da versare, le sanzioni e gli interessi;
inoltre, fa riferimento alle delibere comunali, non occorrendo che queste ultime siano allegate all'atto, in quanto già conoscibili per effetto della pubblicazione nell'albo pretorio.
Pertanto, il lamentato difetto di motivazione non sussiste in quanto nell'atto impugnato sono indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della comprensione dello stesso ed al fine di esperire la tempestiva impugnazione dell'atto, consentendosi, così, al contribuente di esercitare a pieno titolo il proprio diritto di difesa.
2) In relazione al secondo motivo d'impugnazione (errata determinazione del valore dell'area edificabile con particella catastale n. 1472), il ricorrente sostiene che il valore corretto non sia quello di euro 148,65 indicato nell'atto impugnato, bensì quello di euro 50,00 indicato nella dichiarazione di successione del 27.11.2013; tuttavia, deve evidenziarsi che, per un verso, la dichiarazione di successione è un atto di parte risalente al
2013, a fronte di Imu relativa al 2019; per altro verso, il ricorrente non ha allegato alcuna relazione tecnica che attesti quanto sostenuto in ordine al valore dell'area edificabile in questione.
3) In relazione al terzo motivo d'impugnazione (errata individuazione in mq.
2.623 della superficie dell'area edificabile con particella catastale n. 1472), il ricorrente sostiene che la superficie utile in questione sia pari a circa mq. 1.000, risultando il resto parco alberato e strade;
anche in tal caso, tuttavia, non ha provato quanto sostenuto, non risultando tra gli atti né relazioni tecniche, né certificazioni catastali in ordine alla superficie in questione.
4) In relazione al quarto motivo d'impugnazione (errata individuazione della percentuale di possesso delle ulteriori aree edificabili), il ricorrente sostiene che detta percentuale di possesso è pari all'8,33% e non all'11,11%; tuttavia, non ha allegato al ricorso documentazione adeguata, quale avrebbe potuto essere una visura catastale aggiornata con attestazione della percentuale di possesso nell'anno in questione (2019), limitandosi a fare rifermento alla dichiarazione di successione del 27.11.2013 di Nominativo_1 e ad uno stato di famiglia del 2013 dei coniugi Ricorrente_1 – Nominativo_2, documentazione insufficiente a ricostruire le percentuali di possesso in relazione, peraltro, all'anno d'imposta in questione e cioè all'anno 2019.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 540/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltagirone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 920/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, emesso dal Comune di Caltagirone in relazione a somme richieste a titolo di IMU con riguardo all'anno d'imposta 2019.
Il ricorrente, in particolare, sosteneva che l'atto impugnato doveva considerarsi illegittimo e nullo in considerazione:
1) del difetto di motivazione;
2) dell'errata determinazione del valore dell'area edificabile con particella catastale n. 1472;
3) dell'errata individuazione in mq.
2.623 della superficie dell'area edificabile con particella catastale n. 1472;
4) dell'errata individuazione della percentuale di possesso delle ulteriori aree edificabili.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Caltagirone non si costituiva in giudizio.
Il ricorrente depositava memorie.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Invero:
1) In relazione al primo motivo d'impugnazione (difetto di motivazione), deve osservarsi che l'atto impugnato risulta adeguatamente motivato, indicando tanto le unità immobiliari sottoposte a tassazione, quanto la rendita od il valore degli immobili, l'aliquota applicata e gli importi richiesti, specificandosi l'imposta da versare, le sanzioni e gli interessi;
inoltre, fa riferimento alle delibere comunali, non occorrendo che queste ultime siano allegate all'atto, in quanto già conoscibili per effetto della pubblicazione nell'albo pretorio.
Pertanto, il lamentato difetto di motivazione non sussiste in quanto nell'atto impugnato sono indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della comprensione dello stesso ed al fine di esperire la tempestiva impugnazione dell'atto, consentendosi, così, al contribuente di esercitare a pieno titolo il proprio diritto di difesa.
2) In relazione al secondo motivo d'impugnazione (errata determinazione del valore dell'area edificabile con particella catastale n. 1472), il ricorrente sostiene che il valore corretto non sia quello di euro 148,65 indicato nell'atto impugnato, bensì quello di euro 50,00 indicato nella dichiarazione di successione del 27.11.2013; tuttavia, deve evidenziarsi che, per un verso, la dichiarazione di successione è un atto di parte risalente al
2013, a fronte di Imu relativa al 2019; per altro verso, il ricorrente non ha allegato alcuna relazione tecnica che attesti quanto sostenuto in ordine al valore dell'area edificabile in questione.
3) In relazione al terzo motivo d'impugnazione (errata individuazione in mq.
2.623 della superficie dell'area edificabile con particella catastale n. 1472), il ricorrente sostiene che la superficie utile in questione sia pari a circa mq. 1.000, risultando il resto parco alberato e strade;
anche in tal caso, tuttavia, non ha provato quanto sostenuto, non risultando tra gli atti né relazioni tecniche, né certificazioni catastali in ordine alla superficie in questione.
4) In relazione al quarto motivo d'impugnazione (errata individuazione della percentuale di possesso delle ulteriori aree edificabili), il ricorrente sostiene che detta percentuale di possesso è pari all'8,33% e non all'11,11%; tuttavia, non ha allegato al ricorso documentazione adeguata, quale avrebbe potuto essere una visura catastale aggiornata con attestazione della percentuale di possesso nell'anno in questione (2019), limitandosi a fare rifermento alla dichiarazione di successione del 27.11.2013 di Nominativo_1 e ad uno stato di famiglia del 2013 dei coniugi Ricorrente_1 – Nominativo_2, documentazione insufficiente a ricostruire le percentuali di possesso in relazione, peraltro, all'anno d'imposta in questione e cioè all'anno 2019.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026.